Sentenza 17 maggio 2000
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui gli uffici comunali siano indotti al rilascio di una concessione edilizia mediante la falsa rappresentazione dei luoghi contenuta nel progetto e negli elaborati tecnici presentati dal soggetto richiedente, si configura il reato di truffa ai danni dell'amministrazione locale ove possa individuarsi un pregiudizio economico di questa per effetto della condotta dell'agente. (Nell'occasione la Corte ha precisato che tale pregiudizio, se non può essere rappresentato dalla mera lesione di interessi collettivi all'ordinato assetto urbanistico di cui il comune è portatore, assume tuttavia concretezza nei casi in cui con il fraudolento conseguimento della concessione edilizia si venga a gravare l'ente di oneri di urbanizzazione diversi e maggiori rispetto a quelli derivanti dal progetto assentito e posti a carico del richiedente, e ad imporre all'ente un dispendio per l'attività di autotutela necessaria a rimuovere il provvedimento oggettivamente illegittimo e gli effetti di esso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/05/2000, n. 7259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7259 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Nicola Zingale Presidente del 17/05/2000
Dott. Francesco Morelli Consigliere SENTENZA
Dott. Giorgio Di Jorio Consigliere N. 492
Dott. Massimo Oddo Cons. relatore REGISTRO GENERALE
Dott. Secondo Libero Carmenini Consigliere N. 46195/99
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto l'11 ottobre 1999 dai difensori di NI US - nata a [...] l'[...] - ed il 3 novembre 1999 dai difensori di AD TO - nato a [...] il [...] - avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2629 del 16 aprile 1999, che, in riforma della sentenza resa il 21 febbraio 1997 dal Pretore di Frosinone, appellata dagli imputati, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della NI in ordine ai reati a lei ascritti ai capi a) e b), perché estinti per prescrizione, rideterminando la pena inflitta per gli ulteriori reati di truffa e falsità ideologica, uniti sotto il vincolo della continuazione, in sei mesi e 10 giorni di reclusione e L. 200.000 di multa, ed ha confermato la decisione nei confronti dell'AD, dichiarato colpevole del delitto di truffa.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed i ricorsi;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dr. Massimo Oddo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Antonio Frasso, che ha concluso per il rigetto del ricorso proposto nell'interesse della NI e l'annullamento senza rinvio della sentenza nei confronti dell'AD, perché il reato è estinto prescrizione:
OSSERVA
Con un primo motivo comune entrambi i ricorrenti hanno denunciato la nullità della sentenza impugnata per erronea applicazione dell'art. 640, 1^ co., c.p., e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità di un danno patrimoniale cagionato al Comune di Ferentino dal rilascio della concessione edilizi ed alla ravvisabilità nelle errate indicazioni progettuali di artifici e raggiri idonei ad indurre in errore gli organi dell'ente, giacché questi erano a conoscenza delle preesistenze della piccola cittadina ed avrebbero, in ogni caso, verificato la situazione dei manufatti e dei luoghi.
Il motivo è infondato.
Come sottolineato dal giudice di merito, nell'ipotesi di induzione degli uffici comunali al rilascio di concessione edilizia, mediante la falsa rappresentazione dei luoghi contenuta nel progetto e negli elaborati tecnici presentati dal soggetto richiedente, è configurabile il reato di truffa ai danni dell'amministrazione locale tutte le volte in cui possa individuarsi un pregiudizio economico dell'ente pubblico territoriale per effetto della condotta dell'agente.
Tale danno, anche se non può essere rappresentato dalla mera lesione di interessi collettivi all'ordinato assetto urbanistico di cui il comune è portatore, assume tuttavia concretezza nei casi in cui con il fraudolento conseguimento della concessione edilizia si venga a gravare l'ente di oneri di urbanizzazione diversi e maggiori rispetto a quelli derivanti dal progetto assentito e posti a carico del richiedente e ad imporre all'ente un dispendio per l'attività di autotutela necessaria a rimuovere il provvedimento oggettivamente illegittimo e gli effetti di esso.
La natura istantanea del reato, inoltre, non consente che il ristoro di tali danni successivamente alla consumazione del delitto possa valere ad. escluderne la configurabilità o la punibilità, risolvendosi quest'ultimo unicamente in una condotta alla quale l'art. 62, n. 6, c.p., ricollega una attenuazione dell'illecito, ne' che analoga conseguenza possa derivarsi dalla successiva doverosa revoca della indebita concessione.
Correttamente il pretore e la corte d'appello hanno ravvisato, dunque, nell'elusione dei contributi accessori, corrisposti dall'imputata soltanto in occasione del rilascio della concessione in sanatoria, e nell'onere dell'attività amministrativa necessaria alla revoca della concessione il danno patrimoniale richiesto per integrare il delitto di truffa cd. edilizia, ed è appena il caso di rilevare che, quando sia stato accertato il nesso di causalità tra l'artificio o il raggiro e l'avvenuta altrui induzione in errore, ogni questione in ordine all'idoneità astratta dell'artificio o del raggiro ad ingannare e sorprendere l'altrui buona fede non può assumere alcuna rilevanza, essendo l'idoneità dimostrata dall'effetto raggiunto (cfr.: Cass. pen., sez. II, sent. 27 febbraio 1990, n. 10833; Cass. pen., sez. I, sent. 11 luglio 1990, n. 16264). Con un secondo motivo comune i ricorrenti hanno lamentato la violazione dell'art. 157, n. 4, e 160, u.c., c.p., per avere omesso la corte d'appello di dichiarare l'estinzione del delitto di truffa, nonostante l'intervenuta prescrizione del reato alla data del 27 gennaio 1999.
La doglianza deve essere accolta relativamente all'AD, giacché la contestazione della commissione del reato fino al 27 luglio 1991 ed il riconoscimento dell'equivalenza delle attenuanti generiche alle contestate aggravanti ha comportato l'intervenuto decorso del termine di sette anni e sei mesi stabilito per la prescrizione del reato, punito nel massimo con la pena di tre anni di reclusione e di L.
2.000.000 di multa, sin da prima dell'emissione della sentenza di secondo grado.
Nei confronti di tale imputato la sentenza deve essere, quindi, annullata senza rinvio.
Diversamente il termine di prescrizione non risulta neppure attualmente maturato quanto alla NI, poiché per effetto del ritenuto vincolo della continuazione tra il delitto di truffa e quello di cui all'art. 483, c.p., commesso il 21 dicembre 1989 ed il 24 novembre 1992, l'estinzione del reato per tale causa si verificherebbe, a norma dell'art. 158, 1^ co., c.p., soltanto il 24 maggio 2000.
Analoga considerazione comporta l'infondatezza dell'ulteriore motivo con il quale 11mputata ha eccepito l'intervenuta prescrizione del primo dei due episodi di falsità ideologica a lei contestato. Con gli ultimi motivi la ricorrente NI ha dedotto la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 483, c.p., e mancanza di motivazione in ordine alle doglianze prospettate con gravame relativamente all'insussistenza della fattispecie di falsità ideologica ed al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sul quelle aggravanti. Le deduzioni sono inammissibili.
La ricorrente aveva lamentato con i motivi di appello che le sue dichiarazioni relative alla preesistenza del manufatto erano certamente veritiere e, quanto alla dichiarazione del 24 novembre 1992, ella si era limitata ad affermare che il fabbricato era stato realizzato sul medesimo lotto di terreno, e che la sua età ed il fini socialmente rilevante della sua condotta imponevano un giudizio di prevalenza delle attenuanti.
Il giudice di merito ha rimarcato che sia le prove testimoniali e sia i riscontri obiettivi, costituiti anche dalle aerofotogrammetrie, dimostravano la non corrispondenza della reale situazione dei luoghi a quella rappresentata dall'imputata ai funzionari del Comune di Ferentino ed ha posto in evidenza la gravità dei reati, costituente uno degli elementi valutabili ai sensi dell'art. 133, c.p., ai fini della determinazione della pena e del giudizio di equivalenza o prevalenza delle circostanze del reato.
Tale motivazione, del tutto adeguata considerata la genericità dei motivi di gravame sui punti e la conseguente assenza dell'obbligo del giudice di fornire una risposta a censure prive del requisito della specificità, imposto dall'art. 581, lett. c), c.p.p., non era suscettibile, quindi, di essere denunciata per una sua carenza argomentativa, a nulla rilevando che il giudice di merito non avesse in concreto rilevato la corrispondente invalidità dell'impugnazione (cfr.: Cass. pen., sez. I, sent.. 28 marzo 1996, n. 4713). All'infondatezza ed inammissibilità dei motivi segue il rigetto del ricorso della NI, che, a norma dell'art. 616, c.p.p., va condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di AD perché il reato è estinto per prescrizione.
Rigetta nel resto il ricorso dell'AD ed integralmente il ricorso della NI, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 17 maggio 2000. Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2000