Sentenza 15 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2003, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 0 04-70/03 Oggetto Opposizione a d.i. per compensi spettanti al legale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 16205/99 Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere - Cron. $18 Dott. Michele LO PIANO - Consigliere 148 Rep. Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Ud.09/07/02 - Rel. Consigliere Dott. Donato CALABRESE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CI ER GI, difensore di se stesso, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 43, presso lo MASSIMO BIANCA, giusta studio dell'avvocato CESARE delega in atti;
-ricorrente-
contro
AS RM;
intimata avverso la sentenza n. 46/98 del Giudice di pace di NICOSIA, emessa il 30/11/98 e depositata il 07/12/98 2002 (R.G. 51/97); 1594 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 udienza del 09/07/02 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto in data 10.6.1997 il giudice di pace di Nicosia ingiungeva a GI ME di pagare all'avv. RA AR OM la somma di L. 4.756.432, oltre CPA e IVA, per attività professionale prestata in un giudizio di separazione personale. Avverso il decreto ingiuntivo la GI proponeva opposizione deducendo che era stato concorda- to l'ammontare di L.
3.000.000 quale costo delle atti- Ph vità professionali, ancora da prestare. Si dichiarava, quindi, disposta a pagare L. 1.500.000, essendo stata l'altra metà già pagata dal di lei marito. Rilevava, poi, che la somma globale di L.
3.000.000 era da rite- nere più che sufficiente con riferimento alle attività professionali poste in essere. Instauratosi il contraddittorio, il professionista contestava l'opposizione escludendo qualsiasi pattui- zione e rilevando che l'ammontare della detta somma era stato semplicemente indicato in via orientativa. Espletata l'istruttoria, il detto Giudice di pace 2 con sentenza del 30.11-7.12.1998 rigettava l'opposizio- ne, confermava il decreto ingiuntivo opposto e compen- sava tra le parti le spese del giudizio. Contro tale sentenza l'avv. RA AR ha propo- sto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., formulando tre motivi, illustrati da memoria. L'intima- ta GI non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE denunciando falsa ed omessaCon il primo motivo applicazione dell'art. 91 c.p.c. e vizi della motiva- zione - il ricorrente si duole della mancata condanna della GI, la cui opposizione al decreto in- giuntivo veniva rigettata, al pagamento delle spese del relativo giudizio. Con il secondo motivo- denunciando falsa ed omessa applicazione del disposto di cui all'art.29 comma 5 1. n. 794/1942 e mancanza di motivazione su punto decisivo - il ricorrente deduce che l'opposizione andava defini- ta con ordinanza (e non con sentenza), per cui, avendo la decisione natura di ordinanza, è ammesso soltanto il ricorso ex art. 111 Cost. [quale proposto]. Deduce, inoltre, l'inapplicabilità nel procedimento di specie the del criterio della compensazione delle spese giudiziali. Con il terzo mezzo - per falsa ed erronea applica- zione dell'art. 92, 2° comma, c.p.c. e vizi della moti- 3 vazione - si censurano le ragioni (con riferimento, in particolare, alla ritenuta "buona fede" dell'opponente) della compensazione delle spese. Il ricorso è, a prescindere da altro, inammissibi- le. Emerge dalla sentenza impugnata che il giudice di pace ha deciso sull'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di compensi spettanti al legale sia per prestazioni giudiziali che per prestazioni stragiudiziali ["L. 500.000, quale compenso per reda- zione convenzioni matrimoniali, (attività stragiudizia- approvato dal Consiglio le, il cui compenso è stato dell'Ordine")). der Pacifico quanto procede- e non senza dire che, co- l'avv. RA ARme pure si evince dalla sentenza, ebbe a proporre domanda riconvenzionale di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., a seguito dell'opposizione - rileva il Collegio che correttamente il Giudice di pace di Nicosia ha deciso l'opposizione al decreto ingiunti- vo in oggetto con sentenza, anziché con ordinanza. Come questa S.C. ha già avuto modo di affermare (v. sent. 23.4.1977 n. 1525) lo speciale procedimento pre- visto dagli artt. 29 e 30 della 1. 13 giugno 1942 n. 794 non può essere seguito nel caso in cui venga ri- chiesto dall'avvocato il pagamento cumulativo di pre- 4 stazioni professionali di natura giudiziale civile e di prestazioni professionali stragiudiziali. Qualora pertanto -p sia stato richiesto anche il pagamento di queste ultime prestazioni, il procedimento ordinario, che è il solo consentito per esse, attrae nella sua generale disciplina quella parte della con- troversia che costituisce la materia propria del proce- dimento speciale. Conseguentemente il provvedimento che definisce il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non può che essere la sentenza, la quale, come tale, deve esse- re impugnata con l'appello. Nel caso in esame, in cui è stato dall'avv. RA AR invece proposto ricorso per cassazione (ex art. 111 Cost.), lo stesso va dunque dichiarato inammissibi- le. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva svolta da controparte.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso, il 9.7.2002 Garan Fiducia IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE tonale Calatuse Саба IL CANCELLERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 5 GEN. 2003. Innocenze Bat IL CANCELLIERE C1 Innocenz a sta