Sentenza 25 marzo 2003
Massime • 1
L'azione generale di arricchimento ingiustificato ha natura complementare e sussidiaria, potendo essere esercitata solo quando manchi un titolo specifico sul quale possa essere fondato un diritto di credito, talché si differenzia da ogni altra azione sia per presupposti che per limiti oggettivi ed integra un'azione autonoma per diversità di "petitum" e "causa petendi" rispetto alle azioni fondate su titolo negoziale o di altro genere. La specificità del titolo di detta azione esclude che essa possa ritenersi proposta per implicito in una domanda fondata su altro titolo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/03/2003, n. 4365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4365 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - rel. Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL TO, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato RICCARDO MARZO, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI RACALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. VASARI 4, presso l'Avvocato MARIA GABRIELLA POLATI, rappresentato e difeso dall'avvocato TOMMASO SANTANTONIO, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 136/00 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 16/03/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/11/2002 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 17 agosto 1985 MM ZZ dichiarò:
a) che, in forza di delibera n. 55 adottata dal Consiglio comunale di Racale il 14 luglio 1956, era stata autorizzata a lottizzare alcuni suoli di sua proprietà, situati in località Torre Suda;
b) che il relativo piano (su progetto redatto dal geom. IN) era stato da lei gradualmente attuato, con esecuzione a sue spese delle opere stradali e con utilizzo delle zone secondo la destinazione loro impressa, per una percentuale del 50 - 60% rispetto all'intero comprensorio;
c) che aveva poi appreso da alcuni funzionari del Comune che il piano non era più efficace, essendo mancata l'approvazione regionale in virtù di norme sopravvenute;
d) che, a fronte di tale stato di cose, potevano formularsi due ipotesi: o il piano era ancora "valido ed efficace", con conseguente suo diritto a disporre dei fondi secondo il progetto iniziale ed obbligo per il Comune di rispettarne le previsioni;
oppure il Comune era inadempiente e ciò implicava il venir meno dei presupposti giuridici ed economici idonei a giustificare la convenienza della cessione gratuita al Comune di Racale delle fasce di suolo destinate a sedi viarie ( 17.000 mq.) o delle zone destinate a verde pubblico o vincolate, nonché delle spese sostenute per la realizzazione delle opere stradali.
Su tali premesse la ZZ convenne il detto Comune davanti al Tribunale di Lecce chiedendo che, in via principale, si accertasse la permanente validità ed efficacia del piano di lottizzazione a suo tempo autorizzato;
in via alternativa e subordinata, qualora si fosse ritenuto il piano medesimo non più valido ed efficace, fosse pronunziata sentenza di trasferimento al Comune della proprietà delle fasce di suolo destinate a sedi viarie ed a verde pubblico, con condanna dell'ente territoriale al pagamento delle somme da determinare con l'ausilio di c.t., sulla base dei seguenti titoli:
1) valore venale delle fasce di suolo occupate dalle sedi viarie e dalle zone destinate a verde pubblico al momento del trasferimento;
2) perdita di valore delle zone private vincolate;
3) mancato reddito sulle stesse dal giorno dell'occupazione o del vincolo alla data del trasferimento, con rivalutazione ed interessi;
4) spese sostenute per l'esecuzione delle opere stradali, con rivalutazione ed interessi;
5) rimborso di imposte, tasse e contributi consortili, il tutto per la somma di lire un miliardo, o per altra somma maggiore o minore da determinare in prosieguo, con vittoria di spese giudiziali.
Il convenuto si costituì per resistere alla domanda, della quale chiese il rigetto, affermando che la ZZ, per sue ragioni personali, non aveva attuato integralmente il piano e che la parte di terreno non utilizzata non poteva più formare oggetto di lottizzazione per ius superveniens. Spiegò domanda riconvenzionale chiedendo che fossero dichiarate di sua proprietà le zone delle quali era stata prevista la cessione gratuita, per intervenuta usucapione.
All'esito dell'istruzione, nel corso della quale fu espletata una consulenza tecnica, il Tribunale di Lecce, con sentenza depositata il 25 marzo 1996, in parte dichiarò improponibili e in parte respinse le domande della ZZ, rigettò la domanda riconvenzionale e compensò tra le parti le spese del giudizio. Il Tribunale, dopo avere escluso che costituisse domanda nuova il chiarimento della ZZ circa l'epoca di approvazione del piano di lottizzazione (non nel 1957, come affermato in citazione, ma nel 1965), ritenne che la domanda d'indennizzo fosse basata sull'inadempimento del Comune per l'intervenuta modifica del sinallagma negoziale come previsto nelle condizioni cui l'autorizzazione a lottizzare in data 27 luglio 1965 era stata subordinata. Affermò che la P.A. poteva legittimamente modificare l'assetto urbanistico-edilizio di zona interessata da un piano di lottizzazione già approvato, in relazione a nuove valutazioni ed esigenze sopravvenute, nell'ambito dei suoi poteri pubblicistici in tema di disciplina del territorio, aggiungendo che in tale ipotesi le posizioni di diritto soggettivo del privato si affievolivano ad interessi legittimi, sicché l'azione risarcitoria del privato medesimo davanti al giudice ordinario postulava la pronunzia d'illegittimità, da parte del giudice amministrativo, degli atti posti in essere dalla stessa P.A., pronunzia nella specie non intervenuta. Pertanto dichiarò improponibili le domande d'indennizzo, ad eccezione di quella relativa al rimborso di tasse e contributi, che rigettò in quanto infondata nel merito, perché non provata. In ordine alla domanda riconvenzionale ritenne non decorso il termine di legge per l'usucapione.
Osservò, infine, che soltanto nella replica alla comparsa conclusionale del Comune l'attrice aveva qualificato la propria azione come ripetizione d'indebito o arricchimento senza causa, mentre in precedenza non aveva svolto alcuna argomentazione al riguardo, sicché ogni indagine sulla fondatezza di quest'ultima azione era preclusa, trattandosi di azione diversa da quella oggetto di contraddittorio nel corso del giudizio e, peraltro, da formulare in modo specifico. La ZZ propose appello e il Comune di Racale si costituì per resistere al gravame.
La Corte di appello di Lecce, con sentenza depositata il 16 marzo 2000 (e notificata il 5 aprile successivo), rigettò l'impugnazione e condannò l'appellante al pagamento delle spese giudiziali del grado, considerando (per quanto qui rileva):
che con l'unico, articolato motivo di gravame la ZZ deduceva l'errore compiuto dal Tribunale nel considerare (in relazione alla domanda proposta "in via alternativa e subordinata") intempestiva l'azione di arricchimento senza causa e di ripetizione d'indebito, perché invece tali azioni dovevano ritenersi formulate già con l'atto di citazione, nel quale l'attrice aveva escluso la natura risarcitoria delle pretese avanzate;
che la ZZ aggiungeva di aver chiarito ulteriormente la causa petendi, nel senso ora indicato, con la memoria del 4 novembre 1988 e nel medesimo significato andava interpretato il tenore complessivo della difesa, diretta ad ottenere "l'attuazione, per quanto possibile, del piano, mediante cessione dei suoli al Comune, con indennizzo per le corrispondenti causali, tutte fondate sull'equilibrio delle prestazioni e, quindi, sul divieto di arricchimento senza causa, in misura tale da consentirle di ricostituire le perdite patrimoniali subite per effetto della mancata attuazione del piano di lottizzazione;
che, sempre ad avviso dell'appellante, non potendosi configurare l'accessione invertita "perché il titolo di trasferimento esiste ed è quello della lottizzazione che va confermata", competeva al giudice ordinario perfezionare il trasferimento dei suoli, ma non a titolo gratuito, poiché la convenzione non era stata rispettata, in modo da ristabilire l'equilibrio contrattuale ponendo a carico dell'ente il valore dei suoli da cedere, le spese sostenute per la costruzione delle strade ed ogni altro titolo specificato;
che le suddette doglianze non avevano fondamento;
che, infatti, in presenza di una convenzione di lottizzazione, cui abbiano fatto seguito modifiche, introdotte dalla P.A. con l'approvazione di un nuovo strumento urbanistico, tali da comportare decadenza della convenzione medesima o della parte di essa in contrasto con quelle modifiche, si offrono al soggetto autore della lottizzazione (titolare di una situazione giuridica divenuta d'interesse legittimo) le seguenti possibilità di tutela: a) impugnare lo strumento urbanistico davanti al giudice amministrativo, per poi adire - in ipotesi di annullamento - il giudice ordinario per la risoluzione della convenzione e per il risarcimento del danno;
b) azionare direttamente la pretesa risarcitoria davanti al giudice ordinario, secondo il più recente indirizzo della giurisprudenza (Cass., sez. Un., 22 luglio 1999, n. 500, in relazione ai giudizi pendenti alla data del 1^ luglio 1998);
c) secondo una diversa impostazione dogmatica, volta a ricostruire in termini paritari il rapporto P.A.- privato lottizzatore, adire il giudice ordinario per far valere l'inadempimento della stessa P.A. attuato con l'adozione di un nuovo strumento urbanistico, qualora essa abbia assunto in convenzione l'obbligo negativo di non fare, vale a dire di mantenere l'edificabilità;
che, nel caso in esame, l'appellante non aveva mosso doglianze in ordine alla diversa destinazione data ai suoli dal successivo P.d.F. (sulla base del quale, a quanto sembrava, era mancata l'approvazione regionale del piano di lottizzazione), onde risultava evidente l'inconsistenza della invocata declaratoria di "validità ed efficacia" della convenzione, ne' aveva riproposto in grado di appello l'inadempimento "contrattuale" del Comune, sul rilievo che la pretesa di cui alla domanda "alternativa e subordinata" andasse collocata nell'azione di ripetizione d'indebito e/o di arricchimento senza causa;
che, secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza, il legittimo esercizio da parte del Comune del potere in materia di disciplina dell'assetto del territorio e di regolamentazione urbanistica per esigenze sopravvenute, ovvero in base a diversi criteri di valutazione d'interessi pubblici, lascia integra - in termini di diritto soggettivo - la pretesa del privato diretta a sottrarsi agli ulteriori adempimenti, nonché quella, con riguardo al pregresso adempimento di obblighi derivati dalla convenzione, di far valere l'indebito oggettivo e/o l'arricchimento senza causa (il primo riferito ai corrispettivi versati dal privato sulla base della convenzione poi caducata, il secondo all'esecuzione di opere di urbanizzazione);
che l'azione generale di arricchimento - di natura complementare e sussidiaria - è un'azione autonoma, che si differenzia da ogni altra nei presupposti per causa petendi e per petitum. sicché per tale carattere specifico esige che sia proposta in modo esplicito, essendo inibito al giudice individuarla attraverso la mera qualificazione della domanda o desumerla per implicito dalla domanda medesima;
che, nel caso in esame, essa non era stata proposta con l'atto di citazione ne' successivamente con la memoria del 4 novembre 1988;
che, infatti, la ZZ, pur avendo escluso nella narrativa dell'atto di poter ottenere il risarcimento del danno, aveva tuttavia basato le proprie conclusioni, per un verso, sulla validità ed efficacia della convenzione di lottizzazione (domanda principale) e, per altro verso, sull'inadempimento del Comune agli obblighi nascenti dalla convenzione medesima (domanda alternativa e subordinata), in relazione al quale aveva ipotizzato una pronunzia traslativa della proprietà, quanto alle fasce destinate a sedi viarie ed a verde pubblico, dietro pagamento di determinate somme, a titolo (indiscutibilmente) di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, come emergeva in modo palese dalle voci indicate (valore del suolo, perdita di valore delle zone vincolate, mancato reddito, rimborso delle somme spese per la realizzazione delle opere stradali), voci che collocavano la pretesa negli schemi usuali del danno emergente e del lucro cessante;
che di non diverso tenore era la memoria, nella quale la ripetizione d'indebito e l'arricchimento senza causa comparivano in una sentenza della Corte di cassazione (della quale era riportata la massima), mentre la pretesa collegata alla domanda alternativa e subordinata era rimasta inalterata nel petitum ed ancorata nella causa petendi al mancato rispetto della convenzione da parte del Comune;
che negli stessi termini, infine, la ZZ aveva precisato le conclusioni nel giudizio di primo grado, onde non vi era spazio per ritenere proposta l'azione de qua, ne' questa poteva considerarsi utilmente introdotta in grado di appello, poiché una valutazione in termini di ammissibilità avrebbe richiesto che in primo grado non fosse stata esercitata (come invece era avvenuto) un'azione contrattuale;
che, inoltre, a parte il nomen iuris. le richieste formulate erano rimaste quelle dell'iniziale atto di citazione, le quali nulla avevano in comune con il petitum dell'azione di arricchimento, consistente in un indennizzo equivalente alla diminuzione patrimoniale subita, cui corrisponde (e che non superi) l'arricchimento non causalmente giustificato dell'altro soggetto;
che, essendo palese l'estraneità all'azione di arricchimento della declaratoria sulla convenzione, analoga estraneità andava ritenuta in ordine alla pretesa risarcitoria ed al trasferimento della proprietà delle strade realizzate dalla ZZ e della zona adibita a verde pubblico verso pagamento del prezzo di mercato, pretesa (quest'ultima) della quale non era dato comprendere il fondamento neppure attraverso l'esame della pratica di lottizzazione;
che, quanto alla ripetizione d'indebito, non era stato allegato alcun versamento di corrispettivi per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, mentre s'insisteva nell'affermare la ripetibilità delle imposte, tasse e contributi consortili pagate in relazione alle aree di cui l'appellante aveva chiesto il "perfezionamento del trasferimento";
che anche tale ultima pretesa era infondata, non soltanto per la ragione addotta dal Tribunale (difetto di prova), ma soprattutto perché quelle aree - in difetto di provvedimento ablatorio o di convenzione privata - erano rimaste di proprietà della ZZ, non bastando la mera disponibilità della stessa alla cessione gratuita (nell'ambito di un piano di lottizzazione legittimamente venuto meno) a determinare un cambiamento del regime immobiliare delle aree interessate.
Contro la suddetta sentenza MM ZZ, con atto notificato il 30 maggio 2000, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
Il Comune di Racale ha resistito con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'alt 378 cod. proc. civile. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il controricorso il Comune di Racale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che la ZZ ancora una volta avrebbe avanzato una domanda nuova reiterando una illegittima ed irrituale immutatio litis. Ciò perché, mentre con la citazione introduttiva l'attrice si sarebbe riferita esclusivamente ad una lottizzazione del 1957 (che in realtà avrebbe avuto completa attuazione), in corso di causa davanti al Tribunale avrebbe avanzato pretese del tutto diverse, collegandole soltanto ad una lottizzazione del 1965 riferita ad altri terreni. Su tale nuova domanda il Comune avrebbe rifiutato il contraddittorio, reiterando il rifiuto con la comparsa di costituzione in appello. L'eccezione è inammissibile.
Il profilo fu esaminato dal Tribunale di Lecce che, con la sentenza depositata il 25 marzo 1996, richiamando il contenuto della citazione nella quale si faceva espresso riferimento al progetto del geometra IN e non a quello del geometra De IS ("riguardante la precedente e diversa lottizzazione approvata nel 1957"), e ponendo l'accento sulla documentazione allegata all'atto introduttivo (costituente parte del piano di lottizzazione redatto dal geometra RM, autorizzato dal sindaco di Racale il 27 luglio 1965), ritenne l'eccezione suddetta priva di fondamento, sul chiaro presupposto che la domanda fin dall'origine fosse stata ancorata alla lottizzazione del 1965.
La questione, riproposta dal Comune in appello (comparsa di costituzione del 6 maggio 1997), non risulta tuttavia esaminata dalla Corte di merito con la sentenza in questa sede impugnata. Nè il Comune con il controricorso ha proposto impugnazione incidentale dolendosi per l'omessa pronunzia o per il difetto di motivazione. Orbene, è vero che l'appellato - il quale sia risultato vittorioso nel giudizio di primo grado ma abbia visto respingere talune delle sue domande o eccezioni - ha l'onere di riproporle in sede di appello ai sensi dell'alt. 346 c.p.c, allo scopo di superare la presunzione di rinunzia ivi contemplata, senza necessità di formulare apposito appello incidentale. Ma quando la sentenza impugnata con ricorso per cassazione abbia risolto, sia pure implicitamente, in modo sfavorevole alla parte poi vittoriosa una questione preliminare o pregiudiziale dalla medesima sollevata, il ricorso per cassazione dell'avversario impone a detta parte, che intenda sottoporre all'esame della Corte la questione stessa, di proporre ricorso incidentale. Infatti il giudizio di legittimità, in considerazione della sua struttura, non è soggetto alla disciplina dettata per l'appello dall'art. 346 c.p.c, sicché l'onere di impugnazione gravante sull'intimato va riferito non soltanto alla soccombenza "pratica" ma anche a quella "teorica" e, dunque, non può essere assolto con la sola riproposizione della questione mediante il controricorso (Cass., 22 giugno 2001, n. 8537;
10 marzo 2000, n. 2796; 10 aprile 1999, n. 3102; 6 dicembre 1996, n. 10888).
Nel caso di specie la Corte di appello, come si è notato, non ha riesaminato il profilo dell'inammissibilità della domanda di cui qui si discute, pur facendo cenno nell'esposizione del fatto alla pronuncia assunta sul punto dal primo giudice (sentenza impugnata, pag. 4). Va escluso che tale punto sia stato considerato assorbito, stante il suo carattere pregiudiziale rispetto alla decisione di merito poi adottata. Deve perciò ritenersi che la Corte territoriale abbia implicitamente condiviso la statuizione del Tribunale, come del resto è desumibile dal richiamo contenuto nella narrativa del fatto.
Pertanto la mancanza di un'impugnazione incidentale non consente di dare ingresso alla questione in questa sede.
2.- Con il primo mezzo di cassazione la ZZ denunzia omessa motivazione sul punto decisivo della controversia riguardante la domanda diretta ad accertare se il piano di lottizzazione fosse ancora valido ed efficace e se impegnasse ancora come in passato il Comune di Racale nei confronti della ricorrente;
nonché violazione della legge urbanistica n. 1150 del 17 agosto 1942, in riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civile. Sostiene che i giudici del merito, in primo grado e in appello, avrebbero presunto che il Comune di Racale non fosse più vincolato dalle convenzioni di lottizzazione concluse con la medesima ricorrente, senza però indicarne i motivi e senza considerare quanto accertato dal consulente di ufficio. Comunque i giudici del merito avrebbero dovuto stabilire se, indipendentemente dalle nuove disposizioni contenute negli strumenti urbanistici, il Comune fosse o meno vincolato (in tutto o in parte) ai precedenti piani di lottizzazione presentati da essa ZZ, approvati e mai revocati. L'ente territoriale, nell'adottare strumenti urbanistici in contrasto con precedenti piani di lottizzazione, per motivare le ragioni relative alle nuove esigenze di ordine pubblico dovrebbe emanare formali provvedimenti diretti a privare di efficacia quei piani. I giudici del merito avrebbero omesso di accertare questo punto, in quanto la Corte di appello si sarebbe limitata ad affermare che, a quanto sembrava, era mancata l'approvazione regionale del piano di lottizzazione. Ma si tratterebbe di affermazione del tutto inidonea, perché le regioni sarebbero state costituite in epoca ben successiva alle convenzioni di lottizzazione che perciò non avrebbero richiesto alcuna approvazione regionale. Peraltro nel caso in esame le pronunzie emesse dai giudici del merito non recherebbero alcuna motivazione idonea ad accertare la totale incompatibilità delle citate convenzioni con i nuovi strumenti urbanistici.
L'omessa pronunzia e il difetto di motivazione su tale punto avrebbero condizionato l'intero processo. Infatti, se il piano di lottizzazione potesse essere, almeno in parte, ancora attuato, il quantum delle indennità potrebbe essere diverso ed anche la causa petendi potrebbe essere diversamente qualificata in relazione all'esistenza o meno di provvedimenti formali di revoca delle convenzioni ed al titolo di occupazione.
Le suddette censure non hanno fondamento.
Come risulta dagli atti - di cui questa Corte può prendere diretta cognizione, essendo addotta (tra l'altro) un'omessa pronuncia e quindi un error in procedendo - il Tribunale, con la sua sentenza, aveva accertato (richiamando la consulenza tecnica) che il piano di lottizzazione de quo, benché in gran parte attuato, era stato parzialmente modificato dal programma di fabbricazione approvato il 18 luglio 1974 e da una successiva variante approvata dalla Giunta regionale il 13 luglio 1981. Dopo aver chiarito che la domanda d'indennizzo avanzata dalla ZZ era fondata sull'inadempimento del Comune alla convenzione di lottizzazione, aveva osservato che la P.A. poteva legittimamente modificare l'assetto urbanistico-edilizio di una zona interessata da un piano di lottizzazione già approvato in relazione a nuove valutazioni e ad esigenze sopravvenute, nell'ambito dei suoi poteri in tema di disciplina del territorio: In tale ipotesi - i primi giudici avevano aggiunto - divenuta impossibile sia pure in parte la realizzazione del piano di lottizzazione, le posizioni di diritto soggettivo del privato si affievolivano ad interessi legittimi, salva restando la verifica circa la legittimità dell'esercizio del potere amministrativo. Il privato poteva esperire l'azione risarcitoria davanti al giudice ordinario se ed in quanto fosse stata dichiarata dal giudice amministrativo l'illegittimità dell'operato della P.A. e delle modifiche apportate all'assetto urbanistico con conseguente riespansione delle posizioni di diritto soggettivo. Nel caso in esame la ZZ aveva adito direttamente il giudice ordinario, genericamente lamentando il mancato adempimento della convenzione di lottizzazione, sicché la domanda d'indennizzo andava dichiarata improponibile.
In questo percorso argomentativo si coglievano con chiarezza i seguenti profili: a) le varianti introdotte dal Comune alla disciplina urbanistica rendevano impossibile realizzare ulteriormente il piano di lottizzazione, in relazione alla parte di questo non ancora attuata;
b) qualora il potere di variare l'assetto urbanistico fosse stato esercitato in modo illegittimo, l'attrice poteva proporre l'azione per il risarcimento del danno (da inadempimento), ma soltanto dopo l'annullamento degli atti viziati da parte del giudice amministrativo.
Nell'atto di appello la ZZ non mosse censure volte ad infirmare il fondamento di tali profili, sostenendo anzi di avere riconosciuto "la legittimità e la liceità" dell'operato dell'ente territoriale (atto di appello, pag. 15). L'intera impugnazione è diretta a criticare la sentenza del Tribunale per aver respinto la pretesa indennitaria e per aver giudicato tardiva l'azione di ripetizione d'indebito o di arricchimento senza causa nella quale quella pretesa, a suo avviso, andava ed era stata collocata. Anzi, nell'atto di appello (tra l'altro) testualmente si legge:
"Quando la ZZ, dopo il definitivo assetto del P.di F., avvenuto con la variante del 1981, si è accorta di non poter più utilizzare i suoli di sua proprietà, inclusi nel piano di lottizzazione AN e ha visto in progetto, prima, e realizzate poi, nuove strade non previste nel piano AN, si è resa conto che questo non avrebbe potuto essere ulteriormente attuato e che la convenzione di lottizzazione non era stata rispettata dall'Ente. Il che rientrava nel legittimo potere di questo, tanto che non se ne è lamentata davanti al giudice amministrativo. Ma ha chiesto al giudice ordinario di pronunziare il trasferimento dei suoli al Comune, l'accertamento che la convenzione non era stata attuata e la condanna dell'ente all'indennizzo corrispondente allo squilibrio patrimoniale conseguente" (v. atto di appello, pag. 16-17). Come si vede, quindi, la stessa ZZ, lungi dal censurare la decisione del Tribunale nella parte relativa alla ritenuta impossibilità di (ulteriore) esecuzione del piano, affermò di essersi resa conto "che questo non avrebbe potuto essere ulteriormente attuato". Vero è che poi, a pag. 19 del medesimo atto di appello, la ZZ assume che il Tribunale avrebbe "omesso di pronunciare sulla domanda principale che avrebbe dovuto eventualmente rigettare dichiarando l'incompatibilità tra il P. di F. (e successiva variante) ed il piano AN (accertata dal C.T.U.)"; e nelle conclusioni di quell'atto ripropone tutte le domande già formulate in primo grado (compresa, quindi, quella c.d. principale).
Ma, quanto al primo punto, si deve replicare che, come risulta dalle considerazioni prima svolte, il Tribunale aveva ritenuto l'impossibilità di ulteriore realizzazione del piano di lottizzazione, muovendo proprio da tale presupposto per giungere alla decisione assunta, sicché non occorreva un'espressa declaratoria di rigetto, essendo questa chiaramente desumibile dal tessuto argomentativo della pronunzia. E, quanto al secondo punto, si deve osservare che la mera riproposizione di una domanda in appello - non soltanto priva di motivi specifici (art. 342 c.p.c.) diretti a sostenere l'impugnazione ma anzi accompagnata da argomenti in contrasto col contenuto di quella domanda - non è idonea a devolvere al giudice del gravame la cognizione del tema. In questo quadro, pertanto, è corretta la pronunzia della Corte territoriale che, dopo aver rilevato che l'appellante non aveva mosso doglianze in ordine alla diversa destinazione data ai suoli dal successivo P. di F., definito legittimo, ha ritenuto priva di consistenza l'invocata declaratoria di "validità ed efficacia" della convenzione di lottizzazione (sentenza impugnata, pag. 9). Dal momento che la stessa ZZ aveva addotto di essersi resa conto che il piano AN non avrebbe potuto essere ulteriormente attuato (stante l'incompatibilità accertata dal c.t.u.: atto di appello, pag. 19- 20), non si vede quale ulteriore accertamento i giudici del merito dovessero eseguire per ritenere (in contrasto con l'assunto dell'interessata) la permanente validità ed efficacia di quel piano e quale motivazione dovessero ancora esporre.
I vizi denunziati con il primo motivo, dunque, non sussistono. Con il secondo mezzo di cassazione la ricorrente adduce "omessa pronuncia e motivazione sul punto decisivo della controversia attinente al trasferimento al Comune di Racale dei suoli già destinati a strade e spazi pubblici. Contraddittorietà con gli atti prodotti in fascicolo e con gli accertamenti compiuti dal C.T.U. nella relazione del 29/06/1992", il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civile.
Ella censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che vi fosse stata modifica del regime immobiliare delle aree interessate e che il giudice potesse adottare la soluzione di tipo traslativo invocata.
Secondo la ricorrente, invece, sulla base della documentazione prodotta l'avvenuta destinazione a strade, almeno per gran parte dei suoli, risulterebbe in modo ufficiale e formale, onde sarebbe stato sufficiente dichiararlo e regolarizzare, con riferimento ai registri mobiliari, l'effettiva attuale proprietà. La ricorrente richiama, poi, un passo della relazione del c.t.u. e sostiene che la motivazione della sentenza impugnata (a pag. 12, ultima parte) sarebbe "in palese contraddizione con le oggettive risultanze del processo".
Con il quinto mezzo (da esaminare insieme con il secondo, essendo a questo connesso) la ricorrente denunzia ancora "illogica, contraddittoria, insufficiente motivazione circa il punto decisivo riguardante il trasferimento al Comune della titolarità dei suoli destinati ad aree e spazi pubblici. Omessa motivazione circa l'irreversibile destinazione dei suoli a vie e spazi pubblici", con riferimento all'art. 360, n. 5, cod. proc. civile. La sentenza impugnata avrebbe affermato di non poter pronunziare il trasferimento della proprietà dei suoli utilizzati per strade e spazi pubblici, secondo gli impegni delle lottizzazioni, dalla ZZ al Comune di Racale. Avrebbe però omesso di motivare sull'effettiva utilizzazione di quei suoli come vie e spazi pubblici, trascurando ogni accertamento in ordine agli indici rivelatori di quell'uso.
Soltanto dopo tale accertamento avrebbe potuto stabilire se le strade potessero essere restituite alla proprietaria oppure fossero ormai destinate in modo irreversibile ad uso pubblico, con conseguente acquisto della natura demaniale, in attuazione delle convenzioni di lottizzazione tra la ricorrente e il Comune. In quest'ultima ipotesi, tenuto conto della mancata piena attuazione dei piani convenzionati, la ZZ avrebbe dovuto essere indennizzata. In realtà il c.t.u. avrebbe accertato gli elementi necessari per dichiarare la destinazione pubblica delle aree, ma tali elementi sarebbero stati del tutto trascurati dalla Corte territoriale.
Le censure ora riassunte sono infondate.
La Corte territoriale, esaminando la domanda della ZZ diretta ad ottenere il trasferimento al Comune della proprietà delle fasce di suolo destinate a sedi viarie ed a verde pubblico, ha osservato che di tale pretesa non era dato comprendere il fondamento, neppure attraverso l'esame della pratica di lottizzazione. Ha rilevato al riguardo che nell'istanza del 26 luglio 1965 diretta alla Commissione edilizia la ZZ si era dichiarata "disposta a cedere a titolo gratuito al Comune di Racale tutte le strade progettate, man mano che viene effettuata la vendita dei suoli". A tale istanza aveva fatto seguito l'autorizzazione del sindaco, nella quale non vi era alcun cenno alle strade ed al verde pubblico, "di cui poi la ZZ chiede - per alcuni tratti - con altra istanza del 12 maggio 1966 l'autorizzazione alla costruzione", accordata dal sindaco con provvedimento del giorno dopo, a condizione che i lavori fossero stati eseguiti a regola d'arte.
Dopo aver rilevato che questo era l'intero carteggio prodotto per le strade, mentre nulla vi era per il verde, la Corte di merito ha osservato che in base ad esso andava esclusa una qualsiasi modifica del regime immobiliare delle aree interessate e che il giudice potesse adottare l'invocata soluzione di tipo traslativo. In presenza di tale percorso argomentativo l'assunto della ricorrente, secondo cui dai documenti prodotti risulterebbe l'avvenuta destinazione a strade almeno per gran parte dei suoli, non è pertinente.
Infatti, la sentenza impugnata non ha disconosciuto la suddetta destinazione. Ha invece affermato che, sulla base degli elementi acquisiti, si doveva escludere che vi fosse stata una modifica del regime immobiliare delle aree interessate e ciò equivale a dire che mancava un titolo idoneo a far disporre o dichiarare il trasferimento della proprietà di tali aree dalla ZZ al Comune di Racale.
Questa proposizione si rivela giuridicamente corretta, perché: a) non risulta che la convenzione di lottizzazione (costituente strumento tecnico-urbanistico di pianificazione del territorio) contenesse già in sè la stipula della cessione delle aree di cui si tratta dalla ZZ al Comune, sicché l'effetto traslativo non può essere collegato alla suddetta convenzione;
b) nella relazione del c.t.u., come emerge dal brano trascritto nel ricorso per cassazione (pag. 17-18), le strade e spazi definiti di uso pubblico, in essa menzionati, sono considerati come "aree di proprietà attorea" o "terreni dell'attrice", e ciò conferma che nessun atto di cessione era stato stipulato;
c) la costruzione delle strade nell'ambito del piano di lottizzazione a cura e spese della stessa ZZ (come la ricorrente afferma: v., da ultimo, memoria ex art. 378 c.p.c, pag. 7) non era idonea a determinare la c.d. occupazione acquisitiva, perché questa presuppone la trasformazione irreversibile del suolo per iniziativa e ad opera della P.A.; d) la destinazione di quelle strade ad uso pubblico, avvenuta (come si è detto) per iniziativa della ZZ, non costituiva da sola titolo idoneo a giustificare il trasferimento della proprietà (va ricordato, al riguardo, che il Tribunale aveva rigettato la riconvenzionale del Comune diretta a far dichiarare l'usucapione delle aree destinate a strade e verde pubblico, non risultando decorso il relativo termine).
Ne deriva che la pronunzia della Corte di merito circa l'assenza di modifiche al regime immobiliare delle aree si sottrae alle censure della ricorrente.
Si deve ancora aggiungere che la ricorrente medesima, postulando il trasferimento della proprietà delle aree per la loro destinazione ad uso pubblico, ipotizza che ciò sia avvenuto "in attuazione delle convenzioni di lottizzazione" (v. ricorso, quinto motivo, pag. 28). In tal modo, però, intende basare il trasferimento su un titolo convenzionale che, da un lato, non trova riscontro negli accertamenti compiuti dai giudici del merito e, dall'altro, come meglio si dirà in prosieguo, non era stato più addotto nel giudizio di secondo grado (sentenza impugnata, pag. 9), onde la questione è ormai preclusa.
Con il terzo mezzo di cassazione la ZZ denunzia violazione e falsa applicazione dei principi di diritto costituzionale introdotti dalla sentenza n. 179 del 20 maggio 1999 della Corte costituzionale;
violazione del principio circa l'indennizzo dei vincoli e delle occupazioni legittime ai sensi dell'art. 42 della Costituzione;
omessa motivazione sul punto della controversia riguardante la natura del rapporto dedotto in giudizio e della pretesa fatta valere dall'attrice; omessa, contraddittoria, insufficiente motivazione sul punto decisivo riguardante il mancato accertamento dell'obbligo del Comune di Racale di dare attuazione ai piani ZZ e sul richiesto accertamento della mancata attuazione di tali piani;
violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 1464, 1467, 1468, 2033, 2041 c.c; contraddittoria motivazione sul punto decisivo riguardante la dichiarata mancata formulazione della domanda di ripetizione dell'indebito e di arricchimento senza causa, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civile. Dando per ammesso che i piani ZZ fossero incompatibili con le norme e gli strumenti urbanistici successivamente emanati, tanto da far considerare come revocate per implicito le precedenti approvazioni dei predetti piani di lottizzazione, la Corte territoriale comunque non avrebbe potuto respingere le domande formulate dalla ricorrente.
Infatti quest'ultima non avrebbe richiesto il risarcimento del danno, avendo riconosciuto il potere della P.A. di modificare (con adeguata motivazione) gli strumenti urbanistici. Avrebbe solo addotto che tale modifica aveva fatto venir meno l'equilibrio della convenzione, cioè "i presupposti giuridici ed economici che giustificavano la convenienza della cessione gratuita al Comune di Racale delle fasce di suolo destinate a sedi viarie e delle zone destinate a verde pubblico o vincolate, nonché delle spese sostenute per la realizzazione delle opere stradali". Con ciò nella citazione introduttiva si sarebbe fatto evidente riferimento agli artt. 1464, 1467, 1468 c.c., che si fonderebbero sugli stessi principi recati dagli artt. 2033 e 2041 cod. civile. La causa petendi, quindi, sarebbe stata chiaramente indicata fin dal primo atto processuale ed ulteriormente chiarita nella memoria difensiva del 4 novembre 1988, nella quale si sarebbe fatto espresso riferimento alla ripetizione d'indebito ed all'arricchimento senza causa.
D'altra parte il principio indennitario in materia di convenzioni urbanistiche si collegherebbe o alla responsabilità della P.A. per atti legittimi oppure ai principi d'ingiusta locupletazione che sarebbero alla base di tutte le norme citate.
La sentenza impugnata sarebbe erroneamente pervenuta al convincimento che la ZZ avesse chiesto il risarcimento del danno, ma la differenza di qualificazione della domanda tra la responsabilità da illecito e quella da atti legittimi della P.A. andrebbe dedotta dalla causa petendi e non dalle voci di danno. Nel caso di specie le ragioni della domanda sarebbero state ben qualificate in citazione col riferimento allo squilibrio sinallagmatico delle convenzioni e, quindi, alla ripetizione dell'indebito e all'arricchimento senza causa. Negare che nella memoria del 4 novembre 1988, redatta a chiarimento della domanda introduttiva, si facesse espresso riferimento al principio d'ingiusta locupletazione significherebbe negare l'evidenza e la realtà processuale.
Richiamato il contenuto della suddetta memoria, la ricorrente rileva che il giudice, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., avrebbe il potere di qualificare la domanda sulla base delle indicazioni contenute nell'atto introduttivo e dei chiarimenti ulteriormente forniti. Proprio nell'esercizio di tale funzione la Corte salentina sarebbe incorsa in errore.
Essa, inoltre, avrebbe omesso di considerare le caratteristiche della convenzione di lottizzazione, che non sarebbe un mero contratto di diritto privato, possedendo invece particolari profili pubblicistici.
Le domande avanzate si sarebbero ben potute cumulare non essendo tra loro incompatibili ed avendo anzi come base comune il principio d'ingiusta locupletazione. Peraltro anche la risarcibilità del danno da lesione d'interessi legittimi o da accessione invertita avrebbe contribuito a generalizzare il principio che qualsiasi riduzione patrimoniale conseguente ad atti e comportamenti legittimi, illegittimi o illeciti della P.A. deve essere indennizzata o risarcita.
Nel caso in esame la ZZ non avrebbe contestato al Comune alcun comportamento illegittimo o illecito, ma avrebbe dedotto uno squilibrio contrattuale conseguente alla mancata piena attuazione delle convenzioni e delle lottizzazioni, tale da non più giustificare la cessione gratuita dei suoli per strade e spazi pubblici, la soggezione della proprietà a vincoli e la spesa per la costruzione di strade. Il riferimento al diritto all'indennizzo sarebbe significativo della causa petendi, ampiamente chiarita con la memoria del 4 novembre 1988 e con le difese conclusionali. Altrettanto ingiustamente, poi, la Corte di merito avrebbe rilevato delle incompatibilità tra la domanda principale e quella subordinata perché, se si fosse accertata l'efficacia delle convenzioni, la domanda subordinata si sarebbe dovuta considerare non proposta.
Ancora, la Corte territoriale in contrasto con la realtà avrebbe dichiarato che la ricorrente avrebbe proposto in sede di gravame la domanda di risarcimento del danno unita a quella di trasferimento dei suoli. Ciò non risponderebbe al vero perché le domande proposte con l'atto di appello sarebbero esattamente quelle formulate in primo grado.
Infine, l'affermazione dei giudici di appello, secondo cui "l'ambito dell'impugnazione è incompatibile, in parte qua, con le conclusioni di merito", sarebbe priva di logico fondamento.
Invero, la compatibilita tra squilibrio contrattuale e patrimoniale, indennizzabilità dei vincoli, destinazione delle proprietà ZZ a suolo pubblico e strade, costruzione di queste sarebbe confortata dai principi più volte affermati da questa Corte nelle decisioni menzionate nelle difese svolte nei due gradi del giudizio. Le complesse censure ora riassunte non sono fondate. Si deve premettere che il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 1999 non è pertinente. Con tale pronunzia il Giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 7, nn. 2, 3 e 4, e 40 L. 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica) e 2, 1^ comma, L. 19 novembre 1968 n. 1187, nella parte in cui consente all'amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti, preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità, senza la previsione d'indennizzo. Ma nel caso di specie, a parte quanto si dirà in prosieguo circa il contenuto della sentenza impugnata, non viene in rilievo la reiterazione, da parte dell'amministrazione, di vincoli urbanistici scaduti (preordinati all'espropriazione o comportanti l'inedificabilità). Si discute, invece, delle conseguenze di una (sopravvenuta) disciplina urbanistica che abbia reso ineseguibile una precedente convenzione di lottizzazione, peraltro in parte già attuata, nonché delle domande al riguardo formulate dalla parte privata. La presente controversia, dunque, si colloca in un ambito diverso da quello considerato dalla citata statuizione della Corte costituzionale. Neppure coglie nel segno il richiamo all'art. 42 della Costituzione. Invero la sentenza impugnata, dopo aver riconosciuto alla P.A. il potere di modificare, per esigenze di pubblico interesse, la disciplina urbanistica con l'effetto di provocare la decadenza (recte: l'inefficacia) di una convenzione edilizia in precedenza stipulata, non ha affatto negato alla parte privata ogni possibilità di tutela. Anzi, ha passato in rassegna tali possibilità rilevando che il privato: a) può impugnare il (nuovo) strumento urbanistico dinanzi al giudice amministrativo per poi adire, in caso di annullamento, il giudice ordinario allo scopo di ottenere la risoluzione della convenzione e il risarcimento del danno;
b) può rivolgere direttamente la pretesa risarcitoria al giudice ordinario, nel quadro dei principi affermati da questa Corte con la sentenza (resa a sezioni unite) n. 500 del 1999; c) può rivolgersi al giudice ordinario per far valere l'inadempimento della P.A., attuato con l'adozione di un nuovo strumento urbanistico, qualora essa avesse assunto in convenzione l'obbligazione di non fare, vale a dire di mantenere l'edificabilità della zona oggetto di lottizzazione;
d) in presenza del legittimo esercizio, da parte del Comune, del potere in materia di assetto del territorio, può sottrarsi agli ulteriori adempimenti previsti in convenzione e, con riguardo al pregresso adempimento di obblighi, può far valere l'indebito oggettivo e/o l'arricchimento senza causa, il primo riferito ai corrispettivi versati sulla base della convenzione (poi caducata), il secondo riferito all'esecuzione di opere di urbanizzazione.
Come si vede, dunque, lungi dal negare alla parte privata qualsiasi tutela (nel che sarebbe stata ravvisabile la violazione dell'art 42 Cost.), la sentenza impugnata ne ha riconosciuto la possibilità
sotto diversi profili.
Tanto chiarito, però, essa ha aggiunto: 1) che l'appellante non aveva mosso doglianze circa la diversa destinazione data ai suoi terreni dal successivo programma di fabbricazione, definito legittimo;
2) che ella non aveva riproposto in secondo grado l'inadempimento "contrattuale" della P.A., collocando la pretesa - di cui alla domanda "alternativa e subordinata" - nell'azione di ripetizione di indebito e/o di arricchimento senza causa;
3) che la medesima appellante non aveva proposto - ne' con la citazione introduttiva ne', successivamente, con la memoria del 4 novembre 1988 - l'azione generale di arricchimento (per le ragioni esposte in sentenza: pag. 10-12).
Questo percorso argomentativo (i cui passaggi logici sono riassunti nell'esposizione in fatto della presente decisione) si sottrae alle censure della ricorrente.
Al riguardo si deve premettere che - come questa Corte ha più volte affermato (e come la sentenza impugnata ricorda) - l'azione generale di arricchimento ha natura complementare e sussidiaria, potendo essere esercitata solo quando manchi un titolo specifico sul quale possa essere fondato un diritto di credito, talché si differenzia da ogni altra azione sia per presupposti che per limiti oggettivi ed integra un'azione autonoma per diversità di petitum e causa petendi rispetto alle azioni fondate su titolo negoziale o di altro genere. La specificità del titolo di detta azione esclude che essa possa ritenersi proposta per implicito in una domanda fondata su altro titolo (Cass., 21 luglio 2000, n. 9594; 24 maggio 2000, n. 6810; 16 maggio 2000, n. 6299; 30 giugno 1998, n. 6409; 4 marzo 1997, n. 1881;
25 marzo 1995, n. 3496; 13 agosto 1993, n. 8677).
Nel caso in esame la ZZ, con l'atto di citazione, formulò in via principale una domanda diretta all'accertamento che il piano di lottizzazione, autorizzato dal Comune di Racale, era ancora valido ed efficace (sul punto si richiamano le considerazioni svolte nel primo motivo del ricorso). Si trattava quindi, con evidenza, di una domanda basata sulla convenzione e perciò non riconducibile in alcun modo allo schema dell'azione generale di arricchimento. La ZZ, poi, in via alternativa e subordinata, qualora si fosse ritenuto il piano suddetto non più valido o efficace, chiese che con la sentenza fosse trasferita la proprietà da lei al Comune di Racale delle fasce di suolo destinate a sedi viarie ed a verde pubblico e, in tale ipotesi, che il Comune fosse condannato al pagamento delle somme (da accertare in corso di causa) per i seguenti titoli: a) valore venale del terreno;
b) perdita di valore per le zone private vincolate;
c) mancato reddito;
d) spesa occorsa per l'esecuzione delle opere stradali;
e) rimborso di imposte e contributi dalla data di destinazione dei suoli a strade o a verde pubblico a quello del trasferimento al Comune.
Anche questa pretesa "alternativa e subordinata" (poi riprodotta nelle conclusioni definitive del giudizio di primo grado, come risultano trascritte nell'epigrafe della sentenza del Tribunale) era ancorata alla convenzione o, comunque, si muoveva in una prospettiva di tipo contrattuale, com'è reso palese dal capo di domanda relativo al trasferimento della proprietà dei suoli, trasferimento al quale ("in quest'ultima ipotesi": v. citazione, pag. 5, capo 3^) era collegata la condanna al pagamento delle somme per i titoli indicati.
In ogni caso, si trattava di un petitum (volto ad ottenere, tra l'altro, una pronuncia di trasferimento immobiliare) del tutto incompatibile con quello di un'azione di arricchimento, che ha per oggetto un indennizzo equivalente alla diminuzione patrimoniale subita, cui corrisponda (e che non superi) l'arricchimento senza una giusta causa dell'altro soggetto.
Ma anche la causa petendi della domanda non era compatibile con l'azione ora indicata. Essa, infatti, muovendo dall'assunto che il Comune fosse inadempiente, rilevava però che la parte privata non avrebbe potuto ottenere dal giudice ordinario ne' la condanna del Comune ad attuare il piano ne' il risarcimento del danno, "perché l'Amministrazione può sempre, con adeguata motivazione, modificare le previsioni urbanistiche" (citazione, pag. 3). Tuttavia - proseguiva l'attuale ricorrente - "la mancata attuazione del piano fa venir meno i presupposti giuridici ed economici che giustificavano la convenienza della cessione gratuita al Comune di Racale delle fasce di suolo destinate a sedi viarie e delle zone destinate a verde pubblico o vincolate, nonché delle spese sostenute per l'esecuzione delle opere stradali". In questo quadro l'attrice formulava la suddetta domanda "in via alternativa e subordinata", domanda che dunque si basava sullo "squilibrio sinallagmatico" (l'espressione è tratta dal ricorso per cassazione:
v. pag. 21) venutosi a creare nel rapporto nascente dalla convenzione, vale a dire sull'alterazione dell'assetto d'interessi con essa raggiunto, e perciò faceva valere pretese a questa riferite in quanto collegate al mancato rispetto di obbligazioni la cui fonte era in quel rapporto (a prescindere dalla loro fondatezza nel merito che non è qui in discussione).
Ancora in questa sede, del resto, la ZZ richiama gli artt. 1464, 1467 e 1468 cod. civ., concernenti azioni di risoluzione e quindi di tipo contrattuale, non compatibili con l'azione di arricchimento che postula l'inesistenza di un titolo negoziale e, peraltro, per il suo carattere specifico (come già si è notato) non può ritenersi proposta per implicito in una domanda fondata su altro titolo.
Ne deriva che l'assunto della ricorrente - secondo cui ella fin dall'inizio avrebbe fatto riferimento espresso all'azione di arricchimento senza causa - non può essere condiviso. Nè giova il richiamo alla memoria difensiva in data 4 novembre 1988. Come la sentenza impugnata ha posto in luce (pag. 11), in detta memoria il riferimento a tale azione compare in una sentenza di questa Corte, della quale è stata riportata la massima, ma la domanda è rimasta inalterata nei termini sopra indicati, che non consentono di enucleare (ed impongono anzi di escludere) la tempestiva proposizione di una domanda riconducibile allo schema di cui all'art. 2041 cod. civile. Neppure ha fondamento il richiamo al potere di qualificazione giuridica della domanda spettante al giudice ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civile. È ben vero che il giudice ha il potere di qualificare liberamente la fattispecie dedotta in giudizio, ma tale potere trova un limite nel rispetto degli elementi oggettivi dell'azione proposta e non può spingersi - proprio in base al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato - fino a sostituire a quella formulata dalla parte un'azione diversa. Gli argomenti svolti dalla Corte territoriale, con motivazione concisa ma sufficiente, si rivelano dunque corretti. Pertanto, alla stregua delle considerazioni che precedono, anche il terzo motivo del ricorso deve essere respinto.
Con il quarto mezzo di cassazione la ricorrente denunzia "omessa, illogica, contraddittoria, insufficiente motivazione circa il punto decisivo della controversia attinente al diritto della signora ZZ ad essere indennizzata per le costruzione delle strade", in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. civile. In forza degli impegni assunti con l'istanza di lottizzazione la ZZ sarebbe stata obbligata a cedere al Comune a titolo gratuito tutte le strade progettate, non a costruirle. La costruzione sarebbe stata eseguita al solo fine di abbreviare l'attuazione dei piani di lottizzazione. Della relativa spesa la ricorrente andrebbe indennizzata. La Corte territoriale avrebbe omesso di motivare sul punto, confondendo tra cessione dei suoli destinati a vie e spazi pubblici ed esecuzione dei relativi lavori con esborso delle conseguenti spese.
Il motivo non è fondato.
La sentenza impugnata ha esaminato l'appello nei limiti dello specifico motivo in cui questo era stato formulato (effetto devolutivo). Dopo avere trattato la natura della convenzione di lottizzazione e gli effetti delle successive modifiche introdotte dalla P.A. ha rilevato che l'appellante non aveva mosso doglianze circa la diversa destinazione data ai suoli dal programma di fabbricazione (definito legittimo) e non aveva riproposto in quel grado l'inadempimento "contrattuale" della P.A. sul rilievo che la pretesa di cui alla domanda alternativa e subordinata andasse collocata nel quadro della ripetizione d'indebito e/o dell'arricchimento senza causa. Ha proseguito affermando che, secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza, in fattispecie come quella in questione la parte privata può far valere l'indebito oggettivo, riferito ai corrispettivi versati sulla base della convenzione (poi caducata) o l'arricchimento senza causa riferito all'esecuzione di opere di urbanizzazione (nel cui novero rientra la costruzione delle strade cui la ZZ si richiama). Ha però ritenuto che, nella fattispecie in esame, l'attuale ricorrente non avesse proposto in primo grado l'azione di arricchimento, che non poteva neppure considerarsi utilmente proposta in appello in quanto l'ammissibilità di tale domanda presupponeva che in primo grado non fosse stata esercitata, come invece era avvenuto nella specie, un'azione contrattuale (cfr. Cass., 14 giugno 2000, n. 8110). Sul punto si rinvia alle considerazioni svolte trattando del terzo motivo di ricorso.
Non è esatto, dunque, che la Corte salentina abbia omesso di motivare, come lamentato dalla ZZ. Essa ha ritenuto - con argomentazioni di cui si è verificata la congruità - che la pretesa fosse in astratto azionabile con l'azione di arricchimento, ma che questa domanda non era stata in concreto tempestivamente proposta.
Nè potrebbe utilmente addursi che, con l'atto di appello, erano state riproposte tutte le domande formulate in primo grado. Come già si è notato le argomentazioni specifiche a sostegno del gravame, idonee a determinare i limiti dell'effetto devolutivo di questo, erano quelle individuate dalla Corte territoriale, la quale pertanto ha correttamente considerato non riproposta l'azione contrattuale.
Ne deriva che i denunziati vizi di motivazione non sussistono. Con il sesto mezzo di cassazione (il quinto è stato trattato insieme con il secondo) la ZZ adduce "omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa il punto decisivo sulla ripetizione dell'indebito delle somme pagate dalla ricorrente a titolo di tributi sulla proprietà dei suoli", in riferimento all'art. 360, n. 5, cod. proc. civile. L'erronea dichiarazione di non trasferibilità al Comune delle strade e dei suoli realizzati in esecuzione delle convenzioni, e il mancato accertamento sull'effettiva destinazione pubblica di essi, avrebbero anche determinato il mancato accoglimento della domanda diretta ad ottenere il rimborso delle somme pagate dalla ricorrente per tributi (imposte, tasse e contributi) connessi all'intestazione dei suoli in questione. Ritenendo fondata la doglianza sull'omesso accertamento dell'effettiva destinazione ad uso pubblico, si dovrebbe anche ritenere che andassero accertate le somme indebitamente versate dalla ZZ in relazione ai suoli in questione.
Il motivo, nei termini in cui è formulato, presuppone l'accoglimento delle censure esaminate in precedenza. Poiché queste sono state respinte, esso resta assorbito.
Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.
Si ravvisano tuttavia giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 novembre 2002. Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2003