Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/02/2005, n. 9219
CASS
Sentenza 16 febbraio 2005

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Il reato di cui all'art. 3 bis comma quarto della legge 31 maggio 1965 n. 575 - inottemperanza all'ordine del Tribunale di versare la cauzione - si perfeziona al momento della scadenza del termine fissato dal tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione, senza che il sottoposto, una volta spirato tale termine, possa far valere la esistenza di sopravvenute gravi necessità personali o familiari. La sopravvenienza di tali necessità, o la eventuale impossibilità di adempiere alla obbligazione imposta con il provvedimento applicativo della misura, possono essere fatte valere esclusivamente nell'ambito del procedimento di prevenzione. Una volta divenuto esecutivo il provvedimento di sottoposizione alla misura di prevenzione, ai sensi dell'ottavo comma del citato art. 3 bis, è possibile chiedere la revoca, anche parziale, delle misure patrimoniali cautelari imposte. Ma tale revoca, che per altro è pur sempre di competenza del tribunale per le misure di prevenzione, non ha alcuna influenza sulla sussistenza del reato contravvenzionale, ormai perfezionatosi in tutti i suoi aspetti con la omissione del versamento nel termine prefissato.

La contravvenzione di inottemperanza all'ordine del tribunale di versare la cauzione, previsto dall'art. 3-bis comma quarto della legge 31 maggio 1965, n. 575, non ha natura di reato permanente, per cui, ai fini del calcolo del termine di prescrizione deve osservarsi come "dies a quo" la data ultima entro cui il deposito cauzionale deve essere eseguito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/02/2005, n. 9219
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9219
    Data del deposito : 16 febbraio 2005

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