Sentenza 22 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/02/2001, n. 2591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2591 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2001 |
Testo completo
0.2591 /0 1 Aula 'B' REPUBBLICA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G.N. 11234/98 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Cron. 5332 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere Rep. Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Ud.07/12/00 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L.. LO NA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE # 22 FEB 2001 IL CANCELLIERE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato ANGELOZZI GIOVANNI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SALVIA ANTONIO, giusta delega CANCELLERIA in atti;
ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, • 2000 presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, $271 rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, -1- STARNONI GIORGIO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
G resistente con mandato avverso la sentenza n. 208/98 del Tribunale di POTENZA, depositata il 12/03/98 R.G.N. 1433/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/00 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore PIVETTI che ha concluso per il Generale Dott. Marco rigetto del ricorso. -2- 11234/98 Svolgimento del processo Con ricorso del 25.1.1995 al Pretore di Potenza Lina IE, premesso che l'INPS in data 21.1.1995 le aveva revocato l'assegno di invalidità e che il ricorso in sede amministrativa non aveva avuto esito positivo, chiedeva la condanna dell'istituto alla ricostituzione del trattamento previdenziale ed al pagamento dei ratei scaduti. Costituitosi il contraddittorio, il Pretore, con sentenza del 12.7.1996 rigettava la domanda ritenendo, sulla scorta della consulenza tecnica espletata in quel giudizio, che la capacità di lavoro della ricorrente non fosse ridotta di oltre due terzi. Proponeva impugnazione la IE e il Tribunale di Potenza, dell'esame peritale, rigettavadisposta la rinnovazione l'appello. D.Ag. Il Tribunale in motivazione affermava di dover condividere le conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico nominato in secondo grado, secondo cui le patologie da cui era affetta la IE, considerate come fattore unitario, non riducevano la capacità di lavoro dell'assicurata in misura superiore a 2/3. Avverso questa sentenza la IE ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da un unico articolato motivo. L'INPS si è costituito depositando solo procura. Motivi della decisione Con l'unico articolato motivo di ricorso si denuncia violazione dell'art. 10 del R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636 e successive modifiche e degli articoli 132 n. 4 e 445 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, si censura la sentenza impugnata per aver acriticamente aderito alle conclusioni del consulente tecnico, senza adeguata 2 motivazione, e si deduce in primo luogo che il Tribunale ha omesso qualsiasi raffronto tra le condizioni dell'assicurata al momento della concessione dell'assegno di invalidità con quelle sussistenti all'atto della mancata conferma, al fine di stabilire se, tenute presenti le due situazioni, gli esiti della malattia si fossero attenuati in misura tale da comportare il riacquisto della capacità di lavoro. Si rileva, in particolare, che il Tribunale non ha tenuto conto della complessità del quadro morboso che a suo tempo ha dato luogo alla concessione delle pensione di invalidità (spondiloartrosi con ernie del disco cervico-dorso-lombare intervertebrale multiple, spondilolistesi, spondilolisi di L5, catartta bilaterale non migliorabile con lenti, sindrome ansioso D.Ag. depressiva con somatizzazioni viscerali, ipertensione arteriosa e angiolipoma epatico con epatosteatosi); non ha tenuto conto del carattere non reversibile di tali infermità, avuto riguardo anche all'età della assicurata (59 anni); non ha considerato l'incidenza negativa di dette infermità sulla concreta possibilità di prosecuzione dell'attività di bracciante agricola o di attività a questa confacente;
non ha tenuto conto, infine, del carattere usurante dell'attività agricola svolta dalla assicurata. Le doglianze della ricorrente non sono meritevoli di accoglimento. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, nel giudizio promosso per contestare la "revoca" dell'assegno di invalidità - disposta dall'INPS ai sensi dell'art. 10, secondo comma, del R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636, convertito con modificazioni in legge n. 1272 del 1939 - oggetto dell'indagine deve essere non la legittimità del provvedimento amministrativo 3 (riconducibile ad una attività ricognitiva o di certazione), bensì la spettanza o no del diritto all'assegno, e quindi la verifica della sussistenza o meno di uno stato invalidante nella misura richiesta dalla legge, restando escluso che la soppressione possa ritenersi legittima solo a seguito di un raffronto tra la situazione esistente all'epoca della precedente concessione e quello esistente all'atto della soppressione (Cass. n. 8144 del 1992, Cass. n. 10033 del 1991). Questo principio, è stato poi precisato, non può trovare applicazione nel caso in cui il diritto all'assegno di invalidità sia stato in precedenza affermato con sentenza passata in giudicato;
in siffatta ipotesi, infatti, poiché l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato si estende a tutti gli elementi richiesti dalla legge per la costituzione del rapporto, ivi D.Ag. compreso lo stato invalidante, la situazione già accertata nel precedente giudizio non può formare oggetto di una valutazione diversa ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti e quindi, quando viene in questione la legittimità della revoca dell'assegno, va eseguito il necessario raffronto tra la situazione esistente all'epoca del precedente accertamento giudiziale e quella ricorrente al momento dell'atto di soppressione per verificare se dell'emanazione effettivamente vi è stata una evoluzione in senso migliorativo dello stato di salute del lavoratore (Sez. Un. n. 383 del 1999, Cass. n. 928 del 1996, Cass. n. 2467 del 1992). Orbene, nel caso in esame, non risulta che il diritto della IE all'assegno di invalidità sia stato accertato con sentenza passata in giudicato, per cui non si versa nell'ipotesi in cui, secondo la richiamata giurisprudenza condivisa dal Collegio, sia necessario il raffronto tra la situazione esistente all'epoca della concessione e quella sussistente al momento della revoca. Pertanto resta privo di conseguenze l'omesso esame da parte del Tribunale della pregressa situazione sanitaria della ricorrente. Quanto alle restanti censure, va osservato che due distinte consulenze tecniche, disposte in primo ed in secondo grado, sono arrivate alle medesime conclusioni contrarie alle pretese della ricorrente, accertando che le patologie da cui è affetta la periziata non sono tali da ridurre a meno di un terzo la capacità lavorativa della stessa in occupazioni confacenti alle sue attitudini. In particolare la consulenza eseguita in secondo grado, richiamata dal Tribunale nella motivazione della sentenza, ha tenuto conto sia dell'età (59 anni) che dell'attività lavorativa D.Ag. della periziata (bracciante agricola) nel che è implicita- anche la considerazione del carattere usurante o meno del lavoro svolto ed ha riscontrato nella ricorrente tutte le patologie evidenziate in ricorso dall'interessata. Tuttavia il CTU è pervenuto a conclusioni sfavorevoli per la periziata con argomentazioni motivate sul piano scientifico e non investite da specifiche e decisive censure. cheAl riguardo giova precisare che il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni della parte siano state implicitamente rigettate;
con la conseguenza che il ricorrente per cassazione, il quale lamenti che la consulenza tecnica non abbia tenuto conto delle osservazioni da lui formulate, ha l'onere di precisare gli errori in cui il giudice del merito sarebbe incorso nel recepire le conclusioni di detta sufficiente il generico richiamoconsulenza, non essendo contenuto nel ricorso a quanto si è dedotto nel giudizio di merito ( Cass. n. 2114 del 1995, Cass. n. 1495 del 1983, Cass. n. 3711 del 1989) dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo della decisività degli errori censurati deve poter essere compiuto dalla Corte sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Cass. n. 10913 del 1998). Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricors, dunque, deve essere respinto. Nulla per le spese del giudizio di cassazione a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 7 dicembre 2000 Il Presidente Il Cons. estensore БеёКарие вee Шино Оржество Двропіно cill IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA I 3 Depositata in Concelleria D oggi, 2.2 FEB. 2001 A M ALLABORATORE E R DI CANCELLERIA P U S T O N