Sentenza 16 febbraio 2005
Massime • 2
Il reato di cui all'art. 3 bis comma quarto della legge 31 maggio 1965 n. 575 - inottemperanza all'ordine del Tribunale di versare la cauzione - si perfeziona al momento della scadenza del termine fissato dal tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione, senza che il sottoposto, una volta spirato tale termine, possa far valere la esistenza di sopravvenute gravi necessità personali o familiari. La sopravvenienza di tali necessità, o la eventuale impossibilità di adempiere alla obbligazione imposta con il provvedimento applicativo della misura, possono essere fatte valere esclusivamente nell'ambito del procedimento di prevenzione. Una volta divenuto esecutivo il provvedimento di sottoposizione alla misura di prevenzione, ai sensi dell'ottavo comma del citato art. 3 bis, è possibile chiedere la revoca, anche parziale, delle misure patrimoniali cautelari imposte. Ma tale revoca, che per altro è pur sempre di competenza del tribunale per le misure di prevenzione, non ha alcuna influenza sulla sussistenza del reato contravvenzionale, ormai perfezionatosi in tutti i suoi aspetti con la omissione del versamento nel termine prefissato.
La contravvenzione di inottemperanza all'ordine del tribunale di versare la cauzione, previsto dall'art. 3-bis comma quarto della legge 31 maggio 1965, n. 575, non ha natura di reato permanente, per cui, ai fini del calcolo del termine di prescrizione deve osservarsi come "dies a quo" la data ultima entro cui il deposito cauzionale deve essere eseguito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/02/2005, n. 9219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9219 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LEONASI Raffaele - Presidente - del 16/02/2005
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - N. 265
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 16158/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI GI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 9-1-2004 della Corte di Appello di Palermo. Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotondo;
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. FEBBRARO Giuseppe, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione.
FATTO
1.1.-. Con sentenza in data 9-1-2004 la Corte di Appello di Palermo, sezione 4^ penale, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, in data 8-5-2003 aveva condannato GL GI, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di mesi quattro di arresto per il reato di cui all'art. 3 bis della Legge n. 575 del 1965 (come modificato dalla legge n. 646 del 1982), a lui ascritto per non avere versato, in Palermo in data 13-12-1999, la somma di L.
1.000.000 dovuta a titolo di cauzione alla Cassa delle Ammende in base a decreto emesso dal Tribunale di Palermo in data 23-3-1999 e notificato al predetto il 15- 6-1999.
1.2.-. Avverso la suindicata sentenza del 9-1-2004 ha proposto ricorso per Cassazione GL GI, tramite il suo difensore, chiedendone l'annullamento per difetto assoluto di motivazione in riferimento alla specifica richiesta formulata nei motivi di appello in ordine alla assoluta mancanza di colpa del GL in relazione al reato contestato, dovuta alla impossibilità di provvedere al versamento della cauzione per mancanza di disponibilità economiche. Con un secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 3 bis della legge n. 575 del 1965, in quanto la Corte di Appello
avrebbe errato nel ritenere che la materiale impossibilità di adempimento della obbligazione imposta con il decreto applicativo potesse essere fatta valere esclusivamente nell'ambito del procedimento di prevenzione e non in quello penale per l'accertamento del reato.
DIRITTO
2.-. Il ricorso è infondato.
Questa Corte ha già chiarito che il reato di cui all'art. 3 bis, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (inottemperanza all'ordine del Tribunale di versare la cauzione) si perfeziona al momento della scadenza del termine fissato dal Tribunale competente per la applicazione della misura di prevenzione, senza che il sottoposto, una volta spirato tale termine, possa far valere la esistenza di sopravvenute gravi necessità personali o familiari La sopravvenienza di tali necessità, o la eventuale impossibilità di adempiere alla obbligazione imposta con il provvedimento applicativo della misura, possono essere finte valere esclusivamente nell'ambito del procedimento di prevenzione. Una volta divenuto esecutivo il provvedimento di sottoposizione alla misura di prevenzione, ai sensi del comma 8 del citato art. 3 bis, è possibile chiedere la revoca, anche parziale, delle misure patrimoniali cautelari imposte. Ma tale revoca, che per altro è pur sempre di competenza del Tribunale per le misure di prevenzione, non ha alcuna influenza sulla sussistenza del reato contravvenzionale, ormai perfezionatosi in tutti i suoi aspetti con la omissione del versamento nel termine prefissato (sez. 1^, sent. n. 3445 del 7 marzo 1996, Russo;
sent. n. 5922 del 3 aprile 1998; sent. n. 11704 del 6 ottobre 1998, rv. 204325). La contravvenzione ascritta al ricorrente non ha, però, natura di reato permanente e, quindi, ai fini del calcolo del termine di prescrizione, deve osservarsi come dies a quo la data ultima entro la quale il deposito cauzionale deve essere eseguito (sez. L sent. n. 576 del 30 novembre 1995). Nel caso di specie tale data è quella del 13 dicembre 1999, sicché il termine di prescrizione è già spirato fin dal 13 giugno 2004, e cioè successivamente alla sentenza. Trattandosi, come si è visto, di ricorso non affetto da vizi che ne comportino la inammissibilità originaria, si impone l'annullamento senza rinvio della impugnata sentenza per essere il reato ascritto al GL estinto per intervenuta prescrizione.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2005