Sentenza 21 maggio 2008
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Il giudice può rilevare anche d'ufficio l'intervenuta prescrizione del diritto del custode al compenso per l'attività prestata, attesa la natura indennitaria della sua liquidazione e quella pubblicistica del rapporto sottostante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/05/2008, n. 30041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30041 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 21/05/2008
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 1191
Dott. BLAIOTTA Rocco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 38371/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OFFICINE SORZE DISMA s.n.c.;
avverso l'ordinanza in data 9 agosto 2006 con la quale il Tribunale di Como ha rigettato l'opposizione nei confronti del decreto di liquidazione dei compensi per l'attività di custodia;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale nella persona del sost. proc. gen., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza in data 9 agosto 2006 il Tribunale di Como, in persona del giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi per l'attività di custodia di un veicolo nell'ambito di un procedimento penale.
Il Tribunale, in via preliminare dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze e, nel merito, disattendeva la tesi difensiva secondo la quale sarebbe stato precluso al giudice la possibilità di rilevare ex officio la prescrizione del credito vantato.
Riteneva, inoltre, che non era prospettabile nessuna effettiva lesione dei diritti del custode, giacché il primo giudice, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, si era limitato ad applicare il quantum previsto dalle tariffe esistenti presso la Prefettura e non aveva fatto ricorso ai criteri equitativi, omettendo la specifica motivazione.
Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione le Officine Sorse Desma s.n.c. articolando tre motivi. Con il primo si duole dell'erronea applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 sul duplice rilievo che la competenza a decidere sull'opposizione avverso il provvedimento di liquidazione delle spettanze di custodia giudiziaria spetterebbe al presidente del tribunale (e non al tribunale), e che il rinvio operato dal citato articolo al procedimento speciale previsto per gli onorari di avvocato comporterebbe che la decisione spetti al giudice monocratico.
In conformità alla interpretazione consolidata di questa Corte (v. Sezione 4^, 7 novembre 2007, Nuovo Moschettiere s.r.l.) la locuzione contenuta nel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170, comma 1, secondo la quale l'opposizione avverso il decreto di pagamento emesso a favore del custode va proposta al "presidente dell'ufficio giudiziario competente", appare indicativa del fatto che la competenza a decidere appartenga all'ufficio giudiziario" non al suo "presidente".
Conferma in tal senso si rinviene nel successivo comma 2 che ribadisce che è l'ufficio giudiziario" a procedere "in composizione monocratica" e secondo le regole del "processo speciale previsto per gli onorari di avvocato".
Il rinvio è operato alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 29 (recante disposizioni sugli "onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile") dal quale si evince, ad ulteriore conferma, che il presidente del tribunale è l'organo al quale deve essere rivolta l'opposizione perché fissi la prevista comparizione delle parti davanti all'autorità giudiziaria competente a decidere, vale a dire il tribunale "in composizione monocratica". Definitiva conferma sembra, infine, potersi ricavare da una recente pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte (Cass. S.U. 30 gennaio 2007, Inzerillo). Si legge, invero, nella menzionata decisione che anche per la corte di appello e per il tribunale di sorveglianza che, con la stessa cognitio causae del primo giudice, giudicano in sede di opposizione sulla liquidazione dei compensi, vale sempre la regola generale della composizione monocratica "dell'ufficio giudiziario". E - aggiunge la Corte - soltanto con riguardo "a questi casi" (corte di appello e tribunale di sorveglianza) il giudice monocratico (quindi il giudice competente a decidere) va identificato con il presidente dell'ufficio giudiziario o con un giudice da lui delegato, ma ciò in quanto l'ordinamento giudiziario non prevede la possibilità che corte di appello e tribunale di sorveglianza esercitino le relative funzioni giurisdizionali anche in composizione monocratica.
L'affermazione non può naturalmente riguardare il tribunale rispetto al quale le leggi di ordinamento prevedono la possibilità che la funzione giurisdizionale sia esercitata anche in composizione monocratica.
Nessuna censura è, pertanto, proponibile nei confronti del provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione in composizione monocratica.
Con il secondo motivo si duole della ritenuta carenza di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, contestando la pronuncia anche nella parte in cui a giustificazione dell'assunto predetto viene posto l'argomento che nel procedimento di opposizione ex art. 666 c.p.p. parte necessaria è il PM che deve intervenire all'udienza camerale per garantire anche gli interessi finanziari dello Stato tenuto all'esborso delle somme liquidate. Tale ultima affermazione violerebbe il principio costituzionale del giusto processo fissato dall'art. 111 Cost., perché valorizzerebbe il ruolo della parte pubblica, a scapito della condizione di parità. Tale principio sarebbe stato violato anche dal giudice di primo grado nell'applicare ex officio la prescrizione del credito vantato dal custode, così assumendo un comportamento non equidistante tra le parti.
La funzione pubblica svolta dal custode, ad avviso del difensore, non varrebbe a modificare la qualifica del custode che rimane un soggetto privato, come di carattere privatistico sarebbe il rapporto giuridico sottostante.
Sotto altro profilo, il ricorrente denuncia una ulteriore violazione di legge, individuata nella mancata applicazione della norme previste dal D.P.R. n. 115 del 2002, avendo il giudicante fatto riferimento all'art. 666 c.p.p.. La doglianza afferente la ritenuta carenza di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze è manifestamente infondata, perché la ricorrente non appare legittimata a prospettarla, essendo l'eventuale violazione deducibile esclusivamente dallo stesso soggetto processuale. Per completezza, va peraltro rilevato che il motivo di ricorso si palesa infondato anche nel merito perché la decisione è in linea con la giurisprudenza consolidata di questa Corte (v. Sezioni unite, 24 aprile 2002, Fabrizi) secondo la quale nel procedimento avente ad oggetto la determinazione del compenso al custode di cose oggetto di sequestro disposto ai sensi del codice di procedura penale non è dovuto avviso al Ministero dell'economia e delle finanze sul quale grava l'onere di corrispondere le somme liquidate, non risultando necessaria la sua partecipazione, in quanto in detto procedimento gli interessi patrimoniali dello Stato sono tutelati dal P.M., il cui intervento è obbligatorio a norma dell'art. 666 c.p.p.. Tale conclusione costituisce la puntuale applicazione, con riferimento allo specifico settore dei compensi agli ausiliari del giudice penale, del principio emergente dalla disciplina dettata in funzione delle spese, in genere, del processo penale, che prevede, quale dato costante, l'attribuzione al solo pubblico ministero della legittimazione ad agire nei relativi giudizi in funzione della tutela degli interessi patrimoniali dello Stato.
Parimenti manifestamente infondata è la censura afferente la ritenuta rilevabilità di ufficio della prescrizione, che sarebbe sintomatica di un comportamento non super partes del giudicante. La decisione è in linea con il consolidato orientamento di questa Corte che proprio partendo dalla natura indennitaria della liquidazione e pubblicistica del rapporto sottostante con la conseguente esclusione di quella civilistica, afferma che il giudice può rilevare la prescrizione anche d'ufficio, in quanto egli è tenuto a liquidare "il dovuto", e che la stessa - sottratta alla disponibilità delle parti - ben può essere evidenziata dal P.M., non configurandosi comunque una "eccezione di prescrizione" in senso civilistico e non trovando applicazione la previsione di cui all'art.2938 c.c.. Quanto all'asserita omessa applicazione alla fattispecie in esame delle norme contenute nel D.P.R. n. 115 del 2002, la censura è manifestamente infondata avendo il giudicante fatto esplicito rinvio al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170. Il riferimento all'art. 666 c.p.p., che disciplina il procedimento di esecuzione, è giustificato dal fatto che ai sensi dell'art. 170 l'opposizione va proposta e decisa all'ufficio giudiziario competente e la competenza viene determinata con riferimento al magistrato dinanzi al quale pende il processo (v. il citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 96 che stabilisce in tal senso la competenza ad emettere il provvedimento di ammissione al patrocinio, con l'unica eccezione del magistrato che emise il provvedimento, quando il procedimento pende in Cassazione).
Con il terzo motivo si duole della violazione di legge, con riferimento al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 71 sostenendo che il giudicante avrebbe erroneamente ricompreso il custode nella categoria degli ausiliari del giudice di cui al citato art. 71, senza tener conto che si tratta della controparte di un contratto di deposito, che non dispone di riferimenti tariffari normativamente inderogabili. Le tariffe di riferimento sono quelle concordate con le autorità amministrativa (Prefetture ed Agenzia del Demanio), dotate del visto di congruità rilasciato dall'ufficio tecnico erariale, calmierate rispetto quelle praticate nei confronti dei privati cittadini e contemplanti le differenti fattispecie custodiali, che tengono conto delle caratteristiche dell'area destinata al deposito e dell'ingombro del mezzo.
Sotto tale profilo solleva eccezione di illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 59 e 276 per violazione del principio di eguaglianza sostanziale ex art. 3 e per violazione della libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost.. Quanto alla erronea ricomprensione del custode tra gli ausiliari del giudice ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 71 la censura è destituita di ogni fondamento non avendo alcun contenuto di effettiva critica alla decisione impugnata, che non menziona assolutamente il citato art. 71.
È evidente che qualificando il custode come ausiliario del giudice, l'ordinanza gravata fa riferimento al consolidato orientamento di questa Corte (v. Sezioni unite 24 aprile 2002, Fabrizi), secondo il quale la custodia penale integra una "pubblica funzione", una collaborazione obbligatoria" prestata all'autorità giudiziaria e la nomina autoritativa del custode è costitutiva di un "pubblico ufficio", che trova nei codici penali e nelle leggi complementari le fonti primarie.
Ciò sul rilevo che il custode è un "ausiliario" del giudice e non la controparte di un "contratto di deposito", tenuto conto che:
l'incarico non è pattizio, la nomina avviene con atto pubblico processuale l'incarico non può essere ricusato (art. 366 c.p., comma 2). Anche l'eccezione di illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 59 e 276 è manifestamente infondata.
La determinazione dell'indennità dovuta al custode in relazione alla custodia ed alla conservazione di beni sottoposti a sequestro penale probatorio (nonché preventivo e conservativo) trova, invero, la propria disciplina nelle disposizioni legislative contenute nel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 58 e 59 (che, come si evince della tavola di corrispondenza dei riferimenti normativi previgenti allegata al citato D.P.R., hanno recepito del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2701, gli artt. 102 - 105, L. 13 luglio 1965, n. 836, art. 5 e L.8 luglio 1980, n. 319, art. 2) e nella disposizione regolamentare dell'art. 276 del medesimo decreto.
L'art. 58, dopo avere previsto, al comma 1, il diritto del custode a pretendere ed a vedersi corrispondere un'indennità per la custodia e la conservazione, stabilisce, al comma 2, che l'indennità va determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'art. 59, e, in via residuale, secondo gli usi locali. L'art. 59 prevede, a sua volta, che le tabelle per la determinazione dell'indennità di custodia siano approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e redatte con riferimento alle tariffe vigenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico, nonché stabilendo riduzioni percentuali dell'indennità in relazione allo stato di conservazione del bene.
L'art. 276 introduce, infine, una disposizione transitoria che impone che, fino all'emanazione del regolamento previsto dall'art. 59, l'indennità sia determinata sulla base delle tariffe esistenti presso la Prefettura, "ridotte secondo equità", e, in via residuale, secondo gli usi locali.
Dal quadro normativo sopra delineato emerge, pertanto, la legittimità della liquidazione in via equitativa del compenso al custode giudiziario allorché quella che si dovrebbe disporre con riferimento alla tabella ed agli usi locali non sia ritenuta adeguata e corrispondente alla valutazione dell'attività prestata dal custode stesso nel caso specifico.
La questione, peraltro, come già rilevato dal giudice di merito è irrilevante, nel caso, in esame, in cui il provvedimento del Tribunale si limita ad applicare il quantum previsto dalle tariffe. La questione è altresì manifestamente infondata, perché, come rilevato dal giudice dell'opposizione, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 276 è stato introdotta proprio per contemperare le ragioni del titolare del diritto di credito con le ragioni di economicità e buon andamento della Pubblica Amministrazione.
Si tratta di valutazione di merito, sorretta da un giudizio equitativo, che secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v. citata sentenza Fabrizi, rv. 221658), condivisa dal Collegio, è consentito nella liquidazione del compenso al custode, sul rilievo che legittimamente il giudice, quando non ritenga le tariffe vigenti e gli usi locali adeguati e corrispondenti alla aestimatio dell'attività prestata dal custode nella specificità del caso, può ricorrere a liquidazione equitativa dell'indennità, ancorandola alla qualità e alla quantità dell'impegno del custode.
Non rinvenendosi nella determinazione gravata alcuna violazione di legge ed essendo le censure manifestamente infondate, il ricorso va dichiarato inammissibile, con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 maggio 2008. Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2008