Sentenza 18 giugno 1993
Massime • 1
La "pena da espiare in concreto", cui secondo l'art. 14 bis legge n. 356 del 1992 (recante interpretazione autentica del primo comma dell'art. 47 ord. pen.) deve aversi riguardo ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, va intesa nel senso di pena irrogata con la sentenza di condanna depurata non solo della parte non espiabile per il verificarsi di cause estintive ma altresì di quella già sofferta a titolo di custodia cautelare o di parziale esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 18/06/1993, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 18 giugno 1993 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Antonio BRANCACCIO Presidente Udienza in Camera
1. Dott. Gaetano LO COCO Componente di Consiglio in
2. " UI GU " data 18.6.1993
3. " RO CA " SENTENZA
4. " NA EN " N. 18
5. " NN AV " REGISTRO GENERALE
6. " GI OG " N. 13092/93
7. " PP ON "
8. " Pasquale LA CAVA (rel.)"
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SC NC nato [...];
avverso l'ordinanza emessa in data 12 marzo 1993 dal Tribunale di Sorveglianza di Roma;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Pasquale LA CAVA;
Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata.
Rileva:
Con ordinanza 12 marzo 1993 il tribunale di Sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile la istanza di affidamento in prova al servizio sociale di IS NC condannato alla pena di anni otto di reclusione di cui quattro condonati per il delitto di furto aggravato commesso in concorso.
I giudici di merito, richiamandosi alla sentenza delle Sezioni unite che ai fini dell'ammissibilità dell'istanza aveva accolto la tesi che della pena inflitta dovesse detrarsi unicamente la parte estinta per condono mentre la parte già espiata doveva essere tenuta presente (Sez. Un.
1.7.1992 Alessandria), hanno ritenuto inammissibile l'istanza per essere la pena irrogata al IS superiore a tre anni anche se la pena residua da scontare era inferiore a tale limite (anni due, mesi tre e giorni due di reclusione avendo il condannato subito una custodia preventiva di anni uno, mesi otto e giorni 28).
Essi, infatti, hanno escluso che l'espressione "pena da espiare in concreto", dal legislatore usata per indicare i limiti che la pena inflitta non deve superare perchè il condannato possa beneficiare della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale (art. 14 bis legge 7 agosto 1992 n. 356 interpretazione autentica del I comma dell'articolo 47 della elgge 26.7.1975 n. 354), abbia il significato affermato dai giudici di legittimità di "pena residua al netto di ogni causa estintiva condono o parziale espiazione che sia".
Contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del IS che, con unico motivo contestuale, ha denunziato la nullità del provvedimento per erronea applicazione del I comma dell'articolo 47 come modificato dall'art. 14 bis citato.
Assume che nella nozione di "pena in concreto da espiare", adottata dal legislatore in sede di interpretazione autentica dell'articolo 47, deve escludersi non soltanto quella estinta per indulto o altra causa, ma anche quella già espiata in armonia a quanto già stabilito con la sentenza N. 386 del 1989 della Corte Costituzionale e dal prevalente indirizzo giurisprudenziale susseguente alla promulgazione dell'articolo 4 bis.
Con istanza 7 maggio lo stesso difensore ha chiesto che il ricorso sia trattato dalle Sezioni Unite, essendo opportuno che della questione queste ne siano investite, non potendosi escludere che il Tribunale di Sorveglianza di Roma, come già fatto da quello di Brescia, sollevi questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14 bis.
Con provvedimento del 13 maggio il Primo Presidente Aggiunto ha disposto in conformità.
Osserva Il ricorso è fondato.
Per chiarire i termini della questione è opportuno ripercorrere le vicende interpretative del I comma dell'articolo 47 Ord. Pen. che ai fini dell'ammissibilità dell'istanza dell'affidamento in prova al servizio sociale indica i limiti che la pena inflitta non deve superare.
Fin dalle prime applicazioni l'insegnamento giurisprudenziale nell'interpretare il concetto di "pena inflitta" ha privilegiato una interpretazione estensiva di tale limite in quanto non si è ricollegato alla pena risultante dalla condanna, ma ha escluso, in modo costante, ai fini delle determinazione del computo, quella estinta per condono.
Prevalentemente, infatti, i giudici di legittimità hanno accolto la tesi secondo cui per "pena inflitta" doveva intendersi quella da espiare in concreto non dovendo computarsi quelle frazioni di pena non eseguibili per l'intervento di cause estintive o di altre che comportano un ridimensionamento della pena (Sez. I 2 dicembre 1977 - Grassi;
Sez. I 17 gennaio 1978 De Cinque). Dopo che la Corte Costituzionale ha affermato il principio che ai fini del computo della pena si deve tener conto della pena residua da espiare (Corte Cost.
4.7.1989 N. 348) le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza 16.XI.1989 (Turelli) hanno precisato che l'espressione "pena detentiva inflitta" doveva essere intesa, oltre che nel senso letterale fatto proprio dal significato delle parole, nel senso di pena detentiva che residua rispetto ad una maggior pena anche espiata senza soluzione di continuità.
Poichè però alcuni giudici di merito avevano ritenuto che la ricordata sentenza della Corte Costituzionale riguardava soltanto i casi di pene cumulate e non quello di pena irrogata con unica sentenza i giudici di legittimità, con numerose decisioni, hanno precisato che il principio della residua pena da espiare, per identità di "ratio" e per evitare inammissibili disparità di trattamento, doveva intendersi riferito non alla pena detentiva irrogata in sentenza o indicata in un cumulo di pene, ma alla pena in esecuzione residua (Sez. I C.C. 20.3.1990 Romano;
Sez. I 30.4.1990 Carlino;
Sez. I 28.1.1991 Batà; Sez. I 20.4.1991 Puoti). Tale orientamento giurisprudenziale è stato costantemente seguito fino alla sentenza delle Sezioni Unite del 1 luglio 1992 (Alessandria) che ha affermato l'opposta tesi secondo cui per determinare se la pena detentiva inflitta per un singolo reato è superiore a tre anni non si deve operare la detrazione della pena espiata con la conseguenza che l'affidamento in prova al servizio sociale non può disporsi quando l'esecuzione riguarda una pena superiore a tre anni inflitta per un solo reato ancorchè la pena residua da espiare sia di durata inferiore.
Peraltro le stesse Sezioni Unite non hanno chiarito se, in ordine al predetto fine, si dovesse tener conto della pena condonata stante, nella specie, l'irrilevanza del relativo problema. La sintesi delle più rilevanti decisioni sulla questione dimostra, comunque, che fin dalla entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario è stato costante, quanto meno in sede di legittimità, l'insegnamento, fino al 1989, che escludeva dal computo della pena inflitta la pena condonata e, successivamente, dopo la sentenza della Corte Costituzionale, il principio della pena residua dedotto il presofferto.
In siffatto contesto, dunque, va inquadrato l'articolo 14 bis che, nell'indicare i limiti che la pena inflitta non deve superare perchè il condannato possa beneficiare dell'affidamento in prova al servizio sociale, testualmente stabilisce che "deve trattarsi della pena da espiare in concreto tenuto conto anche dell'applicazione di eventuali cause estintive".
Ad una prima lettura la formula adottata dal legislatore in sede d'interpretazione autentica sembra dimostrare che la nozione adottata di pena inflitta sia quella più favorevole al condannato dovendosi escludere non soltanto quella estinta per condono od altra causa ma anche quella già espiata.
Tale convincimento si rafforza ove si consideri che tale interpretazione è conforme a quanto già statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza N. 386 del 1898 ed al ricordato indirizzo giurisprudenziale degli ultimi anni che il legislatore in tutta evidenza ha voluto ripristinare dopo che le Sezion Unite, con la sentenza Alessandria, avevano fornito una nuova e più restrittiva nozione di pena inflitta.
Del resto l'opposta interpretazione contrasterebbe pure con la lettera della norma.
Innanzitutto va osservato che è stata scelta la locuzione "pena da espiare in concreto" anzichè quella di "pena irrogata in sentenza". Inoltre prima della menzione delle cause estintive è stata inserita la congiunzione "anche" alla cui presenza non potrebbe essere attribuito alcun significato se non quello di ricomprendere nel concetto di pena da espiare in concreto anche la pena già sofferta. L'uso della congiunzione "anche" infatti allude ad altre cause che potrebbero incidere sulla determinazione del "quantum" e cioè l'eventuale parziale espiazione della pena irrogata. A maggior conforto di tale interpretazione va altresì osservato che in precedenza, in occasione del dibattito alla Camera per la conversione del decreto 13.XI.1990 N.324. è stato respinto un emendamento presentato dal deputato Gorgoni che per l'ammissione alla misura alternativa alla detenzione di cui all'articolo 47 precisava doversi far riferimento "alla pena irrogata in sentenza escludendo qualunque causa estintiva parziale della pena". Giova infine ricordare che nello stabilire il significato da attribuirsi alle leggi di interpretazione autentica si deve privilegiare il senso che più corrisponde alla "ratio legis" che nella specie deve individuarsi, certamente, nell'intento di far prevalere, nel contrasto tra più soluzioni giurisprudenziali quella più favorevole al condannato.
Il criterio interpretativo adottato dal legislatore corrisponde, quindi, a quello generale del "favor rei" con l'ulteriore dato positivo dell'adozione di un parametro unico ed obiettivo che esclude ogni incidenza di elementi quali ad esempio il numero dei reati commessi che non possono giustificare diversi trattamenti ai fini della misura alternativa alla determinazione dell'affidamento in prova al servizio sociale.
Pertanto la "pena da espiare in concreto" non può essere altra che quella irrogata con la sentenza di condanna depurata innanzitutto della parte di pena sofferta a titolo di custodia cautelare e, comunque, di parziale espiazione, e, successivamente, di quella non più espiabile per eventuali cause estintive a far tempo dalla data di condanna a quella dell'effettiva esecuzione.
Sarebbe assurdo e contraddittorio ritenere che ai fini del computo della pena da espiare in concreto non debba tenersi conto della pena già sofferta in custodia cautelare o per parziale esecuzione e debba invece tenersene di quella coperta da condono che può sempre essere revocato.
Tale interpretazione è stata sempre condivisa da questa Corte con tutte le sentenze emesse sul punto a partire dal settembre 1992 e le argomentazioni svolte in queste decisioni costituiscono un costante insegnamento (vedi da ultimo Sez.I 18.2.1993 Linden;
Sez. I 8.3.1993 n. 952 Galardi). D'altro canto l'argomentazione, pure prospettata, relativa alla maggiore presunta pericolosità sociale del condannato per un solo reato a pena detentiva superiore a tre anni rispetto a quello che analoga pena ha riportato per più reati non ha pregio sia perchè la rieducazione ed il reinserimento sociale del condannato, cui mira il trattamento al quale lo stesso viene sottoposto negli istituti di pena, prescindono dalla maggiore o minore pericolosità del medesimo, sia perchè l'affidamento in prova al servizio sociale è misura alternativa alla detenzione finalizzata ad un migliore recupero del condannato che abbia dimostrato di meritarla.
A fronte di tale univoca giurisprudenza i giudici di merito, oltre a menzionare l'ordinanza 19.XII.1992 con la quale il Tribunale di Sorveglianza di Brescía ha sollevato la questione di legittimità del citato articolo 14 bis, deducono che l'interpretazione "liberale" dei giudici di legittimità non si giustificherebbe in un testo "che si segnala per la sua durezza ed illiberalità" e che al legislatore era ben noto il concetto di "pena residua" adottato negli articoli 90 e 94 del T.U. 9 ottobre 1990 n. 309 così come modificato dagli articoli 6 e 7 della legge 12 gennaio 1993 n.3 nelle quali testualmente si parla di "pena ancora da scontare" in contrapposizione alla "pena comminata".
Va però rilevato che non necessariamente tutte le disposizioni di un provvedimento legislativo che persegue intenti rigoristici devono essere ricollegate a tali finalità; tanto è vero che lo stesso legislatore, nel medesimo testo, ha dettato, ad esempio, in materia di liberazione anticipata una disposizione (art. 15) che escluda detto beneficio dalle limitazioni e dai divieti fissati per le altre misure alternative previste dal capo VI dell'ordinamento penitenziario (Cass. Sez. I 14.XII.1992, Ranga;
Sez. I, 2.XII.1992, Zappetti).
Se si tien conto, poi, che la disposizione interpretativa in esame è stata introdotta come emendamento al testo governativo si giustifica quella terminologia adottata, non certo ineccepibile, ma sufficientemente chiara per evidenziare l'intenzione del legislatore.
D'altro canto neanche l'ordinanza 19.XII.1992 con la quale il Tribunale di Sorveglianza di Brescia ha sollevato questione di costituzionalità dell'articolo 14 bis evidenzia altri argomenti a sostegno dell'opposta tesi.
Non può di certo affermarsi che il legislatore, nel fornire un'interpretazione autentica del I comma dell'articolo 47, non concosceva le motivazioni della sentenza Alessandria perchè depositata il 15 settembre.
In realtà la notizia del mutamento giurisprudenziale intervenuto nell'importante questione con l'attesa sentenza era stata già diffusa dalla stampa nazionale ed era stata certamente compresa dagli operatori giudiziari anche sulla scorta del solo dispositivo che risultava conforme alle richieste ampiamente motivate del Procuratore Generale.
Tutto lascia quindi ritenere che l'emendamento rispondeva al preciso intento di intervenire normativamente per ripristinare la precedenten interpretazione, non condividendo il legislatore quella nuova e restrittiva che i giudici di legittimità avevano affermato con la sentenza Alessandria.
Con tale emendamento, infine, s'è voluto porre un punto fermo sulle vicende interpretative del limite edittale di cui all'articolo 47 dati i continui ripensamenti della Corte di Cassazione che del problema aveva dato soluzioni opposte e fra loro inconciliabili (tra le altre Sez. Unite 26.4.1989 Russo;
Sez. Fer.
8.9.1989 Verdiglione;
Sez. Unite 16.XI.1989 Turelli;
Sez. Unite 1.7.1992 Alessandria). L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Sorveglianza di Roma perchè provveda all'esame dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale di IS NC.
P.Q.M.
La Suprema Corte di Cassazione:
Visti gli artt. 691 - 923 lett. A C.P.P..
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per l'esame dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale di IS NC allo stesso Tribunale di Sorveglianza di Roma.
Roma, 18 giugno 1993.