Sentenza 22 settembre 2006
Massime • 1
È illegittimo il provvedimento con cui il Tribunale, in funzione di giudice dell'esecuzione, in sede di rinvio, rigetti l'opposizione avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di dissequestro e restituzione di beni mobili proposta da un imputato prosciolto, sulla base dell'assenza di un legittimo titolo di provenienza dei beni stessi, considerato che il sequestro probatorio, preordinato a finalità istruttorie, ha una durata necessariamente commisurata a queste ultime e, comunque, destinata a cessare a processo concluso, fatta salva, ove ne sussistano i presupposti, la sua conversione in sequestro preventivo o conservativo, oppure nella confisca. Ne consegue che la caducazione del vincolo importa l'obbligo di restituzione del bene alla libera disponibilità di colui al quale sia stato sottratto, restituzione che non può essere subordinata ad una inversione dell'onere della prova sulla originaria legittimità del possesso, né alla deroga, in carenza di contrapposte pretese di terzi o della sicura illiceità dell'acquisto emergente dagli atti, alle regole in tema di possesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/09/2006, n. 35370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35370 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 22/09/2006
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1169
Dott. DI TOMASSI IA Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 1625/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PI FR, nato il [...];
PI ER, nato il [...];
PI ER, nato il [...];
GE NN IA, nato il [...];
avverso l'ordinanza pronunciata in data 15.7.2005, depositata il 20.7.2005, dal Tribunale di Roma;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Di Tomassi M. Stefania;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, Dott. Monetti Vito, con le quali si chiede il rigetto del ricorso.
FATTO
Con ordinanza del 26.11.2003 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di dissequestro e restituzione di beni mobili sequestrati ad FR PI, NO PI, ER PI e ad NN IA GE nell'ambito di un procedimento per i reati di usura e usura impropria dai quali erano stati prosciolti. Proposta opposizione, il Tribunale la dichiarava inammissibile con provvedimento de plano, annullato con rinvio, per violazione dell'art. 666 c.p.p., comma 3, e segg., dalla prima sezione di questa Corte con sentenza 13.1.2005. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Roma, quale giudice del rinvio, rigettava, a seguito di procedura camerale, l'opposizione, integralmente confermando l'ordinanza impugnata. Richiamato il proprio potere - dovere di accertare la titolarità dei beni oggetto di domanda di restituzione in capo ai richiedenti, il Tribunale osservava che la sola circostanza che detti beni, costituiti da somme di denaro e titoli, fossero stati "sequestrati su conti intestati" ai richiedenti era idonea a provare unicamente lo materiale disponibilità di tali beni da parte dei predetti, "- e cioè il c.d. ius possessionis, vale adire la mera situazione formale del possesso - e non anche l'ulteriore requisito ...del c.d. ius possidenti, da intendersi ... come valido e legittimo titolo giuridico sottostante il possesso dei beni" alla prova della cui sussistenza era condizionata invece l'accoglimento della domanda. Dal giudizio celebratosi a carico dei richiedenti emergeva peraltro "l'assoluta incompatibilità dell'incremento patrimoniale (di tali soggetti) con le capacità reddituali degli stessi"; il fatto poi che il giudizio si fosse esaurito con la declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione, in concorso delle attenuanti generiche con riferimento al reato d'usura, consentiva inoltre di "ritenere raggiunto l'accertamento giudiziale ... di fatti di reato strettamente correlati alle disponibilità economiche" in esame. Sicché, non avendo i richiedenti allegato ne' dimostrato che "l'accumulo di ricchezza" fosse "riconducibile ad una lecita causale" e basandosi la loro pretesa sul solo dato della pregressa disponibilità dei beni, l'opposizione doveva essere respinta. Ricorrono FR PI, NO PI, ER PI ed NN IA GE, per mezzo di unico difensore, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato.
Nell'ambito di un unico motivo, con il quale deducono la violazione dell'art. 262 c.p.p., i ricorrenti denunziano l'illegittimità del provvedimento impugnato da un lato perché il sequestro probatorio è destinato a cessare divenuta definitiva la sentenza che definisce il giudizio e le cose che ne sono oggetto vanno restituite agli aventi diritto a meno che il vincolo su di esse non sia trasformato in sequestro conservativo, preventivo o in confisca, cosa non avvenuta nel caso di specie;
dall'altro perché aventi diritto alla restituzione erano proprio gli istanti, "legittimi titolari dei beni in sequestro in forza di contratti bancari di deposito e/o di conto corrente delle somme e dei titoli loro sequestrati". La esistenza della incontroversa titolarità giuridica di tali beni precludendo ogni indagine sulla legittimità del diritto vantato, peraltro implicitamente emergente dalla mancata adozione e dalla impossibilità di farne oggetto, sotto qualsivoglia profilo, di confisca.
Con memoria depositata in prossimità dell'udienza i difensori dei ricorrenti insistono nell'accoglimento del ricorso ed evidenziano come siano da disattendere i rilievi del Procuratore generale, che non trovano affatto riscontro nei principi affermati da S.U. n. 9149 del 1996, impropriamente citata. DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Non v'è dubbio che nel sistema del codice attuale il sequestro cosiddetto probatorio, epurato dalle finalità preventive che connotavano l'indistinta misura di coercizione reale delineata dall'art. 622 c.p., serve finalità "istruttorie", sicché ha vita necessariamente commisurata a tali esigenze e, se può essere revocato anche prima, non può comunque non cessare a processo concluso, salva "conversione", come s'usa dire, in sequestro conservativo, preventivo o confisca. Proposizione questa che non esprime affatto una connaturata propensione del vincolo ad essere mantenuto oltre i limiti del giudicato, ma che concerne, in realtà, il solo, successivo (alla caducazione del vincolo) seppur connesso, profilo dell'obbligo di restituzione del bene alla libera (e cioè secondo diritto) disponibilità di colui al quale era stata sottratta.
In tali limiti trova ragione l'altra affermazione, pure ripetuta nella giurisprudenza di questa Corte che, anche quando il sequestro non è convertito, il bene non può comunque essere restituito a colui che lo deteneva in forza di un "acquisto" palesemente illegittimo, in forza cioè di un rapporto materiale con la cosa non solo non apprezzabile giuridicamente ma addirittura contra ius (tale è l'ipotesi del danaro ricevuto in cambio della cessione di stupefacente cui fa riferimento la sentenza delle S.U. n. 9149 del 03/07/1996 citata dal Tribunale nel provvedimento impugnato). Condivide dunque il Collegio l'avviso (espresso, tra molte, da Cass. sez. 2^, n. 26462 del 06/07/2005, Di Rocco) secondo cui, quando il sequestro istruttorio non può più essere mantenuto, non vi sono motivi per subordinare la riconsegna dei beni ai soggetti cui erano stati sequestrati ad una inversione dell'onere della prova sulla "originaria" legittimità del possesso, ne' di derogare, in carenza di contrapposte pretese di terzi o della sicura illiceità dell'acquisto emergente dagli atti, alle regole in tema di possesso:
nè, perciò, a quella, generale, che si presume il possesso di colui che esercita il potere di fatto sulla cosa;
ne', in materia di beni mobili, a quella per la quale l'illegittimità dell'acquisto ad opera del possessore va dimostrata da chi intenda contestarne la rispondenza diritto (espressa dal brocardo possideo quia possiedo). Come ricorda la pronunzia richiamata, considerata la simmetria che deve contraddistinguere il momento genetico e quello risolutivo del vincolo, non è infatti consentito trasformare l'attività di restituzione che scaturisce dalla caducazione della misura, ad un procedimento di "rivendica" con la necessità, addirittura, dell'allegazione di un legittimo titolo di provenienza. Proprio questo ha fatto, invece, il Tribunale con il provvedimento impugnato, affermando che l'opposizione andava respinta perché i richiedenti la restituzione non avevano dimostrato che "l'accumulo di ricchezza" era "riconducibile ad una lecita causale" e avevano basato invece la loro pretesa sul solo dato della pregressa disponibilità dei beni.
Può solo aggiungersi che l'argomento, latamente suggestivo, che il proscioglimento per prescrizione consentirebbe di ritenere "raggiunto l'accertamento giudiziale ... di fatti reato strettamente correlati alla disponibilità economiche di cui in questa sede si discute" risulta privo di concreto valore giuridico, giacché tramite l'ambiguo riferimento ad una "correlazione" tra i beni in sequestro e i fatti d'usura giudicati non può comunque addivenirsi all'aggiramento del limite normativamente imposto per la confisca, non palesemente irragionevole od arbitrario, costituito dalla esistenza di una sentenza di condanna o di patteggiamento, mantenendosi, con effetti nella sostanza parimenti espropriativi, in sequestro a tempo indeterminato beni assertivamente di "sospetta provenienza", in realtà non confiscabili.
Mentre la non contestata titolarità dei conto bancario nel quale sono versati somme e titoli impone di presumere la titolarità, o perlomeno la libera (nel senso sopra chiarito, di conforme a diritto) disponibilità, dei corrispondenti diritti di credito in capo agli intestatari di tali conti;
e ciò è sufficiente, a processo conclusosi con sentenza di proscioglimento, per riottenerne la disponibilità, previa liberazione dal vincolo oramai esaurito. L'ordinanza impugnata deve per l'effetto essere annullata senza rinvio perché, divenuta definitiva la sentenza di proscioglimento del 14.3.2003, il sequestro probatorio disposto con decreto 24 maggio 1995, non può essere ulteriormente mantenuto e, in assenza di ulteriori vincoli, i beni devono essere restituiti agli aventi diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone il dissequestro nonché, in assenza di ulteriori vincoli, la restituzione agli aventi diritto dei beni oggetto del sequestro probatorio.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2006