CASS
Sentenza 9 giugno 2026
Sentenza 9 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/06/2026, n. 21132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21132 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso presentato da: He LI, nato in [...] il [...], avverso la sentenza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Genova del 21/10/2025, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Cons. Alberto Galanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, D.ssa Lucia Odello, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento gravato in punto di confisca per equivalente. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, a LI He veniva applicata ex art. 444 cpp la pena di C 4.000 di multa per i reati di cui agli artt..79, 87 e 88 del d.lgs 141/24,483 cod. pen. e 70 d.P.R. 633/72. ge Veniva altresì ordinata la confisca ex art. 240 e 9 . omma 1, secondo periodo, e comma 4, digs<141/2024 per un valore equivalente all'oggetto del' reato, pari a €27.622,00. 2. Avverso tale pronuncia la difesa dell'imputato propone ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo, l'illegalità della misura di sicurezza della confisca. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 21132 Anno 2026 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 20/03/2026 In dettaglio, assume che i fatti sono stati commessi in data 19/3/2021, ovvero in epoca antecedente alla riforma del 2024 e che pertanto l'art. 94 d.lgs 141/2024 non può trovare applicazione. Rileva, ancora, che il Gup ha comunque determinato erroneamente la misura della somma, che avrebbe dovuto avere ad oggetto il profitto del reato, ovvero il vantaggio economico ricavato dal reato stesso, corrispondente ai tributi illecitamente omessi, pari a € 11.717,37, e non alla somma individuata in sentenza (27.622,00 euro), che corrisponde al valore della merce oggetto di importazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 2. Il Collegio premette che il ricorso deve ritenersi ammissibile, posto che la giurisprudenza di questa Corte ritiene che «in tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, essendo la stessa un'ipotesi di "illegalità della misura di sicurezza", rilevante come "violazione di legge" ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.» (Sez. 3, n. 15525 del 15/02/2019, [...], Rv. 275862; Sez. 3, n. 4252 del 15/01/2019, Caruso, Rv. 274946 - 01). Sempre in via preliminare e con specifico riferimento al profilo diacronico della successione di leggi penali nel tempo, il Collegio precisa che è irrilevante, nel caso in esame, la circostanza che, per effetto della entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2024 (recante «Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi»), l'art. 301 del d.lgs. n. 43 del 1973 sia stato abrogato, unitamente alla restante parte del citato testo legislativo, a decorrere dallo scorso 4 ottobre 2024 (ex art. 8, comma 1, lettera t , del d.lgs. n. 141 del 2024), posto che la disposizione afferente alla doverosa confiscabilità, fra l'altro, del corpo del reato nei delitti di contrabbando è stata sostituita, con piena continuità testuale e pertanto anche normativa, dall'art. 94 dell'allegato 1 al citato d.lgs. n. 141 del 2024. 3. Ciò posto, il primo profilo di ricorso è infondato. La possibilità di procedere alla confisca per equivalente, in relazione ai reati in materia di contrabbando doganale, è stata introdotta, nel nostro ordinamento penale, per effetto della modifica apportata all'art. 301, comma primo, del DPR n. 43 del 1973, quale conseguenza della entrata in vigore dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 156 del 2022, con il quale il testo del citato art. 301, comma primo, è stato interpolato con l'inserimento del seguente periodo: «Quando 2 non è possibile procedere alla confisca delle cose di cui al periodo precedente, è ordinata la confisca di somme di danaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona». Questa Corte ha in passato ritenuto che, «essendo la confisca per equivalente una misura avente un sostanziale carattere sanzionatorio (in tale senso, fra le molte, si veda: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 10 giugno 2024, n. 23203, Rv 286645) essa non è soggetta, ostando a ciò il principio generale della inefficacia retroattiva delle disposizioni sanzionatorie più afflittive, ad essere applicata rispetto a ipotesi di reato realizzatesi in epoca anteriore alla disposizione normativa che ne abbia previsto, come nel caso che interessa, la estensione anche a reati che anteriormente non la prevedevano» (Sez. 3, n. 6309 del 09/10/2024, dep. 2025, [...], non massimata). Tali statuizioni sono state messe fortemente in discussione dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 - 03, secondo cui «la confisca per equivalente del profitto del reato assolve, così come la confisca diretta, ad una funzione recuperatoria e ha funzione sanzionatoria in quanto avente ad oggetto beni privi del rapporto di derivazione dal reato, potendo assumere funzione punitiva solo qualora sottragga al destinatario beni di valore eccedente il vantaggio economico che lo stesso ha tratto dall'illecito»; trattasi tuttavia di profilo che, per le ragioni che si indicheranno in appresso, non è necessario affrontare ai presenti fini. 4. Nel caso di specie sono due le fattispecie contestate nei capi di imputazione a) e c): l'art. 79 d.lgs n. 141 del 2024 (ex art. 292 d.p.r. n. 43 del 1973) e l'art. 70 d.
9.C633/1972. In relazione all'articolo 70 d.P.R3633/1972, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere (Sez. 3, n. 19233 del 20/02/2019, [...], Rv. 275792 - 01; Sez. 3, n. 56264 del 18/05/2017, Elan, Rv. 272330 - 01) che «il delitto di mancato pagamento dell'IVA all'importazione, previsto dall'art. 70 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ha natura di reato permanente, in quanto le merci che vengono indebitamente sottratte al pagamento dell'imposta al momento dell'importazione mantengono il loro stato di illegittimità anche dopo l'abusiva introduzione nello Stato ed in ogni susseguente atto di vendita o di trasporto della merce medesima fino al momento dell'adempimento dell'obbligazione tributaria (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento con cui il Tribunale del riesame, superando l'eccezione di intervenuta prescrizione del reato, aveva confermato il decreto di sequestro di un velivolo importato in via definitiva omettendo il versamento fiscale dovuto). Contemporaneamente, in relazione alla fattispecie contenuta all'interno del TULD, trasposta nel d.lgs n. 141 del 2024, è stato ribadito che «in tema di contrabbando doganale, il delitto di evasione dell'IVA all'importazione, di cui all'art. 78 d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, ha natura permanente, posto che la sua consumazione si esaurisce nel momento in cui cessa l'attività volta a consentire l'illecita circolazione della merce nel territorio dello Stato senza il pagamento 3 dell'obbligazione tributaria» (Sez. 3, Sentenza n. 9420 del 29/10/2024, Uccellini, Rv. 287679 - 01). Si è poi ritenuto (Sez. 3, n. 4978 del 13/01/2022, [...], Rv. 282921-01, espressamente massimata sul punto, e successivamente richiamata, in adesione, da Sez. 1, n. 24784 del 12/03/2024, Cortese;
Sez. 3, n. 22297 del 14/03/2024, [...], Rv. 286553-01, massimata su altro;
Sez. 3, n. 44467 del 03/11/2022, [...], Rv. 283775-01, massimata su altro;
Sez. 3, n. 4459 del 05/10/2022, Belhadi;
Sez. 5, n. 7750 del 09/11/2017, dep. 2018, [...], Rv. 272456- 01; Sez. 3, n. 24525 del 27/02/2013, [...], Rv. 256422-01; Sez. 3, n. 5870 del 27/01/2011-Dong, Rv. 249538-01, Sez. 3, n. 13102 del 21/01/2003, [...], Rv. 224238-01) che l'omesso pagamento dell'IVA all'importazione integrasse il delitto di contrabbando, interpretazione che fa leva, in particolare, sull'art. 34 TULD e configura VIVA all'importazione come uno dei diritti di confine trattandosi di imposta di consumo a favore dello Stato. In base a questo orientamento giurisprudenziale la sottrazione all'IVA all'importazione equivale alla sottrazione ad un diritto doganale di confine e configura il reato di contrabbando (per una recente, compiuta, disamina sul punto si rinvia a Sez. 3, n. 43140 del 14/10/2024, [...], n.m.). Il principio della natura permanente del reato di contrabbando doganale è stato esteso, da una risalente ma mai superata giurisprudenza (Sez. 3, n. 1564 del 06/11/1985, dep. 1986, [...], Rv. 171943 - 01) a tutti i reati di contrabbando, ossia tanto il contrabbando cosiddetto «reale» (che si commette allorché si sottrae effettivamente la merce al pagamento dei diritti di confine), quanto il contrabbando cosiddetto «formale» o «presunto» (che riguarda tutti quei fatti i quali, commessi nella zona di vigilanza doganale, sono considerati idonei a far presumere che la merce sia stata già sottratta alla verifica doganale o che si tenti di sottrarla), in relazione ai quali si è affermato che essi «non sono reati istantanei, che si perfezionano cioè nel momento in cui sorge il diritto dell'amministrazione a pretendere i diritti di confine, bensì reati di natura permanente, la cui consumazione si esaurisce solo col cessare dell'attività diretta a consentire la illecita circolazione della merce nel territorio dello Stato senza il pagamento dei diritti doganali dovuti» (conformi: Rv. 141536; Rv. 156217; Rv. 161563; Rv. 164066; Rv. 142151; Rv. 113832; recentemente: Sez. 3, n. 22582 del 16/05/2025, [...], non massimata;
Sez. 3, n. 41139 del 25/06/2019, Guerra, Rv. 277981; Sez. 3, n. 19233 del 20/02/2019, [...], Rv. 275792;in senso contrario si registra unicamente l'isolata Sez. 3, n. 10986 del 05/10/1982, [...], Rv. 156217 - 01). Si è - analogamente - ritenuto che «le cose soggette a diritti di frontiera, per cui non sia stato assolto l'obbligo tributario, si trovano in permanente illegittima condizione di evasione a tali diritti. Pertanto, la detenzione delle stesse costituisce contrabbando allorché con lo stato di obiettiva illiceità concorra l'elemento soggettivo del reato, cioè la consapevolezza dell'avvenuta introduzione nello stato in frode al diritto di confine» (Sez. 2, n. 4176 del 07/12/1983, [...], Rea, Rv. 164066 - 01) e che (Sez. 3, n. 10466 del 05/10/1983, [...], Rv. 161563 - 4 )) 01) «il reato di contrabbando è un reato permanente, che sorge con l'introduzione della merce nel territorio dello stato senza il pagamento dei diritti dovuti e cessa solo col venir meno della sua illecita circolazione. Pertanto, risponde di contrabbando colui il quale, anche senza aver partecipato alla introduzione, interviene volontariamente e consapevolmente nell'ulteriore iter criminis, favorendone in qualunque modo l'illecita circolazione». L'applicazione dei principi sopra esposti, spostando in avanti il termine di consumazione del reato, determina l'applicabilità, ratione temporis, della modifica normativa introdotta. Infatti, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, stante il carattere permanente delle fattispecie in questione, «poco incide, ai fini della individuazione della legge applicabile al caso concreto determinare ... quale fosse la legge vigente al momento in cui è iniziata la flagranza del reato, essendo ius receptum il principio secondo il quale, in caso di successione di leggi penali nel tempo, deve essere applicata, laddove si tratti di reato permanente, quella vigente al momento della cessazione della permanenza anche nel caso in cui questa preveda un trattamento sanzionatorio deteriore rispetto a quello stabilito dalla normativa vigente al momento dell'inizio della condotta criminosa» (Sez. 3, n. 6309 del 09/10/2024, dep. 2025, [...], n.m.). Rispetto quanto affermato, si aggiunge la circostanza per cui il ricorrente non ha allegato alcun venir meno della permanenza del reato in data anteriore le modifiche legislative indicate, determinando in questo modo l'infondatezza della doglianza proposta. 5. Il secondo profilo di doglianza è manifestamente infondato. Secondo questa Corte, in tema di reati di contrabbando, nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti va sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto, e ciò ai sensi dell'art. 301 del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (come sostituito dall'art. 11, comma 19, della legge 30 dicembre 1991 n. 413) e non del comma secondo dell'art. 240 cod. pen. (Sez. 3, n. 10229 del 17/01/2001, Fassi, Rv. 218750 - 01). La confisca per equivalente, pertanto, deve avere ad oggetto non solo il profitto del reato (ossia l'imposta evasa), ma il valore (ossia l'equivalente) della merce sottratta ai diritti di confine, in quanto «oggetto» del reato, come correttamente indicato in sentenza. 6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20 marzo 2026. 5 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Cons. Alberto Galanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, D.ssa Lucia Odello, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento gravato in punto di confisca per equivalente. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, a LI He veniva applicata ex art. 444 cpp la pena di C 4.000 di multa per i reati di cui agli artt..79, 87 e 88 del d.lgs 141/24,483 cod. pen. e 70 d.P.R. 633/72. ge Veniva altresì ordinata la confisca ex art. 240 e 9 . omma 1, secondo periodo, e comma 4, digs<141/2024 per un valore equivalente all'oggetto del' reato, pari a €27.622,00. 2. Avverso tale pronuncia la difesa dell'imputato propone ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo, l'illegalità della misura di sicurezza della confisca. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 21132 Anno 2026 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 20/03/2026 In dettaglio, assume che i fatti sono stati commessi in data 19/3/2021, ovvero in epoca antecedente alla riforma del 2024 e che pertanto l'art. 94 d.lgs 141/2024 non può trovare applicazione. Rileva, ancora, che il Gup ha comunque determinato erroneamente la misura della somma, che avrebbe dovuto avere ad oggetto il profitto del reato, ovvero il vantaggio economico ricavato dal reato stesso, corrispondente ai tributi illecitamente omessi, pari a € 11.717,37, e non alla somma individuata in sentenza (27.622,00 euro), che corrisponde al valore della merce oggetto di importazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 2. Il Collegio premette che il ricorso deve ritenersi ammissibile, posto che la giurisprudenza di questa Corte ritiene che «in tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, essendo la stessa un'ipotesi di "illegalità della misura di sicurezza", rilevante come "violazione di legge" ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.» (Sez. 3, n. 15525 del 15/02/2019, [...], Rv. 275862; Sez. 3, n. 4252 del 15/01/2019, Caruso, Rv. 274946 - 01). Sempre in via preliminare e con specifico riferimento al profilo diacronico della successione di leggi penali nel tempo, il Collegio precisa che è irrilevante, nel caso in esame, la circostanza che, per effetto della entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2024 (recante «Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi»), l'art. 301 del d.lgs. n. 43 del 1973 sia stato abrogato, unitamente alla restante parte del citato testo legislativo, a decorrere dallo scorso 4 ottobre 2024 (ex art. 8, comma 1, lettera t , del d.lgs. n. 141 del 2024), posto che la disposizione afferente alla doverosa confiscabilità, fra l'altro, del corpo del reato nei delitti di contrabbando è stata sostituita, con piena continuità testuale e pertanto anche normativa, dall'art. 94 dell'allegato 1 al citato d.lgs. n. 141 del 2024. 3. Ciò posto, il primo profilo di ricorso è infondato. La possibilità di procedere alla confisca per equivalente, in relazione ai reati in materia di contrabbando doganale, è stata introdotta, nel nostro ordinamento penale, per effetto della modifica apportata all'art. 301, comma primo, del DPR n. 43 del 1973, quale conseguenza della entrata in vigore dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 156 del 2022, con il quale il testo del citato art. 301, comma primo, è stato interpolato con l'inserimento del seguente periodo: «Quando 2 non è possibile procedere alla confisca delle cose di cui al periodo precedente, è ordinata la confisca di somme di danaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona». Questa Corte ha in passato ritenuto che, «essendo la confisca per equivalente una misura avente un sostanziale carattere sanzionatorio (in tale senso, fra le molte, si veda: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 10 giugno 2024, n. 23203, Rv 286645) essa non è soggetta, ostando a ciò il principio generale della inefficacia retroattiva delle disposizioni sanzionatorie più afflittive, ad essere applicata rispetto a ipotesi di reato realizzatesi in epoca anteriore alla disposizione normativa che ne abbia previsto, come nel caso che interessa, la estensione anche a reati che anteriormente non la prevedevano» (Sez. 3, n. 6309 del 09/10/2024, dep. 2025, [...], non massimata). Tali statuizioni sono state messe fortemente in discussione dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 - 03, secondo cui «la confisca per equivalente del profitto del reato assolve, così come la confisca diretta, ad una funzione recuperatoria e ha funzione sanzionatoria in quanto avente ad oggetto beni privi del rapporto di derivazione dal reato, potendo assumere funzione punitiva solo qualora sottragga al destinatario beni di valore eccedente il vantaggio economico che lo stesso ha tratto dall'illecito»; trattasi tuttavia di profilo che, per le ragioni che si indicheranno in appresso, non è necessario affrontare ai presenti fini. 4. Nel caso di specie sono due le fattispecie contestate nei capi di imputazione a) e c): l'art. 79 d.lgs n. 141 del 2024 (ex art. 292 d.p.r. n. 43 del 1973) e l'art. 70 d.
9.C633/1972. In relazione all'articolo 70 d.P.R3633/1972, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere (Sez. 3, n. 19233 del 20/02/2019, [...], Rv. 275792 - 01; Sez. 3, n. 56264 del 18/05/2017, Elan, Rv. 272330 - 01) che «il delitto di mancato pagamento dell'IVA all'importazione, previsto dall'art. 70 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ha natura di reato permanente, in quanto le merci che vengono indebitamente sottratte al pagamento dell'imposta al momento dell'importazione mantengono il loro stato di illegittimità anche dopo l'abusiva introduzione nello Stato ed in ogni susseguente atto di vendita o di trasporto della merce medesima fino al momento dell'adempimento dell'obbligazione tributaria (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento con cui il Tribunale del riesame, superando l'eccezione di intervenuta prescrizione del reato, aveva confermato il decreto di sequestro di un velivolo importato in via definitiva omettendo il versamento fiscale dovuto). Contemporaneamente, in relazione alla fattispecie contenuta all'interno del TULD, trasposta nel d.lgs n. 141 del 2024, è stato ribadito che «in tema di contrabbando doganale, il delitto di evasione dell'IVA all'importazione, di cui all'art. 78 d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, ha natura permanente, posto che la sua consumazione si esaurisce nel momento in cui cessa l'attività volta a consentire l'illecita circolazione della merce nel territorio dello Stato senza il pagamento 3 dell'obbligazione tributaria» (Sez. 3, Sentenza n. 9420 del 29/10/2024, Uccellini, Rv. 287679 - 01). Si è poi ritenuto (Sez. 3, n. 4978 del 13/01/2022, [...], Rv. 282921-01, espressamente massimata sul punto, e successivamente richiamata, in adesione, da Sez. 1, n. 24784 del 12/03/2024, Cortese;
Sez. 3, n. 22297 del 14/03/2024, [...], Rv. 286553-01, massimata su altro;
Sez. 3, n. 44467 del 03/11/2022, [...], Rv. 283775-01, massimata su altro;
Sez. 3, n. 4459 del 05/10/2022, Belhadi;
Sez. 5, n. 7750 del 09/11/2017, dep. 2018, [...], Rv. 272456- 01; Sez. 3, n. 24525 del 27/02/2013, [...], Rv. 256422-01; Sez. 3, n. 5870 del 27/01/2011-Dong, Rv. 249538-01, Sez. 3, n. 13102 del 21/01/2003, [...], Rv. 224238-01) che l'omesso pagamento dell'IVA all'importazione integrasse il delitto di contrabbando, interpretazione che fa leva, in particolare, sull'art. 34 TULD e configura VIVA all'importazione come uno dei diritti di confine trattandosi di imposta di consumo a favore dello Stato. In base a questo orientamento giurisprudenziale la sottrazione all'IVA all'importazione equivale alla sottrazione ad un diritto doganale di confine e configura il reato di contrabbando (per una recente, compiuta, disamina sul punto si rinvia a Sez. 3, n. 43140 del 14/10/2024, [...], n.m.). Il principio della natura permanente del reato di contrabbando doganale è stato esteso, da una risalente ma mai superata giurisprudenza (Sez. 3, n. 1564 del 06/11/1985, dep. 1986, [...], Rv. 171943 - 01) a tutti i reati di contrabbando, ossia tanto il contrabbando cosiddetto «reale» (che si commette allorché si sottrae effettivamente la merce al pagamento dei diritti di confine), quanto il contrabbando cosiddetto «formale» o «presunto» (che riguarda tutti quei fatti i quali, commessi nella zona di vigilanza doganale, sono considerati idonei a far presumere che la merce sia stata già sottratta alla verifica doganale o che si tenti di sottrarla), in relazione ai quali si è affermato che essi «non sono reati istantanei, che si perfezionano cioè nel momento in cui sorge il diritto dell'amministrazione a pretendere i diritti di confine, bensì reati di natura permanente, la cui consumazione si esaurisce solo col cessare dell'attività diretta a consentire la illecita circolazione della merce nel territorio dello Stato senza il pagamento dei diritti doganali dovuti» (conformi: Rv. 141536; Rv. 156217; Rv. 161563; Rv. 164066; Rv. 142151; Rv. 113832; recentemente: Sez. 3, n. 22582 del 16/05/2025, [...], non massimata;
Sez. 3, n. 41139 del 25/06/2019, Guerra, Rv. 277981; Sez. 3, n. 19233 del 20/02/2019, [...], Rv. 275792;in senso contrario si registra unicamente l'isolata Sez. 3, n. 10986 del 05/10/1982, [...], Rv. 156217 - 01). Si è - analogamente - ritenuto che «le cose soggette a diritti di frontiera, per cui non sia stato assolto l'obbligo tributario, si trovano in permanente illegittima condizione di evasione a tali diritti. Pertanto, la detenzione delle stesse costituisce contrabbando allorché con lo stato di obiettiva illiceità concorra l'elemento soggettivo del reato, cioè la consapevolezza dell'avvenuta introduzione nello stato in frode al diritto di confine» (Sez. 2, n. 4176 del 07/12/1983, [...], Rea, Rv. 164066 - 01) e che (Sez. 3, n. 10466 del 05/10/1983, [...], Rv. 161563 - 4 )) 01) «il reato di contrabbando è un reato permanente, che sorge con l'introduzione della merce nel territorio dello stato senza il pagamento dei diritti dovuti e cessa solo col venir meno della sua illecita circolazione. Pertanto, risponde di contrabbando colui il quale, anche senza aver partecipato alla introduzione, interviene volontariamente e consapevolmente nell'ulteriore iter criminis, favorendone in qualunque modo l'illecita circolazione». L'applicazione dei principi sopra esposti, spostando in avanti il termine di consumazione del reato, determina l'applicabilità, ratione temporis, della modifica normativa introdotta. Infatti, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, stante il carattere permanente delle fattispecie in questione, «poco incide, ai fini della individuazione della legge applicabile al caso concreto determinare ... quale fosse la legge vigente al momento in cui è iniziata la flagranza del reato, essendo ius receptum il principio secondo il quale, in caso di successione di leggi penali nel tempo, deve essere applicata, laddove si tratti di reato permanente, quella vigente al momento della cessazione della permanenza anche nel caso in cui questa preveda un trattamento sanzionatorio deteriore rispetto a quello stabilito dalla normativa vigente al momento dell'inizio della condotta criminosa» (Sez. 3, n. 6309 del 09/10/2024, dep. 2025, [...], n.m.). Rispetto quanto affermato, si aggiunge la circostanza per cui il ricorrente non ha allegato alcun venir meno della permanenza del reato in data anteriore le modifiche legislative indicate, determinando in questo modo l'infondatezza della doglianza proposta. 5. Il secondo profilo di doglianza è manifestamente infondato. Secondo questa Corte, in tema di reati di contrabbando, nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti va sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto, e ciò ai sensi dell'art. 301 del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (come sostituito dall'art. 11, comma 19, della legge 30 dicembre 1991 n. 413) e non del comma secondo dell'art. 240 cod. pen. (Sez. 3, n. 10229 del 17/01/2001, Fassi, Rv. 218750 - 01). La confisca per equivalente, pertanto, deve avere ad oggetto non solo il profitto del reato (ossia l'imposta evasa), ma il valore (ossia l'equivalente) della merce sottratta ai diritti di confine, in quanto «oggetto» del reato, come correttamente indicato in sentenza. 6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20 marzo 2026. 5 Il Consigliere estensore