Sentenza 23 gennaio 2004
Massime • 1
La misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza comincia a decorrere con la notificazione del relativo decreto all'interessato, dovendo escludersi che abbia inizio con la consegna della cosiddetta carta precettiva da parte degli organi di polizia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/01/2004, n. 3949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3949 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 23/01/2004
1. Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 383
3. Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 021731/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MO EL N. IL 25/06/1970;
avverso ORDINANZA del 16/12/2002 TRIBUNALE di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAZZIOLI EDOARDO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Gioacchino Izzo che ha chiesto dichiararsi la manifesta infondatezza del ricorso;
Osserva,
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con decreto del 16 dicembre 2002 il tribunale di Catania rigettava l'istanza con la quale ON AR chiedeva che fosse dichiarata cessata per decorrenza del termine la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza disposta nei suoi confronti dallo stesso tribunale con decreto del 12 aprile 2000, notificatogli dalla questura di Catania l'8 luglio 2000. Riteneva il tribunale, richiamando una decisone di questa corte (cass. 25 maggio 2000, n. 3794, RV. 216286) che l'inizio della sorveglianza speciale coincide non già con la semplice notificazione del decreto applicativo della misura - che ha il solo scopo di consentire al soggetto interessato l'esperimento delle varie impugnative - bensì con la consegna della cosiddetta carta precettiva, la quale contiene in concreto le prescrizioni la cui osservanza tale soggetto è tenuto e, quindi, la misura medesima non si esaurisce con il mero decorso del termine, indipendentemente cioè dalla circostanza della sua concreta attuazione.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il NA denunziando la violazione dell'art. 11, legge 27 dicembre 1956, n. 1423 dal quale risulterebbe che la misura di sorveglianza comincia a decorre dal giorno della comunicazione del decreto all'interessato.
3. Il ricorso è fondato.
L'art. 11, comma 1, legge 1423/1956 recita testualmente che "la sorveglianza speciale comincia a decorrere dal giorno in cui il decreto è comunicato all'interessato e cessa di diritto allo scadere del termine nel decreto stesso stabilito, se il sorvegliato speciale non abbia, nel frattempo, commesso un reato". Non è fondato, pertanto, sostenere che l'esecuzione della misura ha inizio con la consegna della ed. "carta precettiva", in quanto tale adempimento non è previsto dalla legge, che si limita a far riferimento alla comunicazione del decreto del tribunale all'interessato, e, peraltro, è, formalmente, prescritto soltanto per i sorvegliati speciali soggetti anche all'obbligo di soggiorno nei comune di residenza (art. 5, ultimo comma, legge citata;
"carta di permanenza"). Va aggiunto, inoltre, che le prescrizioni alle quali il sorvegliato speciale è sottoposto non sono determinate dagli organi di polizia, ma debbono essere indicate dallo stesso tribunale nel provvedimento con il quale applica la misura (art. 5, comma 1, legge citata), per cui il sorvegliato speciale fin dalla notifica del provvedimento è in grado di conoscere le limitazioni a lui imposte e di ottemperarvi. Ne è puntuale il richiamo al precedente di questa corte in quanto, come risulta anche dalla massima della sentenza richiamata, si versava nella diversa fattispecie di misura di sorveglianza applicata a persona che per tutta la durata della stessa era stata ristretta in carcere, sicché, secondo la costante giurisprudenza di questa corte, l'esecuzione della misura - per la sua incompatibilità con lo stato di detenzione- poteva avere inizio soltanto con la cessazione dello stato di detenzione (cfr., cass., sez. unite, 25 marzo 2003, n. 6, RV. 194062).
Il decreto impugnato deve, pertanto, essere annullato con rinvio allo stesso tribunale per nuova deliberazione.
P.Q.M.
annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame allo stesso tribunale.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2004