Cass. pen., sez. feriale, sentenza 26/08/2004, n. 35904
CASS
Sentenza 26 agosto 2004

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Il provvedimento impositivo della misura di prevenzione e della relativa cauzione è immediatamente esecutivo; e, quindi, il reato di inottemperanza all'ordine di versare la cauzione si perfeziona con la scadenza del termine fissato dal tribunale per il deposito della cauzione stessa, indipendentemente dalle eventuali impugnazioni proposte e dal loro esito sfavorevole, salvo l'ipotesi che la decisione favorevole intervenga prima della scadenza del termine fissato per il deposito della cauzione. (La Corte ha, altresì, osservato che tale conclusione trova fondamento nell'art. 4, comma nono, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, secondo cui "il ricorso non ha effetto sospensivo"; ed anche nell'art. 3 bis, comma quinto, della legge 31 maggio 1965, n. 575, secondo cui "quando sia cessata l'esecuzione della misura o sia rigettata la proposta, il tribunale dispone con decreto la restituzione del deposito o la liberazione della garanzia". Le due citate disposizioni non lasciano dubbi sull'effetto "ex nunc" dei provvedimenti di revoca della misura di prevenzione o di rigetto della relativa proposta).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. feriale, sentenza 26/08/2004, n. 35904
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35904
    Data del deposito : 26 agosto 2004

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