Sentenza 27 gennaio 2015
Massime • 1
Non è consentito al giudice desumere, dalla rinuncia dell'imputato a rendere l'interrogatorio, elementi o indizi di prova a suo carico, atteso che allo stesso è riconosciuto il diritto al silenzio e che l'onere della prova grava sull'accusa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/01/2015, n. 8958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8958 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 27/01/2015
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - N. 151
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - rel. Consigliere - N. 42616/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR RU N. IL 04/03/1989;
avverso l'ordinanza n. 2891/2014 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 06/05/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BASSI ALESSANDRA;
sentite le conclusioni del PG Dott. VIOLA Alfredo Pompeo, nel senso del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 10 marzo 2014, il Gip del Tribunale di Napoli ha applicato nei confronti di CA BR la misura della custodia in carcere in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, con l'aggravante della transazionalità (capo A), ed al reato di cui all'art. 81 cpv. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 1 bis, (capo D).
2. Con ordinanza del 6 maggio 2014, il Tribunale di Napoli, investito del ricorso per riesame, ha annullato l'impugnato provvedimento limitatamente al reato sub capo D), confermando la misura cautelare per il reato associativo sub capo A).
Il Collegio della cautela ha premesso che l'esistenza di un'organizzazione criminale transnazionale dedita al narcotraffico si fonda sulle dichiarazioni -ritenute attendibili - rese da TE AN, sugli esiti delle indagini ed, in particolare, sulle risultanze delle intercettazioni corroborate da significative operazioni antidroga, elementi che già erano stati posti a base di una precedente ordinanza di custodia cautelare, confermata a seguito di diversi ricorsi ex art. 309 c.p.p.. Con specifico riguardo alla posizione di CA BR, il Tribunale ha posto in luce che l'ipotesi oggetto dell'accusa sub capo A) (secondo la quale egli sarebbe affiliato alla consorteria criminale con il compito di organizzare l'importazione di sostanza stupefacente dalla Spagna e dall'Olanda in Italia ed il commercio della stessa sul territorio nazionale nonché di ricevere ed eseguire le direttive inerenti il traffico illecito impartite dal padre detenuto CA NC durante i colloqui in carcere) trova solido ancoraggio sulle risultanze delle conversazioni intercettate in carcere con CA NC (in particolare quelle del 18 settembre e 6 novembre 2013), da cui emerge il passaggio di consegne dal padre al figlio allo scopo di mandare avanti l"'azienda"; che, quanto al capo di D), è di contro dubbia l'individuazione di CA BR nel soggetto che, nelle chat intercettate, aveva in uso il nickname UE, sicché non vi sono elementi sufficienti per ritenere fondata l'imputazione provvisoria;
che, sul fronte cautelare, in relazione alla fattispecie associativa opera la presunzione di pericolosità, non superata da nessun elemento positivo che consenta di ritenere fronteggiabili i pericula libertatis con una misura meno afflittiva.
2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso ex art. 311 c.p.p., l'Avv. Irlando Salvatore, difensore di fiducia di CA BR, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge penale in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 ed agli artt. 292 e 309 c.p.p., nonché vizio di motivazione, per avere il Tribunale ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione dell'assistito all'associazione per delinquere sulla sola base dei colloqui con il padre NC intercettati in carcere il 18 settembre ed il 6 novembre 2013, e ciò senza considerare che:
1) lo stesso Tribunale ha escluso la partecipazione di CA BR ai reati fine;
2) manca la prova che l'organizzazione criminale abbia continuato ad operare dopo l'arresto del padre CA NC (in data 7 settembre 2013) e che CA BR facesse parte della consorteria prima dell'arresto del padre;
3) tutti i fatti contestati agli altri componenti dell'organizzazione sono stati commessi fra il marzo ed il giugno 2013;
4) il tenore della conversazione intercettata il 18 settembre è assolutamente fumoso, mentre il riferimento alla "pizzeria" fatto nel colloquio del 6 novembre trova una plausibile spiegazione lecita nel fatto che la famiglia dell'assistito gestisce in Spagna una pizzeria denominata "Bella Napoli", intestata alla madre di CA BR.
3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale campano per nuovo esame.
2. Giova premettere che, secondo i consolidati principi espressi da questa Corte di legittimità in tema di valutazione del contenuto di intercettazioni telefoniche, l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce una questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità a condizione che sia motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza. In particolare, il giudice di merito deve accertare che il significato delle conversazioni intercettate sia connotato dai caratteri di chiarezza, decifrabilità dei significati, assenza di ambiguità, in modo che la ricostruzione del contenuto delle conversazioni non lasci margini di dubbio sul significato complessivo dei colloqui intercettati (ex plurimis Cass. Sez. 6^, n. 35669 del 10/06/2005, Patti Rv. 232576; conf. Sez. 6^, n. 11794 del 11/02/2013, Melfi Rv. 254439).
3. A tali condivisibili principi di diritto non si è attenuto il Tribunale di Napoli laddove ha fondato il giudizio di gravita indiziaria in ordine alla partecipazione di CA BR all'associazione criminale sulla sola base del contenuto di conversazioni intercettate in carcere durante i colloqui in carcere col padre, e ciò sebbene i dialoghi captati - almeno nelle parti riportate alla lettera nel provvedimento in verifica - presentino un contenuto neutro o comunque non univocamente dimostrativo - neanche nei termini di elevata probabilità delineati nell'art. 273 c.p.p.- della consapevole volontà del ricorrente di fare parte della consorteria criminale capeggiata dal padre e di perseguire l'attuazione del programma criminoso del gruppo.
3.1. Ed invero, il contenuto della captazione del 18 settembre è di per sè scarsamente probante, dal momento che nel dialogo si fa un generico riferimento alla consegna di una qualcosa di non meglio definito, al pagamento di una "fattura" ed a "48 anni", locuzioni riferibili ad una qualunque attività, lecita o illecita.
3.2. Le espressioni utilizzate nel dialogo del 6 novembre ("la pizzeria la so portare avanti", "sto facendo le consegne" e 7e ambasciate che devi fare a qualcuno o quando devi dare qualcosa, quando si devono fare, se si deve portare dei soldi a qualcuno, per quest'altro me le devi dire a me, me le devi fare") presentano indubbiamente maggiore significatività, laddove sottintendono allo svolgimento di un'attività che deve essere portata avanti ed alla gestione di rapporti di debito credito e, giusta la plausibile natura cifrata delle interiezioni utilizzate, certamente costituiscono degli indizi circa il ruolo di "cerniera" del ricorrente fra il padre - a capo della consorteria criminale - ed i sodali in libertà. Nondimeno, a fronte della non univocità delle espressioni utilizzate, suscettibili di trovare in effetti - come prospettato dal ricorrente - anche una plausibile spiegazione nell'esigenza di CA NC di dare indicazioni in merito a questioni familiari e alle attività imprenditoriali gestite dai congiunti, gli elementi indizianti emergenti dalle captazioni avrebbero dovuto essere valutati un unione ad altre evidenze obbiettive in grado di conferire maggiore solidità al quadro d'accusa, così da sostanziare il requisito di gravità indiziaria richiesto ai fini dell'adozione della misura cautelare.
3.3. Va d'altronde notato come una conferma dell'adesione di CA BR alla societas sceleris non possa trarsi dalla partecipazione del ricorrente ad alcun reato fine, dal momento che lo stesso Tribunale ha escluso la sussistenza del requisito ex art. 273 rispetto all'unico reato satellite contestato all'indagato, quello sub capo D).
3.4. Gli indizi emergenti dalle captazioni non possono ritenersi corroborati neanche dalla circostanza - erroneamente valorizzata dal Collegio della impugnazione cautelare - che l'indagato si sia avvalso della facoltà di non rispondere. Nel nostro ordinamento, il silenzio costituisce invero manifestazione di diritti soggettivi e di facoltà processuali riconosciute all'imputato, come all'indagato, quali espressioni del diritto di difesa costituzionalmente garantito, sicché questi è libero di scegliere la strategia processuale ritenuta più opportuna e dunque decidere anche di tacere, in armonia col principio del nemo tenetur se detegere. Ne discende che il giudice non può desumere dall'esercizio della facoltà di non rispondere, elementi o indizi di prova a suo carico, atteso che allo stesso è riconosciuto il diritto al silenzio e che l'onere della prova grava sull'accusa (Cass. Sez. 3^, n. 9239 del 19/01/2010, B., Rv. 246233).
3.5. Alla stregua di quanto sopra, il contenuto delle conversazioni poste a base del provvedimento, in quanto non univoco e suscettibile di prestarsi a letture alternative, lecite o comunque anche illecite diverse da quella oggetto di contestazione, non può costituire unico elemento a fondamento del giudizio di gravita indiziaria a fini cautelari. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo esame.
4. Nel giudizio di rinvio, nel verificare l'esistenza o meno di ulteriori elementi suscettibili di corroborare la lettura delle intercettazioni in senso accusatorio e, dunque, nel valutare se siano o meno integrati i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo oggetto di contestazione provvisoria, il Tribunale di Napoli dovrà tenere conto dei principi di diritto affermati da questa Corte a Sezioni Unite, alla stregua dei quali ai fini della sussistenza dell'aggravante speciale della transnazionalità di cui all'art. 4 della I. n. 146 del 2006, è necessario che la commissione di un qualsiasi reato in ambito nazionale, purché punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia stata determinata o anche solo agevolata, in tutto o in parte, dall'apporto di un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività illecite in più di uno Stato (Cass. Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami e altro, Rv. 255033; Sez. 6^, n. 31972 del 2/07/2013, Ruberto Rv. 255887).
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli per nuovo esame. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2015