Sentenza 26 agosto 2004
Massime • 1
Il provvedimento impositivo della misura di prevenzione e della relativa cauzione è immediatamente esecutivo; e, quindi, il reato di inottemperanza all'ordine di versare la cauzione si perfeziona con la scadenza del termine fissato dal tribunale per il deposito della cauzione stessa, indipendentemente dalle eventuali impugnazioni proposte e dal loro esito sfavorevole, salvo l'ipotesi che la decisione favorevole intervenga prima della scadenza del termine fissato per il deposito della cauzione. (La Corte ha, altresì, osservato che tale conclusione trova fondamento nell'art. 4, comma nono, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, secondo cui "il ricorso non ha effetto sospensivo"; ed anche nell'art. 3 bis, comma quinto, della legge 31 maggio 1965, n. 575, secondo cui "quando sia cessata l'esecuzione della misura o sia rigettata la proposta, il tribunale dispone con decreto la restituzione del deposito o la liberazione della garanzia". Le due citate disposizioni non lasciano dubbi sull'effetto "ex nunc" dei provvedimenti di revoca della misura di prevenzione o di rigetto della relativa proposta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 26/08/2004, n. 35904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35904 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 26/08/2004
Dott. ROSSI Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 77
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 026560/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TA SE, N. IL 26/10/1960;
avverso SENTENZA del 15/01/2004 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 15 gennaio 2004, la corte di appello di Reggio Calabria confermava la sentenza con la quale il tribunale monocratico della stessa città aveva irrogato a TA GI la pena di mesi 6 di arresto, ritenendolo responsabile di non aver ottemperato all'obbligo di deposito della cauzione impostagli di un milione di lire, quale sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (art.
3-bis l. 31 maggio 1965, n. 575). Rispondendo alle censure mosse dall'imputato alla sentenza di primo grado, la corte territoriale affermava innanzitutto che l'adempimento dell'obbligo di deposito della cauzione prescinde dalla definitività del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione, sicché nessuna concreta incidenza sul versamento della somma imposta derivava dall'aver il TA impugnato il decreto del tribunale, che peraltro aveva determinato l'entità (peraltro, modesta) del relativo importo tenendo conto delle sue condizioni economiche e del suo accertato ruolo di "grosso trafficante di droga".
Peraltro, aggiungeva la corte di merito, l'imputato non aveva fornito alcuna prova circa la sua materiale impossibilità di adempiere l'obbligo impostogli, sicché correttamente il giudice di prime cure lo aveva ritenuto in colpa per l'omesso deposito della cauzione. Quanto alla avanzata richiesta subordinata di concedere all'imputato le attenuanti generiche e di ridurre comunque la misura della pena inflittagli, la corte riteneva che lo stesso non meritasse un trattamento sanzionatorio più blando, stante i suoi precedenti penali e le sue gravissime pendenze giudiziarie, ne' il TA aveva tenuto un comportamento processuale degno di essere valutato positivamente, essendo rimasto contumace nel giudizio di primo grado. Ricorre per Cassazione il TA, contestando sia la sentenza che l'ordinanza con la quale la corte di appello di Reggio Calabria aveva rigettato la sua richiesta di rinvio dell'udienza pubblica per usufruire, ai sensi dell'art. 5 della l. 12 giugno 2003 n. 134 sul c.d. patteggiamento allargato, della procedura prevista dall'art. 444 c.p.p. (primo motivo di ricorso).
L'imputato si doleva, in particolare, sotto il profilo della erronea applicazione della legge penale e dei vizio di motivazione, che la sentenza, vergata a mano, era scritta con una grafia che non consentiva di seguire i passaggi logico-argomentativi della decisione adottata (secondo motivo); che l'azione penale per omesso deposito della cauzione non poteva essere esercitata nei suoi confronti, non essendo ancora divenuto definitivo il decreto impositivo della misura di prevenzione personale applicatagli (terzo motivo); che la pena irrogatagli non era proporzionata al fatto e comunque la corte non aveva indicato le ragioni che l'avevano indotta ad determinare una pena così elevata (quarto motivo).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è per un verso generico e per altro verso manifestamente infondato, sicché deve essere dichiarato inammissibile. Sono generici il terzo e il quarto motivo di ricorso, avendo la corte di merito spiegato con dovizia di argomenti le ragioni sia della non subordinazione dell'obbligo del deposito della cauzione alla definitività del decreto impositivo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza sia della entità della sanzione detentiva inflitta, ampiamente giustificata dai precedenti penali e giudiziari del ricorrente e dall'applicazione nei suoi confronti di una misura di prevenzione personale. Con specifico riferimento al reato di mancato versamento della cauzione previsto dall'art.
3-bis l. 31 maggio 1965, n. 575 (e successive integrazioni e modificazioni), la corte di merito, aderendo al costante orientamento di questa Corte Suprema, ha spiegato che si tratta di un reato omissivo istantaneo che si consuma nel momento in cui scade il termine fissato dal tribunale per il suo versamento (Cass., Sez. 1^, 25 ottobre 2001, n. 43239, Malavigna, in Cass. pen. mass. ann., 2002, n. 959, p. 2892). Più specificamente, secondo l'indirizzo di questo Supremo Collegio, il provvedimento impositivo della misura di prevenzione e della relativa cauzione è immediatamente esecutivo e quindi il reato di inottemperanza all'ordine di versare la cauzione si perfeziona con la scadenza del termine fissato dal tribunale per il deposito della cauzione stessa, indipendente dalle eventuali impugnazioni proposte e dal loro esito. Tale conclusione trova fondamento nell'art. 4 comma 9 l. 27 dicembre 1956, n. 1423, secondo cui "il ricorso non ha effetto sospensivo",
nonché nell'art.
3-bis comma 3 l. n. 575/65, secondo cui "quando sia cessata l'esecuzione della misura o sia rigettata la proposta, il tribunale dispone con decreto la restituzione del deposito o la liberazione della garanzia": tali disposizioni non lasciano dubbi sull'effetto ex nunc del provvedimento di revoca della misura di prevenzione o di rigetto della relativa proposta (Cass., Sez. 1^, 2 giugno 1995, Callà, in Cass, pen. mass. ann., 1996, n. 947, p. 1598;
Id., Sez., 22 dicembre 1993, Galatà, ivi, 1995, n. 1025, p. 1613, dove si sottolinea che il reato di omesso versamento della cauzione è un reato di pura condotta o formale che si consuma nei termine perentorio stabilito dal tribunale, con conseguente irrilevanza degli eventi successivi alla consumazione del reato).
Manifestamente infondati sono poi gli altri due motivi di ricorso. Contrariamente a quanto assume il ricorrente, la lettura dell'impianto motivazionale della sentenza della corte di appello di Reggio Calabria è piuttosto agevole e consente di cogliere il senso compiuto delle frasi che vi sono inserite, sicché non ricorre nel caso in esame quella nullità ex arti 125 comma 3 e 546 comma 1 lett. e) c.p.p. che questa Corte ha ritenuto sussistere quando la sentenza rechi una motivazione vergata a mano con grafia incomprensibile che non soddisfi i requisiti minimi indicati dalia legge (Cass., Sez. 3^, 22 novembre 2001, n. 45458, Gaiangos, in Cass. pen. mass. ann., 2002, n. 1298, p. 3833).
Quanto alla doglianza relativa al rigetto della istanza di rinvio dell'udienza dibattimentale stabilito dall'ordinanza pure impugnata dal ricorrente per esperire l'istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 5 comma 1 l. 12 giugno 2003, n. 134, è ormai pacifica l'applicazione di questo rito, anche nella sua versione "ritoccata", nel solo giudizio di primo grado, come hanno statuito di recente le Sezioni Unite di questa Corte (24 settembre 2003, n. 18, Petrella), le quali hanno sottolineato come il patteggiamento nei giudizi di impugnazione, necessariamente diverso da quello degli artt. 444 e segg. c.p.p., avrebbe richiesto una previsione espressa e una disciplina specifica che nella legge dianzi richiamata mancano. Le Sezioni Unite hanno infatti precisato che l'art. 5 comma 1 della l. n. 134 del 2003 non regola un generico "patteggiamento", un accordo di qualunque genere sull'esito del processo, ma si riferisce specificamente alla "richiesta di cui all'art. 444 del codice di procedura penale", e questa richiesta per sua natura non può che essere anteriore alla sentenza di primo grado.
Già la denominazione legislativa dell'istituto ("applicazione della pena su richiesta delle parti") ne scandisce le caratteristiche: si tratta di un procedimento speciale, alternativo al giudizio, in cui l'imputato accetta la pena concordata con il pubblico ministero e applicata dal giudice, senza che la stessa risulti sorretta da un formale accertamento di responsabilità e da una pronuncia di condanna. La sentenza non è appellabile e l'imputato, per l'accettazione della pena e la correlativa rinuncia alle garanzie del giudizio e dell'appello, ottiene un trattamento per vari aspetti più vantaggioso di quello che prevedibilmente conseguirebbe al giudizio. L'art. 5 comma 1 della legge n. 134/2003, in considerazione dell'avvenuto ampliamento delle possibilità del patteggiamento, ha reso possibile, in via transitoria, "la richiesta di cui all'art. 444 c.p.p... anche nei processi penali in corso di dibattimento nei quali... risulti decorso il termine previsto dall'art. 446 comma 1 c.p.p.". Questa disposizione in qualche modo modifica i termini tipici dell'accordo sul rito, perché una parte più o meno ampia dell'istruzione dibattimentale si è svolta e quindi non può formare oggetto di rinuncia: rimangono però applicabili nel corso del giudizio di primo grado disposizioni significative degli artt. 444 e segg. c.p.p., perché il giudice può ancora seguire le regole di decisione stabilite dall'art. 444 comma 2 c.p.p. (verifica relativa all'insussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 129 c.p.p., alla qualificazione giuridica del fatto, all'applicazione delle circostanze e alla congruità della sanzione richiesta) e pronunciare una sentenza di applicazione della pena (anziché di condanna), con gli effetti previsti dagli artt. 444 e 445 c.p.p. e non suscettibile di impugnazione con il mezzo dell'appello. Dopo il giudizio di primo grado l'applicazione della pena su richiesta a norma degli artt. 444 e segg. c.p.p. non avrebbe senso, poiché, in presenza di un accertamento di responsabilità, non vi sarebbe alcuna base normativa per trasformare la sentenza di condanna (come quella pronunciata, nel caso in esame, dal tribunale di Oristano) in una sentenza di applicazione della pena, con l'eventuale diminuzione della sanzione applicata e con gli altri vantaggi per il patteggiamento. Una trasformazione del genere nel giudizio di impugnazione sarebbe ingiustificata perché avverrebbe in mancanza della corrispettività tipica dell'istituto.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono, avuto riguardo al carattere pretestuoso e meramente dilatorio delle doglianze formulate, le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p., dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di 500,00 euro a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 agosto 2004.
Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2004