Sentenza 23 maggio 2006
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, è legittimo il sequestro e la confisca dei beni appartenenti ad indiziati per associazione di tipo mafioso, qualora la misura di prevenzione personale, nella specie obbligo di sorveglianza speciale, non sia cessata, ex art. 2 ter, comma sesto, della legge n. 575 del 1965, e tale deve considerarsi la misura sospesa per irreperibilità del preposto, in quanto la cessazione della misura non può derivare dal semplice decorso del tempo a prescindere dalla sua effettiva esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/05/2006, n. 22337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22337 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 23/05/2006
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI P. - Consigliere - N. 812
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 037081/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT ES, N. IL 28/07/1974;
avverso DECRETO del 20/04/2005 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI Pierfrancesco;
lette le conclusioni del P.G. Dott. GIALANELLA Antonio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ricorso per cassazione, ed a mezzo del proprio difensore, BA ES ha impugnato il decreto della Corte di Appello di Reggio Calabria, in data 20.4.2005, nella parte confermativa del decreto 25.2.2003 con il quale il Tribunale della stessa città ha disposto la confisca dei beni della impresa individuale "BA ES" e del patrimonio aziendale alla medesima intestati, siccome entrambi ritenuti riconducibili al genitore BA TR, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. per la durata di due anni.
La ricorrente ha dedotto: 1) violazione di norma processuale con riferimento alla L. n. 1423 del 1956, art. 11, in relazione alla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, sul rilievo che al momento del sequestro dei beni la misura di prevenzione personale non era in corso (per irreperibilità del BA) e, ancora, che è stato ignorato il fatto della sopravvenuta esecuzione di una misura di carattere cautelare personale che, compatibile con la misura di prevenzione, aveva condotto alla sua cessazione per il decorso del biennio;
2) violazione di norma processuale in relazione alla L. n. 575 del 1965, art. 2 bis e ss., sul rilievo che la presunzione ivi prevista è stata illogicamente ritenuta non vinta dagli elementi offerti dal terzo intestatario (le effettive disponibilità economiche e la capacità reddituale all'epoca di avvio dell'attività aziendale), ovvero sostenuta con affermazioni contraddittorie (la provenienza del reddito da prestazioni lavorative e la illiceità della medesima) o, ancora, enfatizzando le dichiarazioni di un collaboratore (RO), e, infine, non dando conto dell'attualità della pericolosità sociale del BA TR.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Quanto al primo motivo, infatti, va ricordato che, in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 1 e L. n. 575 del 1965, art. 2 bis, modificati dalla L. n.646 del 1982, artt. 13 e 14, e dalla L. 23 dicembre 1982, n. 936,
la legittimità del sequestro e della confisca dei beni degli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso e di alcuni loro parenti e conviventi (anche con provvedimento non contestuale rispetto alle misure di prevenzione previste) richiede, oltre la ricorrenza delle necessarie condizioni, che tali misure non siano ancora cessate (L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 6).
In proposito, insegna il giudice di legittimità che la cessazione non possa derivare dal semplice decorso del tempo a prescindere dalla effettiva sua esecuzione (Cass. Sez. I, 25.5.2000 n. 3794, Braga), così come nel caso, analogo alla fattispecie in scrutinio, in cui il soggetto si sottragga all'esecuzione della misura personale di prevenzione rendendosi irreperibile (Cass. Sez. I, 17.6.1985 n. 1868, Gambino). Tale principio ha trovato applicazione nella prevalente giurisprudenza di legittimità per il caso di sopravvenuta detenzione da custodia cautelare, statuendosi che il tempo trascorso in vinculis non può mai computarsi ai fini della durata della sorveglianza speciale, il cui decorso resta sospeso durante l'esecuzione della misura cautelare, sempre che non sia cessata, a seguito della detenzione subita, la pericolosità e non intervenga la revoca ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 7, comma 2, (Cass. Sez. I, 27.5.1998 n. 10099, Cangitano), nonché per l'ipotesi di misura di prevenzione nei confronti del detenuto in espiazione di pena, dovendosi ben distinguere applicazione ed esecuzione della misura (Cass. Sez. Un., 25.3.1993 n. 6, Tumminelli); e, ancora recentemente, è stato riaffermato il principio della incompatibilità sul piano esecutivo con la misura di prevenzione sia dell'espiazione della pena sia della custodia preventiva, sulla base di una lettura congiunta della L. n. 1423 del 1956, art. 11 e dalla L. n. 1423 del 1956, art. 12, comma 2,
precisandosi che in tema di misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, l'intervento della custodia cautelare riferita a reato commesso anteriormente all'inizio dell'esecuzione della misura, ne determina in ogni caso l'interruzione per tutta la sua durata, che riprende a decorrere quando l'indagato sia rimesso in libertà, e ciò si verifica anche quando per quel reato per il quale è stata applicata la custodia cautelare non sia ancora intervenuta la sentenza di condanna irrevocabile;
solo nel caso in cui intervenga il proscioglimento con sentenza irrevocabile nel corso dell'esecuzione della misura di prevenzione (ipotesi nel caso non presente),il tempo trascorso dal sorvegliato speciale in custodia cautelare si computa nella durata della misura (Cass. Sez. VI, 18.9.2002 n. 40532, Filosa). Opportunamente il P.G. di legittimità ha osservato, nelle proprie requisitorie scritte, che il principio risulta in linea con altre regole, espressamente dettate in punto di scomputo della durata dell'obbligo di soggiorno del tempo trascorso in custodia cautelare seguita da condanna o in espiazione di pena detentiva (L. n. 1423 del 1956, art. 12, comma 2) ovvero di sospensione o differimento della esecuzione della misura di sicurezza (sostanzialmente misure di prevenzione post delictum) nei confronti di soggetto che debba scontare una pena detentiva (art. 212 c.p.), nonché, infine, con la previsione di obblighi del soggetto per l'ipotesi in cui l'esecuzione debba essere differita.
E poiché l'ordinanza ha dato atto che l'esecuzione, iniziata in data 21.1.1992, è rimasta sospesa in data 7.1.1994 per irreperibilità del BA TR, calcolando un residuo di 13 giorni alla data in cui è stata attivata la procedura per l'adozione della misura patrimoniale, incontestati tali dati, risulta rispettato il limite temporale normativamente previsto ed il motivo di gravame sul punto è infondato.
Quanto al secondo motivo di impugnazione, per vero al limite dell'ammissibilità laddove deduce in realtà un vizio di motivazione anziché - come unicamente consentito L. n. 1423 del 1956, ex art. 4, comma 10, richiamata dalla L. n. 575 del 1965, art. 3 ter, comma 2 - una violazione di legge, va detto che la
Corte territoriale ha compiutamente trattato gli elementi acquisiti in atti, fondando sugli stessi un impianto argomentativi logico e coerente.
Ed invero, premesso che la ricorrente non ha specificamente contestato il presupposto della effettiva appartenenza del BA TR ad associazione di tipo mafioso - operativa in Reggio Calabria e particolarmente attiva nel controllo di specifici settori economici (commercio della carne, attività edilizia in genere e, in particolare, il "movimento a terra") - e rilevata nei termini di un ruolo di vertice sulla base delle rivelazioni di plurimi collaboratori e delle risultanze delle sentenze 16.6.1997 e 16.6.2000 della Corte d'Assise di Reggio Calabria. Quanto agli aspetti patrimoniali del provvedimento, e per la parte che qui interessala Corte territoriale ha ritenuto riconducibile direttamente al BA TR l'esercizio commerciale (un negozio di generi alimentari e macelleria) intestato alla ricorrente, coerentemente coniugando in tal senso una serie di elementi quali:
a) la peculiare tipologia dell'attività, commercio delle carni, costituente monopolio esclusivo sul territorio in capo alla cosca BA;
b) le dichiarazioni del collaboratore RO nel senso che l'esercizio commerciale era stato aperto in vista dal BA RO in favore della BA ES;
c) il difetto probatorio circa l'esistenza di un reddito congruo e di origine legittima in capo alla intestataria rispetto all'apparente proprietà, previa analitica disamina della situazione reddituale della parte interessata nel corso degli anni;
d) l'origine comunque illecita del reddito della intestataria, percepito quale dipendente della "BA CE e C. s.a.s. di BA CE", strumento operativo della cosca BA per il tramite della moglie del BA TR;
e, in particolare, quanto alla situazione reddituale, la Corte territoriale ha ritenuto le allegazioni della interessata inidonee a vincere la presunzione legale prevista dalla L. n. 575 del 1965, art. 2 bis, operante nella specie per essere l'interessata figlia del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione personale.
A fronte di tali accertamenti in fatto, congruamente motivati ed esenti da vizi logico-giuridici, la BA infondatamente oppone che l'interposizione fittizia sarebbe stata ricavata da non meditata applicazione della presunzione legale L. n. 575 del 1965, ex art. 2 bis. È infondata, invero, la censura che il reddito complessivo di 40 milioni percepito nel periodo 1992/1995 sarebbe stato illogicamente ritenuto insufficiente all'apertura dell'esercizio commerciale nel luglio 1995, posto che il giudizio in tal senso ha valorizzato il costo complessivo dell'impresa (superiore ai 40 milioni) in uno all'apprezzamento per nulla illogico dell'assoluta inverosimiglianza di un accantonamento della totalità dei redditi nel corso dei tre anni in vista di un futuro investimento, quasi che la somma non dovesse essere intaccata dai normali bisogni di vita del percettore;
e, d'altra parte, la ricorrente omette di prendere compiutamente in esame, se non per contestare il giudizio di "illiceità" degli stessi compensi di dipendente, l'ulteriore passaggio del provvedimento impugnato laddove risulta evidenziato l'episodio di ampliamento dell'azienda - nel luglio 1997 e cioè appena due anni dopo l'inizio dell'attività - con un investimento di ben ottocento milioni, certamente non disponibili da parte della BA in ragione dei modesti ricavi dichiarati ai fini IRPEF e della ritardata erogazione (solo nel 1999) di un mutuo bancario (peraltro nell'esiguo importo di 30 milioni), episodio pertanto legittimamente ritenuto come seriamente indiziante di un intervento "più che interessato" da parte del genitore, avendo egli reimpiegato nell'acquisto del negozio i proventi della sua illecita attività.
Quanto, poi, all'assunto di erronea lettura delle dichiarazioni del collaborante RO, oggettivamente idonee a supportare il convincimento del giudice, si tratta di evidente pretesa di un nuovo giudizio tipicamente di merito, precluso nella presente sede.
Quanto, infine, alla motivazione circa il rapporto fra il bene confiscato e l'attività illecita del BA TR, la ricorrente non si raffronta con i passaggi del provvedimento nei quali si è messa in evidenza l'egemonia sul territorio, la "lunga vita" della cosca, l'entità dei ricavi illeciti nel settore del commercio delle carni tramite tangenti imposte ai negozianti della zona, la confisca della stessa "BA e C. s.a.s. di BA CE", l'ingente fatturato (sei miliardi nell'anno 1992), quali circostanze tutte non illogicamente ritenute dimostrative, in uno alle rivelazioni del collaborante RO (ed al difetto di prova di acquisizione "lecita"), della provenienza illecita del bene confiscato quale frutto del reimpiego dei ricavi dell'attività criminale esercitata in modo sistematico.
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato, con il carico alla ricorrente del pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2006