Sentenza 28 giugno 2001
Massime • 3
Quando il processo sia stato sospeso a norma dell'art. 295 cod. proc. civ. per la pendenza di una controversia civile pregiudiziale, al fine di stabilire se la causa pregiudicante sia stata definita con sentenza passata in giudicato il giudice della causa sospesa non deve avere riguardo unicamente al dato formale dell'inutile decorso dei termini per impugnare fissati negli artt. 324 e 327 cod. proc. civ., ma ha gli stessi poteri valutativi del giudice della causa pregiudicante, anche in considerazione dell'esigenza di una sollecita ripresa dell'attività processuale nella causa sospesa nonché dell'esigenza d'impedire che la situazione di stallo determinata dalla sospensione possa essere strumentalizzata per protrarre senza ragione l'inattività processuale. Sicché, salvo che sul punto dell'interesse ad impugnare nel giudizio pregiudicante non siasi formato un giudicato opponibile alle parti della causa sospesa, il giudice di quest'ultima potrà ritenere che, ancorché tuttora pendenti i termini per proporre l'impugnazione, la decisione resa nella causa pregiudicante è ugualmente passata in giudicato per essere le parti carenti d'interesse ad impugnarla.
Ai fini dell'ammissibilità dell'appello incidentale, per prima udienza deve ritenersi, secondo il previgente testo dell'art. 343, primo comma, cod. proc. civ., quella udienza in cui vi sia stato lo svolgimento di qualsiasi attività processuale a norma dell'art. 350 cod. proc. civ., anche se limitata ad un provvedimento di mero rinvio della trattazione all'udienza successiva.
L'effetto sospensivo della proposizione dell'istanza di ricusazione non è automatico, potendo il giudice "a quo" valutare l'ammissibilità e la fondatezza dell'istanza e, ove ritenga, in forza di una sommaria valutazione, che della ricusazione manchino "ictu oculi" i requisiti formali, disporre la prosecuzione del giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/06/2001, n. 8847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8847 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2001 |
Testo completo
E : M REPUBBLICA ITALIANA SEZ8847/01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DICA Oggetto mullità costratiedi Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: сни л и ва Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente R.G.N. 18157/98 NAPOLETANO Rel. Consigliere Dott. Giandonato 18157/98 25309/00 Dott. Enrico SPAGNA MUSS O Cron. 20214Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Rep. 3133 Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere Ud.14/02/01 ha pronunciato la seguente SE NTE NZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE NOTTURNO IMMACOLATA LO, dal Sig." SE FR ved. per diritti 2 0 LO LU MA, domiciliati in ROMA LO, 28 GUL 2001 IL CANCELLIERE presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difesi dall'avvocato ZENO DOMENICO, giusta delega in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE atti, l'ultima difesa anche dall'avvocato VINCENZO Richiesta copia studio dal Sig. F TAFURI, per procura spe ciale notaio Guerra di Napoli, per diritti L.12 Rep. n. 46264, in data 13/2/01, depositata CANCELLERE cancelleria in data 14/02/01; V
- ricorrenti -
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ved. LO, LO MA ST2001 RA RO dal Sig. per diritti L. ?a 268 DESIRE' elettivamente domiciliate in ROMA VIA U 2000 IL CANCELLIERE -1- GIUSEPPE FERRARI 12, presso lo studio dell'avvocato SMEDILE S., difese dall'avvocato MINOZZI SERGIO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonchè
contro
LO RC, LO ST MA, LO DO IA, LO A MA EN;
- intimati con integrazione del contraddittorio °e sul 2° ricorso n 25309/00 proposto da: LO RC, LO ST, LO DO IA, LO NA MA EN, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, difesiCANCELLERIA della CORTE di dall'avvocato DOMENICO ZENO, giusta delega in atti;
controricorrenti e ricorrenti incidentali - (in adesione al ricorso principale) contro т и RA RO, LO MA ST DESIRE'; ез р intimati avverso la sentenza n. 1978/97 della Corte d'Appello П di NAPOLI, depositata il 23/07/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/01 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
-2- udito l'Avvocato Domenico ZENO e Vincenzo TAFURI, difensori dei ricorrenti che hanno chiesto l'accoglimeto del ricorso principale e di quello incidentale;
udito l'avvocato Sergio MINOZZI, difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. т е л -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DO TI, LU RI TI, ID EL in TI ed TA UR, anche in qualità di rappresentanti dei rispettivi figli minori, convennero innanzi al Tribunale di Napoli AR TI, per sentir dichiarare la nullità ○ l'annullabilità dell'atto di compravendita del 26 aprile 1974 concluso da RI AR, della quale essi erano eredi 0 legatari, col convenuto e condannare questo ultimo а restituire all'eredità dell'AR i beni acquistati. Il convenuto, AR TI, si costituì per resistere alla domanda. Nel corso del giudizio, essendo deceduti l'attore DO TI ed il convenuto AR TI, si costituirono, per l'attore DO TI, la moglie ID EL, anche in qualità di esercente la ь potestà sul figlio RC TI, e, per il т и convenuto, le sue eredi, in persona di OS ив EV e RI IS ES TI. Con ordinanza del 2-28 dicembre 1987 l'adito д Tribunale dispose la sospensione del processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che avrebbe definito un altro giudizio, pendente tra le stesse parti innanzi al Tribunale di Napoli, ed avente ad oggetto, tra l'altro, la validità del 3 testamento segreto della AR e la qualità di eredi di LU RI TI ed DO TI. Con atto depositato il 28 dicembre 1991 OS EV e RI IS ES TI, esponendo che la causa ritenuta pregiudiziale era stata definita con sentenza del Tribunale depositata il 30 aprile 1990, con la quale la domanda, proposta da AR TI, di accertamento della nullità del testamento segreto della AR e della indegnità a succedere di LU RI TI e DO TI era stata rigettata e che tale sentenza era passata in giudicato da oltre sei mesi, riassunsero il giudizio sospeso con l'ordinanza del 2-28 dicembre 1987, chiedendo che il processo fosse dichiarato estinto o che, in via proseguisse per la decisione nelsubordinata, merito. т и Gli attori contestarono che si fosse verificata l'estinzione del processo, ma l'adito д е tribunale dichiarò che il processo si era estinto л с ed, a seguito di gravame proposto da TA UR, LU RI TI, in proprio e per la figlia minore NA RI RE TI, ID EL, in proprio e per il figlio minore RC TI, VO RI TI e DO LA TI, la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza resa in data 23 luglio 1997, ha confermato la decisione del Tribunale. На osservato il giudice d'appello che correttamente le eredi del convenuto sostenevano che la riassunzione della causa era avvenuta oltre il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza con la quale era stata definita la causa pregiudiziale e ciò per le seguenti considerazioni: a) solo AR TI, che nella causa pregiudiziale aveva proposto la domanda di nullità del testamento segreto della AR e di indegnità degli eredi della AR, DO e LU RI TI, ed era rimasto soccombente, avrebbe avuto interesse ad impugnare le statuizioni della relativa sentenza, con le quali quella domanda era stata rigettata;
b) egli, peraltro, pur avendo т impugnato gli altri capi della sentenza, и espressamente aveva rinunciato all'impugnazione di в и quelli concernenti la validità del testamento della ч AR e la qualità di eredi dei germani DO e LU RI TI;
c) conseguentemente, con riferimento a tali capi, la sentenza doveva ritenersi passata in giudicato o alla data del 28 dicembre 1990, coincidente con la scadenza del 5 termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza alle eredi di AR TI avvenuta il 28 novembre 1990 senza che fosse stato proposto appello da parte delle eredi di AR TI in ordine ai capi della sentenza suddetti, 0 nel dicembre 1990, ossia al momento della notifica, da parte delle eredi di AR TI a tutte le altre parti del giudizio, dell'appello concernente capi diversi da quelli in riferimento ai quali la sospensione era stata disposta, od, al più tardi, al 14 marzo 1991, data della prima udienza del giudizio di appello, poiché ivi non era stato proposto appello incidentale dalle altre parti in ordine ai capi della sentenza non impugnati dalle appellanti;
d) conseguentemente, poiché, ai sensi dell'art. 297, CO 1° e 2°, cod. proc. civ., l'istanza di riassunzione doveva essere depositata ит entro il 18 giugno 1991 (prima ipotesi) oppure entro il giugno 1990 (seconda ipotesi) oppure entro ц 19 и il 20 ottobre 1991 (terza ipotesi), in ogni caso ч doveva ritenersi essersi verificata l'estinzione del processo, dal momento che la comparsa di riassunzione era stata depositata il 28 dicembre 1991. Ha, peraltro, precisato la corte di merito che 6 la prima udienza del giudizio d'appello, fissata per il 14 marzo 1991, si era effettivamente svolta, perché l'istanza di ricusazione proposta dagli appellati, poi rigettata dalla Corte d'Appello, non aveva determinata la sospensione del processo ed il consigliere istruttore, al termine dell'udienza, aveva disposto il rinvio della causa all'udienza del 20 giugno 1991. Sicchè solo entro la prima udienza sarebbe stato possibile proporre dagli appellati appello incidentale. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso TA UR, ID EL e LU RI TI affidandosi a cinque motivi. Le intimate OS EV e RI IS ES TI resistono con controricorso. Vi sono memorie di entrambe le parti. giugno 2000 questa Con ordinanza in data 14 . l'integrazione del Corte ha ordinata t . u contraddittorio nei confronti di RC TI, т G VO RI TI, DO LA TI e l l assegnando, all'uopo, RI LO TI, E di 99.90 dalla comunicazione termine dell'ordinanza. All'integrazione del contraddittorio hanno provveduto i ricorrenti con atto notificato il 26 7 ottobre 2000. Le parti nei cui confronti è stato integrato il contraddittorio aderiscono con "controricorso" al ricorso principale ed, а loro volta, propongono ricorso incidentale notificato alle resistenti OS EV e RI IS ES TI, le quali hanno depositato memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., i due ricorsi, essendo diretti verso una stessa sentenza, vanno riuniti. principali Col primo motivo i ricorrenti violazione e censurano l'impugnata sentenza per falsa applicazione degli artt. 297, co. 1°, 324 e 333 cod. proc. civ., adducendo che erroneamente la Corte d'Appello, per stabilire se fosse passata in decisione resa nella causa giudicato la ет pregiudicante, ha ritenuto che si dovesse avere . т и riguardo all'interesse ad impugnare delle parti di e щ и u detto giudizio. Altrettanto erroneamente il giudice ч q d'appello avrebbe ritenuto solo le eredi di AR TI portatrici dell'interesse ad impugnare, omettendo del tutto di considerare l'autonomo interesse delle altre parti di detta causa, OL e FE. Sostengono i ricorrenti che la norma di cui al 1° comma dell'art. 297 cod. proc. civ. dev'essere interpretata nel senso che, per stabilire il passaggio in giudicato, il giudice del processo sospeso debba avere riguardo solo al fatto, formale, dell'eventuale decorrenza dei termini per consentire l'impugnazione da parte di tutti i soggetti della causa pregiudicante, senza alcun riguardo al loro interesse all'impugnazione, tale valutazione essendo riservata al giudice di questa causa. In caso contrario, ad avviso dei ricorrenti, si potrebbe verificare il pericolo di un conflitto di giudicati sul punto relativo alla valutazione dell'interesse ad impugnare tra la decisione del giudice della causa pregiudicata e quella del giudice della causa pregiudicante. Peraltro, anche ь secondo il dato letterale dell'art. 334 cod. proc. т и civ., il giudicato esterno va valutato alla stregua д е del dato incontrovertibile della formale decorrenza л dei termini per le impugnative ordinarie rispetto a ч tutte le parti. Ciò premesso, i ricorrenti concludono, affermando che, alla data del 14 maggio 1991 (6 mesi e 45 gg. prima del 28 dicembre 1999, data di 9 presentazione del ricorso per riassunzione), il capo della sentenza pregiudiziale non poteva dirsi ancora passato in giudicato rispetto alle parti OL e FE, ai quali la sentenza non era stata notificata, essendo ancora autonomamente impugnabile nel termine lungo previsto dall'art. 327 cod. proc. civ.. Col secondo motivo, che è opportuno esaminare congiuntamente al primo, perché allo stesso intimamente collegato, i ricorrenti principali denunciano violazione dell'art. 587 cod. civ., osservando che, anche se il giudice del processo sospeso avesse avuto il potere di valutare l'interesse delle parti OL e FE ad impugnare la sentenza resa nella causa pregiudicante, un corretto esercizio di tale potere avrebbe dovuto condurre a ravvisare tale interesse, perché la т sentenza del Tribunale di Napoli che accertava la . и т е validità del testamento segreto della AR л ед implicitamente escludeva dette parti dalla successione ereditaria, confermando la revoca del М precedente testamento olografo, che, invece, le contemplava e beneficiava variamente. Le censure sono infondate per le ragioni che seguono. 10 Ritiene la Corte di non poter condividere la tesi in diritto sostenuta dai ricorrenti, secondo cui, quando il processo sia stato sospeso a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., al fine di stabilire ritenuta pregiudicante sia statase la causa definita con sentenza passata in giudicato il giudice della causa sospesa debba aver riguardo esclusivamente al dato formale dell'inutile decorso dei termini per impugnare fissati dagli artt. 324 e 327 cod. proc. civ., essendogli inibito di valutare, a tal fine, l'interesse delle parti del giudizio pregiudicante ad impugnare la sentenza. Alcuna norma di diritto positivo impedisce tale accertamento né esso può ritenersi escluso dall'esigenza, prospettata dai ricorrenti, di evitare il pericolo che sulla valutazione si verifichi un dell'interesse ad impugnare m r conflitto di giudicati, tale period of potendosi e l verificare anche se si seguisse la tesi sostenuta l i ricorrenti, poiché potrebbe dai accadere che, della causa mentre secondo il giudice M pregiudicante, su determinati capi della sentenza si sarebbe formato il giudicato interno, nonostante la perdurante pendenza dei termini per impugnare, a causa della mancanza di interesse nelle parti ad 11 impugnare quei capi, viceversa il giudice del processo sospeso potrebbe ritenere non essersi verificato il giudicato in considerazione della pendenza, per dette parti, dei termini per proporre l'impugnazione. Ad avviso di questa Corte, ragioni sistematiche e di economia processuale concorrono a ritenere più corretta la tesi, seguita dalla Corte d'Appello di Napoli, che al giudice della causa sospesa fine in esame, gli stessi poteriattribuisce, al valutativi riconosciuti al giudice della causa pregiudicante, anche in considerazione dell'esigenza di una sollecita ripresa dell'attività processuale nella causa sospesa nonché dell'esigenza di impedire che la situazione di stallo determinata dalla sospensione possa essere strumentalizzata per protrarre senza razione l'inattività processuale. Sicchè, salvo chex sul punto dell'interesse ad impugnare nel giudizio т е pregiudicante non siasi formato un giudicato opponibile alle parti della causa sospesa, il giudice di quest'ultima potrà ritenere che, ancorché tuttora pendenti Ri termini per proporre l'impugnazione, la decisione resa nella causa pregiudicante era ugualmente passata in giudicato 12 per carenza di interesse ad impugnarla nelle parti. Va, altresì, escluso che, alla data del 14 maggio 1991 (vale a dire 6 mesi e 45 gg. prima del 28 dicembre 1991, data di deposito della comparsa in riassunzione della causa sospesa), nei confronti delle parti OL e FE, a motivo della mancata notificazione ad esse della sentenza, fosse ancora pendente il termine lungo per proporre appello, ai sensi dell'art. 327 cod. proc. civ., avversO la sentenza stessa. Anche se dovesse ritenersi esistente l'interesse di dette parti ad impugnare, perchè quella decisione, che rigettava la domanda di nullità del testamento segreto della AR, impediva che riprodusse efficacia il precedente le testamento olografo della AR, che beneficiava variamente, non potrebbe ignorarsi che т ad esse lo TI AR aveva provveduto a и notificare l'appello principale da lui proposto ец avverso la sentenza, sia pure limitatamente a capi л diversi da quelli ritenuti pregiudicanti (in ordine Я a questi ultimi, come si ricava dalla sentenza in esame, non censurata sul punto, egli aveva espressamente rinunciato all'impugnazione), sicchè la prevenzione operata dallo TI AR con 13 l'impugnazione principale esigeva che ogni altra impugnazione avversO la stessa sentenza fosse proposta con appello incidentale, nel rispetto del 343, CO. termine perentorio prescritto dall'art. 1°, cod. proc. civ. (nel testo vigente al tempo dell'instaurazione del giudizio di appello), vale a la prima udienza davantidire non oltre all'istruttore. Com'è ritenuto dalla costante giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr. sent. 5 ottobre 1998, n.9862; sent. 11 giugno 1998, n.5832), "l'impugnazione principale fissa il termine perentorio per tutti gli altri impugnanti, che resta così l'unico da rispettare, sostituendosi a quelli stabiliti in via generale dagli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., salvo quanto previsto dall'art. 343, comma secondo, a proposito т е dell'appello il cui interesse sorge . й ед dall'impugnazione proposta da parte che non sia е l'appellante principale”. Ne deriva che, poiché i OL e FE, pur М convenuti nel giudizio d'appello proposto dallo TI AR, non proposero appello incidentale, nel termine suddetto, anche nei loro confronti, alla data indicata dai ricorrenti, la sentenza 14 doveva considerarsi passata in giudicato. Col terzo motivo i ricorrenti principali, dolendosi di violazione degli artt. 343, CO. 2° e 334 cod. proc. civ., adducono che, ove anche si ritenesse che i sigg. OL e FE avrebbero solo appello incidentale,potuto proporre trattandosi di cause inscindibili 0, comunque, di causa a più parti, il termine utile per proporre tale impugnazione doveva considerarsi scaduto, non già alla prima udienza, tenutasi il 14 marzo 1991, bensì alla seconda udienza, tenutasi il 20 giugno 1991. La censura è chiaramente destituita di fondamento, perché: a) essendo stata proposta, nella causa pregiudiziale, solo l'impugnazione principale delle eredi di AR TI, non poteva trovare applicazione la disposizione del secondo comma dell'art. 343 cod. proc. civ., che prevede l'ipotesi della proposizione di appello incidentale da parte di taluno degli appellati a seguito dell'appello principale e, quindi, la possibilità proporre appello incidentale nell'udienzadi successiva а quella in cui l'eventuale appello rich incidentale sia stato proposto;
b) né viene proc. civ., richiamato a proposito l'art. 334 cod. 15 non essendosi verificata in concreto l'ipotesi dell'integrazione del contraddittorio. ricorrenti principali Col quarto motivo i applicazione interpretazione denunciano falsa - dell'art. 350 cod. proc. civ., osservando che, poiché nella prima udienza del giudizio d'appello nella causa ritenuta pregiudicante non fu svolta alcuna delle attività tipiche della prima udienza di trattazione ed, anzi, il consigliere istruttore rinviò la causa puramente e semplicemente all'udienza del 20 giugno 1991, precisando che tale udienza veniva fissata come udienza di prima comparizione, il termine utile per la proposizione dell'eventuale appello incidentale da parte dei all'udienza del 20 giugno OL e FE scadeva 1991. La censura non può essere condivisa, perché, come ritenuto dalla dominante giurisprudenza di ит questa Suprema Corte (cfr. sent. n.2567 del 24 . t иц marzo 1997; sent. n.2762 del 28 marzo 1997; sent. u n.3688 del 1995), ai fini dell'ammissibilità ч dell'appello incidentale, per prima udienza deve ritenersi, secondo il previgente testo dell'art. 343, CO. 1°, cod. proc. civ., applicabile al caso in esame, quella udienza in cui vi sia stato lo svolgimento di qualsiasi attività processuale a 16 norma dell'art. 350 cod. proc. civ., anche se limitata ad un provvedimento di mero rinvio della trattazione all'udienza successiva. Al fine di una trattazione unitaria di questioni intimamente connesse, giova esaminare ora il primo motivo del ricorso incidentale proposto da RC TI, VO TI, DO LA TI e NA RI RE TI. Costoro, ad integrazione del quarto motivo del ricorso principale, al quale aderiscono, censurano l'impugnata sentenza per falsa interpretazione ed applicazione degli art. 350 e 352, CO. 3°, cod. proc. civ., adducendo che, all'udienza formalmente svoltasi in data 14 marzo 1991 innanzi al C.I. della Corte d'Appello di Napoli, non solo non fu svolta alcuna delle attività tipiche della prima udienza di trattazione, ma il C.I., rinviando puramente e semplicemente la causa all'udienza del 20 giugno 1991, precisò che tale nuova udienza veniva fissata come udienza di prima comparizione delle parti. Deriva da ciò, secondo i ricorrenti, che il momento di formazione dell'asserito giudicato interno andava fissato con riferimento all'udienza del 20 giugno 1991, nella quale furono svolte le 17 di attività tipiche della prima udienza tale conclusione ancor più trattazione. E risulterebbe esatta se si considerasse che, a seguito della proposizione di istanza di ricusazione nei confronti del C.I., alcuna attività processuale poteva essere compiuta, poiché il processo restava sospeso a norma dell'art. 52, co. 3°, cod. proc. civ.. Anche questa censura va disattesa. In ordine alla prima parte di essa, non v'è che da confermare quanto osservato nel corso dell'esame del quarto motivo del ricorso principale. Quanto alla seconda parte, riguardante l'effetto sospensivo dell'istanza di ricusazione, i ricorrenti incidentali trascurano di considerare che la Corte d'Appello ha affrontato il tema e l'ha risolto correttamente, osservando, sulla base della giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr. sent. n.4804 del 1993; sent. n.3825 del 1995; sent. n. 5307 del 1998), che l'effetto sospensivo della non è proposizione dell'istanza di ricusazione automatico, potendo, il giudice a quo, valutare l'ammissibilità e la fondatezza dell'istanza ed, ove ritenga, in forza di una sommaria valutazione, che della ricusazione manchino ictu oculi i 18 requisiti formali, disporre la prosecuzione del giudizio. Di tale facoltà, come ha correttamente ritenuto l'impugnata sentenza, si avvalse il C.I. del giudizio di appello nella causa pregiudicante, poiché egli rinviò la causa ad udienza successiva la proposizione dell'istanzanonostante di ricusazione, poi rigettata dal giudice competente, a nulla rilevando la precisazione, evidentemente non corretta, che la nuova udienza dovesse intendersi come udienza di prima comparizione. Col quinto motivo i ricorrenti principali denunciano omessa ed erronea motivazione sui seguenti punti, decisivi, della controversia: 1°) il fatto che la sentenza di primo grado della causa pregiudicante non era stata notificata ritenuta alle parti OL e FE;
2°) il fatto che . all'udienza del 14 marzo 1991 non fu svolta alcuna т е л delle attività processuali tipiche della prima Г udienza di trattazione, tant'è che la causa venne rinviata puramente e semplicemente all'udienza del 20 giugno 1991; 3°) il fatto che l'interesse dei sigg. OL e FE ad impugnare la sentenza fosse determinato dall'essere stati, costoro, chiamati a succedere alla AR col testamento olografo. 19 Ad integrazione di tale motivo del ricorso principale, i ricorrenti incidentali, col secondo motivo, lamentano omessa ed erronea motivazione su tre punti, decisivi, della controversia, rilevando che l'impugnata sentenza omette di considerare le seguenti circostanze: 1°) la sentenza contenente il aj саро pregiudiziale non risultava notificata OL e FE, altri convenuti in primo grado;
2°) all'udienza del 14 marzo 1991 non fu svolta alcuna delle attività processuali tipiche della prima udienza di trattazione, secondo il testo allora ma, quel che più rileva, è che vigente;
non solo, presentazione la causa, a seguito della ricusazione, dell'istanza di fu rinviata all'udienza del 20 giugno 1991, come mero formale т alla espediente volto ad ovviare sospensione del processo, imposta dal terzo comma ур dell'art. 52 cod. proc. civ.. cami Rilevano, infine, i ricorrenti che in maniera del tutto apodittica il giudice d'appello abbia escluso che i OL e FE avessero interesse ad impugnare la sentenza del Tribunale di Napoli, che rigettava la domanda, proposta da AR TI, di accertamento della nullità del testamento segreto della AR. 20 0 2 Osserva la Corte che l'infondatezza delle censure svolte col quinto motivo del ricorso principale e col secondo motivo del ricorso incidentale discende pienamente, senza che occorrano ulteriori considerazioni, dal rigetto dei motivi precedentemente esaminati. Giova soltanto di profili giuridiciprecisare che l'omesso esame della controversia, non può risolversi nel vizio esame di punti decisivi delladi omesso controversia, previsto dall'art. 360, n.5, c.p.c., potendon sempre il giudice di legittimità valutarne la rilevanza e fondatezza. Conclusivamente, il ricorso va respinto e, pertanto, secondo l'ordinario criterio, ricorrenti principali ed incidentali, in solido tra loro, in considerazione dell'evidente comunanza di interesse, vanno condannati a rimborsare alle controricorrenti le spese del giudizio di лет. legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e condanna i ricorrenti principali ed incidentali, in solido tra loro, a rimborsare alle controricorrenti le spese del presente giudizio, che liquida in complessive L. 12705 200 ' di cui L.12.000.000 per 21 onorari. Così deciso in Roma, addi 14 febbraio 2001, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile. Me Previdente сбойн оСбостью были тав Ge Courighire extensore Grapoletano IL CANCELLITRE C1 Paolo AL Le lezco DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 28-GIU,2001 NGELLIERECTIL CANCELLIERE C1. 120000 370000 ENIRATE ROMA 2 UFFICIO DELL SET. 2001 12 Serio .
4. Registrate in ge 40163 جمع 370 Trecentoratentor al n. p. D e Area Servizi (ire (D.ssa a Grazia DI FILIPO Il Responsabile Servizio Atti Gludizari (Dr. M. RACCICHINI 40 2 % 22