Sentenza 8 marzo 2005
Massime • 2
È configurabile il reato di subornazione di teste, aggravato dalla qualità di pubblico ufficiale, e non quello di tentata concussione, qualora il pubblico ufficiale, profittando della sua posizione, prospetti al teste il conseguimento di un vantaggio altrimenti non conseguibile o conseguibile con maggiore difficoltà (principio affermato, nella specie, con riguardo ad un caso in cui un assessore comunale, sottoposto a procedimento penale, aveva tentato di ottenere dalla persona offesa la promessa di una ritrattazione di quanto da essa già dichiarato al P.M., facendole intendere che in compenso egli si sarebbe subito attivato perché venisse soddisfatto con sollecitudine un credito, altrimenti di difficile esazione, vantato dalla stessa persona offesa nei confronti del comune).
Il delitto di subornazione, per la cui configurabilità é richiesta la priorità dell'assunzione della qualifica di testimone rispetto alla messa in atto della condotta subornatrice, ricorre anche nell'ipotesi in cui tale condotta sia posta in essere nei confronti di colui che abbia già reso la propria deposizione in quanto la qualità di teste cessa nel momento in cui il processo esaurisce definitivamente il suo corso e non nel momento in cui ha termine la deposizione, ben potendo il teste già sentito essere ulteriormente escusso nella stessa fase ovvero in quella successiva del procedimento (principio riaffermato, nella specie, con riguardo a condotta subornatrice posta in essere nei confronti di soggetto che era già stato sentito dal P.M. come persona informata sui fatti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/03/2005, n. 15789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15789 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 08/03/2005
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - N. 375
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 12219/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IG NR nato in [...] il [...];
contro la sentenza 10 novembre 2003 della Corte d'appello di Trieste. Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Domenico Carcano. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dott. CONSOLO Santi Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore di fiducia, avv.to CARUSO Nicola il quale ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1.- NR SI propone ricorso contro la sentenza 10 novembre 2003 della Corte d'appello di Trieste che ha confermato la decisione del Tribunale di Udine con la quale era stato dichiarato responsabile del delitto di tentata concussione per avere, con abuso della qualità di assessore del comune di Martignacco, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere e indurre RT NI, a ritrattare le accuse formulate a suo carico nel corso di una deposizione resa al pubblico ministero - a seguito della quale era stato sottoposto a un procedimento penale per estorsione -, dicendogli che, in caso di ritrattazione si sarebbe subito attivato per fargli liquidare da parte dell'amministrazione comunale di Martignago i crediti vantati e, in tal modo, chiaramente facendogli intendere che avrebbe altrimenti incontrato problemi per riscuoterli. La Corte territoriale ha condiviso e fatto propria la ricostruzione del complessivo quadro probatorio posto dal giudice di primo grado a fondamento della sentenza di condanna e ha posto in risalto che NR SI tentò di indurre RT NI, nel corso di colloquio avuto il 27 settembre 1995, a ritrattare l'accusa di estorsione formulata nei suoi confronti in sede di interrogatorio innanzi al pubblico ministero dal quale prese avvio un procedimento per estorsione a suo carico.
Ad avviso del giudice d'appello, non ha rilievo alcuno la circostanza che l'imputato, nonostante l'esito negativo della richiesta di ritrattazione formulata al NI, non abbia posto in essere alcun atto concreto atto volto ad intralciare o ritardare, a scopo ritorsivo, i pagamenti dovuti dall'ente pubblico all'impresa di cui era titolare NI, trattandosi di un comportamento che, successivo alla originaria condotta criminosa, avrebbe potuto integrare ulteriori diversi reati.
2.- Il ricorrente, con un primo motivo, deduce la mancanza e manifesta illogicità della motivazione la relazione alla sussistenza del fatto materiale. A suo avviso, il quadro probatorio non ha consistenza alcuna ed è fondato soltanto sulle dichiarazioni di NI sfornite di ogni riscontro di attendibilità. Nonostante fosse emersa la esistenza di rapporti professionali di vecchia data tra IS e NI, i giudici di merito non avrebbero correttamente considerato l'incidenza di tali rapporti sull'effetto realmente intimidatorio della condotta di IS e sulla reale percezione della intimidazione da parte di NI. Inoltre, la assoluzione di SI dal delitto di estorsione avrebbe dovuto avere ragionevolmente effetti sulla attendibilità di NI anche per il delitto di tentata concussione, tenuto conto del contesto unitario della vicenda e della mancanza dell'indispensabile requisito del disinteresse per giudicare credibile la dichiarazione della persona offesa.
Peraltro, si pone in risalto che SI non ha mai negato l'incontro con NI e di avere parlato con lui di lavori di appalto riguardanti il comune di Martignacco del quale egli era diventato assessore. Le circostanze riferite da NI, dunque, non potrebbero essere riscontrate dal rilevo che l'incontro tra i due ci sia stato e, per tal motivo, la conclusione dei giudici di merito avrebbe dovuto essere del tutto diversa.
La mancanza di tali considerazioni rende, ad avviso del ricorrente, la motivazione carente su punti decisivi ed dimostra la manifesta illogicità degli argomenti posti dai giudici di merito a fondamento della decisione.
2.1.- Con un secondo motivo, il ricorrente deduce mancanza e illogicità della motivazione con specifico riferimento al requisito dell'efficacia intimidatoria della condotta nonché l'erronea applicazione degli artt. 56 e 317 c.p.. In particolare, i giudici di merito, ad avviso del ricorrente, non hanno tenuto conto che il pregiudizio asseritamene prospettato non avrebbe potuto essere realizzato da IS. Questi, infatti, non avrebbe avuto alcuna possibilità di ritardare i pagamenti da parte del Comune e la circostanza, tenuto conto dei rapporti esistenti tra due professionisti, era nota allo stesso NI.
Infine, si deduce che, anche a ritenere sussistente la sollecitazione da parte di SI, il fatto avrebbe potuto configurare una istigazione alla corruzione di cui all'art. 322, commi 2 e 4, c.p. e, tenuto del tempus commissi delicti, essere dichiarato estinto per prescrizione.
3.- Tale è la sintesi ex art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. dei termini delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - Con il primo motivo, il ricorrente richiede una complessiva rilettura delle risultanze processuali per ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una altrettanto diversa valutazione della consistenza probatoria, rispetto a quelle effettuate dal giudice di primo grado e, poi, confermate dal giudice d'appello. Come noto, in questa sede non è ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti, dovendosi la Corte di legittimità limitare a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificarne la completezza e la sussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.
Il giudice d'appello, come si è posto in risalto in narrativa, ha correttamente valutato le censure mosse alla sentenza di primo grado e fornito ampia spiegazioni delle ragioni per le quali ha ritenuto attendibile la dichiarazione resa da NI e disatteso le censure in fatto articolate dalla difesa.
Il quadro probatorio è stato correttamente valutato dal giudice d'appello nei punti significativi posti in risalto con i motivi d'appello e, pertanto, le censure al riguardo formulate sono infondate.
Il motivo de quo, peraltro, si caratterizza per la sua estrema genericità, in quanto ripropone in questa sede le medesime censure poste a fondamento dell'appello richiesta di riesame senza tenere affatto conto delle ragioni per le quali, con specifici argomenti, la Corte territoriale ne ha escluso la fondatezza e, inoltre, non deduce, a fronte di una consistente e coerente motivazioni, censure caratterizzate da specificità su punti critici delle proposizioni argomentative.
2.- Il secondo motivo è fondato nei limiti in cui si contesta la qualificazione giuridica attribuita al fatto.
In realtà, la vicenda ricostruita dai giudici di merito è inquadrabile, sotto il profilo strutturale oggettivo e psicologico, nel delitto di subornazione di cui all'art. 377 c.p. e non in quello di tentata concussione, nonostante un segmento di quest'ultima fattispecie abbia costituito lo strumento per il raggiungimento dell'obiettivo voluto dal soggetto agente.
Il fondamento giuridico della diversità delle due ipotesi delittuose è da ricercare, oltre che nella struttura della fattispecie, nello specifico interesse protetto dal delitto di subornazione. L'una e l'altro giustificano la specialità del delitto di subornazione rispetto all'altra fattispecie criminosa che, per la genericità del risultato perseguito dal soggetto agente e per la efficacia causale della condotta ad esso orientata, si pone in rapporto di genus ad species rispetto alla prima.
Il delitto di subornazione mira a tutelare la genuinità processuale di quanti sono chiamati a riferire sui fatti di causa davanti all'Autorità giudiziaria, posizione che potrebbe venire inevitabilmente e indebitamente condizionata e compromessa da pressioni esterne, rappresentate dall'offerta o anche dalla sola promessa di qualsivoglia utilità, anche non matrimonialmente apprezzabile, per indurre il soggetto subornato a commettere i reati di falsa testimonianza e di false informazioni al pubblico ministero, oltre che di falsa perizia o interpretazione. Si tratta di reato di pericolo, il cui evento, di natura formale si verifica con la semplice offerta o promessa, finalizzata alla falsità giudiziale e, per la sua configurabilità, richiede che il soggetto subornato abbia assunto la qualità di "persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria".
Il delitto di subornazione - a differenza di quello di concussione che si caratterizza come reato con evento di danno e per la sua configurabilità richiede il dolo generico - è un reato di pericolo il cui evento, di natura formale, si verifica con la semplice offerta o promessa (Sez. 3^, 13 dicembre 1996, Elmir ed altri, rv. 207282) e si connota rispetto ad altri reati contro la pubblica amministrazione per l'ulteriore elemento specializzante costituito da quel quid pluris, il dolo specifico, che rappresenta l'equivalente fenomenico della offesa al bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice.
Come noto, il dolo generico deve investire tutti gli elementi costitutivi del reato, però, affinché si possa configurare il reato de quo l'agente deve perseguire il fine di indurre il subornato alla falsità, dolo specifico che appunto eleva ad illecito penale il semplice attentato all'amministrazione della giustizia e rispetto al quale è essenziale il valore strumentale che la realizzazione del fatto di base riveste rispetto al conseguimento dell'obiettivo finale. Obbiettivo finale che, nella ricostruzione in fatto della sentenza impugnata, è stato quello di istigazione alla falsità giudiziale, mediante la proposta di un particolare interessamento a fare ottenere a NI il recupero di crediti da tempo vantati nei confronti del Comune pur se percepita dalla persone offesa come una indiretta interferenza in senso contrario.
Tra il delitto di tentata concussione - attuata mediante la prostrazione di una utilità per il soggetto passivo - e quello di subornazione, allorché l'attività illecita dell'agente si rivolga nei confronti di una persona che abbia già reso la propria deposizione all'autorità giudiziaria, intercorre dunque un rapporto di genus ad speciem ai sensi dell'art. 15 c.p., in applicazione del quale deve trovare applicazione solo l'art. 377 c.p. in relazione al profilo soggettivo, per la specificità della persona coinvolta, per la specificità della utilità che si intende ottenere con la condotta criminosa.
Rapporto di specialità che non vien meno e non configura un concorso formale di reati solo perché il delitto è stato commesso da un pubblico ufficiale che abbia strumentalizzato tale sua qualità, approfittandone per realizzare l'illecito. L'abuso dei poteri, dunque, che si ponga, come è avvenuto nel nostro caso, in connessione funzionale e strumentale con la fattispecie penale che si connota per diversi elementi costitutivi e specializzanti rispetto ad altra comporta la applicazione dell'art. 61 n. 9 c.p. e non modifica il rapporto di genus ad speciem tra le due ipotesi di reato.
2.1. Un ultima questione, nel nostro caso, è quella della qualifica di testimone di NI. Costui, infatti, aveva già reso dichiarazioni al pubblico ministero in relazione ai fatti per i quali SI pretendeva la ritrattazione.
Questo Collegio condivide quanto già affermato in precedenza dalla Corte di legittimità nel senso che il delitto di subornazione, per la cui configurabilità è richiesta la priorità dell'assunzione della qualifica di testimone rispetto alla messa in atto della condotta subornatrice, ricorre anche nell'ipotesi in cui tale condotta sia posta in essere nei confronti di colui che abbia già reso la propria deposizione in quanto la qualità di teste cessa nel momento in cui il processo esaurisce definitivamente il suo corso e non nel momento in cui ha termine la deposizione, ben potendo il teste già sentito essere ulteriormente escusso nella stessa fase ovvero in quella successiva del procedimento (Sez. 6^, 23 maggio 2001, Russo, 220593). In altri termini, va riaffermato il principio di diritto che la persona offesa, dopo avere reso deposizione al pubblico ministero come persona informata sui fatti, non perde ogni veste giuridica in attesa di assumere quella di teste al dibattimento, giacché quale parte offesa, nella stessa fase delle indagini preliminari, ben può essere nuovamente sentita per iniziativa dell'autorità giudiziaria procedente così come può rendere a questa dichiarazioni spontanee e presentare memorie e, dunque, non perde la qualità di persona informata sui fatti e, come tale, qualora avesse aderito alle richieste dell'imputato, ben avrebbe potuto commettere il reato di cui all'art. 371 bis c.p.. 3.- Il reato di subornazione, pur aggravato ex art. 61 n. 9 c.p., è estinto per coscrizione, tenuto conto del tempus commissi delicti indicato nel 27 settembre 1995 e del decorso del termini di sette anni e sei mesi stabilito dagli articoli 157 e 160 c.p. per il delitto di subornazione aggravato ex art. 61 n. 9 c.p., punito con la pena di inferiore ai cinque anni.
P.Q.M.
Qualificato il fatto come subornazione ai sensi dell'art. 377 c.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2005