Sentenza 23 febbraio 2010
Massime • 1
L'irreperibilità del destinatario del provvedimento applicativo della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno impedisce il decorso del periodo di durata della misura perché non rende possibile che il destinatario sconti la misura con la conseguenza che, cessata l'irreperibilità, la misura va eseguita per il periodo previsto nel provvedimento applicativo, salvo che venga revocata per sopravvenuta cessazione dello stato di pericolosità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/02/2010, n. 10762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10762 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2010 |
Testo completo
Mani 62
10 762 / 10
Sent. N.282/10
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R. Gen. N. 29978/2009
Udienza camera di consiglio del REPUBBLICA ITALIANA
23/02/2010
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione seconda penale,
composta da:
ESPOSITO Dott. ANTONIO Presidente NUZZO Dott.ssa LAURENZA Consigliere MANNA Dott. ANTONIO Consigliere DIOTALLEVI Dott. GIOVANNI Consigliere
RAGO Dott. GEPPINO Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
su ricorso proposto da:
DE RO LD nato il [...], avverso il decreto del
Cel 23/04/2009 della Corte di Appello di Bari;
Visti gli atti, il decreto ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
letta la requisitoria del Procuratore Generale in persona del dott.
Giovanni Salvi che ha concluso per il rigetto del ricorso;
FATTO
J
A
A
1
applicava a De OS LD la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., per la durata di anni due, con obbligo del soggiorno, e con cauzione di € 2.000,00.
La Corte d'appello, con provvedimento dell'11.6.2007, riduceva la durata della misura ad anni uno, mantenendo fermi sia l'obbligo del soggiorno, sia la cauzione.
In data 17.10.2007, il De OS LD proponeva istanza con cui chiedeva fosse dichiarata la cessazione della misura, ai sensi dell'art. 11/1 L. n. 1423/1956, atteso che il decreto applicativo della misura gli era stato notificato 1'8.2.2005, data dalla quale la misura aveva quindi cominciato a decorrere ex lege.
Con provvedimento dell'8 - 14.5.2008, la Corte di Appello di Bari
disattendeva l'istanza ed evidenziava che, a mente dell'art. 7, co. I, l.
n. 1423/1956, il decreto applicativo dev'essere comunicato al
Questore per l'esecuzione, sicchè solo da tale comunicazione può
iniziare il decorso della misura, tanto più che solo da tale data il controllo dell' autorità di p.s. può svolgersi con carattere di effettività;
evidenziava altresì che siffatta interpretazione appariva necessitata con riguardo all'ipotesi dell'applicazione anche dell'obbligo del soggiorno, in cui al proposto, ex art. 5 1. citata" si richiede di portare
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con sé la carta precettiva, proprio ai fini di consentire il controllo di p.s.
Questa Corte di legittimità, adìta dal De OS, con sentenza del
16.12.2008- 21.1.2009, annullava - con rinvio - il suddetto decreto,
osservando, in particolare, che: «l'art. 11, comma 1, legge 1423/1956
recita testualmente che "la sorveglianza speciale comincia a decorrere dal giorno in cui il decreto è comunicato all'interessato e cessa di diritto allo scadere del termine nel decreto stesso stabilito, se il sorvegliato speciale non abbia, nel frattempo, commesso un reato"
(Sez. 1, 23 gennaio 2004, dep. 2 febbraio 2004, n. 3949). Non è
fondato, pertanto, sostenere che l'esecuzione della misura ha inizio
しkl. con la consegna della c.d. "carta precettiva", in quanto tale adempimento non è previsto dalla legge, che si limita a far riferimento alla comunicazione del decreto del tribunale all'interessato, e, peraltro,
è, formalmente, prescritto soltanto per i sorvegliati speciali soggetti anche all'obbligo di soggiorno nel comune di residenza (art. 5, ultimo comma, legge citata;
"carta di permanenza"). Va aggiunto, inoltre, che le prescrizioni alle quali il sorvegliato speciale è sottoposto non sono determinate dagli organi di polizia, ma debbono essere indicate dallo stesso tribunale nel provvedimento con il quale applica la misura (art. 5, comma 1, legge citata), per cui il sorvegliato speciale fin dalla
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notifica del provvedimento è in grado di conoscere le limitazioni a lui imposte e di ottemperarvi. Ne è puntuale il richiamo al precedente di questa corte in quanto, come risulta anche dalla massima della
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sentenza richiamata, si versava nella diversa fattispecie di misuru di sorveglianza applicata a persona che per tutta la durata della stessa era stata ristretta in carcere, sicché, secondo la costante giurisprudenza di questa corte, l'esecuzione della misura per la sua incompatibilità con lo stato di detenzione- poteva avere inizio soltanto con la cessazione dello stato di detenzione (cfr., cass., sez. unite, 25 marzo 2003, n. 6,
RV. 194062».
La Corte di Appello di Bari, in sede di rinvio, con decreto 23/04/2009,
ماسا premesso che il principio di diritto al quale doveva attenersi, andava ravvisato, nell'affermazione per cui: «Non è fondato [...] sostenere che l'esecuzione della misura ha inizio con la consegna della c.d.
"carta precettiva", in quanto tale adempimento non è previsto dalla legge, che si limita a far riferimento alla comunicazione del decreto del tribunale all'interessato...»>, rigettava nuovamente l'istanza.
Osservava, infatti, la Corte territoriale che:
- nel caso di specie, non ricorrevano le condizioni di cui all'art. 11/2
L. cit.;
tuttavia, «si evince dalla nota della Questura di Bari in data
4 P
2.1.2008, che il De OS risultava irreperibile nella residenza anagrafica di Roma, sin dalla cessazione dell'obbligo di dimora applicato nei suoi confronti con provvedimento in data 14.4.2005,
sicchè veniva segnalato in banca dati S.D.I. Tale irreperibilità di fatto, impediva poi la concreta sottoposizione del De OS alla misura della sorveglianza speciale»>;
di conseguenza, dovendosi distinguere logicamente tra applicazione ed esecuzione della misura, la sorveglianza speciale di p.s. non si esaurisce con il puro e semplice decorso del tempo,
indipendentemente dalla sua concreta attuazione, qualora non
46 ricorra una delle ipotesi tassative di cessazione automatica o di revoca della misura (vd. Cass., sez. I, 19 marzo 10980, Catalano,
in Cass. pen., 1981, 1884, n. 1694, con riferimento ad una ipotesi di espatrio del proposto) [...] poiché al maggio del 2008 la misura non risultava ancora in esecuzione effettiva (si veda, al riguardo l'impugnato provvedimento, nonché le omesse notifiche per l'udienza svoltasi in grado d'appello), in attuazione del citato principio deve concludersi che non può dirsi cessata la misura della sorveglianza speciale applicata al De OS, in difetto di sua esecuzione effettiva, per irreperibilità»>;
l'applicazione del suddetto principio, anche in fase di rinvio dalla
5 Cassazione, era «consentita dalla particolare configurazione del giudicato (rebus sic stantibus) in tema di misure di prevenzione,
che copre il dedotto, ma non il deducibile con riguardo a fatti preesistenti ma in concreto non dedotti e non valutati», come,
appunto, la circostanza, appurata in sede di rinvio del fatto che il
De OS, a causa della sua irreperibilità, non era stato, di fatto,
sottoposto alla misura di prevenzione.
§ 2. Avverso il suddetto decreto, il De OS, a mezzo del proprio
Ш difensore, ha proposto nuovamente ricorso per Cassazione, deducendo i seguenti motivi:
1. VIOLAZIONE DELL'ART. 623/1 LETT. C) C.P.P. per essere stato il ricorso deciso dalla medesima sezione (sebbene in diversa composizione collegiale) della Corte di Appello e non da altra sezione;
2. VIOLAZIONE DELL'ART. 11/1 L. 1423/1956 per avere la Corte
territoriale sostenuto che la misura di sorveglianza speciale non decorre ove il proposto si sia reso irreperibile, con ciò
prefigurando un'ipotesi di sospensione della misura di prevenzione non prevista dalla legge ossia dall'art. 11 legge cit. il quale stabilisce, come unica condizione, che la sorveglianza comincia a decorrere dal giorno in cui è comunicata all'interessato e cessa allo scadere del termine e che non ha alcuna rilevanza, ai fini della decorrenza, la consegna della cd. carta precettiva. Sarebbe erroneo ricollegare alla irreperibilità, effetti sanzionatori addirittura più
afflittivi di quelli previsti per il processo penale, tanto più che l'effetto negativo stabilito dalla Corte territoriale avrebbe potuto essere ammissibile solo ove l'irreperibilità (e, quindi, la mancata consegna della carta precettiva) fosse stata fatta constatare con la procedura di cui all'art. 159 c.p.p. non essendo ammissibile una irreperibilità di fatto. La Corte territoriale, poi, non avrebbe potuto
ماما prendere in esame e valorizzare un elemento di fatto (la pretesa irreperibilità) non emerso nel precedente giudizio rescindente,
dovendosi solo limitare ad applicare il principio di diritto enunciato dalla Corte di legittimità e limitarsi, quindi, a verificare se il periodo di tempo previsto dal decreto di applicazione della sorveglianza speciale fosse o meno trascorso. D'altra parte, ove si accedesse all'interpretazione data dalla Corte territoriale, la norma sarebbe incostituzionale per violazione degli artt. 3 – 13 Cost. Con
riferimento all'art. 13 perché «se l'atto emesso dall'autorità
giudiziaria, nella sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, è
costretto a cedere il passo ad un atto amministrativo (la carta precettiva) ai fini della decorrenza del termine di estinzione, allora,
7 inevitabilmente, è palpabile il contrasto con i moderni precetti costituzionali, da sempre improntati a relazionarsi con le più
evolute forme di "diritto vivente", e non con retaggi di un "diritto morente" e, di più, non si scorge quale sia il criterio discretivo di una tale disuguaglianza». Con riferimento all'art. 3 Cost. perché
sarebbe illogico e contraddittorio che, mentre per le pene l'art. 172
c.p. prevede l'estinzione qualora il condannato non abbia provveduto ad espiarla entro un periodo pari al doppio della pena inflitta e non inferiore a dieci anni (disposizione confermata anche dall'art. 210 c.p.), al contrario per le misure di prevenzione queste sarebbero sempre eseguibili nonostante entrambe le misure siano accomunate da omogeneità funzionale avendo un fondamento comune ravvisabile nell'esigenza di prevenzione di fronte alla pericolosità sociale del soggetto.
DIRITTO
§ 3. VIOLAZIONE DELL'ART. 623/1 LETT. C) C.P.P. (motivo sub 1): la questione, in sé e per sé, in astratto, è fondata atteso che, le SSUU,
con sentenza n° 600/2009 Rv. 245174, nel risolvere un contrasto insorto sul punto all'interno di questa Corte, hanno stabilito che «ll decreto che conclude il procedimento di prevenzione ha natura di sentenza»: il che comporta, anche per le misure di prevenzione,
8 भारत
l'applicabilità dell'art. 623/1 lett. C) c.p.p.
Tuttavia, nel caso di specie, il problema non si pone perché la Corte di
Cassazione, nell'annullare il decreto ha semplicemente disposto
(quindi, con efficacia di giudicato per la singola fattispecie) il «rinvio alla Corte d'appello di Bari per nuova deliberazione», senza, quindi,
disporre il rinvio ad altra sezione. Legittimamente, pertanto, il giudizio di rinvio si è svolto avanti alla stessa sezione, non senza,
rilevare che, come correttamente ha osservato il P.G. nella requisitoria scritta, «l'adesione al diverso orientamento non avrebbe comunque determinato l'invalidità del nuovo giudizio, ma solo la possibilità - se leb del caso di ricusare i componenti del collegio».-
§ 4. VIOLAZIONE DELL'ART. 11/1 L. 1423/1956 (motivo sub 2): come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione e al quale la Corte territoriale era obbligata ad attenersi era quello secondo il quale «Non è fondato...
sostenere che l'esecuzione della misura ha inizio con la consegna della c.d. "carta precettiva", in quanto tale adempimento non è previsto dalla legge, che si limita a far riferimento alla comunicazione del decreto del tribunale all'interessato...", principio argomentato dal
Supremo Collegio sia con la circostanza per cui l'art. 11 non opera alcun rinvio al rilascio della carta precettiva, sia con la circostanza che
9 il rilascio della carta precettiva è previsto solo per l'ipotesi della misura dell'obbligo del soggiorno, sia con la ratio dell'art. 11,
ravvisata in ciò che il sorvegliato speciale è in grado di conoscere le limitazioni a lui imposte, e di ottemperarvi, fin dalla notifica del provvedimento giurisdizionale»>.
Orbene, la Corte territoriale, non si è affatto "ribellata" al suddetto principio di diritto, ma, in sede di rinvio, ha rilevato che era stato appurato un fatto nuovo e diverso, ossia che il De OS, al quale era stato applicato l'obbligo di soggiorno, benché invitato a presentarsi per la sottoposizione agli obblighi scaturenti dal provvedimento
ماما applicativo della misura, aveva omesso di presentarsi, risultando anche irreperibile e, quindi, non aveva mai scontato la misura applicatagli.
Sulla base di tale pacifico ed incontestato dato di fatto, la Corte è
pervenuta, quindi, a respingere nuovamente l'istanza applicando,
correttamente, il pacifico ed indiscusso principio secondo il quale il giudicato in materia di misure di prevenzione è configurabile come rebus sic stantinbus, coprendo il dedotto ma non il deducibile.
§ 5. Premesso, quindi, che non è vi è stato né violazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, né violazione del giudicato, resta da valutare se sia corretta la conclusione alla quale è
10 pervenuta la Corte territoriale ossia che, nell'ipotesi in cui il sorvegliato (al quale sia stato notificato il decreto) si renda irreperibile, il termine non decorre, sicché il sorvegliato, alla scadenza del termine, non può chiedere la cessazione della misura di prevenzione mai applicata in concreto.
Come si è detto, l'unico argomento che il ricorrente adduce consiste nel fatto che l'art. 11 legge cit. non prevede alcuna sospensione nel caso di irreperibilità, sicché, una volta che il decreto venga comunicato, sarebbe sufficiente il trascorrere del tempo previsto
66 perché la misura, alla scadenza, venga dichiarata cessata, abbia o no il sorvegliato scontato la misura.
A livello sistematico, argomenta, poi, dagli artt. 172 – 210 c.p.
Entrambi gli argomenti vanno disattesi.
Del tutto insignificante è il preteso argomento di natura letterale:
infatti, se è vero che l'art. 11 legge cit. non prevede alcuna sospensione nel caso di irreperibilità, è anche vero che nulla dice in contrario. La verità è che l'art. 11 non ha previsto l'ipotesi in cui la misura non venga scontata per irreperibilità del sorvegliato e, quindi,
per colmare la lacuna legis non resta che procedere con i consueti strumenti ermeneutici.
Punto di partenza per una corretta soluzione della questione, è la ratio
11 legis delle misure di prevenzione.
La Corte Cost., già con la sentenza n° 27/1959, poi ribadita dalla sentenza n° 23/1964, ha ravvisato il fondamento di tali misure nel principio secondo cui l'ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti sociali deve essere garantito, oltre che dal sistema di norme repressive di fatti illeciti, anche da un sistema di misure preventive contro il pericolo del loro verificarsi in avvenire: sistema che corrisponde a una esigenza fondamentale di ogni ordinamento, accolta e riconosciuta negli artt. 13, 16 e 17 della Costituzione.
La ratio consiste quindi, come è indicato nello stesso titolo della
اما legge, nel prevenire azioni delittuose da parte di soggetti che, a seguito di una specifica procedura, sia stati ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica.
La legge è strutturata, d'altra parte, proprio in tale funzione, nel senso che l'applicazione della misura dev'essere comunque scontata, come desumibile dagli stessi art. 11 e 12 legge cit. che presuppongono, a livello logico, che il sorvegliato sconti la misuri salva l'unica ipotesi prevista dall'art. 12/3, eccezione che trova spiegazione nel fatto che,
avendo le misure di sicurezza la stessa finalità di quelle di prevenzione, non avrebbe senso la duplicazione della pena.
Unica possibilità che la legge concede al sorvegliato di non scontare
12 la pena è quella prevista dall'art. 7/2 ossia la revoca (o la modifica)
che presuppone, però, il venire meno della pericolosità sociale ossia la cessazione o mutazione della causa che determinò il provvedimento.
La struttura normativa è, quindi, abbastanza chiara nel delineare un sistema secondo il quale la misura di prevenzione dev'essere sempre eseguita fino a quando il sorvegliato si trovi nelle condizioni per cui era stata applicata la misura ossia fino a quando la sua pericolosità
persiste.
Sempre a livello sistematico, si deve, poi, rilevare che nella normativa base in tema di misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza pubblica, dettata dalla legge n.
1423 del 1956 [...] le norme che regolano i provvedimenti con cui le misure sono applicate (articoli da 1 a 6) sono distinte dalle norme che ne regolano l'esecuzione (articoli da 7 a 12) [...] » sicché vanno distinti i due momenti dell'applicazione e dell'esecuzione della misura della sorveglianza speciale: SSUU 6/1993.
Dal che si può trarre l'ulteriore argomento di natura sistematica secondo il quale non basta la semplice applicazione della misura di prevenzione perché questa possa considerarsi eseguita, in quanto,
perché la sequenza procedimentale possa ritenersi compiuta occorre anche che venga data esecuzione alla medesima: quindi, solo quando
13 ༄།། -༄ཀསཱ།:1-།-ས ! སཱEE་IE/2HHu}་་་
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entrambi i momenti si sono esauriti, può affermarsi che la misura deve ritenersi cessata.
La legge in questione, infatti, non prevede alcuna ipotesi di estinzione per decorso del termine della misura atteso che la cessazione della medesima, prevista dall'art. 11/1, presuppone, come unica condizione,
che il sorvegliato abbia interamente scontato la misura, come desumibile anche dal fatto che la misura incomincia a decorrere dal momento della comunicazione (il che significa che il sorvegliato è
reperito) sicché la cessazione non può che essere ricollegata al fatto che il sorvegliato abbia scontato la misura per il tempo stabilito nel decreto.
In tal senso d'altra parte, ha sempre deciso, sia pure implicitamente, la giurisprudenza di questa Corte:
con la sentenza n° 985/1980 Rv. 145551, si è affermato che la misura della sorveglianza speciale di p.s. con divieto od obbligo di soggiorno non si esaurisce con il semplice decorso del tempo,
indipendentemente dalla circostanza della sua concreta attuazione,
occorrendo ai fini della cessazione dell'anzidetta misura l'avvenuta esecuzione durante il tempo stabilito nel decreto di applicazione;
e cio in adempimento del disposto contenuto nell'art
14 esame>>;
Cass. 1868/1985 Rv. 170595, ha ribadito che «in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, gli artt. 1 e 2 bis, legge 31 maggio 1965,
n. 575, modificati dagli artt. 13 e 14 legge 13 settembre 1982, n.
646 e dalla legge 23 dicembre 1982, n. 936, consentono il sequestro e la confisca dei beni degli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso e di alcuni loro parenti e conviventi anche con provvedimento non contestuale rispetto alle misure di prevenzione presupposte (sorveglianza speciale, divieto di soggiorno e soggiorno obbligato), purché, ovviamente, ne ricorrano le condizioni e le predette misure non siano ancora cessate (art. 2 ter, comma sesto, legge 31 maggio 1965, n. 575).
(nella specie il ricorso avverso il provvedimento di confisca è stato rigettato poiché la misura del soggiorno obbligato, pur applicata nel lontano 1976, non era ancora cessata all'atto del sequestro e della successiva confisca dei beni, essendosi il prevenuto sottratto alla sua esecuzione col rendersi irreperibile)»;
Cass. 22337/2006 Rv. 234711 ha, infine, statuito che «in tema di misure di prevenzione, è legittimo il sequestro e la confisca dei beni appartenenti ad indiziati per associazione di tipo mafioso,
qualora la misura di prevenzione personale, nella specie obbligo di
15 sorveglianza speciale, non sia cessata, ex art. 2 ter, comma sesto,
della legge n. 575 del 1965, e tale deve considerarsi la misura sospesa per irreperibilità del preposto, in quanto la cessazione della misura non può derivare dal semplice decorso del tempo a prescindere dalla sua effettiva esecuzione>>.
Già queste osservazioni basterebbero a respingere la tesi difensiva, in quanto il semplice decorso del tempo (se trova una giustificazione nell'estinzione delle pene) rimane del tutto irrilevante per le misure di prevenzione per le quali ciò che rileva è la pericolosità del soggetto che non viene meno per il semplice decorso del tempo.
E' in tale ottica che si spiega la differente disciplina fra l'estinzione delle pene (e delle misure di sicurezza) ex artt. 172 - 210 c.p. e quella della misura di prevenzione.
Infatti, per la pena, lo Stato rinuncia alla propria pretesa punitiva, una volta che sia trascorso un determinato lasso di tempo, per un reato (☑
Ai misura di sicurezza già compiuto.
Tale ratio non troverebbe giustificazione invece nel caso delle misure di prevenzione perché, in tal caso, la misura serve a prevenire reati futuri stante l'accertata pericolosità del sorvegliato: non può, quindi,
lo Stato rinunciare a qualcosa che deve ancora avvenire rimanendo, al contrario, sempre attuale la pericolosità e, quindi, la pretesa punitiva.
16 D'altra parte il sorvegliato ha la possibilità di incidere sulla disposta misura chiedendone la revoca ex art. 7 ove ritenga di non essere più
pericoloso.
§ 6. Ciò consente di introdurre e disattendere le censure di incostituzionalità.
Non vi è alcun contrasto con l'art. 13 Cost, perché non è vero, come sostiene il ricorrente che «l'atto emesso dall'autorità giudiziaria, nella sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, è costretto a cedere il passo ad un atto amministrativo (la carta precettiva) ai fini della decorrenza del termine di estinzione». Al contrario, come si è detto, e com'è stato ribadito da questa Corte con la sentenza di annullamento,
la misura decorre dalla comunicazione del decreto com'è specificato nello stesso articolo 11/1.
E' fuorviante invocare, infine, la violazione dell'art. 3, sotto il differente trattamento rispetto alle pene previste per la condanna penale, perché, come si è visto, diversa è la ratio sottesa all'estinzione della pena.
§ 7. Il ricorso va, quindi, rigettato ed affermato il seguente principio di diritto: «l'art. 11 L, 1423/1956 va interpretato nel senso che la sorveglianza speciale comincia a decorrere dal giorno in cui il decreto
è comunicato e cessa di diritto alla scadere del termine nel decreto
17 stesso stabilito sempre che il sorvegliato abbia interamente scontato la misura. Di conseguenza, nel caso in cui il sorvegliato si renda irreperibile, non scontando la misura (o scontandola parzialmente), il decorso del termine non ha alcuna rilevanza ai fini della decorrenza o dell'eventuale estinzione della misura, sicché il sorvegliato, una volta che cessi di essere irreperibile, deve scontare la misura salvo che la medesima venga revocata ai sensi dell'art. 7>>.
P.Q.M.
RIGETTA
il ricorso e
CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Roma 23 febbraio 2010
IL PRESIDENTE
(Dott. Antonio Esposito)
IL CONSIGLIERE EST.
NCELLERIA (Dott. G Rago) CA IN DEPOSITATO
IL CANCELLIERE AR M 9 Refera Esposito 1 IL
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E
B
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
11 della legge del 1956 n 1423 applicabile anche al caso in