Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/10/1999, n. 13795
CASS
Sentenza 19 ottobre 1999

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In tema di abuso d'ufficio, la violazione di norme di leggi o di regolamento contemplata dalla fattispecie di cui all'art.323 cod. pen. non può essere integrata dall'inosservanza delle disposizioni inserite nel bando di concorso il quale è atto amministrativo e, quindi, fonte normativa non riconducibile a quelle tassativamente indicate dal succitato art.323 ("id est" legge o regolamento). Sicché nel caso di mancata valutazione obiettiva dei candidati, la norma, penalmente rilevante risiede nella legge 29 marzo 1983 n.93 (legge quadro sul pubblico impiego) che si applica a tutte le pubbliche amministrazioni(art.1), che all'art.20 stabilisce che il reclutamento dei pubblici dipendenti avviene mediante concorso e che questo consiste nella valutazione obiettiva del merito dei candidati, accertato mediante l'esame dei titoli e/o delle prove selettive.(Fattispecie in cui la Suprema Corte - in applicazione del principio di cui in massima - ha ritenuto la sussistenza del reato di cui all'art.323 cod. pen. nella condotta del commissario di esame di un pubblico concorso che, a fronte del risultato sostanzialmente equivalente della prova orale sostenuta da due candidati assegnò due al primo e otto al secondo e che al momento della valutazione dei titoli, rilevato che il primo vantava una copiosa produzione mentre il secondo ne era completamente privo, rifiutò di prendere in esame i medesimi titoli).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/10/1999, n. 13795
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13795
    Data del deposito : 19 ottobre 1999

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