Sentenza 1 marzo 1999
Massime • 1
L'illecito amministrativo disciplinato dall'art. 3 legge regionale Liguria n. 1 del 1990 per l'ipotesi di mancata comunicazione alla provincia, nei termini previsti, della quantità e qualità di rifiuti speciali prodotti - illecito venuto meno a decorrere dal 1 gennaio 1993 a seguito dell'espressa abrogazione del citato articolo ad opera della legge reg. Liguria n. 40 del 1993 - non viene ad integrarsi nel termine previsto dal medesimo art. 3 legge regionale citata, ma nei diversi e successivi termini previsti dai numerosi decreti legge (i cui effetti, nonostante la mancata conversione, sono stati fatti salvi dall'art. 10 legge n. 25 del 1996) che hanno prorogato il corrispondente termine previsto dalla legislazione statale che, all'art. 3 del D.L. n. 397/1988 convertito con modificazioni in legge n. 475/1988, disciplina la medesima omissione di comunicazione qualificandola come illecito penale), atteso che il differimento del termine "de quo" ad opera della legge statale non può non esplicare effetti abrogativi impliciti sulla corrispondente previsione della legge regionale, posto che si verte in materia di legislazione concorrente e che, nella disciplina del catasto dei rifiuti, il suddetto termine (e perciò il suo differimento) è posto in ragione della funzione e dell'efficienza dell'istituto introdotto dal legislatore statale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/03/1999, n. 1696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1696 |
| Data del deposito : | 1 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario CORDA - Presidente -
Dott. Rosario DE MUSIS - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Consigliere -
Dott. Salvatore DI PALMA - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLA SPEZIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CICERONE 60, presso l'avvocato R. CASTELLANI, rappresentata e difesa dall'avvocato ROBERTO GIROMINI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
TT ZI;
- intimata -
avverso la sentenza n. 165/96 della Pretura di LA SPEZIA, depositata il 07/08/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/98 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Giromini, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto
- che, con ordinanza- ingiunzione n.32562 del 27 dicembre 1995, il Presidente della Provincia della Spezia irrogò a AT NE, quale titolare di studio dentistico, la sanzione pecuniaria amministrativa di L.1.000.000, per la violazione del combinato disposto degli artt.3 comma 4 e 44 lett.A) della legge reg. Liguria 8 gennaio 1990 n.1 ( Norme per la formazione del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti e disciplina delle attività di smaltimento. Ecologia ), per non avere, quale produttrice di rifiuti speciali, rispettato la data del 28 febbraio 1993 per comunicare alla Provincia la qualità e quantità dei rifiuti prodotti nell'anno 1992;
- che, avverso tale provvedimento, la NE propose opposizione dinanzi al Pretore circondariale della Spezia, chiedendone l'annullamento e deducendo che il termine del 28 febbraio di ogni anno - stabilito dalla legge regionale in conformità della legge statale ( art.3 comma 3 d.l. n.397 del 1988, conv., con mod., nella legge n.475 del 1988) - era stato differito al 30 giugno dall'art.18 d.l. n.48 del 1993 ed ulteriormente differito al 31 ottobre dal successivo d.l. n.212 del 1993; sicché, il termine fissato dalla legge regionale - che non poteva disporre in modo collidente con la normativa statale, in ragione dell'esigenza di parità di trattamento di tutti i destinatari in tutte le Regioni - non poteva considerarsi violato;
- che, in contraddittorio con la Provincia della Spezia, che instò per il rigetto dell'opposizione, il Pretore adito, con sentenza n.165 del 7 agosto 1996, annullò l'ordinanza-ingiunzione opposta;
- che, in particolare, il Pretore adito, ha accolto la tesi sostenuta dall'opponente, affermando che la proroga al 30 giugno di ogni anno del termine per effettuare le denunce alla Provincia - stabilita dall'art.18 del d.l. n.48 del 1993 - prevale sulla contrastante disposizione regionale;
sicché la proroga medesima deve applicarsi anche nella fattispecie;
- che, avverso tale sentenza, la Provincia della Spezia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;
- che AT NE, benché ritualmente intimata, non si è costituita.
Considerato in diritto
- che, con il primo motivo (con cui deduce: "Violazione e/o erronea applicazione D.L.
2.3.93. n.48; artt.3 co 4 3 44 co 1^ lett.a L.R. Liguria n.1/90; art.3 co 3^ D.L.397/88 convertito con L.475/88"), la ricorrente censura la decisione impugnata, sostenendo che - siccome l'omessa comunicazione, da parte dei produttori di rifiuti speciali, alla regione o alla provincia, se delegata, entro il 28 febbraio di ogni anno costituisce condotta sanzionata penalmente dalla legge statale ed amministrativamente dalla legge regionale, con conseguente, completa autonomia dei due distinti illeciti - il differimento del termine stabilito dalle successive leggi statali si riferirebbe unicamente alla disposizione statale e non anche a quella regionale;
- che, con il secondo motivo (con cui deduce "insufficiente motivazione" ), la ricorrente lamenta l'insufficiente motivazione della ratio decidendi della sentenza impugnata;
- che il ricorso deve essere respinto, previa correzione della motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art.384 comma 2 cod.proc.civ., sulla base delle seguenti considerazioni: A)- L'art.3 d.l. 9 settembre 1988 n.397 ( Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali ), convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988 n.475 - nell'istituire il catasto dei rifiuti ( comma 1 ), e nello statuire che esso "è realizzato dalla regioni che possono delegare la gestione alle province ( comma 2 primo periodo - nel terzo comma dispone (va) ( il decreto stesso è stato abrogato, in parte qua, dall'art.56 comma 1 lett.c d.lgs. 5 febbraio 1997 n.22 ), tra l'altro, che "chiunque produca ovvero sia titolare degli impianti di smaltimento dei rifiuti sopraindicati è tenuto a comunicare alla regione o alla provincia delegata la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti e smaltiti" (primo periodo) , e che "la denuncia deve essere effettuata, a partire dal 1989, entro il 28 febbraio di ogni anno, con riferimento ai rifiuti prodotti e smaltiti nell'anno precedente" (secondo periodo). L'art.
9- octies comma 3 dello stesso decreto sanziona (va) penalmente, come contravvenzione, l'omessa comunicazione, nel termine prescritto, dei dati richiesti dall'art.3 comma 3; B)- La Regione Liguria ha realizzato il catasto regionale dei rifiuti con la surrichiamata legge n.1 del 1990. L'art.3 di tale legge - dopo aver indicato il contenuto del catasto ( comma 2 ) - statuisce, nel terzo comma, che il catasto è realizzato secondo le modalità che saranno definite dalla Giunta regionale, "fatta salva comunque l'osservanza delle disposizioni di cui all'art.3" del decreto-legge n.397 del 1988. Il quarto comma del medesimo articolo contiene, tra le altre, la norma precettiva applicata nella fattispecie, laddove dispone, tra l'altro, che chiunque produca rifiuti speciali deve "comunicare alla Regione e alla Provincia entro il 28 febbraio di ogni anno" le qualità e le quantità dei rifiuti prodotti o smaltiti compilando integralmente la relativa scheda di cui all'Allegato "A" della legge. La violazione di tale precetto è sanzionata amministrativamente dall'art.44 lett.a) della legge medesima. Deve aggiungersi che la questione di legittimità costituzionale dell'art.3 comma 4 della legge - nella parte in cui prevede, a carico dei produttori di rifiuti speciali e dei titolari di impianto di smaltimento, l'obbligo di comunicare, entro una certa data, sia alla Regione sia alla Provincia, la quantità e qualità dei prodotti smaltiti - è stata dichiarata manifestamente infondata, con riferimento all'art.117 Cost., dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 129 del 1994; C)- Vigente la legge regionale, è stato emanato il d.l. 2 marzo 1993 n.48 (Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative ), entrato in vigore nella stessa data di emanazione, il quale, nell'art.18 comma 1, ha differito il termine del 28 febbraio di ogni anno, di cui all'art.3 comma 3 d.l. n.397 del 1988, "per il solo anno 1993, al 30 giugno", disponendo altresì
(comma 2) che le relative denunce, "eventualmente già inviate" (afferenti, ovviamente, ai rifiuti prodotti o smaltiti nel 1992 ), devono essere rinnovate entro il termine differito. Tale decreto - legge - primo di una lunga serie, tutti contenenti disposizioni identiche a quella dianzi ricordata, che hanno ulteriormente differito il predetto termine - non è stato tempestivamente convertito in legge, ma i suoi effetti in materia di differimento del predetto termine - al pari di quelli prodotti dai successivi decreti non convertiti - sono stati fatti salvi dall'art.10 della legge 5 gennaio 1996 n.25 ( Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia. Ecologia). Per quanto in questa sede rileva, in particolare, l'art.28 comma 1 del d.l. 30 agosto 1993 n.330 ( anche i cui effetti in materia di differimento del termine de quo - si ribadisce - sono stati fatti salvi dall'art.10 della legge n.25 del 1996 ) ha ulteriormente differito, al 31 ottobre 1993, il termine in questione;
D) - Vigente tale decreto-legge, è sopravvenuta la legge regionale Liguria 23 agosto 1993 n.40 (Modificazioni alla legge regionale n.1 del 1990) - pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 15 settembre 1993, ed entrata, quindi, in vigore il 1^ ottobre 1993 (cfr. artt.127 comma 2 primo periodo Cost.; 12 della legge 10 febbraio 1953 n.62 e 23 della legge in questione ) - la quale, all'art. 1 comma 1, ha abrogato, tra l'altro, l'art.3 comma 4 della legge n.1 del 1990 ed ha, di conseguenza, sostituito, all'art.19, l'art.44 della stessa legge, che, ovviamente, non prevede più alcuna sanzione pecuniaria amministrativa per la violazione dell'abrogato precetto;
E)- Tenuto conto di tale complessa vicenda normativa, può dirsi che, fino al 1^ marzo 1993 ( giorno precedente a quello di entrata in vigore del d.l. n.48 del 1993: cfr., supra, lett.C ) si è determinata una quasi perfetta sovrapposizione fra la condotta omissiva sanzionata penalmente dallo Stato e quella sanzionata anche amministrativamente dalla Regione Liguria ( identiche, quoad diem, ma con l'unica differenza, relativamente a quest'ultima, che l'illecito amministrativo era integrato anche dalla omessa comunicazione dei dati richiesti alla sola Provincia e che, a far data dal 2 marzo, e fino al 1^ ottobre 1993, si è determinato un evidente contrasto, relativamente al termine entro il quale effettuare la comunicazione medesima, fra precetto statale ( differimento del termine stesso prima al 30 giugno e poi al 31 ottobre 1993 ) e precetto regionale (mantenimento del termine originario del 28 febbraio di ogni anno e, quindi, con riferimento alla fattispecie, del 28 febbraio 1993 ); con la conseguenza che, durante tale periodo, nel territorio della Regione Liguria, i soggetti tenuti alla comunicazione stessa, i quali non hanno rispettato il termine del 28 febbraio 1993 per la prescritta denuncia, mentre risultano esenti da responsabilità penale - in quanto, a seguito del differimento del termine, non può considerarsi integrato il relativo illecito - sono assoggettati, invece, alla sanzione pecuniaria prevista per l'illecito amministrativo regionale, sia per l'omessa comunicazione dei dati richiesti alla Regione, sia per la loro omessa comunicazione alla sola Provincia;
F)- Il Collegio ritiene che il differimento del termine de quo ( per quanto in questa sede interessa, al 31 ottobre 1993 ), operato dalla legge statale ( art.28 comma 1 d.l. n.330 del 1993 ), non può non esplicare effetti abrogativi - oltreché, com'è
ovvio, sulla disposizione precettiva contenuta nell'art.3 comma 3 d.l. n.397 del 1988, che ne risulta, perciò, modificata in parte qua
- anche su quella contenuta nell'art.3 comma 4 della legge regionale n.1 del 1990, ai sensi dell'art.10 comma 1 della legge 10 febbraio 1953 n.62 ( Costituzione e funzionamento degli organi regionali ),
secondo cui le leggi della Repubblica che modificano i principi fondamentali di cui al precedente art.9 comma 1 ( nel testo sostituito dall'art.17 della legge n.281 del 1970 ) - il quale dispone che "l'emanazione di norme legislative da parte delle regioni nelle materie stabilite dall'art.117 della Costituzione si svolge nei limiti dei principi fondamentali, quali risultano da leggi che espressamente li stabiliscono per le singole materie o quali si desumono dalle leggi vigenti" - "abrogano le norme regionali che siano in contrasto con esse". Tale disposizione - giudicata non collidente con l'art.117 Cost. ( cfr. Corte costituzionale n. 40 del 1972) - è stata costantemente interpretata ( ed applicata dal Giudice delle leggi, nel senso che "il sopravvenire nelle leggi statali di norme recanti principi in grado di costituire un limite all'esercizio di competenze legislative regionali comporta, nei casi di accertata e diretta incompatibilità, l'effetto dell' abrogazione" così, sent. n. 153 del 1995, n. 3. 3 del Considerato in diritto, che richiama i precedenti conformi ). D'altro canto, la Corte costituzionale ha, del pari costantemente, affermato che "la potestà di sanzionare eventuali illeciti amministrativi non risulta riservata allo Stato, ma segue i criteri ordinari di distribuzione delle competenze per materia fra Stato e Regioni, spettando, di conseguenza, al legislatore regionale, nelle materie di cui all'art.117 Cost., il potere di definire e sanzionare, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal legislatore nazionale, le violazioni di natura amministrativa costituenti illecito" ( così, e pluribus, sent. n. 365 del 1991, n. 2 del Considerato in diritto ). Orbene - se non può certamente affermarsi che la sola norma che pone il differimento del termine de quo sia espressiva di un principio fondamentale della materia in questione: istituzione e disciplina del catasto dei rifiuti, contenute nell'art.3 del d.l. n.397 del 1988 - cionondimeno può sicuramente dirsi che il termine stesso ( e, quindi, il suo differimento ) è posto in ragione della funzione, dell'efficacia e dell'efficienza dell'istituto introdotto dal legislatore statale del 1988. Che l'art.3 del d.l. n.397 del 1988 contenga i principi fondamentali in materia di catasto dei rifiuti, emerge sia dal contenuto della disciplina ivi prefigurata, sia dal fatto che la stessa legge regionale ligure n.1 del 1990 riconosce espressamente tale natura alla disciplina medesima. Sotto il primo profilo, è sufficiente rilevare che la ratio dell'istituzione del catasto dei rifiuti è costituita dalla esigenza della "raccolta, in un sistema unitario, articolato su scala regionale, di tutti i dati relativi ai soggetti produttori e smaltitori di rifiuti" ( art.3 comma 1 d.l. n.397 del 1988 ); che alla esigenza di "unitarietà" del sistema - accessibile a tutti i soggetti istituzionali interessati, e che deve consentire di disporre con continuità delle informazioni analitiche e sintetiche sulla produzione e lo smaltimento dei rifiuti - risponde il potere, attribuito al ministro dell'ambiente, di definire, con proprio decreto, le modalità di rilevazione per l'organizzazione del catasto, il sistema di codifica, le elaborazioni minime obbligatorie, le modalità di interconnessione del sistema e i destinatari dell'informazione ( art.3 comma 2 ); e che il dovere di denuncia, entro un certo termine, posto dall'art.3 comma 3 - la cui violazione è penalmente sanzionata - risponde proprio all'esigenza di inserire tempestivamente nel sistema, con modalità uniformi su tutto il territorio nazionale, i dati basici per la formazione del catasto. Sotto il secondo profilo, è significativo rilevare che l'art.3 comma 3 della legge regionale n.1 del 1990 stabilisce che il catasto è realizzato secondo le modalità definite dalla Giunta regionale, "fatta salva comunque l'osservanza delle disposizioni dell'art.3" del d.l. n.397 del 1988, alle quali viene, dunque, dalla legge regionale medesima, espressamente riconosciuta la natura di disposizioni contenenti i principi fondamentali in materia di catasto dei rifiuti. Ciò premesso, il differimento del termine de quo è stato determinato proprio dall'esigenza di "consentire l'attuazione delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992" ( art.18 comma 1 d.l. n.48 del 1993 e successivi decreti, ivi compreso quello n.330 del 1993 ), tanto è vero che è stata contestualmente disposta la rinnovazione. entro il termine differito, delle denunce "eventualmente già inviate utilizzando modulistica non conforme" a quella del decreto ministeriale medesimo ( artt.18 comma 2 d.l. n.48 del 1993 e 28 commi 1 e 5 d.l. n.330 del 1993 ); sicché, la norma che pone il differimento stesso,
costituendo un elemento temporale della disciplina, indispensabile per il raggiungimento delle finalità dell'istituto - in particolare, quella della rilevazione dei dati da inserire nel catasto con modalità uniformi per tutto il territorio nazionale - non può non partecipare della natura delle disposizioni che stabiliscono la sua disciplina complessiva;
G)- Dalle considerazioni che precedono discende che la norma statale che, per prima, ha operato il differimento del termine ( art.18 comma 1 d.l. n.48 del 1993 e le identiche successive, gli effetti di tutte le quali, relativi al differimento del termine, sono stati fatti salvi dall'art.10 della legge n.25 del 1996 ( cfr., supra, lett.C ) - hanno determinato l'abrogazione, fin dal 2 marzo 1993, dell'art.3 comma 4 della legge regionale n.1 del 1990, nella parte in cui stabilisce il diverso termine del 28 febbraio 1993 per le denunce relative ai rifiuti prodotti o smaltiti nel 1992, per incompatibilità di quest'ultima con un principio fondamentale della legge statale, e la conseguente sostituzione del termine medesimo con quello via via differito ( per quanto in questa sede rileva, fino al 31 ottobre 1993 ), fintantoché non è intervenuta, il 1^ ottobre 1993, l'abrogazione espressa dell'intero articolo da parte del legislatore regionale ( cfr., supra, lett.D ). Nè può ipotizzarsi - come opina la ricorrente - la permanente vigenza, fino all'abrogazione espressa, nel testo dell'art.3 comma 4 della legge regionale, della norma che impone (va) la comunicazione dei dati richiesti alla sola Provincia entro il termine del 28 febbraio 1993, per la decisiva ragione ( a prescindere da altre, pur possibili, considerazioni sul piano della razionalità della disciplina complessiva dell'istituto del catasto dei rifiuti e della parità di trattamento giuridico dei suoi destinatari ) che - siccome l'art.3 della legge regionale n.1 del 1990 contiene la disciplina attuativa di quella prefigurata nell'art.3 del d.l. n.397 del 1988 - la disposizione statale e quella regionale non contengono alcun elemento normativo idoneo a fondare la pretesa distinzione tra denuncia alla Regione e denuncia alla Provincia, quanto a funzione, modalità e, sopratutto, termine di presentazione;
H)- Discende, conseguentemente, da quanto dianzi osservato, che, alla data del 1^ ottobre 1993, in cui è stato espressamente abrogato l'art.3 comma 4 della legge regionale n.1 del 1990, l'illecito amministrativo contestato alla NE - violazione del termine del 28 febbraio 1993 per la comunicazione dei dati richiesti alla Provincia della Spezia - non si era ancora integrato a seguito dell'abrogazione tacita del termine del 28 febbraio 1993 e della sua sostituzione con quello del 31 ottobre 1993, per l'affermato contrasto fra ( termine fissato dalla ) legge statale e (termine stabilito dalla) legge regionale;
- che non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 21 ottobre 1998. Depositato in Cancelleria il 1 marzo 1999