Sentenza 20 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/01/2004, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
Dott. MARINUCCI Giuseppe - Consigliere -
Dott. BOTTA Raffaele - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Mottino Veicoli Industriali S.p.A., in persona del Presidente del Consiglio d'Amministrazione e legale rappresentante sig.ra Maria Luigia Utili, elettivamente domiciliata in Roma, via Pierluigi da Palestrina 63, presso l'avv. Mario Contaldi, che, unitamente al prof. avv. Vittorio Barosio del Foro di Torino, la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore;
- intimato non costituito -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 1736/99 del 12 novembre 1999, depositata il 14 dicembre 1999, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 16 settembre 2003 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;
Preso atto che nessuno è presente per le parti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 29 giugno 1995 la società Mottino Veicoli Industriali S.p.A. conveniva avanti al Tribunale di Torino il Ministero delle Finanze per ivi sentirlo condannare a rimborsare alla società attrice le somme da questa pagate dal 1985 al 1992 a titolo di tassa di concessione governativa per le società, non dovute per contrasto della normativa impositiva al diritto comunitario. Il TRibunale adito, con sentenza del 21 maggio 1996, respingeva la domanda attrice, per intervenuta decadenza triennale dal diritto di richiedere il rimborso, compensando le spese del giudizio. La sentenza veniva impugnata dall'Amministrazione finanziaria, in via principale, contestando il mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale e la mancata applicazione dell'istituto della decadenza triennale (in verità applicato dal primo giudice), e dalla società contribuente, in via incidentale, contestando la mancata applicazione della prescrizione decennale. La Corte d'appello di Torino, con la sentenza in epigrafe, dichiarava inammissibile per carenza di interesse l'appello principale e rigettava l'appello incidentale, confermando la decisione del primo giudice.
Avverso tale sentenza la società Mottino Veicoli Industriali S.p.A., con atto notificato il 26 gennaio 2001, propone ricorso per cassazione con due motivi. Il Ministero delle Finanze non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due motivi di ricorso, che devono essere considerati unitariamente per connessione logica, la società ricorrente denuncia, sotto un duplice profilo, l'omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in quanto la Corte di merito avrebbe ritenuto che nel caso le domande di rimborso non fossero state presentate tempestivamente, mentre dalla documentazione prodotta in atti (ad avviso della ricorrente non esaminata) risultava diversamente, e avrebbe motivato tale decisione in modo solo apparente, ma in realtà apoditticamente, omettendo di indicare i periodi di riferimento assunti come base per il computo del periodo triennale di decadenza dal diritto al rimborso. L'impugnazione è fondata nei seguenti limiti. La sentenza impugnata afferma che dall'esame della "documentazione prodotta in giudizio dalla difesa della società appellata ... si accerta che per la tassa pagata per gli anni 1988-89-90-91 e 92 lo società appellata non ebbe a presentare tempestivamente (cioè, nel termine triennale dalle date di pagamento della tassa) la relativa istanza di rimborso". Pur non essendovi dubbio che l'accertamento circa il verificarsi o meno della decadenza spetti al giudice di merito, le conclusioni assunte in ordine all'accertamento condotto devono essere sempre tali da consentire la ricostruzione dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice nel pervenirvi. Nel caso di specie questa ricostruzione non è resa possibile dalla apoditticità delle conclusioni esplicitate nella sentenza impugnata, laddove si afferma che l'esame della documentazione prodotta dalla società dimostra la non tempestività delle domande (in via amministrativa) di rimborso, senza dar conto di quale sia la documentazione che specificamente dia tale dimostrazione, ne' di quali siano i termini di riferimento (ad es. se si tratti della data di spedizione delle istanze di rimborso o della data di ricezione delle medesime) che proverebbero la intempestività della domanda e, quindi, il verificarsi della decadenza triennale. Pertanto il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Torino, che provvedere anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte d'appello di Torino. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2004