Cass. civ., sez. I, sentenza 01/03/1999, n. 1696
CASS
Sentenza 1 marzo 1999

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L'illecito amministrativo disciplinato dall'art. 3 legge regionale Liguria n. 1 del 1990 per l'ipotesi di mancata comunicazione alla provincia, nei termini previsti, della quantità e qualità di rifiuti speciali prodotti - illecito venuto meno a decorrere dal 1 gennaio 1993 a seguito dell'espressa abrogazione del citato articolo ad opera della legge reg. Liguria n. 40 del 1993 - non viene ad integrarsi nel termine previsto dal medesimo art. 3 legge regionale citata, ma nei diversi e successivi termini previsti dai numerosi decreti legge (i cui effetti, nonostante la mancata conversione, sono stati fatti salvi dall'art. 10 legge n. 25 del 1996) che hanno prorogato il corrispondente termine previsto dalla legislazione statale che, all'art. 3 del D.L. n. 397/1988 convertito con modificazioni in legge n. 475/1988, disciplina la medesima omissione di comunicazione qualificandola come illecito penale), atteso che il differimento del termine "de quo" ad opera della legge statale non può non esplicare effetti abrogativi impliciti sulla corrispondente previsione della legge regionale, posto che si verte in materia di legislazione concorrente e che, nella disciplina del catasto dei rifiuti, il suddetto termine (e perciò il suo differimento) è posto in ragione della funzione e dell'efficienza dell'istituto introdotto dal legislatore statale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 01/03/1999, n. 1696
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1696
    Data del deposito : 1 marzo 1999

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