Sentenza 24 ottobre 2005
Massime • 1
In tema di reato di abuso d'ufficio la condotta dell'agente rileva penalmente solo se l'ingiusto vantaggio patrimoniale è conseguito attraverso la violazione di legge o di regolamento, con esclusione degli atti che hanno natura meramente interpretativa o attuativa di normative preesistenti e che comunque sono privi della forza normativa propria della legge o del regolamento. (Nel caso di specie la Corte ha escluso che potesse integrare il reato di cui all'art. 323 cod. pen. la sola violazione di norme contenute nell'art. 9 d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, regolamento attuativo del testo unico delle disposizioni sulla disciplina dell'immigrazione, e nella circolare del 17 settembre 1997, n. 8, in materia di permessi brevi per turismo ed affari).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/10/2005, n. 44952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44952 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LEONASI Raffaele - Presidente - del 24/10/2005
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario Salvatore - Consigliere - N. 1310
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 10253/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
De OL IC RA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 24 febbraio 2004 emessa dalla Corte di appello di Milano;
visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa Cesqui Elisabetta, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano confermava la sentenza emessa dal tribunale di quella stessa città, che aveva riconosciuto De OL IC RA responsabile del reato di abuso d'ufficio continuato, per avere, nella sua qualità di ispettore della polizia di Stato addetto all'ufficio stranieri della Questura di Milano, irregolarmente rilasciato e rinnovato permessi di soggiorno ad alcune fotomodelle straniere, procurando a loro e a RI TO, titolare dell'agenzia presso cui le suddette straniere lavoravano e amico dello stesso imputato, un ingiusto vantaggio anche patrimoniale.
La sentenza di appello rileva che il DE OL ha svolto in modo non corretto l'attività alla quale era preposto e che riguardava la fase iniziale del procedimento di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno, consistente nell'accettazione e controllo delle richieste da parte di cittadini extracomunitari. In particolare, secondo i giudici di merito le irregolarità commesse hanno riguardato:
- la mancata corrispondenza delle sottoscrizioni tra le richieste ed i provvedimenti;
- la mancata corrispondenza delle fotografie apposte sui documenti;
- la mancata presenza fisica degli interessati al momento della presentazione delle domande;
- la mancata presenza degli interessate al momento del ritiro dei provvedimenti;
- la mancata sottoscrizione dei permessi di soggiorno una volta rilasciati.
Inoltre, il De OL avrebbe omesso di controllare i tempi della permanenza in Italia delle richiedenti all'atto delle istanze di proroga, violando la normativa in materia dei permessi brevi per turismo ed affari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 3 lett. c) e alla circolare del 17 settembre 1997, n. 8, che prevedono la possibilità di proroga non superiore a novanta giorni. Ricorre per cassazione l'imputato, per mezzo del suo difensore. Con il primo motivo deduce il difetto di motivazione, in quanto la sentenza impugnata non ha dato conto del modo in cui si sarebbe discostato dalle norme che regolano il soggiorno degli immigrati in Italia, sostenendo che non vi sarebbe stata alcuna violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 3 e della circolare n. 8 del 17 settembre 1997.
Con il secondo motivo viene dedotta violazione di legge e difetto di motivazione in quanto la sentenza erroneamente e ingiustificatamente ha ritenuto esistente il nesso causale tra il comportamento dell'imputato e il fatto di reato, laddove il semplice parere interno alla fase istruttoria della procedura non può ritenersi causa del rilascio del permesso di soggiorno, dal momento che era il superiore gerarchico del De OL che avrebbe dovuto operare il controllo finale sulla pratica.
Con il terzo motivo si contesta che con la sua condotta l'imputato abbia violato il disposto D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 2 e dell'art. 9 disp. att. c.p.p., che tra l'altro impongono l'identificazione dello straniero al momento della richiesta, rilevando che la norma di attuazione all'epoca dei fatti non era ancora in vigore.
Inoltre, viene rilevata l'illogicità della motivazione della sentenza che non ha esaminato le singole pratiche ai fini della attribuzione diretta del comportamento contestato. Con il quarto motivo si deduce difetto di motivazione per avere la sentenza apoditticamente affermato l'esistenza degli altri elementi richiesti dall'art. 323 c.p., con riferimento al vantaggio patrimoniale, elemento che nella specie sarebbe insussistente. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Deve rilevarsi che, contrariamente a quanto dedotto con il primo motivo del ricorso, la sentenza d'appello ha bene individuato la condotta illecita posta in essere dal De OL, che è consistita nell'aver svolto, in violazione di norme di legge, l'attività di accettazione e controllo delle richieste di permesso di soggiorno di alcune cittadine extracomunitarie, di professione modelle, omettendo di controllare i tempi della loro permanenza in Italia all'atto delle richieste di proroga e dando corso alle pratiche anche in assenza delle persone interessate, sia al momento della presentazione delle richieste, che al momento del ritiro dei provvedimenti. Tale ricostruzione è risultata confermata, secondo i giudici d'appello, dal fatto che attraverso l'esame delle copie delle richieste e dei permessi di soggiorno rilasciati si è potuta accertare la mancata sottoscrizione delle interessate e, in alcuni casi, la difformità tra le firme sulle istanze rispetto a quelle presenti sulla copia del permesso depositata in ufficio;
dal ravvicinato numero progressivo dei moduli di richiesta presentati dalle modelle;
dalle testimonianze rese dalle stesse richiedenti, che hanno ammesso di essersi presentate in questura soltanto in una occasione (teste Emilianova), riferendo pure che il TO parlava del De OL come del suo referente in questura e che spesso si lamentava del costo delle pratiche da lui trattate (testi Khozissova, Emelianova e Garibaldi); dalle verifiche effettuate nei fascicoli da cui è emerso che l'imputato accettava richieste di rinnovo di permessi brevi, rilasciando visti con i quali prolungava illegittimamente il periodo di permanenza in Italia (casi Khozissova, Elkina, Chimantcouk) ovvero rilasciava proroghe di permesso di soggiorno per studio senza che vi fossero i necessari presupposti (caso Emelianova).
La sentenza impugnata ha affermato la responsabilità dell'imputato per il reato di abuso d'ufficio sulla base di una corretta lettura degli atti e delle prove acquisite e di una motivazione completa, che appare immune da vizi logici.
Del tutto inconferente è pure il secondo motivo. La decisione ha messo in risalto, correttamente, che la responsabilità dell'imputato non può venire meno, ne' subire un'attenuazione, in considerazione del fatto che i controlli successivi hanno avallato le sue proposte di rinnovo, in quanto le eventuali responsabilità di altri soggetti - ad esempio collocati in posizione gerarchicamente superiore - non possono certo scriminare le condotte attribuite al De OL. Con il terzo motivo il ricorrente - oltre a contestare la valutazione sulle prove del reato, valutazione che, come si è già detto, è immune da vizi logici - censura la decisione nella parte in cui ha ritenuto che la normativa imponga l'identificazione dello straniero. Invero, l'obbligo della presenza fisica dell'interessato al momento della presentazione della richiesta e al momento del ritiro del permesso sarebbe imposto, secondo quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (dall'art. 5, comma 2, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione) e D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 9 (regolamento attuativo del testo unico); mentre il divieto di concedere proroghe oltre il limite di novanta giorni ai permessi di soggiorno deriverebbe D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 3 cit. e dalla circolare M.A.E. del 17
settembre 1997, n. 8 (norme sui visti e sull'ingresso degli stranieri in Italia e nello spazio di Schengen).
Al riguardo deve precisarsi che i riferimenti al regolamento attuativo e alla circolare del 1997 non possono essere presi in considerazione per ritenere, nel caso di specie, integrato il reato di cui all'art. 323 c.p.: infatti, il D.P.R. n. 394 del 1999 è entrato in vigore successivamente alla commissione dei fatti contestati all'imputato, che risalgono al periodo ottobre 1997 - dicembre 1998; per la circolare, invece, si osserva che in tema di reato di abuso d'ufficio rilevano solo le violazioni di legge o di regolamento, con esclusione degli atti - come appunto le circolari - che hanno natura meramente interpretativa o attuativa di normative preesistenti e che comunque sono prive della forza normativa propria della legge o del regolamento (Cass., Sez. 6^, 20 febbraio 2003, n. 34049, Massari;
Cass. Sez. 6^, 13 maggio 2003, n. 27007, P.M. in proc. Grassi).
In ogni caso, nonostante tali precisazioni, deve ritenersi che i giudici di merito abbiano comunque correttamente individuato nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, commi 2 e 3 i parametri normativi di riferimento per ritenere integrato il reati di cui all'art. 323 c.p.:
infatti, sebbene solo la normativa d'attuazione (D.P.R. n. 394 del 1999, art. 9) faccia espresso riferimento alla necessità di accertare l'identità dei richiedenti il permesso di soggiorno, disciplinando nel dettaglio la procedura, deve ritenersi che già dalla norma primaria sorga l'obbligo, di immediata evidenza, di rilasciare i permessi di soggiorno a soggetti che si trovino nel territorio italiano e che si presentino personalmente a richiederli e a firmare la relativa istanza;
inoltre, sempre il medesimo D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 prevede i termini massimi di durata del permesso in relazione alle diverse causali e i presupposti per poterlo ottenere. Tali norme di legge sono state violate dall'imputato. Infine, non può accogliersi neppure il quarto motivo. La sentenza impugnata ha individuato l'evento del delitto di abuso d'ufficio nel vantaggio patrimoniale procurato alle modelle e all'impresario TO, amico dello stesso De OL, in quanto le prime hanno potuto continuare a lavorare in Italia e a guadagnare in una situazione non consentita, il secondo ha potuto avvalersi delle prestazioni delle modelle, sue dipendenti. Si è trattato di vantaggio ingiusto, perché in violazione della normativa sul soggiorno degli stranieri in Italia, e di natura patrimoniale, così come richiede l'art. 323 c.p., in quanto ha prodotto una utilità suscettibile di valutazione economica a favore di terze persone. In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del De OL al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2005