Cass. pen., sez. III, sentenza 16/02/2002, n. 7667
CASS
Sentenza 16 febbraio 2002

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Nei casi in cui la revoca ex art. 673 cod. proc. pen. della sentenza di condanna per un reato continuato riguardi una parte soltanto degli illeciti confluiti nella fattispecie unitaria all'esito del giudizio di cognizione, ed in particolare quello considerato più grave ai fini dell'art. 81 cpv. cod. pen., è richiesta al giudice della esecuzione una nuova ed autonoma determinazione della pena per i reati già ritenuti satelliti, poiché la deroga alla intangibilità del giudicato è imposta dalla necessità di osservare la regola fissata all'art. 2, comma 2, del codice penale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 16/02/2002, n. 7667
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7667
    Data del deposito : 16 febbraio 2002

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