Sentenza 19 ottobre 1999
Massime • 1
In tema di abuso d'ufficio, la violazione di norme di leggi o di regolamento contemplata dalla fattispecie di cui all'art.323 cod. pen. non può essere integrata dall'inosservanza delle disposizioni inserite nel bando di concorso il quale è atto amministrativo e, quindi, fonte normativa non riconducibile a quelle tassativamente indicate dal succitato art.323 ("id est" legge o regolamento). Sicché nel caso di mancata valutazione obiettiva dei candidati, la norma, penalmente rilevante risiede nella legge 29 marzo 1983 n.93 (legge quadro sul pubblico impiego) che si applica a tutte le pubbliche amministrazioni(art.1), che all'art.20 stabilisce che il reclutamento dei pubblici dipendenti avviene mediante concorso e che questo consiste nella valutazione obiettiva del merito dei candidati, accertato mediante l'esame dei titoli e/o delle prove selettive.(Fattispecie in cui la Suprema Corte - in applicazione del principio di cui in massima - ha ritenuto la sussistenza del reato di cui all'art.323 cod. pen. nella condotta del commissario di esame di un pubblico concorso che, a fronte del risultato sostanzialmente equivalente della prova orale sostenuta da due candidati assegnò due al primo e otto al secondo e che al momento della valutazione dei titoli, rilevato che il primo vantava una copiosa produzione mentre il secondo ne era completamente privo, rifiutò di prendere in esame i medesimi titoli).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/10/1999, n. 13795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13795 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI Presidente del 19/10/1999
Dott. G.GIULIO AMBROSINI Consigliere SENTENZA
Dott. BRUNO OLIVA Consigliere N. 1514
Dott. UGO SCELFO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. TITO GARRIBBA Consigliere 10798/1999
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: GN LI
AVVERSO
la sentenza della Corte d'appello di Roma del 2 novembre 1998;
Udita la relazione svolta dal Cons. Dott. Tito Garribba;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Antonio Albano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per la parte civile l'avv. Efisio Figus Diaz;
Udito il difensore avv. Aldo Ferretti che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
p.
1. Con sentenza del 2 novembre 1998 la Corte d'appello di Roma confermava la condanna alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione inflitta dal locale tribunale a TR LI, ritenuto colpevole del reato di abuso d'ufficio, per avere, quale membro della commissione esaminatrice del concorso a un posto di dirigente della Cassa depositi e prestiti, attribuito alla candidata CI Enza, nella prova orale svoltasi l'11.1.1993, il voto di due, in contrasto con l'obiettivo risultato della prova e in manifesta sperequazione con il voto di otto assegnato all'altro candidato PU AN, la cui prova era stata sostanzialmente identica e, altresi, per avere omesso di valutare i titoli presentati dall'anzidetta candidata, al fine di pregiudicare la stessa e favorire invece l'amico PU.
Avverso detta sentenza l'imputato ricorre per cassazione e denuncia:
1. la nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art.525, comma 2, cod.proc.pen., perché, a causa delle ripetute variazioni della composizione dell'organo giudicante, la decisione era stata emessa da giudici diversi da quelli che avevano assunto le prove testimoniali;
2. erronea applicazione dell'art. 323 cod. pen, come modificato dall'art. 1 legge 1997 n. 172, perché, nella condotta ascrittagli, la sentenza impugnata non ha individuato alcuna "violazione di norme di legge o di regolamento", ma soltanto l'inosservanza di talune disposizioni del bando di concorso;
3. mancanza di motivazione in ordine all'addebito di avere omesso la valutazione dei titoli, sostenendo, da un lato, che la commissione esaminatrice non aveva predeterminato i criteri di valutazione e, dall'altro, ch'egli aveva comunque effettuato la valutazione nel senso di negare valore ai titoli presentati dalla candidata CI;
4. erronea applicazione dell'art. 323 cod. pen., assumendo ch'egli non aveva certezza che, assegnando il voto incriminato, avrebbe impedito alla CI di superare la prova.
p.
2. Cominciando dall'esame del primo motivo, si rileva che il tribunale, che ha pronunciato la sentenza asseritamente nulla, s'era insediato all'udienza del 30.9.1996, nella quale, constatato che la composizione del collegio era cambiata rispetto alla precedente udienza di rinvio, dispose, su concorde richiesta delle parti, "la rinnovazione integrale dell'attività processuale fin qui svolta. Venivano, pertanto, nuovamente assunte le prove orali, e poi, nella successiva udienza, ferma la medesima composizione dell'organo giudicante, era deliberata la sentenza.
Come si vede, non si è verificata la nullità dedotta, perché, avendo lo stesso giudice-persona fisica assunto le prove ed emesso la decisione, il principio della immutabilità del giudice, sancito dall'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., è stato pienamente rispettato. Il primo motivo è dunque infondato.
È infondato anche il secondo motivo, che propone, alla luce del nuovo testo dell'art. 323 cod. pen., la questione se e quale sarebbe stata, nel caso concreto, la "violazione di norme di legge o di regolamento" in forza della quale il soggetto agente avrebbe procurato l'ingiusto vantaggio patrimoniale o arrecato ad altri il danno ingiusto.
La questione, anche se sollevata dalla difesa per la prima volta, deve essere ugualmente esaminata, perché riguarda la sussistenza di un elemento essenziale del fatto tipico previsto dalla nuova norma incriminatrice, cosicché, ove tale componente mancasse, questa Corte dovrebbe d'ufficio, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., pronunciare sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.
Va subito chiarito che "la violazione di norme di legge o di regolamento" contemplata dalla fattispecie prevista dall'art. 323 cod. pen. non può essere integrata dall'inosservanza delle disposizioni inserite nel bando di concorso, perché il bando, pur contenendo le regole che disciplinano lo svolgimento del concorso, non è una fonte normativa riconducibile a quelle tassativamente indicate dal citato art. 323 (id est legge o regolamento), ma è l'atto amministrativo con cui la pubblica amministrazione avvia la procedura del concorso.
Ciò premesso, si osserva che la norma, penalmente rilevante, nella specie violata risiede nella legge 29.3.1983 n. 93 ("legge quadro sul pubblico impiego") che, come dettagliatamente dispone l'art. 1, si applica a tutte le pubbliche amministrazioni e, quindi, anche alla Cassa depositi e prestiti. Per quanto qui interessa, l'art. 20 l. cit. stabilisce: "Il reclutamento dei pubblici dipendenti avviene mediante concorso. Esso consiste nella valutazione obiettiva del merito dei candidati, accertato mediante l'esame dei titoli e/o prove selettive...".
Nel caso concreto, in cui la valutazione dei candidati avveniva per titoli ed esami, la condotta dell'imputato, che, di fronte al risultato sostanzialmente equivalente della prova orale sostenuta dai due candidati superstiti, assegnò due alla CI e otto al PU, e che, al momento della valutazione dei titoli, rilevato che la CI vantava una copiosa produzione, mentre PU ne era completamente privo, rifiutò di prenderli in esame, integra indubbiamente la violazione della succitata norma di legge che, nello stabilire che il reclutamento dei pubblici dipendenti avviene mediante concorso allo scopo di scegliere le persone più idonee a ricoprire un determinato ufficio, impone direttamente ai componenti la commissione esaminatrice "la valutazione obiettiva del merito dei candidati, accertato mediante l'esame dei titoli e/o prove selettive". Infatti - come estesamente motivano i giudici di merito, riferendosi anche alla sentenza di annullamento dell'esito del concorso emessa dal T.A.R. su ricorso della CI - l'attribuzione a quest'ultima del voto di due nella prova orale e il rifiuto di valutare i titoli da lei presentati appaiono assolutamente ingiustificati e denotano la scoperta intenzione di impedire alla candidata, che era risultata essere la migliore dei concorrenti, di vincere il posto messo a concorso. E poiché, con il cennato comportamento, l'imputato ha platealmente infranto il comando normativo che impone ai commissari d'esame la "valutazione obiettiva dei candidati, si è realizzata quella "violazione di norma di leggè che costituisce il nucleo essenziale del delitto di abuso d'ufficio. Il terzo e quarto motivo sono inammissibili ai sensi del terzo comma dell'art. 606 cod. proc. pen., perché devolvono a questo giudice di legittimità delle questioni di fatto, peraltro neppure dedotte con i motivi d'appello.
Il ricorso deve dunque essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché di quelle sostenute dalla parte civile, che si liquidano nell'importo precisato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché a rifondere alla parte civile le spese sostenute in questa sede, che si liquidano complessivamente in lire 2.800.000, di cui lire 2.500.000 per onorari, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 1999