Sentenza 26 maggio 2009
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto di abuso d'ufficio, deve escludersi che possa costituire violazione di norme di legge o di regolamento l'inosservanza delle disposizioni inserite in un bando di concorso. (Fattispecie relativa alle prescrizioni contenute in un bando regionale per l'ammissione al finanziamento del "PAL" (piano di azione locale), approvato con delibera degli organi regionali).
Commentario • 1
- 1. Abuso d'ufficioAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 20 luglio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/05/2009, n. 24480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24480 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 26/05/2009
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1093
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 10885/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica del Tribunale di Salerno;
contro la sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p., 24 gennaio 2007, pronunciata dal G.U.P. presso il Tribunale di Salerno, nei confronti di:
NE GO, nato il [...] (Presidente del consiglio di amministrazione della società consortile G.A.L. Monti CE, e dei componenti del c.d.a. della stessa società:
IC UA, nato il [...];
IA LO, nato il [...];
IS IG, nato il 28.06;
LO IU, nato l'[...];
D'ES IC, nato l'[...];
NO CI, nato il [...];
DE FABIO, nato il [...];
DE EN, nata il [...] (legale rappresentante pro tempore della "Gal CE"), accusati ex art. 81 cpv. c.p., artt.112, 640 e 323 c.p. ed altro - in Giffoni Valle Piana il 12.09.2000
- 23.06.2003, appello convertito in ricorso per Cassazione con ordinanza 10 marzo 2009 della Corte di appello di Salerno;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza;
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Montagna Alfredo, che ha concluso per il parziale accoglimento del ricorso del P.M. con annullamento con rinvio per il capo b) ed il rigetto nel resto, nonché gli avv.ti Tedesco, per IN ed AN, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso, l'avv. Gioni, per RO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del P.M..
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
LA VICENDA PROCESSUALE.
In data 24 gennaio 2007 il G.U.P. del Tribunale di Salerno, ha dichiarato non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p. nei confronti di NE GO (Presidente del consiglio di amministrazione della società consortile G.A.L. Monti CE), IC SQ, IA LO, IS LI, LO EP, D'ES IC, NO NO, DE BI (componenti del c.d.a. della stessa società) e DE RE, in ordine ai reati a loro rispettivamente ascritti ai capi a), b) e c) della rubrica (reati ex art. 81 cpv. c.p., art. 112 c.p., artt. 640 e 323 c.p. ed altro)
perché il fatto non sussiste.
Il fatto concerne un finanziamento, ottenuto - secondo l'accusa - dalla società consortile G.A.L., dalla Regione Campania, mediante un aumento fraudolento del capitale sociale (il capitale sociale nel bilancio 1999 sarebbe stato incrementato da L. 26.000.000 e L. 241.000.000) nel senso che tale incremento è conseguito, non già ad un "versamento autonomo e diretto da parte dei soci", bensì al ricorso da parte della società "all'indebitamento bancario, attraverso un'anticipazione a favore dei soci, per la costituzione del fondo consortile (sottoscritto ed in attesa di versamento da parte dei soci) per un importo complessivo di L. 215.000.000. Tale operazione, sempre secondo l'accusa, sarebbe stata "annullata" nel successivo esercizio relativo all'anno 2000 e con questo "artifizio contabile" sarebbero stati indotti in errore gli organi regionali circa la sussistenza del versamento della quota minima del 5% del costo di realizzazione del PAL (piano di azione locale) prevista dal bando regionale del 1997 (approvato con la Delib. 26 giugno 1997, n. 5432 della Giunta Regionale della Campania). Lo stesso G.U.P., in relazione al combinato disposto dell'art. 425 c.p.p. e D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 61, ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti della G.A.L. Monti CE s.c.r.l. in ordine all'illecito amministrativo dipendente dal reato ad essa ascritto in rubrica perché l'illecito non sussiste. Contro tale decisione, il 7 marzo 2007, ha proposto appello il Procuratore della Repubblica di Salerno e la Corte di appello salernitana, con ordinanza 10 marzo 2009, sul ritenuto presupposto che si trattava di impugnazione contro sentenza deliberata il 24 gennaio 2007, cioè in tempo successivo all'entrata in vigore della legge Pecorella, ha disposto la conversione dell'appello in ricorso per Cassazione con trasmissione degli atti alla Suprema Corte. Il P.M., nella sua impugnazione, ritiene che la sentenza di non luogo a procedere in questione abbia recepito le tesi difensive apoditticamente esposte nel corso dell'udienza preliminare, a fronte di un'accusa basata invece su una relazione del CT articolata e documentata.
Secondo il P.M., gli accertamenti svolti nel corso delle indagini, pienamente supportati dalla relazione di consulenza, avrebbero meritato il vaglio del dibattimento, anche alla luce della integrazione di consulenza depositata dal CT in data 5.3.2007, dalla quale, tenuto conto delle memorie e dei documenti depositati dalla difesa nel corso dell'udienza preliminare, si evincerebbe l'ulteriore e piena fondatezza delle imputazioni.
LA SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE, L'IMPUGNAZIONE DEL P.M. E LA DECISIONE DELLA CORTE.
LA TRUFFA AGGRAVATA.
Il G.U.P., per ciò che attiene al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, contestato al capo a) della rubrica, rilevato che l'accusa è stata formulata sulla base delle considerazioni espresse dal C.T. del P.M. ai punti 3.4 e 3.5 della relazione tecnica depositata in data 2.2.2005, ha osservato come, in realtà, la condotta posta in essere dal presidente e dagli altri componenti del consiglio di amministrazione della G.A.L. Monti CE s.c.r.l. non sia assolutamente in contrasto con le norme del predetto bando regionale del 1997.
Invero, annota sul punto la decisione impugnata, tra i documenti richiesti per l'ammissione al finanziamento del PAL (piano di azione locale) nell'ambito del programma Leader II seconda fase, al paragrafo 4 lett. g) del bando è espressamente previsto quanto segue: "attestazione del Presidente dell'Ordine di controllo (Collegio Sindacale, Collegio Probiviri, ecc.) in ordine alla sottoscrizione di capitale sociale per una entità pari almeno al 5% del costo di realizzazione del PAL. In relazione alla diversa configurazione che possono assumere i G.A.L. si rende necessario precisare che nel caso in cui la forma giuridica prescelta non preveda la sottoscrizione e il versamento di capitale sociale, l'Organo di controllo dovrà attestare che il G.A.L. ha previsto una specifica riserva finanziaria espressamente destinata ad ottemperare a quanto previsto. Il materiale versamento della riserva finanziaria anzidetta dovrà aver luogo secondo quanto previsto nel paragrafo 6-2 capoverso del presente Bando".
Il G.U.P. ha quindi argomentato criticamente come non sia affatto vero, come ipotizzato dall'accusa, che nel bando regionale sia previsto "l'obbligo del versamento" della quota minima del 5% del costo di realizzazione del PAL (piano di azione locale), e ciò per due fondamentali ragioni:
- innanzitutto: perché nel bando si parla di "sottoscrizione" (e quindi di impegno al versamento) e non di "versamento" di capitale sociale;
- in secondo luogo: perché è espressamente prevista l'alternativa della costituzione di una riserva finanziaria da versare materialmente secondo quanto previsto nel paragrafo 6, 2 capoverso, del bando.
La G.A.L. Monti CE s.c.r.l., proprio perché organizzata come società consortile (e quindi in forma diversa rispetto al normale modello societario), si è avvalsa della seconda alternativa prevista dal bando ed ha costituito un fondo consortile.
Su questo punto correttamente la sentenza segnala "un vuoto normativo nel bando" perché l'espresso richiamo a "quanto previsto nel paragrafo 6-2 capoverso del presente Bando" in realtà cade nel vuoto, perché nel paragrafo 6 del bando si parla di tutt'altro che delle modalità di versamento della riserva finanziaria. In conclusione: il G.U.P. ha escluso che la costituzione del fondo consortile sia avvenuta con modalità tali da integrare gli artifizi e raggiri richiesti per la configurabilità del contestato reato di cui all'art. 640 bis c.p., individuando in proposito le seguenti condivisibili ragioni, considerato:
1) che la ratio della previsione, di cui al paragrafo 4 lett. g) del bando, della sottoscrizione di capitale sociale per una entità pari almeno al 5% del costo di realizzazione del PAL., o in alternativa della costituzione di una specifica riserva finanziaria, espressamente destinata ad ottemperare a quanto previsto, non risiede nella necessità della precostituzione di una garanzia per il finanziamento che si intende ottenere, e ciò sia perché si tratta di una percentuale troppo esigua e troppo incerta (proprio perché si parla di sottoscrizione e non di versamento) per poter svolgere una funzione di garanzia, sia soprattutto perché tale funzione di garanzia per il finanziamento in realtà è disciplinata da una diversa norma del bando e cioè il paragrafo 7, comma 7, laddove è espressamente previsto che le anticipazioni del finanziamento "avranno luogo sulla base di presentazione di garanzia fideiussoria, rilasciata dai soggetti a tanto abilitati per legge";
2) che, nel caso di specie, vi è stata proprio la polizza fideiussoria stipulata con la società Aurora Assicurazioni s.p.a. (giusta nota del 29.12.1999 depositata dalla difesa e non oggetto di alcuna contestazione).
3) che la previsione di cui al paragrafo 4 lett. g) del bando ha una ratio completamente diversa, e cioè quella di imporre ai soggetti che concorrono per ottenere il finanziamento di dimostrare che possono reperire risorse finanziarie senza grandi difficoltà;
4) che l'incremento del capitale sociale (bilancio 1999) da L. 26 milioni a L. 241 milioni, è avvenuto mediante l'ottenimento di un'anticipazione da parte di istituto di credito a favore dei soci per la costituzione del fondo consortile (sottoscritto ed in attesa di versamento da parte dei soci) per un importo complessivo di L. 215.000.000;
5) che, soprattutto, attraverso tale anticipazione bancaria l'importo di L. 215.000.000 è effettivamente entrato nella disponibilità della società, con la conseguenza che non si è affatto realizzato un "artifizio contabile") e tale anticipazione è stata non già "annullata" nel successivo esercizio relativo all'anno 2000 bensì semplicemente (e legittimamente) restituita all'istituto di credito una volta venuta meno la necessità di avere la disponibilità della somma di denaro;
6) che comunque risultano acquisiti anche ulteriori elementi che dimostrano chiaramente che nessun artifizio o raggiro sia stato posto in essere dagli imputati nei confronti della Regione Campania, tenuto in particolare conto del carteggio intercorso tra il NE e la Regione Campania proprio nella fase dell'iter in contestazione (cfr. documentazione depositata dalla difesa), e, nello specifico, della nota del 29.9.1999 a firma del NE quale presidente della G.A.L. Monti CE con la quale l'imputato ha trasmesso all'organo regionale proprio la documentazione attestante l'avvenuto deposito presso la Banca Generoso AN s.p.a. del fondo consortile di garanzia pari al 5% del finanziamento per l'importo di L. 215.000.000;
7) che ulteriore e definitiva conferma della correttezza dell'operato degli odierni imputati, in relazione a quanto a loro contestato al capo a) della rubrica, è stata infine desunta dalla nota del 28.11.2006 del Dirigente del Settore Area Generale di Coordinamento Agricoltura della Regione Campania (depositata dalla difesa) con la quale è stato ricostruito tutto l'iter procedimentale in contestazione (nei medesimi termini in precedenza riferiti) senza che il competente organo regionale abbia ritenuto di dover segnalare alcuna irregolarità da parte della G.A.L. Monti CE s.c.r.l.. A fronte di tale coordinata e adeguata motivazione, il P.M., con il primo motivo di impugnazione (appello), ha sostenuto che l'operazione bancaria, posta in essere dal Gal per la costituzione del fondo consortile, è stata di pura facciata e si è risolta in un mero artifizio contabile ed in contrasto con la ratio della norma che esige "un sostanziale e diretto versamento del denaro nelle casse sociali" e che, sotto tale profilo, la nota del Dirigente il settore Area generale di coordinamento Agricoltura della Regione Campania, contrariamente alla valutazione fattane dal G.U.P., non sarebbe idonea ad escludere la sussistenza del delitto di truffa aggravata. Ritiene la Corte che siffatte doglianze per come formulate, anche in relazione alla forma genetica dell'atto, non siano suscettibili di accoglimento in questa sede, trattandosi di difformi valutazioni di una realtà che nel provvedimento impugnato è stata ricostruita in modo ineccepibile e sulla quale è stata delineata, in modo logico, una condivisibile e corretta giustificazione, che rende incensurabile il concreto argomentare del giudice di merito: da ciò il rigetto del relativo motivo di doglianza.
L'abuso d'ufficio.
Come rilevabile dal provvedimento impugnato, il reato di abuso di ufficio contestato al capo b) della rubrica, è stato ipotizzato sulla base delle considerazioni che sono state espresse dal C.T. del P.M. ai punti 4.5 e 4.6 della relazione tecnica depositata in data 2.2.2005. L'ipotesi era che il presidente e gli altri componenti del consiglio di amministrazione della G.A.L Monti CE s.c.r.l., istigati da DE BI (amministratore unico della LC CE s.r.l.) abbiano violato:
- l'art. 12 del bando del 30.11.1999 del Presidente del G.A.L. CE relativo all'azione B.4.1 (cfr. allegato n. 38 della relazione tecnica) in quanto avrebbero adottato in data 12.9.2000, 7.8.2001 e 27.11.2001 provvedimenti di proroga fino al 31.12.2001 per l'ultimazione dei lavori di cui al progetto approvato per la LC CE s.r.l. (mentre era consentita una sola proroga per il periodo massimo di 3 mesi);
- l'art. 13 del predetto bando del 30.11.1999 in quanto non avrebbero revocato il contributo concesso alla LC CE s.r.l. per l'importo complessivo di L. 448.750.000 (come avrebbero dovuto stante il mancato rispetto del termine assegnato fino al 14.11.2000 alla predetta società per la realizzazione dell'iniziativa), procurando in tal modo alla predetta società l'ingiusto vantaggio patrimoniale consistito nell'erogazione del menzionato contributo. Per la sentenza di non luogo a procedere, peraltro, tutta l'impostazione accusatoria si fonda su un erroneo presupposto di diritto, e cioè che la violazione degli art. 12 e 13 del bando del 30.11.1999 del Presidente del G.A.L. CE relativo all'azione B.4.1. (cfr. allegato n. 38 della relazione tecnica) costituisca una "violazione di norme di legge e di regolamento" penalmente rilevante ex art. 323 c.p., evenienza questa da escludere in relazione alla consolidata giurisprudenza che, in tema di abuso di ufficio, ha stabilito che la violazione di norme di legge o di regolamenti, contemplata dalla fattispecie di cui all'art. 323 c.p., non può essere integrata dall'inosservanza delle disposizioni inserite nel bando di concorso, il quale è atto amministrativo e quindi fonte normativa non riconducibile a quelle tassativamente indicate dal succitato art. 323 c.p. (in termini Cass. Pen. Sez. 3, 19.10.1999 n. 13795, Petrignano;
conf. Cass. Pen. 841/2001). Sul punto la tesi -contraria- del P.M. appellante è che gli artt. 12 e 13 del bando, dianzi citati, assumano rilievo normativo dato che essi "traggono origine dagli artt. 23 e 24 del Regolamento CE n.2082/1993". La conclusione della parte pubblica non è condivisibile, in quanto in tale modo qualsiasi disposizione di un bando di concorso, quale atto amministrativo, finisce con il "trarre origine" da remote disposizioni di legge o di regolamento.
In realtà, quello che il legislatore ha voluto (e la giurisprudenza ha ribadito) è che le disposizioni di rilievo, agli effetti della realizzazione dello schema dogmatico dell'art. 323 c.p., non possano essere costituite da quelle regole (usualmente procedimentali) che integrano assetti di disciplina ad efficacia interna (norme del bando), le quali, proprio perché tali, non possono essere sussunte nella sfera applicativa dell'ipotesi sanzionata dall'abuso d'ufficio (cfr. ex plurimis: Cass. pen. sez. 6, 27007/2003, Rv. 225760, Grassi;
sez. 6, 44952/2005, Rv. 233503, Depaola), la quale esige invece la violazione di norme che abbiano ad un tempo sia il carattere formale, che il regime giuridico della legge o del regolamento (Cass. pen. sez. 6, 34049/2003,Rv.226748, Massari). Anche questo motivo dell'appello-ricorso del P.M. va quindi rigettato.
FALSITÀ IDEOLOGICA.
Secondo l'impugnazione del P.M., il reato di falsità ideologica, contestato al capo c) della rubrica, sarebbe integrato dalle false attestazioni contenute nel certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatto il 29 dicembre 2001, senza la visione e verifica del computo metrico e dello stato finale dei lavori redatti dal Direttore dei lavori nella successiva data del 31 dicembre 2001. Il motivo è per più profili inaccoglibile.
Le doglianze formulate, infatti, sono finalizzate ad ottenere una non consentita rivalutazione degli esiti probatori, nei termini quali pesati ed analiticamente argomentati dal provvedimento impugnato, e si risolvono nella sostanziale ed inaccettabile richiesta di rivisitazione degli elementi di fatto, posti a base della ragionevole decisione del G.U.P., la quale, proprio perché logicamente sostenuta e adeguatamente correlata ai dati probatori, non può essere censurata sotto il profilo della possibile prospettazione di una diversa e, per il ricorrente, più favorevole valutazione delle emergenze processuali (cfr. in termini: Cass. Penale sez. 2, 15077/2007, Toffolo;
Sent. 0 7569/1999, Jovino, Conf. Asn 199610751 Riv. 206335-Conf. Asn 199801354 Riv. 210658, Conf. Asn 199707113 Riv. 208241 - Conf. Asn 199800803 Riv. 210016 Conf. S.U. Asn 199600930 Riv. 203428 - Vedi S.U. Asn 199706402 Riv. 207944).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2009