Sentenza 5 ottobre 1998
Massime • 1
Nella fase di appello del giudizio abbreviato, che si svolge in camera di consiglio ai sensi degli artt. 443 ult. comma e 599 cod. proc. pen., l'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato, che ha manifestato la volontà di comparire. La condizione di persona sottoposta allo speciale programma di protezione previsto dalla legge n. 82/91 non configura una causa impeditiva permanente, ma postula soltanto la necessità di coordinare e rendere compatibile il regolare corso della giustizia con le esigenze di sicurezza delle persone protette. (Nella fattispecie gli organi di polizia preposti alla tutela avevano assicurato tempestivamente l'accompagnamento in udienza del prevenuto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/10/1998, n. 13022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13022 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 05.10.1998
1.Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2.Dott. DE NARDO GIUSEPPE " N.968
3.Dott. RIGGIO GIANFRANCO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DE PASCALIS DARIO " N.20487/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) AM IN n. il 19.02.1960
avverso sentenza del 26.02.1998 C. ASS. APP. di TORINO visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. RIGGIO GIANFRANCO
Udito il Pubblico Ministero in persona del P.G. dott. Vincenzo Verderosa che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito il difensore Avv. Michele Polleri, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.
Fatto e diritto
Con sentenza del 14 maggio 1996 il G.I.P. del Tribunale di Torino in esito a giudizio abbreviato, previa separazione della relativa posizione da quella dei coimputati, dichiarava AR TO colpevole di associazione per delinquere di tipo mafioso (reato ascritto in due distinti capi di imputazione), violazione delle norme sulle armi, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, furto e plurimi episodi di importazione e cessione di sostanze stupefacenti, incendio, estorsione, rapina, tentata estorsione e, ritenuta la continuazione tra i reati, concesse le attenuanti generiche e quella di cui all'art.73 co.7 D.P.R. n.309/90 in rapporto di prevalenza sulle aggravanti, lo condannava alla pena di anni 5, mesi 10 di reclusione e L.22.000.000 di multa;
condannava, inoltre, lo stesso AR alla pena di anni 8 di reclusione, in concorso delle attenuanti generiche e della provocazione, per il delitto di, omicidio volontario in danno di D'RA ME (capo g) dell'imputazione), determinando, quindi, la pena complessiva in anni 13, mesi 10 di reclusione e L.22.000.000 di multa.
Seguivano le statuizioni accessorie previste dalla legge, compresa la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni ed al pagamento di una provvisionale in favore delle parti civili costituite.
La pronuncia veniva parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Torino, che, con sentenza del 26 febbraio 1998, riconosciuta al AR, relativamente alle imputazioni di furto e incendio, anche l'attenuante di cui all'art.8 L. n.203/91 - prevalente, unitamente alle attenuanti generiche già concesse, sulle aggravanti - dichiarava estinti per prescrizione detti reati e, conseguentemente, riduceva la pena complessiva ad anni 13, mesi 3, giorni 10 di reclusione e L.20.333.000 di multa;
applicava all'imputato la pena accessoria dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena principale e, confermava nel resto la sentenza appellata.
La Corte territoriale, premesso che il AR, sottoposto a programma di protezione, non era comparso nell'udienza di trattazione del procedimento di, appello in camera di consiglio e non aveva fatto pervenire,. alcuna comunicazione, con ciò manifestando la volontà di rimanere assente, - come lo era stato nel giudizio di primo grado, escludeva il rapporto di continuazione con gli altri reati dell'omicidio di cui al capo g), commesso in modo estemporaneo, per deliberazione individuale ed occasionale, perfino in contrasto con la razionalità criminale dell'associazione.
Non ricorrendo il nesso ideologico con gli altri delitti, non sussisteva per detto omicidio l'attenuante speciale prevista dall'art.8 L. n.203/91 e, tenuto conto della estrema ferocia ed inutilità dell'episodio, andava mantenuta la pena inflitta con la sentenza di primo grado.
Andava rigettata anche la richiesta- dell'appellante di qualificare come reato colposo di lesioni il ferimento di AC FO, attinto da un colpo di arma da fuoco esploso dal AR nel contesto del tentato omicidio di ON LA (capo 64). Il fatto, a. giudizio della Corte, rientrava nella previsione dell'art.82 co.2 c.p. (offesa a persona diversa unitamente a quella cui l'offesa era diretta) e l'aumento per la continuazione - di un anno di reclusione - era da considerare congruo.
Quanto al reato di cui al capo 11) (importazione, detenzione illecita e cessione di ingente quantitativo di cocaina), per il quale era stata applicata l'attenuante prevista dall'art.73 co.7 D.P.R. n.309/90, non poteva riconoscersi anche l'attenuante di cui all'art.8 L. n.203/91, come richiesto dall'appellante, giacché per il principio di specialità le due attenuanti non erano cumulabili e, peraltro, quella premiale in tema di stupefacenti, più favorevole all'imputato, era stata applicata nella misura massima di due terzi. L'anzidetta attenuante di cui all'art.8 L. n.203/91 doveva, invece, essere riconosciuta per alcuni dei reati-satellite giudicati in rapporto di continuazione, i quali, conseguentemente, erano estinti per intervenuta prescrizione.,
Non era prescritto, invece, il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso di cui al capo 1) della imputazione, perché la contestazione risultava "sino ad oggi" e cioè sino ai giorno della richiesta di rinvio a giudizio (3-2-1994) e perché, inoltre, l'associazione criminosa era stata per un certo periodo coesistente con la seconda, descritta al capo 2) della rubrica. Andava, infine, applicata la sanzione accessoria dell'interdizione legale, dovuta "ex lege" ed omessa per mero errore nella pronuncia appellata.
Ricorre per cassazione il AR, denunciando inosservanza di legge, mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza gravata sotto molteplici profili:
A) Il giudizio di appello era nullo per violazione degli artt.420 co.4 e 486 c.p.p. in quanto l'imputato, soggetto a programma di protezione ed esposto a particolari rischi, non aveva potuto presenziare all'udienza, stante il divieto di allontanarsi senza autorizzazione e senza scorta dalla località ove era protetto. Pertanto, avrebbe dovuto accertarsi l'impedimento e disporsi il rinvio della trattazione, che invece aveva avuto corso. B) L'omicidio di cui al capo g) rientrava nel programma delinquenziale dell'associazione mafiosa, le cui regole imponevano anche di reagire alle offese portate dagli estranei al singolo partecipe: il comportamento remissivo di questi avrebbe potuto essere interpretato come sintomo di debolezza dell'intero gruppo criminale. Inoltre, nella circostanza il AR aveva usato un'arma ed un'autovettura dell'organizzazione mafiosa, dalla quale era stato poi aiutato a sottrarsi alle ricerche, rifugiandosi all'estero. Andava, quindi, riconosciuto il nesso della continuazione anche in relazione a tale delitto.
C) Doveva, comunque, essere applicata allo stesso delitto sub g) l'attenuante di cui all'art.8 L. n.203/91, avente carattere marcatamente premiale e ravvisabile anche al di fuori dell'attività strettamente propria dell'associazione, atteso che, peraltro, AR aveva utilizzato mezzi di quest'ultima e le persone presenti al delitto avevano assunto l'atteggiamento omertoso tipico di chi ha percepito che l'autore era soggetto legato ad un'organizzazione delinquenziale.
D) Il ferimento di AC FO durante l'azione criminosa diretta all'omicidio di ON LA (capo 64) doveva essere qualificato come reato di cui all'art.586 c.p., norma speciale rispetto all'art.82 c.p. e, anche a ravvisare quest'ultima ipotesi, AR avrebbe dovuto rispondere dell'ulteriore evento verificatosi, cioè del reato di lesioni volontarie e non già di tentativo di omicidio in danno di persona a cui l'offesa non era diretta.
In entrambi i casi prospettati ai finì della diversa qualificazione del fatto era decorso il termine prescrizionale. E) Doveva applicarsi, in relazione al reato sub 11), oltre all'attenuante di cui all'art.73 D.P.R., n. 309/90,.anche quella prevista dall'art. 8 L. n.203/91, giacché era diversa la condotta contemplata dalle -due- norme e differente la "ratio" di ciascuna e, d'altra parte, potendo concorrere i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, dovevano considerarsi compatibili le circostanze ad essi rispettivamente attinenti.
F) Andava dichiarato estinto per prescrizione il delitto di associazione, per delinquere di tipo mafioso ascritto al capo 1), commesso, per quanto concerneva il ricorrente, fino alla seconda metà dell'anno 1989, essendo irrilevante che alcuni coimputati, secondo la contestazione, avessero seguitato ad appartenere all'organizzazione anche dopo che altri, tra i quali AR, se ne erano distaccati per entrare a far parte di un'altra analoga associazione mafiosa.
G) La Corte di Assise. di Appello aveva emesso ogni motivazione in ordine all'adeguatezza della pena base e dei singoli aumenti applicati per effetto della continuazione dal Giudice di primo grado. H) Era illegittima l'irrogazione in appello della pena accessoria dell'interdizione legale, non potendo qualificarsi l'omissione sul punto da parte del G.U.P. mero errore materiale, rimediabile "ex officio", in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero.
Il ricorso è infondato, per le ragioni che di seguito vengono rassegnate, nell'ordine corrispondente a quello articolato con i motivi di impugnazione.
A) Essendo stato il processo definito in primo grado con il rito abbreviato, il giudizio di appello, ai sensi dell'art.443 ult. co. c.p.p., si è svolto in camera di consiglio, con le forme previste dall'art.127 c.p.p., espressamente richiamato dall'art.599 co.1 c.p.p.. Il co.2 di quest'ultima norma stabilisce che l'udienza è
rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato, che ha manifestato la volontà di comparire: la disposizione coincide con la disciplina dettata dall'art.127 c.p.p., contenente specifiche disposizioni relativamente agli imputati detenuti o internati. Nella fattispecie, il AR, al quale il decreto di citazione per il giudizio di appello era. stato notificato il 20-11- 1997 (f.32 r.), non ha manifestato la volontà di comparire in udienza, ne' ha rappresentato un legittimo impedimento coincidente con la data della udienza.
L'assenza di una dichiarata volontà di presenziare alla trattazione del procedimento in camera di consiglio già di per sè è preclusiva di una richiesta di differimento, ma qui è insussistente anche il secondo presupposto stabilito dalla legge per un rinvio.
Atteso che la condizione di persona sottoposta allo speciale programma di protezione previsto dalla legge n,.82/91 non configura una causa, impeditiva permanente (il che comporterebbe una esiziale paralisi dell'attività giudiziaria comunque connessa alla partecipazione di persone in tale condizione), ma postula soltanto la necessità di coordinare e rendere compatibile il regolare corso della giustizia con le esigenze di sicurezza delle persone protette, nessuno specifico ostacolo è stato palesato riguardo all'imputato, avendo, al contrario, gli organi di polizia preposti alla sua tutela assicurato tempestivamente (f.83 e 84) l'accompagnamento in udienza del prevenuto.
L'assunto difensivo del ricorrente, dunque, è carente nella sua essenziale premessa in fatto, poiché il AR non aveva alcun motivo di l'allontanarsi senza autorizzazione e senza scorta in quanto gli organi di polizia ai quali era affidata la sua protezione erano informati della data e del luogo di celebrazione del processo a suo carico ed avevano predisposto il servizio di sicurezza, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria.
B) Risulta in punto di fatto che il AR, entrato casualmente in un bar, aveva offerto di pagare, oltre che per sè, anche quanto consumato da altre persone presenti, tra le quali il D'RA. Costui, verosimilmente in stato di alterazione etilica, con espressioni risentite aveva sdegnosamente rifiutato l'offerta, ritenuta offensiva. L'imputato, senza reagire alla sfuriata, era andato immediatamente ad armarsi e travisarsi in un suo vicino domicilio e, rientrato nel locale, aveva sparato con la sua pistola contro il D'RA, attingendolo con i primi colpi mentre era in piedi;
dopo essersi allontanato, era poi tornato per esplodere altri colpi alla testa della vittima, che giaceva sul pavimento. La Corte di merito ha esattamente definito l'episodio nei suoì termini fattualì e giuridici.
Il delitto, infatti, per le modalità e il movente, si colloca al di fuori del perimetro operativo e ideologico di una associazione mafiosa, le cui regole impongono il ricorso all'omicidio per ragioni estreme, connesse all'attività della cosca (conflitti con gruppi concorrenti, intimidazioni estorsive, eliminazione di confidenti o testimoni o uomini-simbolo delle istituzioni), onde evitare gratuite esposizioni degli affiliati a rischi investigativi. Il fatto di cui trattasi, invece, si connota per la causale strettamente personale e per le modalità occasionali e repentine, che escludono la preventiva deliberazione, o almeno il consenso, della cosca di appartenenza.
Al di là di un generico "sentire mafioso" - inteso come attitudine alla violenta risoluzione dei contrasti interpersonali - sicuramente attribuibile alla personalità del AR e rilevante soltanto come metro di valutazione della sua pericolosità sociale, non può individuarsi un efficiente collegamento tra il delitto e l'appartenenza dell'autore ad un'organizzazione malavitosa, neanche sotto il profilo di un recupero del prestigio criminale di quest'ultima.
L'ipotesi in tal senso avanzata con il ricorso, in primo luogo, è apodittica, in quanto non vi è prova che le persone presenti al fatto conoscessero lo stato di affiliato alla mafia del AR;
ma, principalmente, la conclusione risulta contraddetta dalla circostanza che l'imputato per commettere l'omicidio ebbe a travisarsi, adottando una precauzione incompatibile con un delitto di matrice mafiosa, che deve palesarsi come tale ed usa, anzi, la tracotante visibilità degli esecutorì come mezzo esemplare, diffusivo dell'effetto intimidatorio, per stabilire o mantenere il controllo illegale sul territorio.
C) L'assenza di un nesso, eziologico tra l'omicidio D'RA e l'attività dell'associazione mafiosa della quale faceva parte l'imputato, comporta la inapplicabilità dell'attenuante di cui all'art.8 della legge n.203/91, che attiene- ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art.416 bis c.p., cioè traendo vantaggio dalle situazioni soggettive o socio-ambientali proprie della condotta mafiosa normativamente descritta, poiché è univoco il riferimento della disposizione alla fase decisionale ed esecutiva dei reati.
Di contro, la asserita assistenza che sarebbe stata prestata al AR per sottrarsi alle ricerche costituisce un "posterius" rispetto al delitto, già autonomamente consumato e non è dato conoscerne la fonte e le ragioni (se dovuta, cioè, a rapporti personali o ad intervento del sodalizio criminoso). D) Non ricorre nella fattispecie l'1ì potesì di cui all'art.586 c.p., che si configura solo allorquando la morte o le lesioni sono conseguenza non voluta di un delitto diverso da quelli contro l'incolumità personale.
Nell'episodio qui contestato invece, l'evento voluto e realizzato dall'imputato era la morte di una persona (NE LA) e l'azione criminosa ha determinato, per mero errore esecutivo, anche il ferimento di un'altra persona (AC FO). Il fatto è, dunque, specularmente corrispondente alla previsione dell'art.82 sec. co. c.p., poiché l'"aberratio ictus" plurilesiva, contemplata da questa norma, a differenza dell'"aberratio delicti" e dell'ipotesi anzidetta di cui all'art.586 c.p. (in cui l'evento effettivamente realizzato è intrinsecamente diverso da quello effettivamente realizzato da quello voluto), è caratterizzata dalla identica natura del bene giuridico protetto. Trattasi di una figura criminosa autonoma ed unitaria, che punisce la obiettiva maggiore - gravità di un fatto lesivo cui una pluralità di persone e nella quale l'evento è posto a carico del soggetto agente come "conseguenza della sua condotta", secondo la riserva contenuta nella norma generale di cui all'art.42 c.p., senza che sia necessaria la imputabilità a titolo di colpa: ciò deve desumersi dal generico ed estensivo inciso "per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa", che non corrisponde allo schema giuridico della colpa, ma è comprensivo di ogni meccanismo eziologico, comunque connesso alla realizzazione del reato voluto dall'agente.
A questa particolare "figura criminis" corrisponde una autonoma previsione di pena, determinata con aumento "per relationem" rispetto a quella stabilita per il reato più grave, nel quale rimane assorbito quello, meno grave, trovando applicazione un regime sanzionatorio analogo a quello dell'affine figura giuridica del concorso formale di reati.
Pertanto, è del tutto impropria la deduzione sul punto del ricorrente in ordine alla qualificazione, giuridica del fatto e al termine di prescrizione.
E) È pacifica in giurisprudenza l'ammissibilità del concorso tra i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso e associazione finalizzata al traffico di sostanze. stupefacenti, trattandosi di fenomeni differenti, sotto il profilo strutturale e teleologico, che hanno, in comune soltanto la plurisoggettività e la permanenza di un illecito rapporto associativo organizzato. L'uno, infatti, si caratterizza per il metodo mafioso (icasticamente evocato da espressioni come intimidazione, assoggettamento, omertà), la cui intrinseca illiceità si estende alle finalità perseguite, che possono essere anche di per sè lecite (come la gestione di attività economiche), mentre l'associazione preordinata al traffico di sostanze stupefacenti si connota per la specifica natura dei reati fine.
La configurabilità del concorso tra i due reati, tuttavia, non comporta la sua estensibilità alle circostanze speciali per ciascuno previste, le quali seno del tutto autonome per presupposti e disciplina, di guisa che l'ammissibilità di un rapporto concorsuale va valutata in ragione della loro compatibilità ontologica. Con riferimento alla specifica doglianza proposta dal ricorrente, deve escludersi il concorso tra le due diminuenti di cui agli artt.8 co.1 D.L.152/91 e all'art.73 co.7 D.P.R.309/90, poiché le due norme, innanzi tutto, hanno identica "ratio", tendendo ad utilizzare pragmaticamente il ravvedimento attuoso come strumento per scardinare le strutture di organizzazioni illegali. Inoltre, e principalmente, esse prevedono condotte fenomenologicamente sovrapponibili, consistenti nell'adoperarsi "per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori", mentre l'inciso di chiusura delle due disposizioni ha carattere meramente esemplificativo (reso evidente dall'uso della congiunzione "anche") ed attiene alle modalità, non categoricamente definite, con le quali può manifestarsi il recesso dall'attività criminosa.
Ne consegue che non è configurabile il concorso tra le due attenuanti, non essendo la stessa condotta definita nei suoi elementi costitutivi e nella collocazione spazio-temporale suscettibile di un duplice, distinto apprezzamento, che si risolverebbe in una ingiustificata replica del beneficio, cioè nella duplicazione del vantaggio giudiziale per l'imputato in relazione ad un unico suo comportamento.
F) Le imputazioni sub 1) e 2), omogenee per il titolo del reato e per la condotta contestata ed accertata, sono state ritenute dalle due sentenze di merito in rapporto di continuazione e costituiscono, anche sotto il profilo storico-descrittivo, per quanto specificamente concerne la posizione del AR, due momenti di un'unica vicenda antigiuridica, sviluppatasi ininterrottamente, con la partecipazione dell'imputato a bue associazioni delinquenziali di tipo mafioso, la seconda delle quali in parte derivata dalla prima.
Il riconosciuto vincolo della continuazione comporta l'applicazione nella fattispecie dell'art.158 c.p., per il quale il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui la continuazione stessa è cessata e, quindi, secondo la contestazione, dal 3-2-1994, con la conseguenza che non è sopravvenuta la causa estintiva. G) La Corte territoriale ha dato conto della quantificazione della pena,, trattandone distintamente in relazione ai singoli reati. Risulta, pertanto, adempiuto l'onere della motivazione sul punto, non prestandosi a censure di legittimità la valutazione compiuta nei confronti dell'imputato dal Giudice di merito, che nell'esercizio del suo potere discrezionale ed attenendosi ai principi di ragionevolezza e di adeguatezza, ha determinato il trattamento sanzionatorio complessivo tenendo conto della molteplicità dei reati e della evidenziata, estrema gravità di molti dei fatti accertati.
H) L'omessa applicazione della pena accessoria dell'interdizione legale, che non è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice nè quanto alla sua irrogazione, ne' quanto alla durata, ma è predeterminata e consegue "ex lege", alla Pronuncia di condanna, può essere corretta mediante la procedura Prevista dagli artt.149 del codice di procedura penale previgente, 130 e 547 del codice di rito vigente.
In relazione a tale sanzione, infatti, l'omissione in cui è incorso il Giudice di primo grado non è concettuale, ma soltanto materiale e la sua eliminazione non produce modificazione della sentenza gravata, ma ne completa il contenuto, in armonia con la statuizione fondamentale.
La conclusione trova conferma nel rilievo che le pene accessorie, se predeterminate e conseguenti per legge alla condanna, sono applicabili in sede di esecuzione, onde la mancata applicazione in sede di cognizione non determina nullità della sentenza ed è emendabile "ex officio" con la sentenza di appello se l'omissione è incorsa nella sentenza di primo grado.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'impugnazione deve essere respinta, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 1998