Sentenza 23 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/05/2001, n. 7015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7015 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2001 |
Testo completo
C.C. 59P40 7015 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE POPOLO T TE SUPREMA I LA CASSAZIONE A I SEZIONE QUINTA CIVILE R 5 A 6 . T 8 E 9 N U 1 N / O B O dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 4 I I B / Z R 6 . Presidente 7711/38 2 L A T L R . A R T . R.G.N. S . P incenzo Carbone I A . B I D G A R E L T R E E 1 D Consigliere Cron. 16. 162 T 3 E Dott. Mario A Cicala Consigliere 1 S A D N E N S L A Ceccherini Dott. Aldo Consigliere Rep. Dott. Salvatore Di Palma Cons. Rel. 20/3/2001 Ud. Dott. Francesco TIRELLI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 59940 sul ricorso proposto da: TO ED, elettivamente domiciliato in Roma, via delle Tre Madonne, 8, presso l'avv. Maurizio Marrazza, rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. Aldo La Morgia del Foro di Lanciano;
ricorrente
contro
Amministrazione delle Finanze dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
controricorrente avverso la sentenza n. 36/9% depositata dalla 543 Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo in data 19/3/1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/3/2001 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti, che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso e l'accoglimento del secondo, La Corte, osserva quanto segue. Con avviso di accertamento n.89/89, l'Ufficio II.DD. di Lanciano rettificava la dichiarazione presentata da TO ED per l'anno 1984, accertando un maggior reddito d'impresa ed elevando a £. 69.759.000 quello imponibile ai fini IRPEF ed a £. 62.992.000 quello imponibile ai fini ILOR. Il contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria di 1° Grado di Lanciano, che con decisione in data 7/11/1995 annullava l'atto impugnato. L'Ufficio si doleva al giudice superiore, che con sentenza n. 36 del 12/2/1997 accoglieva il gravame, compensando integralmente le spese di lite fra le parti. 2 ? Il TO ricorreva allora per cassazione, deducendo violazione degli artt. 22/3 del DPR n.636/1972, 53 del Dlvo n. 546/1992, 39/1, lett. d) del DPR n. 600/1973 e 2727 e ss. CC. Esponeva, infatti, il ricorrente che nell'atto di appello l'Ufficio si era limitato a ricopiare alcune osservazioni già svolte in primo grado, senza fare riferimento alle ragioni poste a base della decisione. Dal canto suo, aveva prontamente eccepito dell'impugnazione, ma lal'inammissibilità Commissione Tributaria Regionale non gli aveva nemmeno risposto, concludendo poi per la piena legittimità dell'accertamento, fondato unicamente sulla difformità fra le risultanze della dichiarazione ed una pretesa percentuale media di ricarico.
Considerato che
l'Ufficio non aveva dato alcuna prova dell'effettiva corrispondenza fra la predetta percentuale e quella media del settore che, in ogni caso, non poteva da sola bastare per disattendere una contabilità regolarmente tenuta, concludeva per la cassazione della sentenza impugnata con ogni consequenziale statuizione. L'Amministrazione resisteva con controricorso e la causa veniva decisa all'esito della pubblica udienza del 20/3/2001. MOTIVI DELLA DECISIONE Risulta dagli atti e dalla stessa sentenza impugnata che nel costituirsi in primo grado, l'Ufficio aveva sostenuto la regolarità del proprio operato, affermando di essersi basato su dati di comune esperienza, sufficienti ad integrare una presunzione grave, precisa e concordante. La Commissione Tributaria di 1° Grado di Lanciano ha, però, accolto il ricorso del contribuente, rilevando che l'accertamento era scaturito dalla applicazione di una percentuale di ricaricomera astratta e che l'Amministrazione non aveva evidenziato nessuna ragione capace di giustificare l'utilizzazione di tale procedura. L'Ufficio ha interposto appello che benchè delle argomentazioni esposte in ripetitivo precedenza ' va giudicato affatto non inammissibile, avendo questa Corte già chiarito che l'obbligo della specificità dei motivi può essere assolto anche mediante la semplice riproposizione di una tesi difensiva, qualora la stessa, come quella in questione, coinvolga comunque la ratio decidendi del provvedimento impugnato (C.Cass. 4 2000/09417). Passando ora all'esame del secondo motivo del ricorso, devesi rilevare che anche su tale punto si sono già avute ripetute pronunce di questo Supremo Collegio, nelle quali si è stabilito che l'Ufficio il quale proceda alla rettifica del reddito d'impresa ai sensi dell'art. 39/1, lett. d) del DPR n.600/1973, non può fornire la prova dell'omessa contabilizzazione di ricavi sulla base della sola divergenza fra gli incassi dichiarati e quelli desumibili dall'applicazione sul venduto della percentuale di ricarico mediamente riscontrata nel settore di appartenenza del contribuente (C. Cass. 1994/10850, 1995/05850, 1995/01628, 1995/09265 e 2000/06499), divergenza che qualora non raggiunga livelli di abnormità ed irragionevolezza tali da privare la contabilità di ogni affidabilità, rimane soltanto sul piano dell'indizio abbisognevole del conforto di ulteriori elementi (C.Cass. 2000/15310). Nel caso di specie, invece, la Commissione Tributaria Regionale ha, tutt'al contrario, affermato che "il ricorso a coefficienti di ricarico, seppur determinati con criteri di normalità, realizza pienamente quei caratteri di 5 2 gravità, precisione e concordanza, richiesti dall'art. 39/1, lett.d) quali requisiti delle presunzioni sulla base delle quali è possibile desumere l'esistenza di attività non dichiarate". La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, che dovrà procedere ad un nuovo esame in linea con il principio sopra indicato. Il medesimo giudice dovrà inoltre provvedere anche sulle spese del presente gudizio.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame ad altra sezione della Commissione dovràTributaria Regionale dell'Abruzzo, che provvedere anche sulle spese del presente giudizio. Roma, il 20/3/2001 CONSIGLIERE EST.Hardin 7.5 == IL PRESIDENTE CORTE E N O I Z A IL PRE SID E IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano^ шев DEPOSITATO IN CANCELLERIA 23 MAG. 2001 Oggi IL CANCELLIERE C1 Casana old e 6