Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/11/2003, n. 704
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Sentenza 21 novembre 2003

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È abnorme, in quanto determina un'indebita regressione del procedimento, l'ordinanza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare annulli la richiesta di citazione a giudizio, e restituisca gli atti al P.M., per violazione dell'articolo 415 bis cod. proc. pen., sull'erroneo presupposto del mancato rispetto del termine di preavviso di cui all'art. 375 comma quarto in ordine alla previsione di cui al comma precedente circa l'invito all'indagato a presentarsi per rendere l'interrogatorio. Invero, la sanzione di nullità comminata dall'art. 416 per il caso di mancato invito ai sensi dell'art. 375 comma terzo non si estende al termine previsto dal comma 4: disposizione quest'ultima operativa soltanto con riferimento all'interrogatorio da rendere nel corso delle indagini preliminari e non, invece, nella diversa ipotesi di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/11/2003, n. 704
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 704
    Data del deposito : 21 novembre 2003

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