Sentenza 9 marzo 2005
Massime • 1
Integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 cod. pen.) la falsa attestazione effettuata dal responsabile di un laboratorio convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, sui prospetti riepilogativi delle analisi eseguite, trasmessi mensilmente alla Unità sanitaria locale (ora A.S.L.), in quanto il medico convenzionato - concorrendo a formare la volontà della P.A. in materia di assistenza sanitaria ed esercitando in sua vece poteri autoritativi e certificativi - è un pubblico ufficiale ed i predetti prospetti riepilogativi - essendo destinati ad attestare il regolare espletamento di accertamenti sanitari e costituendo, nel contempo, titolo in forza del quale sorge, in favore del titolare della convenzione, il diritto al pagamento delle prestazioni documentate - hanno la natura di atti pubblici.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/2005, n. 12827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12827 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 09/03/2005
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - N. 558
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 035553/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) HW DA N. IL 17/06/1946;
2) ND RI N. IL 18/07/1953
avverso SENTENZA del 29/06/2004 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO ALFONSO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. S. Consolo che ha concluso per il rigetto.
Uditi i difensori avv. A. Giarda e G. Aricò.
MOTIVI DELLA DECISIONE
WA DA e ON IA erano condannati in distinti procedimenti dal tribunale di Milano per falso in atto pubblico e truffa, per avere, l'uno quale amministratore delegato, l'altra quale responsabile del laboratorio di analisi della casa di cura Villa Bianca srl, convenzionata con la NE IA, falsamente attestato l'efficienza ed il funzionamento del laboratorio predetto, tra il novembre 1997 ed il febbraio 1998, in una serie di questionari relativi a controlli di qualità, così inducendo in errore la NE e conseguendo profitto ingiusto.
La Corte d'appello confermava, previa riunione dei procedimenti. Ricorrono gli imputati, con articolati motivi, in gran parte comuni, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione:
a) reiterano l'eccezione di nullità ex art. 429, lett. C) c.p.p., poiché non è dato sapere se tutti i questionari del periodo indicato siano oggetto del falso, ovvero diciotto di essi (stando agli originali depositati in udienza) ovvero ancora dodici (quanti ne ha prodotti il P.M.);
b) erroneo sarebbe il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale;
c) erroneo pure il rigetto dell'eccezione riguardante l'ammissione dei testi indicati dalla parte civile NE IA, costituita solo alla prima udienza dibattimentale. È vero, poi, che la p.o. che si costituisca parte civile oltre il termine di cui all'art. 468, c. 1 c.p.p. può chiedere l'acquisizione di nuove prove ai sensi dell'art. 493, c. 3 c.p.p., ma deve dimostrare la impossibilità di indicare tempestivamente i testi, laddove tale dimostrazione non è stata fornita nella specie;
d) viziata è la motivazione in ordine alla falsità, ritenuta sulla scorta della circostanza chele schede recavano il codice 534 di Villa Bianca, unitamente all'indirizzo della struttura di Limbiate. La Corte non spiega, però, perché la dottoressa ON abbia indicato il numero di telefono di UL di ES S. NN (ove le analisi venivano effettuate), ne' considera che lo scopo della compilazione delle stesse era quello di "testare il corretto funzionamento sotto il profilo chimico-biologico";
e) difetta la qualifica pubblicistica della ON, che non svolgeva attività amministrativa, limitandosi, con i questionari, ad attestare la funzionalità delle macchine di laboratorio;
f) alcuna truffa è stata perpetrata, poiché le analisi sono state regolarmente eseguite, senza dar luogo a rilievi di sorta, tant'è vero che quando l'ASL appurò la mancanza del laboratorio, ordinò il ripristino della struttura, senza segnalare il fatto alla NE ai fini della revoca della convenzione, che non fu sospesa;
g) il vizio di motivazione inficia, del pari, la statuizione sanzionatoria, la concessione della provvisionale e la liquidazione delle spese in favore della parte civile, invero eccessiva nell'ammontare.
Per lo WA la difesa sottolinea pure che l'ordinanza con la quale il tribunale escluse la costituzione di parte civile della NE IA (per un vizio riguardante la procura speciale conferita al difensore) non fu impugnata, sicché tutte le prove che la parte civile stessa ha introdotto in relazione al capo falso/truffa non possono essere "opposte" all'imputato e sono comunque inutilizzabili, in quanto tardivamente richieste, come esposto innanzi. Si ribadisce chela convenzione con Villa Bianca sarebbe stata revocata, ove ne fosse stato presupposto l'esistenza di un laboratorio interno alla struttura.
Se ne deve, dunque, evincere, la mancanza del reato di truffa. È pervenuto motivo aggiunto, col quale si lamenta il vizio di motivazione sul dolo del falso.
Le pur sagaci censure non possono essere condivise.
Le eccezioni di nullità già proposte in appello ed ineccepibilmente disattese dalla corte di merito, sono inammissibili siccome meramente ripetitive.
Infondato è il rilievo mosso circa i testi ammessi su richiesta della NE, improprio essendo il riferimento all'art. 493, c. 2 c.p.p.. Ed infatti l'art. 90 c.p.p. consente alla persona offesa anche se non costituita (o non ancora costituita) parte civile di indicare elementi di prova e quindi anche di chiedere al giudice di merito l'ammissione di testimoni (Cass. Sez. 6^, 13.7.99, n. 9967, Cucinotta;
sez. 6^, 21.4.2000, Colicigno). Priva di consistenza appare anche la doglianza sub c), poiché i giudici di merito hanno diffusamente chiarito che i questionari redatti dalla dottoressa ON, recanti il codice n. 534 e l'indirizzo della struttura di Limbiate, comportano l'implicita attestazione chele analisi erano state eseguite nel laboratorio interno alla struttura di Villa Bianca, convenzionata con la NE IA. Di qui l'innegabile consumazione del falso, dal momento che dette analisi venivano effettuate da UL, con sede in ES S. NN.
Costante è l'orientamento esegetico di questa Corte, secondo il quale integra il delitto di falso ideologico del p.u. in atto pubblico la falsa attestazione del responsabile di un laboratorio convenzionato con il S.S.N. sui prospetti riepilogativi delle analisi eseguite, trasmessi mensilmente all'U.S.L.. Il medico convenzionato è, infatti, pubblico ufficiale, perché concorre a formare la volontà della p.a. in materia di assistenza sanitaria, esercitando poteri autoritativi e certificativi, ed i prospetti riepilogativi predetti hanno la natura di atti pubblici, essendo destinati ad attestare il regolare espletamento di accertamenti sanitari e costituendo, nel contempo, titolo in forza del quale sorge in favore del titolare della convenzione il diritto al pagamento delle prestazioni documentate (Cass. Sez. 5^, 12.12.97, n. 2956, Scuccimarra, e pluribus).
Indiscutibile, pertanto, è la qualifica pubblicistica attribuita all'imputata, in ragione della convenzione stipulata con la NE ed il S.S.N. e del contenuto dell'attività da lei svolta. Nè può dubitarsi dell'esistenza degli estremi del reato di truffa, sol perché la convenzione non fu sospesa o revocata quando l'ASL acclarò la mancanza del laboratorio "interno". La circostanza non può non destare perplessità circa il comportamento degli organi responsabili, ma non vale ad escludere la responsabilità penale dei prevenuti.
La funzionalità del servizio svolto dalla titolare della concessione era sminuita dalla mancanza di un laboratorio di analisi interno alla struttura, donde la produzione di un danno all'Ente concedente, a prescindere dal fatto che le analisi fossero comunque eseguite in ES S. NN da UL.
Non v'è dubbio, infatti, che la parcellizzazione del servizio affidato in concessione elude lo scopo stesso della concessione, compromettendone il risultato ottimale.
È inammissibile, siccome attinente ai profili di fatto della decisione impugnata, la doglianza inerente l'entità della sanzione inflitta.
Il provvedimento col quale viene assegnata la provvisionale non è impugnabile per Cassazione, in quanto in suscettibile per sua natura di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento del danno. Neppure coglie nel segno la doglianza relativa alle spese liquidate in favore della parte civile, ove si tenga presente il carattere discrezionale della valutazione operata al riguardo dal giudice di merito ed il dettato dell'art. 2 della Tariffa Penale del D. Min. Giust. 8 aprile 2004, n. 127, che prevede la possibilità di elevare l'importo degli onorati sino al quadruplo dei massimi stabiliti, per le cause che richiedono un particolare impegno, per la complessità dei fatti o per le questioni giuridiche trattate.
Quanto alla doglianza proposta nell'interesse dello WA, va osservato che le prove sono state richieste dalla parte civile nei confronti non solo del predetto imputato, ma anche della ON, sicché appare vano invocare la preclusione all'ammissione delle stesse ovvero la loro inutilizzabilità.
Va pure considerato che le dette prove non sono infirmate da alcuna sanzione processuale, dal momento che al giudice del dibattimento è conferito dall'art. 507 c.p.p. un potere officioso al riguardo. Inammissibile, infine, è il motivo aggiunto, concernente l'elemento soggettivo del reato di falso, poiché tale questione esorbita dai limiti del ricorso proposto.
Va comunque osservato, sia pure "ad abundantiam", che il dolo del falso consiste nella consapevolezza e nella volontà della "immutatio veri", che va escluso in presenza di mera leggerezza o di negligenza, non essendo prevista la figura del falso documentale colposo. Orbene, i giudici di merito si sono fatti carico di enunciare gli elementi fattuali dai quali è dato desumere la volontà recettiva dei ricorrenti, che vale ad escludere la mera colpa e sostanzia, nel contempo, l'elemento soggettivo della truffa.
I ricorsi vanno entrambi rigettati, con la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2005