Sentenza 17 marzo 1998
Massime • 1
In tema di convalida del provvedimento del questore emesso a norma dell'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, come modificato dall'art. 1 d.l. 717 del 1994, convertito nella legge n. 45 del 1995, compito del giudice per le indagini preliminari è di verificare la sussistenza dei presupposti che legittimano il provvedimento, esulando da tale sindacato aspetti attinenti al contenuto discrezionale dell'atto, di spettanza dell'autorità amministrativa, come la specificità delle singole prescrizioni e la loro durata. (Nella specie, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che aveva ridotto la durata del divieto di assistere a incontri di calcio emesso dal questore a carico di due soggetti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/03/1998, n. 1599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1599 |
| Data del deposito : | 17 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 17.03.1998
1.Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2.Dott. CHIEFFI SEVERO " N.1599
3.Dott. GIORDANO UMBERTO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. GIRONI EMILIO " N.37984/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore della Repubblica presso PRETURA di LECCOnei confronti di 2) CC NO N. IL 23.03.1974
3) CO RG N. IL 13.09.1977
avverso ordinanza del 29.09.1997 e del 30.8.1997 G.I.P. PRETURA di LECCO
sentita la relazione fatta dal Consigliere
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto il rigetto del ricorso. LA CORTE OSSERVACon ordinanze 29 e 30 agosto 1997 il GIP della Pretura circondariale di Lecco convalidava i provvedimenti del Questore di Lecco in data 25 agosto 1997, emessi ai sensi dell'art. 6 della legge 40111989 come modificato dall'art. 1 della legge 45195 con i quali, per la durata di un anno, veniva fatto divieto a CC NO, ed a CO RG di assistere agli incontri di calcio riguardanti la squadra del Lecco, e si prescriveva loro di presentarsi nei giorni In cui si disputeranno i predetti incontri, presso il Commissariato P.S. Peraltro il Giudice riduceva la durata delle prescrizioni rispettivamente a mesi uno e giorni 15 per il PU ed a mesi tre per il OR.
Nella motivazione il GIP, dopo aver rilevato che ricorrevano i presupposti per la convalida dei provvedimenti del Questore, (dal momento che il PU ed il OR erano stati denunciati alla Autorità Giudiziaria di Monza per avere partecipato ad episodi di violenza in occasione di una partita di calcio della squadra del Lecco), riteneva di dover limitare la durata del provvedimento in considerazione della situazione soggettiva dei soggetti. Contro le ordinanze del GIP ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Lecco deducendo violazione di legge. Secondo il ricorrente il controllo del GIP avrebbe dovuto essere limitato a verificare la legittimità dei provvedimenti del Questore, senza facoltà di modificarne in termini di durata, il contenuto.
Il ricorso è fondato.
In tema di convalida del provvedimento del Questore emesso a sensi dell'art. 6 L.401/1989 modificato dall'art. 1 L.45/95, compito del GIP è quello di verificare la sussistenza dei presupposti che legittimano l'emissione di tale provvedimento, con facoltà di disapplicarlo qualora venga accertato che il provvedimento stesso sia stato emesso senza l'osservanza delle condizioni previste dalla legge.
Tale controllo mira ad assicurare il rispetto dei presupposti di legge e, quindi, le garanzie processuali e la possibilità di interloquire del soggetto interessato.
Non c'è dubbio che il sindacato del Giudice debba essere penetrante, perché quelli in esame sono provvedimenti che incidono nella sfera della libertà personale del soggetto.(come ha ribadito la Corte costituzionale nelle sentenze 143 e 193 del 1996 e 144 del 1997). Tuttavia il sindacato giurisdizionale deve restare nell'ambito del controllo di legittimità; e non può riguardare il contenuto del provvedimento amministrativo.
In vero la specificità delle prescrizioni ed anche la loro durata sono rimesse alla valutazione discrezionale del Questore, nell'esercizio della specifica attività di prevenzione devolutagli dalla legge.
Si deve quindi escludere che il controllo del GIP in sede di convalida possa investire, aumentandone o diminuendone l'ambito di applicazione e la durata, il contenuto stesso delle prescrizioni, Nel caso in esame il GIP, pur avendo correttamente accertato la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge, e pur avendo correttamente convalidato i provvedimenti del Questore, ha tuttavia erroneamente modificato, in termini di durata, il contenuto delle prescrizioni, invadendo in tal modo l'ambito riservato alla Autorità amministrativa.
Ne consegue che le ordinanze impugnate devono essere annullate senza rinvio limitatamente alla disposta riduzione temporale del provvedimento del Questore.
P. T. M.
Annulla senza rinvio le ordinanze impugnate limitatamente alla disposta riduzione temporale del provvedimento del Questore. Così deciso in Roma, il 17 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 1998