Cass. civ., sez. II, sentenza 28/06/2001, n. 8847
CASS
Sentenza 28 giugno 2001

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Quando il processo sia stato sospeso a norma dell'art. 295 cod. proc. civ. per la pendenza di una controversia civile pregiudiziale, al fine di stabilire se la causa pregiudicante sia stata definita con sentenza passata in giudicato il giudice della causa sospesa non deve avere riguardo unicamente al dato formale dell'inutile decorso dei termini per impugnare fissati negli artt. 324 e 327 cod. proc. civ., ma ha gli stessi poteri valutativi del giudice della causa pregiudicante, anche in considerazione dell'esigenza di una sollecita ripresa dell'attività processuale nella causa sospesa nonché dell'esigenza d'impedire che la situazione di stallo determinata dalla sospensione possa essere strumentalizzata per protrarre senza ragione l'inattività processuale. Sicché, salvo che sul punto dell'interesse ad impugnare nel giudizio pregiudicante non siasi formato un giudicato opponibile alle parti della causa sospesa, il giudice di quest'ultima potrà ritenere che, ancorché tuttora pendenti i termini per proporre l'impugnazione, la decisione resa nella causa pregiudicante è ugualmente passata in giudicato per essere le parti carenti d'interesse ad impugnarla.

Ai fini dell'ammissibilità dell'appello incidentale, per prima udienza deve ritenersi, secondo il previgente testo dell'art. 343, primo comma, cod. proc. civ., quella udienza in cui vi sia stato lo svolgimento di qualsiasi attività processuale a norma dell'art. 350 cod. proc. civ., anche se limitata ad un provvedimento di mero rinvio della trattazione all'udienza successiva.

L'effetto sospensivo della proposizione dell'istanza di ricusazione non è automatico, potendo il giudice "a quo" valutare l'ammissibilità e la fondatezza dell'istanza e, ove ritenga, in forza di una sommaria valutazione, che della ricusazione manchino "ictu oculi" i requisiti formali, disporre la prosecuzione del giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 28/06/2001, n. 8847
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8847
    Data del deposito : 28 giugno 2001

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