Sentenza 21 novembre 2003
Massime • 1
È abnorme, in quanto determina un'indebita regressione del procedimento, l'ordinanza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare annulli la richiesta di citazione a giudizio, e restituisca gli atti al P.M., per violazione dell'articolo 415 bis cod. proc. pen., sull'erroneo presupposto del mancato rispetto del termine di preavviso di cui all'art. 375 comma quarto in ordine alla previsione di cui al comma precedente circa l'invito all'indagato a presentarsi per rendere l'interrogatorio. Invero, la sanzione di nullità comminata dall'art. 416 per il caso di mancato invito ai sensi dell'art. 375 comma terzo non si estende al termine previsto dal comma 4: disposizione quest'ultima operativa soltanto con riferimento all'interrogatorio da rendere nel corso delle indagini preliminari e non, invece, nella diversa ipotesi di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/11/2003, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 21/11/2003
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 2174
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 014130/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIP TRIBUNALE di ROMA;
nei confronti di:
1) AL LI N. IL 15/04/1978;
2) NT NL N. IL 12/10/1976;
avverso ORDINANZA del 10/02/2003 GIP TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI LUISA;
lette le conclusioni del P.G. e l'annullamento senza rinvio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma ricorre per la Cassazione della ordinanza del 10.2.2003 del Giudice dell'udienza preliminare;
con la quale veniva dichiarata la nullità della richiesta di citazione a giudizio di AL NO, la separazione degli atti relativi al medesimo ed la restituzione degli atti al Pubblico Ministero per l'ulteriore corso.
Lamenta che il giudice ha pronunciato una nullità non prevista dalla legge e che l'atto è abnorme in quanto ha determinato una indebita regressione del procedimento.
Il ricorso è fondato.
Il provvedimento impugnato, che ha dichiarato una nullità non prevista dalla legge, ha determinato una indebita regressione del procedimento e pertanto si è posto quale provvedimento abnorme che legittima il presente ricorso.
Giova riportare il testo del provvedimento adottato dal Gup nella trascrizione che, data la scarsa leggibilità del provvedimento stesso, ne ha effettuato il pubblico ministero ricorrente: "Il Gup, rilevato che la richiesta di rinvio a giudizio del 15.10.2003 non è stata preceduta dall'invito a comparire per rendere l'interrogatorio tempestivamente richiesto;
che infatti detto invito all'imputato AL non è stato notificato ne' con il rispetto del termine a comparite di tre giorni di cui all'art. 375, co. 4^, c.p.p. ne' con il rispetto del minor termine eventualmente fissato dal PM in caso di urgenza;
che detta omissione, lungi dal costituire ed integrare un'ipotesi di nullità relativa, incide direttamente, compromettendole, sulle facoltà connesse con il diritto di difesa, non avendo consentito alla parte (rectius all'imputato) di apprestare la difesa giacché nessun termine ha lasciato per la preparazione dell'atto richiesto;
che l'omissione è causa di nullità della richiesta di rinvio a giudizio del AL NO...". Osserva il PM ricorrente che evidentemente la nullità è stata dichiarata sull'erroneo presupposto che l'interrogatorio chiesto dall'indagato, cui il PM è obbligato a procedere a norma dell'art. 415 bis, co. 3^, debba essere preceduto da un avviso all'indagato da effettuarsi almeno tre giorni prima dell'atto, così come stabilito dall'art. 375, co. 4^; ma tale avviso, secondo lo stesso PM non è invece dovuto, data la diversa natura dell'interrogatorio in questione rispetto a quello che si effettua ad iniziativa dell'organo dell'accusa e tenuto conto del fatto che a sollecitare l'atto è lo stesso indagato, che ha già ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, conosce l'imputazione a suo carico ed ha potuto prendere visione degli atti depositati dal PM;
si tratterebbe peraltro di una nullità a regime intermedio, non tempestivamente eccepita e comunque sanata dall'effettuazione dell'atto stesso. Tali rilievi sono fondati.
Non ritiene il Collegio che il mancato rispetto del termine di preavviso di cui all'art. 375, co. 3^, comporti la nullità dell'interrogatorio ex art. 415 bis. Deve al riguardo tenersi presente l'art. 416, co. 1^, c.p.p. secondo il quale "La richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall'avviso previsto dall'art. 415 bis, nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375, co. 3^, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all'art. 415 bis, co. 3^, c.p.p.". La disposizione, come è evidente, si limita a richiamare il comma 3 dell'art. 375 e ciò assume il significato, secondo il Collegio,stante il principio di tassatività delle nullità, di limitare la nullità della richiesta di rinvio a giudizio alla mancanza di quelle formalità indispensabili per rendere possibile l'interrogatorio, quale appunto l'invito a comparire, senza però estenderla al rispetto di quegli altri presupposti (termine per preparare la difesa, stabilito dall'art. 375, co. 4^) che sono invece previsti allorché si procede all'interrogatorio nel corso delle indagini preliminari.
Peraltro l'assunzione dell'interrogatorio ha comportato sicuramente la sanatoria di ogni eventuale nullità, a norma dell'art. 183 lett. b) c.p.p. che prevede la sanatoria dell'atto se la parte si è
avvalsa della facoltà al cui esercizio lo stesso era preordinato, nè la parte ha eccepito alcunché nel corso dell'interrogatorio stesso, come sarebbe stato suo onere atteso che, ammesso per pura ipotesi che si fosse in presenza di una nullità, si sarebbe trattato comunque di una nullità a regime intermedio.
P.Q.M.
La Corte:
- Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e ordina trasmettersi gli atti per l'ulteriore corso al Gup di Roma. Così deciso in Roma, il 6 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2004