Cass. pen., sez. II, sentenza 01/06/2006, n. 31169
CASS
Sentenza 1 giugno 2006

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di reati contro il patrimonio, non ricorre la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. nel caso in cui oggetto materiale siano i moduli per assegni bancari, perché detti moduli sono in sé privi di rilevanza economica, non potendo formare oggetto di alcun negozio, e dunque non si ravvisa un danno patrimoniale misurabile a sua volta in termini di speciale tenuità. (La Corte precisa che ben diversa situazione si ha ove l'oggetto del reato, in particolare del delitto di ricettazione, sia un assegno già formato, perché la natura di titolo di credito e le obbligazioni in esso consacrate fanno assumere all'assegno i sicuri connotati di un "bene", dal valore economicamente apprezzabile anche agli effetti del danno patrimoniale causato dalla commissione del reato).

Commentari2

  • 1Questioni in tema di ricettazione
    Oliviero Formenti · https://www.filodiritto.com/ · 13 settembre 2010

  • 2Cassazione SU Penali: attenuante del danno patrimonale di speciale tenuità nella ricettazione
    Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 29 settembre 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 01/06/2006, n. 31169
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31169
Data del deposito : 1 giugno 2006

Testo completo