Sentenza 30 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/2002, n. 11295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11295 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro 1 12 95 /02 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO .N. 10101/00 Consigliere Cron.28502 Dott. Pasquale PICONE Rel. Consigliere STILEDott. Paolo Rep. Dott. Grazia CATALDI Consigliere Ud.13/02/02 Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: AS PE, TA LA, AL AT, LI TI SE, NA AT, BA OL, NA PE, LL SC, DI IO RM, OS PI GI, AL IA, IN AT, RO TI, VA IA, elettivamente domiciliati in rappresentati e difesi dall'avvocato GUGLIELMO PREVE, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
FFSS SPA- FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI 2002 E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 682/01 -1- in ROMA PLE CLODIO 32, presso lo studio dell'avvocato CIABATTINI, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO TOSI, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 1730/99 del Tribunale di TORINO, depositata il 13/07/99 R.G.N. 211/98; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/02 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per la rimessione alla Sezioni Unite. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 28 dicembre 1995 SE BA ed i litisconsorti indicati in epigrafe, tutti ex dipendenti della S.p.A. Ferrovie dello Stato, collocati in prepensionamento tra il 30 settembre 1993 ed il 30 dicembre 1993 (ad eccezione di SE OR, pensionato per raggiunti limiti di età in data 18 maggio 1993), convenivano dinanzi al Pretore di Torino la predetta società e, richiamando la normativa collettiva nazionale ed i relativi accordi integrativi, ne chiedevano la condanna alla corresponsione della indennità di utilizzazione, denominata anche “integrativo bis” e della somma una tantum, stabilita con importo forfettario dal CCNL 1994/95 (articolato) in quanto sostitutivo di un trattamento integrativo ex accordo 19 maggio 1990. Chiedevano, inoltre, la riliquidazione del trattamento pensionistico computando nel calcolo anche gli aumenti stipendiali stabiliti dal CCNL 1994/95 nonché dell'E.D.R., previsto dallo stesso CCNL. La "Ferrovie dello Stato S.p.A." si costituiva contestando le domande, ed il Pretore, con sentenza del 12 febbraio 1997, accoglieva la prima delle pretese avanzate (relativa alla "indennità di utilizzazione" ex accordo c.d. integrativo bis), rigettando le altre. Avverso tale decisione proponevano appello i lavoratori con riferimento al capo della sentenza che disattendeva la domanda di corresponsione dell'importo forfettario (una tantum) ed escludeva l'incidenza sulla pensione degli aumenti stipendiali e dell'E.D.R. in quanto maturati successivamente al pensionamento. Anche le Ferrovie dello Stato proponevano gravame avverso il capo di sentenza che aveva accolto la domanda dei lavoratori (c.d. integrativo bis). Riunite le impugnazioni, con sentenza del 17 marzo-13 luglio 1999 l'adito Tribunale di Torino dichiarava improcedibile l'appello delle Ferrovie e rigettava quello proposto dai lavoratori. Osservava il Tribunale che la disciplina collettiva invocata era riferibile al solo personale in servizio, per cui dei miglioramenti economici introdotti non potevano beneficiare coloro che erano gia' stati collocati a riposo. Per la cassazione di tale sentenza ricorrono i lavoratori in epigrafe indicati, sulla base di tre motivi. La Ferrovie dello Stato s.p.a. resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione di norme di legge, dell'accordo 19 maggio 1990, dell'art.3 CCNL 1990/92 e del punto 5 n.9 del CCNL del 18 novembre 1994 ex art. 1362 e ss. c.c. nonché omessa o insufficiente motivazione. In particolare i ricorrenti si dolgono che il Tribunale di Torino abbia ritenuto che l'importo forfettario una tantum, previsto nel punto 5/9 del nuovo c.c.n.l., sarebbe dovuto solo al personale in servizio alla data della stipula dell'accordo, mentre una corretta interpretazione della disciplina collettiva avrebbe portato ad opposta conclusioni. A dire dei ricorrenti quel Giudice non aveva tenuto conto del fatto che il precedente c.c.n.l. era scaduto il 31 dicembre 1992, cosi' che, di fatto, a questo sarebbe stata riconosciuta una specie di ultrattivita' per il periodo 1^ gennaio 1993-18 novembre 1994, data, quest'ultima, di stipula del successivo contratto collettivo. Con il secondo motivo i ricorrenti, denunciando violazione di legge e di contratto sotto il profilo della violazione dei criteri di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., nonché omessa o insufficiente motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), si dolgono che il Tribunale, abbia escluso dal computo della pensione gli aumenti stipendiali ex 2 art. 37 punto 1, c.c.n.l. 18 novembre 1994 e dell'elemento distinto della retribuzione, costituito dalla trasformazione del 20% del montante medio delle competenze accessorie. Secondo i ricorrenti, il Tribunale, ritenendo operanti le clausole in questione solo per il personale in servizio al 18 novembre 1994, non avrebbe tenuto conto che, medio tempore, trovava applicazione, per tacito rinnovo, il precedente contratto collettivo, che, all'art. 92 punto 4 c.c.n., riconosceva personale collocato a riposo il diritto a vedersi integralmente corrisposto il trattamento economico di contratto sino a quando lo stesso pervenisse a regime. Con il terzo motivo, infine, i ricorrenti, denunciando omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art.360 n.5 c.p.c.), lamentano che il Tribunale aveva rigettato l'appello senza affrontare il problema della ritenuta rinnovazione tacita del CCNL 1990/92 per omessa disdetta, e della nullità e non opponibilità M agli stessi delle successive pattuizioni collettive, costituenti rinunce ai diritti soggettivi dei lavoratori, acquisiti con la rinnovazione tacita del precedente contratto. Va preliminarmente osservato, quanto al secondo motivo, che, come stabilito dalle Sez.Un. di questa Corte (S.U. 19 giugno 2000 n.451), rientra nella giurisdizione della Corte dei Conti la domanda relativa alla riliquidazione della pensione sulla base di successivi aumenti retributivi proposta dall'ex dipendente della S.p.A. Ferrovie dello Stato, atteso che la devoluzione alla giurisdizione contabile della materia relativa al trattamento di quiescenza dei dipendenti dell'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato stabilita dagli artt. 13 e 62 R.D. 12 luglio 1934 n. 1214, e' rimasta immutata nonostante l'entrata in vigore della legge 17 maggio 1985 n. 210, istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato, ed anche dopo la trasformazione dell'ente in societa' per azioni (verificatasi in virtu' della delibera CIPE del 12 agosto 1992, a norma dell'art. 18 3 del D.L. 11 luglio 1992 n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992 n. 359, sulla base delle disposizioni dettate in materia di trasformazione di enti pubblici economici dall'art. 1 del D.L. 5 dicembre 1991 n. 386, convertito in legge 29 gennaio 1992 n. 35). Profilandosi, quindi, una questione di giurisdizione da decidersi, ai sensi dell'art.374 c.p.c. dalle Sez.Un., la causa va rimessa alle stesse per la pronuncia su detta questione. Infondati sono, invece i rimanenti due motivi, da decidersi, nella presente sede, non trovando ostacolo nel disposto di cui all'art. 142 disp. att. c.p.c., stante la loro piena autonomia rispetto alla questione appena illustrata. In relazione al primo, giova chiarire, per una più agevole esposizione dei termini del contrasto sul punto, che l'art.33 del CCNL 18 luglio 1990 (stipulato per il triennio 1990/93) prevedeva tra gli elementi aggiuntivi della retribuzione M 1*“integrativo” di cui all'accordo 19 maggio 1990, il cui valore medio a regime era stato indicato in lire 150.000. Secondo l'accordo del 19 maggio 1990 la misura dell' “integrativo” doveva essere determinata in funzione degli obiettivi e dei risultati di produttività dei singoli compartimenti, sulla base di principi da stabilire in sede nazionale. Su tali basi le parti sociali avevano articolato la determinazione dei compensi per gli anni 1990, 1991 e 1992, concordando per ogni singolo anno l'ammontare del salario integrativo: dall'anno 1993, invece, non si era più provveduto alla stipulazione di accordi sindacali per la determinazione del salario integrativo e, dall'1 gennaio 1993, la S.p.A. Ferrovie dello Stato non aveva più corrisposto tale emolumento. Con il CCNL 18 novembre 1994 le parti, nella parte 5° al punto 7, concordavano che, a far data dall'1 gennaio 1993, cessava "l'efficacia di tutte le clausole relative al trattamento economico previsto a titolo di salario integrativo ..."; il successivo punto nove sanciva, poi, che “a tutto il personale inquadrato ai livelli1/9 ed in 4 forza alla data del presente accordo sarà corrisposto, con ruolo a parte di dicembre 1994, un importo forfetario di cui alla tabella allegata. L'importo forfetario sarà ridotto delle quote eventualmente già percepite successivamente alla data dell'1 gennaio 1993 per qualsiasi degli istituti economici richiamati nel punto 7”. Sostengono i ricorrenti che l'emolumento de quo sarebbe stato previsto per compensare la perdita del salario integrativo e che la clausola che limita la corresponsione al personale "in forza" sarebbe nulla in quanto inefficace nei confronti dei pensionati e comportante rinuncia a benefici già acquisiti. Il Tribunale, invece, sulla base di una lettura coordinata dell'accordo 19 maggio 1990 e dell'art.3 CCNL 1990/92, è pervenuto alla conclusione che il salario integrativo è una componente retributiva non prevedibile e regolabile a priori poiché, nei fatti, ben potrebbe accadere che l'evento a cui esso è collegato -ossia il raggiungimento di determinati livelli di produttività in concreto non si verifichi. Coerentemente ha quindi ritenuto che non sussistesse affatto un diritto automatico alla corresponsione del salario integrativo, dovendo lo stesso essere negoziato di anno in anno sia in relazione all'effettivo verificarsi dei presupposti, sia per la sua necessaria quantificazione. Ha quindi proceduto ad una attenta analisi del CCNL 1994/95 ed in particolare di quanto previsto nell'art.5 (parte economica) ai punti 7 (cessata efficacia di tutte le clausole relative al salario integrativo) e 9 (attribuzione di un importo forfetario) stabilendo che non esiste alcuna relazione tra il venir meno di un trattamento e l'attribuzione dell'altro. Ha dato adeguata spiegazione della soluzione accolta, rilevando che, in forza del disposto di cui all'art.3 del CCNL 1990/92, dal titolo "contrattazione integrativa", veniva istituita, "con cadenza annuale, la contrattazione integrativa che avrà come oggetto in modo particolare la negoziazione di inquadramenti professionali, di 5 sistemi premianti per il personale, di programmi occupazionali coerenti con i programmi di produzione e con lo stato di attuazione del piano di risanamento e sviluppo". Ha aggiunto che l'art. 33 del medesimo CCNL comprendendeva “l'integrativo di cui all'accordo 19 maggio 1990" tra gli elementi aggiuntivi della retribuzione. Ha soggiunto che l'accordo 19 maggio 1990 al punto 7 prevedeva, a sua volta, che "l'integrativo di cui al punto 1.4 avrà il valore medio nazionale di lire 150.000 a regime, scaglionato come le competenze accessorie, e sarà negoziato a livello compartimentale e di Sede centrale. Esso sarà assegnato in funzione degli obiettivi di produzione e dei risultati di produttività dei singoli Compartimenti e unità della Sede centrale, sulla base di principi che saranno negoziati entro il 22/5 p.v.”. M In questa situazione, la interpretazione prospettata e' conforme ai criteri di ermeneutica contrattuale, la cui violazione, peraltro, e' stata denunziata dai ricorrenti, sotto il profilo della violazione dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e ss., senza specificare in concreto quali dei canoni risultava violato, preferendo richiamare, per sostenere la loro critica, alcuni elementi che, a loro dire, dovevano indurre a conferire alla clausola contrattuale un significato diverso da quello ritenuto nella sentenza impugnata: ma, come si e' detto, rispettando i canoni legali contenuti negli artt. 1362 ss. cod. civ. (fra i quali prioritario e' il significato letterale delle parole), il giudice del merito ha ritenuto che la volonta' delle parti fosse nel senso di riservare l'indennità rivendicata solo a chi, alla data della stipula del nuovo contratto, prestava ancora servizio. Quanto all'ultimo motivo di ricorso con il quale gli istanti sostengono l'omessa considerazione da parte del Tribunale della mancata disdetta del CCNL e della inopponibilità, nei loro confronti, di successive pattuizioni collettive, esso si risolve in argomenti privi di rilevanza, una volta ricostruita, da parte del 6 Tribunale, la disciplina contrattuale nei termini sopra esposti e ritenuti corretti. con esclusione quindi di qualsiasi problema di ultrattività del contratto. Il primo ed il terzo motivo vanno, dunque, rigettati.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo ed il terzo motivo di ricorso e rimette gli atti alle Sezioni Unite per la decisione sul secondo motivo. Cosi' deciso in Roma, il 13 febbraio 2002. Il Presidente Il Consigliere, est. Verful Palin mon um. ч и 30 (olice 30/7/02) 24440 7