Sentenza 16 febbraio 2002
Massime • 1
Nei casi in cui la revoca ex art. 673 cod. proc. pen. della sentenza di condanna per un reato continuato riguardi una parte soltanto degli illeciti confluiti nella fattispecie unitaria all'esito del giudizio di cognizione, ed in particolare quello considerato più grave ai fini dell'art. 81 cpv. cod. pen., è richiesta al giudice della esecuzione una nuova ed autonoma determinazione della pena per i reati già ritenuti satelliti, poiché la deroga alla intangibilità del giudicato è imposta dalla necessità di osservare la regola fissata all'art. 2, comma 2, del codice penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/02/2002, n. 7667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7667 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO - Presidente - del 16/01/2001
Dott. ALDO RIZZO - Consigliere - SENTENZA
Dott. ALDO FIALE - Consigliere - N. 46
Dott. AMEDEO FRANCO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LUIGI MARINI - Consigliere - N. 13325/2001
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso presentato da:
PUBBLICO MINISTERO NEL PROCEDIMENTO D'ESECUZIONE RELATIVO A CONGEDO GIORGIO, nato il [...]
Avverso l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Lecce, Sezione di Gallipoli, in data del 6 febbraio 2001, che ha respinto l'istanza del P.M. di revoca (parziale) della sentenza emessa il 22 febbraio 1999 nei confronti del Sig. Congedo dal Pretore di Lecce.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. LUIGI MARINI;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, che ha concluso per l'annullamento con rinvio, previa revoca parziale della sentenza SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 22 febbraio 1999 il Pretore di Lecce, Sezione di Gallipoli, ha condannato il Sig. Congedo alla pena di mesi 5 di reclusione per i reati previsti dagli artt. 81 cpv. cod. pen., 336 e 341 cod. pen. e 68 e 1174 del Codice della navigazione.
Il P.M., in relazione all'esigenza di dare esecuzione alla pena inflitta, ha preso atto dell'avvenuta depenalizzazione del reato previsto dagli artt. 68 e 1174 del Codice della navigazione e dell'avvenuta abrogazione del reato di oltraggio previsto dall'art.341 cod. pen., e ha chiesto al giudice dell'esecuzione di procedere alla revoca parziale della sentenza citata.
Il giudice hà respinto l'istanza con ordinanza datata 6 febbraio 2001, rilevando che l'unico reato oggetto di condanna che "sopravvive" è quello previsto dall'art. 336 cod. pen., e che per tale violazione il giudice del merito non previde uno specifico aumento della pena rispetto a quella base, calcolata sul reato (ritenuto più grave) previsto dall'art. 341 cod. pen. In tale contesto, afferma l'ordinanza, è "concretamente impossibile anche una riduzione della pena inflitta, poiché ciò comporterebbe una nuova determinazione della pena prevista per il reato di cui all'art.336 c.p.". Il P.M. propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza reiettiva, lamentando la violazione degli artt. 2,comma 2 cod. pen. e 673 del codice di rito, in quanto il rifiuto del giudice di rideterminare la pena che dev'essere in concreto eseguita impedisce di fatto alla Procura della Repubblica di dare legittima esecuzione alla sentenza di condanna limitatamente alla parte non coperta da depenalizzazione e da abrogazione delle ipotesi criminose. Sostiene il ricorrente che nei casi in cui diventi necessario il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo, "anche in deroga al principio dell'intangibilità del giudicato e del suo effetto preclusivo", di restituire autonomia ai singoli reati, "procedendo allo scioglimento del cumulo giuridico e determinando la pena per il singolo reato satellite" e ciò al fine di "garantire l'eseguibilità della sentenza di condanna nella parte rimasta indenne dal provvedimento di revoca".
MOTIVAZIONE
Il ricorso merita accoglimento.
La Corte muove inevitabilmente dalla constatazione che l'art. 11, co. 4 del D.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 ha sostituto con sanzione amministrativa la sanzione penale prevista dall'art. 1174 del Codice della navigazione e che l'art. 18 della legge 25 giugno 1999, n.205
ha abrogato l'art. 341 del cod. pen., con la conseguenza che è venuta meno la rilevanza penale di due dei tre reati oggetto della condanna inflitta nel febbraio 1999 dal Pretore al Sig. Congedo. Di qui la piena legittimità della richiesta che il P.M. ha avanzato al giudice affinché provveda ad intervenire rideterminando la pena cui si deve dare esecuzione. Si versa, infatti, pacificamente in ipotesi di applicazione del principio fissato dall'art. 2, comma 2 del codice penale, che prevede la cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali della condanna inflitta "per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato".
Osserva il ricorrente che il rifiuto del giudice di rideterminare la pena inflitta pone l'ufficio requirente, che ha l'obbligo di dare esecuzione alla condanna, di fronte ad un'alternativa impraticabile:
o mettere in esecuzione la sentenza nei termini originari, così violando il disposto del comma 2 dell'art. 2 cod. pen., che vieta di eseguire la pena per un fatto privato di rilevanza penale, oppure non dare ad essa esecuzione neppure per la parte relativa al reato previsto dall'art. 336 cod. pen., così violando il principio di effettività della sanzione inflitta con sentenza passata in giudicato.
Proprio l'insostenibilità delle conseguenze prospettate dal P.M. avrebbe dovuto indurre il giudice a non disattendere i principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. È evidente che l'art. 673 citato disciplina in via generale l'ipotesi di revoca della sentenza quale conseguenza dell'abrogazione (o dichiarazione di illegittimità costituzionale) della norma incriminatrice, senza distinguere fra revoca totale o parziale in quanto disciplina l'ipotesi ordinaria del processo concernente il solo fatto oggetto dell'intervento di modifica da parte del legislatore (Sez. 5, sent. n. 1012 del 25/2 - 29/3/2000, Stroscia, Rv. 215734; in tema di reato d'oltraggio, si vedano, per la revocabilità della sentenza, qui non in discussione, fra le altre, Sez. 1, sent. n. 3165 del 27/4 - 7/6/2000, Longo, Rv. 216098, e Sez. 6, sent.n. 518 del 28/1-11/2/2000, Marini F, Rv.215738). È pacifico, peraltro, che nella ipotesì di pluralità di fatti o di concorso di reati la revoca può riguardare solo una parte di essi e lasciare in vita la parte residua della sentenza e della pena inflitta. Nel caso di specie la revoca concerne la sentenza non nella sua interezza, posto che solo una parte dei fatti oggetto di condanna ha perduto la rilevanza penale e che la pena inflitta per uno di essi deve essere eseguita.
Non vi è dubbio che in questo caso il giudicato penale non può costituire un'unità intangibile e un ostacolo insormontabile rispetto all'attuazione della legge, ed in tal senso si esprime inequivocabilmente e letteralmente il principio fissato dall'art. 2, comma 2 del cod. pen. Con sent. n. 356 del 15/12/1999 - 14/1/2000, El
Quaret, Rv. 215286, la Corte ha chiarito che in caso di abrogazione di una parte soltanto dei reati oggetto di condanna (o di patteggiamento), il compito di rideterminare la pena alla luce della nuova disciplina sostanziale spetta al giudice che dichiara la "abolitio criminis". Nel caso di specie - che verteva proprio in ipotesi di reato di oltraggio - è stato fissato il principio che lo stesso giudice di legittimità può operare la ridefinizione della pena, ex art. 619, comma 3 cod. proc. pen., allorché si trovi a statuire - attesa la modifica di legge intervenuta nelle more del ricorso - sull'avvenuta abolizione della norma incriminatrice. Consegue a tali principi che erroneamente il giudice ha respinto la richiesta di abrogazione parziale della sentenza e di rideterminazione della pena, non potendo rinvenirsi un ostacolo nella circostanza, puramente accidentale, che uno dei fatti non più previsti come reato integrasse l'ipotesi criminosa che il giudice della cognizione ha valutato più grave e, come tale, ha assunto quale riferimento per la determinazione della pena base. L'ordinanza deve pertanto essere annullata, e sarà compito del giudice di rinvio, revocata la sentenza nella parte concernente i fatti non più costituenti reato, determinare la pena per il reato punito dall'art. 336 cod. pen..
P.Q.M.
LA CORTE ANNULLA CON RUNVIO AL TRIBUNALE DI LECCE L'ORDINANZA IMPUGNATA.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2002