Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/2000, n. 3165
CASS
Sentenza 27 aprile 2000

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Massime1

L'intervenuta abrogazione, per effetto dell'art.18 della legge 25 giugno 1999 n.205, del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, previsto dall'art.341 cod. pen., non ha dato luogo ad un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo, quale disciplinato dall'art.2, comma terzo, cod. pen., ma ad una vera e propria "abolitio criminis" rientrante, come tale, nelle previsioni di cui al secondo comma dello stesso articolo. Ne consegue che la permanenza nell'ordinamento penale dei reati di ingiuria e di minaccia, aggravati (se commessi in danno di un pubblico ufficiale), ai sensi dell'art.61 n.10 cod.pen. e rispetto ai quali il reato di oltraggio si poneva in rapporto non di specialità ma di assorbimento, non può costituire valida ragione per negare la revoca, ai sensi dell'art.673 c.p.p., di una condanna per oltraggio inflitta con sentenza divenuta esecutiva prima dell'intervento abrogativo. (Nello stesso senso, oltre alle precedenti decisioni massimate, indicate come conformi, anche:Cass.I, 7 giugno 2000 n.3166, Serrani; Cass.I, 7 giugno 2000 n.3167, Spinelli; Cass.I, 7 giugno 2000 n.3169, Zinzeri; Cass.I, 7 giugno 2000 n.3171, Benenati, tutte non massimate. In senso contrario,oltre alle precedenti decisioni massimate, indicate come difformi,anche:Cass.I, 7 giugno 2000 n.3137, Saoud; Cass.I,12 maggio 2000 n.2748, PM Genova c.Speranza, in corso di massimazione o non massimate).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/2000, n. 3165
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3165
    Data del deposito : 27 aprile 2000

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