Sentenza 25 febbraio 2000
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui il fatto per il quale è intervenuta condanna irrevocabile venga depenalizzato, l'interessato può chiedere al giudice dell'esecuzione la revoca della relativa sentenza o decreto ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen.: di conseguenza l'istituto di revisione, previsto per le decisioni irrevocabili, diviene inammissibile.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/02/2000, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 25-2-2000
1. Dott. Carlo Casini Consigliere SENTENZA
2. " RF AR " N. 1012
3. " Giuliana Ferrua " REGISTRO GENERALE
4. " RI LA EB " N. 33647/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RO RO nato in [...] il [...]. avverso l'ordinanza emessa il 16-6-99 dalla Corte di Appello di Torino. Visti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso. Sentita la relazione fatta dal consigliere Dott. Giuliana Ferrua Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. Motivi di ricorso e ragioni della decisione.
Con ordinanza 16-6-99 la Corte di appello di Torino dichiarava inammissibile l'istanza di RO RO diretta ad ottenere ex art. 630 lett. e) la revisione del decreto penale di condanna emesso a suo carico dal Gip presso la pretura di Genova - divenuto esecutivo per mancata opposizione - per il reato di emissione di un assegno senza autorizzazione.
Avverso il riportato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il citato soggetto deducendo violazione di legge in relazione alla esclusa novità delle dedotte prove.
Decisiva ed assorbente è la considerazione che, a seguito del DL. 507/99 (art.28), la condotta di cui sopra non è più prevista come reato.
Invero, qualora il fatto per il quale è intervenuta condanna irrevocabile venga depenalizzato, l'interessato può chiedere al giudice dell'esecuzione la revoca della relativa sentenza o decreto ai sensi dell'art. 673 c.p.p: di conseguenza l'istituto di revisione, previsto per le decisioni irrevocabili, diviene inammissibile. (Si veda al proposito: Cass. 26-11-93 n. 0 1995 RV. 196455). Ricorrendo nella fattispecie in esame una siffatta situazione, s'impone declaratoria di inammissibilità del ricorso;
d'altro canto, poiché la preclusione si è verificata successivamente alla avanzata istanza ed al ricorso stesso, non v'è luogo per la condanna al pagamento delle spese del procedimento ne' al versamento di somma alcuna alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2000