Sentenza 23 settembre 2002
Massime • 1
Non sussiste il tentativo di falsità ideologica del pubblico ufficiale (art. 56,48 e 480 cod. pen.) allorché quest'ultimo non si sia determinato, in conseguenza delle false dichiarazioni rese dal privato, a porre in essere una condotta qualificabile come atto idoneo e diretto in modo non equivoco alla emissione del provvedimento ideologicamente falso, in quanto solo gli atti del pubblico ufficiale conseguenti all'induzione in inganno possono assurgere ad elemento del tentativo del falso del pubblico ufficiale e non già il mero inganno del privato che può integrare un diverso autonomo reato. Ne consegue che le false dichiarazioni del privato, in ordine alla conclusione dei lavori entro il termine previsto dalla legge per l'applicabilità del condono edilizio, non costituiscono atti idonei ad indurre i competenti organi comunali al rilascio di una falsa concessione in sanatoria allorché l'induzione in errore non si sia verificata e l'autorità competente, lungi dal predisporre (pur senza pervenire all'emissione) il provvedimento di concessione edilizia o, comunque, qualche altra attività preliminare finalizzata all'emissione dello stesso, abbia emesso, a seguito dei necessari accertamenti, ordinanza di demolizione del manufatto.
Commentario • 1
- 1. Art. 480 c.p. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrativehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/09/2002, n. 41205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41205 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 23/09/2002
1. Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 943
3. Dott. MALPICA Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 003345/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI IU UL N. IL 17/07/1934;
avverso SENTENZA del 13/06/2001 CORTE APPELLO di L'AQUILA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MALPICA EMILIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del A. Mura che ha concluso per rigetto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
UL Di IU ha proposto ricorso avverso la sentenza della corte d'appello dell'Aquila con la quale era stata confermata la condanna a mesi due di reclusione, convertiti in lire 4,5 milioni di multa, per i reati - uniti in continuazione - di cui agli artt. 483, e 56,48-480 c.p. All'imputato era contestato di aver falsamente affermato, in una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che i lavori edilizi per i quali aveva chiesto il condono erano stati completati prima del 31.12.1993, e di aver posto in essere - con la dichiarazione suddetta - atti idonei ad indurre i competenti organi comunali al rilascio di una falsa concessione in sanatoria. La corte dell'Aquila, nel confermare la sentenza di primo grado anche in relazione al reato di cui agli artt. 56-48 e 480 c.p., richiamava la giurisprudenza di legittimità secondo cui è ammissibile il tentativo nel delitto di falso per induzione ove, con una valutazione ex ante, risulti la idoneità della falsa dichiarazione ad ingannare e, quindi, ad indurre il pubblico ufficiale a rilasciare l'atto ideologicamente falso.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Di IU denunciando, con il primo motivo, violazione dell'art. 483 c.p., omessa motivazione e travisamento del fatto. Assume il ricorrente che la corte di merito avrebbe ritenuto la falsità della dichiarazione sulla base di un fotografia asseritamente riferentesi al manufatto oggetto della sanatoria, senza considerare la preesistenza di un vecchio manufatto risalente a dieci anni prima e la identità delle due costruzioni, attesa la non necessità di concessione per il risanamento edilizio.
Con il secondo motivo il Di IU denuncia violazione degli articoli 56,48 e 480 c.p. e vizio logico della motivazione. Lamenta il ricorrente che la corte abruzzese non ha considerato che il sistema della sanatoria imponeva al sindaco lo svolgimento dei necessari accertamenti, e che ciò elideva la idoneità della dichiarazione a trarre in inganno;
quanto poi all'applicabilità dell'art. 48 c.p., assume che la corte avrebbe dovuto individuare nella condotta addebitata al massimo un tentativo di inganno non rilevante, ove non costituente di per sè autonomo reato, posto che l'autorità, lungi dal subire il preteso inganno e predisporre l'emissione della concessione edilizia, aveva emesso ordine di demolizione. Osserva il ricorrente che la stessa giurisprudenza citata nell'impugnata sentenza esclude la ricorrenza del tentativo "ove non si sia verificata l'induzione in errore e per effetto di questa non si sia realizzata, almeno nella forma del tentativo, la fattispecie reale del reato ad opera dell'autore immediato". Con l'ultimo motivo il ricorrente lamenta l'erronea determinazione della pena per il reato tentato cui il giudice di merito sarebbe pervenuto operando una riduzione di un terzo della pena stabilita per il reato consumato, mentre avrebbe dovuto individuarla nell'ambito della pena edittale propria del reato tentato, ed avrebbe potuto ridurre la pena stessa a giorni 25 di reclusione, come richiesto. Tanto premesso, osserva la corte che deve accogliersi il secondo motivo di ricorso (che assorbe anche il terzo), apparendo palese la insussistenza del fatto contestato al capo c).
La corte di merito, nella succinta motivazione con la quale ha ritenuto ricorrere nella specie il reato tentato di falso ideologico del pubblico ufficiale, in ragione della induzione in errore del medesimo da parte dell'imputato, ha richiamato la giurisprudenza di questa corte sul mero principio della ammissibilità del tentativo nel reato contestato, senza tuttavia verificare nel concreto se nella fattispecie contestata risultassero ipotizzabili gli elementi minimi della condotta propria del tentativo.
Orbene, perché possa dirsi realizzato il tentativo occorre che siano stati posti in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il reato;
nella specie, tuttavia, la corte di merito non ha colto che la condotta cui doveva fare riferimento era quella del pubblico ufficiale finalizzata alla formazione di un atto ideologicamente falso, condotta che - a causa dell'induzione in errore subita dal predetto - avrebbe dovuto essere posta a carico dell'autore dell'inganno ex art. 48 c.p. Nel caso in esame la falsa dichiarazione resa dal Di IU, integrante il reato di cui all'art. 483 c.p., era soltanto un fatto potenzialmente idoneo a determinare l'inganno, ma il giudice di merito avrebbe dovuto accertare se questo si fosse realizzato, perché solo in tal modo sarebbe stato ipotizzabile che il pubblico ufficiale si fosse risolto a porre in essere una condotta qualificabile come atto idoneo, diretto in modo non equivoco alla emissione del provvedimento ideologicamente falso, rimanendo, in caso contrario, del tutto irrilevante, a questi fini, la potenzialità ingannatoria del comportamento ascritto all'imputato. Appare, quindi, di tutta evidenza che solo gli atti del pubblico ufficiale conseguenti all'induzione in inganno possono assurgere ad elemento del reato tentato, e non già il mero inganno, che è un elemento meramente prodromico, che a sua volta può integrare - come nella specie - un autonomo e ben preciso reato. Nel concreto, sarebbe stata concepibile la ricorrenza del reato contestato sub e) ove l'autorità comunale, a seguito della falsa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, e fidando nella sua genuinità, avesse posto in essere una qualche condotta successiva, quale, ad esempio, la predisposizione (senza pervenire all'emissione) del provvedimento concessorio, o, quanto meno, qualche altra attività preliminare chiaramente finalizzata all'emissione del provvedimento medesimo. Poiché risulta palese dalla stessa motivazione della sentenza impugnata che nulla di tutto ciò si è verificato, tanto che a seguito degli accertamenti il sindaco emise ordinanza di demolizione del manufatto, è evidente la insussistenza del reato tentato ascritto al Di IU.
Va, pertanto, annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui agli artt. 56 e 480, con conseguente necessità di rideterminazione della pena per l'imputazione residua, operazione cui può provvedere direttamente questa corte sulla base dei criteri adottati dal giudice di primo grado, fissandola in giorni venti di reclusione (p.b. giorni trenta meno att. gen.) convertita in euro 760 di multa.
Passando all'altro motivo del ricorso, ne è palese la inammissibilità perché con esso si pretende di pervenire ad una diversa ricostruzione del fatto, laddove la corte di merito ha, con adeguata motivazione, dimostrato che l'originario manufatto era stato demolito e che la domanda di condono, - e, quindi, la falsa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà- riguardavano il nuovo manufatto, certamente realizzato in epoca successiva alla data prevista.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui agli artt. 48, 56, 480 c.p. perché il fatto non sussiste e ridetermina la pena sostitutiva in euro 760; dichiara nel resto inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2002