Sentenza 5 aprile 2017
Massime • 1
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, in quanto anche il reato continuato configura un'ipotesi di "comportamento deviante abituale", ostativa al riconoscimento del beneficio.
Commentari • 6
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO La Corte d'appello di Lecce, in data 13 febbraio 2017, riformava parzialmente la sentenza pronunciata dal Tribunale di Brindisi, il 26 giugno 2015, rideterminando la pena e nel resto confermava la condannava di P. Mario per il reato di cui all'art. 640 c.p. 1. L'imputato Mario P. veniva rinviato a giudizio e processato per il reato di truffa aggravata perché, nella sua qualità di medico dipendente dalla ASL di Brindisi, con artifici e raggiri consistiti nel[l']aver fatto marcare il proprio badge nell'orologio segnatempo ad altre persone, si era allontanato senza giustificazione dal luogo di lavoro conseguendo così un ingiusto profitto. All'esito del dibattimento il P. …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12 maggio 2020 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Ancona il 17 aprile 2018, ha dichiarato la responsabilità di Umberto U. in ordine al delitto di violenza privata continuata di cui agli artt. 81, secondo comma, 610 c.p., sostituendo, alla pena detentiva di giorni venti di reclusione irrogatagli all'esito del primo giudizio, la corrispondente pena pecuniaria di euro cinquemila, con la conferma nel resto della decisione impugnata. La Corte territoriale ha ritenuto l'imputato responsabile del delitto ascrittogli per avere, nel periodo ricompreso fra il 19 marzo ed il 19 aprile 2016, …
Leggi di più… - 3. Reato continuato e particolare tenuità del fatto: il punto delle sezioni uniteRedazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 1 agosto 2022
- 4. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 10 giugno 2022
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12 maggio 2020 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Ancona il 17 aprile 2018, ha dichiarato la responsabilità di Umberto U. in ordine al delitto di violenza privata continuata di cui agli artt. 81, secondo comma, 610 c.p., sostituendo, alla pena detentiva di giorni venti di reclusione irrogatagli all'esito del primo giudizio, la corrispondente pena pecuniaria di euro cinquemila, con la conferma nel resto della decisione impugnata. La Corte territoriale ha ritenuto l'imputato responsabile del delitto ascrittogli per avere, nel periodo ricompreso fra il 19 marzo ed il 19 aprile 2016, …
Leggi di più… - 5. La particolare tenuità del fatto può essere riconosciuta anche in caso di continuazione: vediamo comeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 16 maggio 2022
(Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 81, 131-bis) Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione La posizione assunta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni 1. Il fatto La Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza emessa dal giudice di prime cure, dichiarava la responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di violenza privata continuata, sostituendo la pena detentiva di giorni venti di reclusione irrogatagli nel primo grado di giudizio, con la corrispondente pena pecuniaria di euro 5.000, confermando nel resto la …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/04/2017, n. 28341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28341 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2017 |
Testo completo
2834 1-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione II penale Udienza pubblica 05/04/2017 Sentenza n. 1023 Reg. gen. n. 033443/2016 Composta da: Matilde Cammino Presidente Antonio Prestipino Consigliere Consigliere relatore Adriano Iasillo Luciano Imperiali Consigliere Alberto Pazzi Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dall'Avvocato Salvatore Centonze, quale difensore di OD LL (n. il 19/06/1983), avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, Sezione penale, in data 14/12/2015. Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Adriano Iasillo. Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottor Massimo Galli, il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Udito l'Avvocato Salvatore Centonze, difensore di OD FA, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso. OSSERVA: Sezione distaccata di Con sentenza del 15/11/2012, il Tribunale di Lecce Gallipoli dichiarò OD FA responsabile dei reati di commercio di prodotti con - segni falsi (capo A, art. 474 del c.p.), di detenzione per la vendita di C.D. musicali abusivamente duplicati (capo B, art. 171 ter, comma 1, lettera c) L. 633/1941), di detenzione per la vendita dei C.D. di cui al capo B privi del contrassegno della SIAE (capo C, art. 171 ter, comma 1, lettera d) L. 633/1941) e di ricettazione delle cose di cui ai superiori capi, (capo D, art. 648 del c.p.) e - riconosciute le attenuanti generiche e quella di cui al secondo comma dell'art. 648 del c.p. prevalenti sulla aggravante di cui all'art. art. 171 ter, comma 2, lettera D) L. 633/1941 ritenuta contestata in fatto e unificati i reati ex art. 81 del c.p. lo condannò alla pena di mesi 8 di reclusione ed € 1.000,00 di multa. - Avverso tale pronunzia l'imputato propose gravame. La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 14/12/2015, in riforma della sentenza di primo grado assolse il OD dal reato di cui al capo C) perche il fatto non sussiste e riqualificato il fatto di cui al capo B) ai sensi dell'art. 171 ter, comma 2, lettera a) L. 633/1941 rideterminò la pena inflitta, in quella di mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed Euro 800,00 di multa. Ricorre per cassazione il difensore di OD FA deducendo vizi motivazionali in ordine: alla ritenuta penale responsabilità per tutti i reati;
al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 del c.p.; al diniego di escludere la punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis del cod. penale. Il difensore del ricorrente conclude, pertanto, per l'annullamento dell'impugnata sentenza. motivi della decisione 1. Il ricorso è inammissibile. Infatti, il difensore dell'imputato a fronte di una motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria si limita a reiterare le stesse identiche doglianze già ben affrontate dalla Corte di appello, senza tenere assolutamente conto, anche, dei consolidati principi di diritto di questa Corte ben evidenziati nella sentenza impugnata. 1,1. Infatti, per quanto riguarda la ritenuta penale responsabilità del OD FA per il reato di cui all'art. 474 del c.p., la Corte territoriale sottolinea: alle pagine da 2 a 5 dell'impugnata sentenza le fonti di prova e i condivisi principi di questa Corte che eliminano ogni rilevanza agli argomenti proposti dall'appellante - ed oggi riproposti nel ricorso relativi alla grossolanità del falso, alla registrazione dei segni ritenuti contraffatti e alla conoscenza della contraffazione da parte dell'imputato. 1,2. Per quanto riguarda la ritenuta penale responsabilità del OD FA per il reato di cui all'art. art. 171 ter, comma 2, lettera a) L. 633/1941 la Corte territoriale sottolinea: alle pagine da 5 a 8 dell'impugnata sentenza le fonti di 2D prova e i condivisi principi di questa Corte che eliminano ogni rilevanza agli argomenti proposti dall'appellante ed oggi riproposti nel ricorso relativi alla - violazione del diritto d'autore e alla sussistenza del reato così come ritenuto dalla Corte territoriale. 1,3. Ritenuta la sussistenza dei reati presupposti di cui sopra è chiaramente sussistente, anche, il reato di ricettazione come ben evidenziato dal Giudice di secondo grado alle pagine 4 e 5 dell'impugnata sentenza per la ricettazione della merce con marchio contraffatto e a pagina 7 per la ricettazione dei compact disc. Si deve, poi, rilevare che correttamente la Corte di merito ha sottolineato che non vi è alcuna prova che la contraffazione dei marchi e l'abusiva duplicazione dei compact disc sia stata effettuata dal ricorrente. Questi, invero, non ha mai fornito alcun elemento in tal senso, né ha mai giustificato il possesso delle cose di illecita provenienza specificate nei capi d'imputazione. Si deve, in proposito, ricordare che questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio condiviso dal Collegio che ai fini della configurabilità del reato di - - ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. 2, Sentenza n. 2436 del 27/02/1997 Ud. - dep. 13/03/1997 - Rv. 207313; Sez. 2, Sentenza n. 16949 del 27/02/2003 Ud. - dep. 10/04/2003 Rv. 224634; Sez. 2, Sentenza n. - 29198 del 25/05/2010 Ud. - dep. 26/07/2010 - Rv. 248265; Sez. 2, Sentenza n. 53017 del 22/11/2016 Ud. - dep. 14/12/2016 - Rv. 268713). Incensurabile è, poi, la motivazione con la quale la Corte di appello a 2. pagina 8 della sua sentenza esclude di poter riconoscere l'attenuante di cui - all'art. 62 n. 4 del cod. penale.
3. Per quanto riguarda, infine, l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto si deve rilevare che l'applicazione dell'art. 131 bis del c.p. è stata chiesta per la prima volta con il ricorso, nonostante l'udienza avanti alla Corte di Appello si fosse svolta quando già era in vigore la predetta norma. Si deve, comunque, sottolineare che la Corte di merito ha, implicitamente, escluso l'applicabilità della causa di non punibilità di cui sopra (si veda quanto si afferma a pagina 8 dell'impugnata sentenza in ordine al diniego dell'attenuante della particolare tenuità di cui all'art. 62 n. 4 del c.p. e al fatto che il OD FA abbia commesso un nuovo reato di ricettazione dopo quelli per cui è oggi a giudizio). In proposito questa Suprema Corte ha affermato che l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto può essere rilevata anche con motivazione implicita (Sez. 3, Sentenza n. 48317 del 11/10/2016 Ud. dep. 16/11/2016 Rv. 268499). Infine, si deve- - sottolineare che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 - bis cod. pen. non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, in quanto anche il reato continuato configura un'ipotesi di "comportamento abituale" per la reiterazione di condotte penalmente rilevanti, ostativa al riconoscimento del beneficio, essendo il segno di una devianza "non occasionale" (Sez. 2, Sentenza n. 1 del 15/11/2016 Ud. - dep. 02/01/2017 - Rv. 268970).
4. A fronte di quanto sopra il difensore del ricorrente come si è già detto contrappone solo contestazioni, che non tengono conto delle argomentazioni della Corte territoriale. In proposito, questa Corte Suprema ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che sono inammissibili i motivi di ricorso per Cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Si vedano fra le tante: Sez. 1, sent. n. 39598 del 30.9.2004 - dep. 11.10.2004 - rv 230634; Sez. 4, Sentenza n. 18826 del 09/02/2012 Ud. - dep. 16/05/2012 - Rv. 253849; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Ud. - dep. 13/03/2014 - Rv. 259425).
5. Pertanto, uniformandosi ai principi di diritto di cui sopra, va dichiarata inammissibile l'impugnazione.
6. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi - profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di 1.500,00 euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/04/2017. DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE Il Consigliere estensore Il Presidente IL -7 GIU 2017 Stiamo Isillo Adriano Iasillo Matilde Cammino DICASCANCELLIERE Claudia Pianelli 4 Z O N A I E