Sentenza 18 febbraio 2016
Massime • 1
In tema di impugnazioni è inammissibile, per carenza dell'interesse di cui all'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., il ricorso del Pubblico Ministero avverso la sentenza di condanna che si limiti a denunciare la mancanza grafica della motivazione, senza indicare il concreto vantaggio pratico realizzabile con un nuovo gudizio di merito, a seguito dell'annullamento di una decisione che ha accolto la pretesa punitiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/02/2016, n. 38086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38086 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2016 |
Testo completo
38 0 8 6 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 18/02/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: NT MAURIZIO FUMO - Presidente - N.549 Dott. Dott. SILVANA DE BERARDINIS - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 39600/2015 - Consigliere - Dott. PIERO SAVANI - Consigliere - Dott. ROSA PEZZULLO - Rel. Consigliere - Dott. FERDINANDO LIGNOLA ha pronunciato la seguente NT sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMA nei confronti di: RI ST N. IL 21/12/1981 avverso la sentenza n. 27/2006 TRIBUNALE di LATINA, del 18/04/2008 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/02/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. R che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Mario Pinelli, ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 23 febbraio 2006 del giudice di pace di Latina, OR AN era condannato alla pena di € 1200 di multa per lesioni lievi, reato commesso il 15 dicembre 2003 in danno di RA RG;
in data 18 aprile 2008 il Tribunale di Latina confermava la sentenza di primo grado.
2. Con atto del 17 dicembre 2009 trasmesso in data 17 settembre 2015 a questa Corte per competenza, ha proposto "appello" il Procuratore generale di Roma, deducendo la nullità della sentenza ex articolo 125 cod. proc. pen., poiché non è mai stata depositata la relativa motivazione, in quanto nelle more il giudice monocratico di Latina è morto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del Procuratore generale di Roma è inammissibile per difetto di interesse.
1.1 Va premesso che una sentenza priva di motivazione non può per questo difetto essere qualificata come inesistente, poiché la sua esistenza coincide con quella del dispositivo, attraverso la cui lettura la decisione è stata pubblicata. Essa è bensì suscettibile di annullamento in dipendenza di impugnazione della parte interessata;
ma occorre pur sempre che il ricorrente abbia un concreto interesse all'impugnazione, che non può consistere in quello alla astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, dovendo comunque essere dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione (Sez. 6, n. 40536 del 14/10/2010, Berforini, Rv. 248687; Sez. 5, n. 35722 del 29/04/2013, Vacca, Rv. 256950; entrambe le decisioni riguardano una fattispecie in cui la sentenza era costituita dall'intestazione, dalle conclusioni delle parti e dal dispositivo). Infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, Rv. 240815), l'interesse a proporre impugnazione deve essere apprezzabile non solo nei termini dell'attualità, ma anche in quelli della concretezza, sicché non può risolversi nella mera aspirazione alla correzione di un errore di diritto contenuto nella sentenza impugnata. La concretezza dell'interesse può anche ravvisarsi quando l'impugnazione sia volta esclusivamente a lamentare una violazione astratta di una norma formale, purché però da essa derivi un reale pregiudizio dei diritti dell'imputato, che si intendono tutelare attraverso il raggiungimento di un risultato non soltanto teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Sez. U, n. 6203 del 11/05/1993, Amato, Rv. 193743; Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, Boido, Rv. 202018). Questa regola è valida per tutte le impugnazioni, anche per quelle del pubblico ministero, che pure persegue un interesse che non può essere assimilato a quello delle altre parti, nè inquadrato negli stessi schemi. Il pubblico ministero può quindi proporre impugnazione, al fine di ottenere la esatta applicazione della legge, anche se a favore dell'imputato, ma l'interesse ad impugnare deve ugualmente presentare i caratteri della concretezza e della attualità, il che si verifica quando con l'impugnazione egli miri ad un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente utile e favorevole, come ad esempio quello di non far ricadere sull'imputato effetti dannosi ascrivibili ad errori del giudice (Sez. U, n. 6203 del 11/05/1993, Amato, Rv. 193743; Sez. 6, n. 12722 del 12/02/2009, Lombardi Stronati, Rv. 243242). Insomma, non vi è la possibilità di proporre un'impugnazione che si risolva in una mera pretesa teorica che miri alla sola esattezza giuridica della decisione, che di per sè non sarebbe sufficiente a integrare il vantaggio pratico in cui si compendia l'interesse E normativamente stabilito, con riferimento all'impugnazione di ogni provvedimento giurisdizionale.
2. In altri e conclusivi termini, il vizio di motivazione (anche nel caso dell'omessa motivazione) è deducibile solo quando si assuma che quel vizio ha condotto ad una deliberazione sbagliata, rispetto al contenuto probatorio del processo legittimamente valutabile, e diversa da quella, invece corretta, che con una motivazione non apparente e immune dai vizi di contraddittorietà e manifesta illogicità avrebbe dovuto essere adottata. È solo un tal tipo di deduzione, infatti, che, attaccando il decisum, consente poi al giudice del prosieguo di pervenire ad una deliberazione consona al percorso argomentativo, ritenuto congruo alle prove e corretto logicamente (Sez. 5, n. 35722 del 29/04/2013, Vacca, in motivazione).
3. Nel caso di specie il ricorrente non ha indicato alcun pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione, ma si è limitato a dedurre la nullità della sentenza per la mancanza grafica della motivazione. Sarebbe stato invece necessario specificare comunque le ragioni per le quali la decisione di condanna fosse ritenuta illegittima e dovesse quindi essere annullata, ed in particolare sarebbe stato necessario precisare quale fosse la situazione pratica più vantaggiosa che l'impugnante intendeva raggiungere attraverso la eliminazione del provvedimento pregiudizievole. Il ricorrente Procuratore generale, inoltre, nel suo atto di impugnazione estremamente sintetico, nemmeno ha chiarito quale fosse il vantaggio pratico che intendeva raggiungere con un nuovo giudizio di merito, a seguito di annullamento della sentenza di condanna impugnata.
4. Va dato atto di un diverso orientamento, espresso anche da questa sezione (Sez. 5, n. 43170 del 25/09/2012, Singh, Rv. 254132; Sez. 4, n. 39786 del 05/07/2012, Silvestri, Rv. 253724; Sez. 2, n. 44948 del 30/11/2010, Carrozza, Rv. 249103), secondo il quale è ammissibile il ricorso per saltum del Pubblico Ministero, con il quale si denunci la nullità di una sentenza di assoluzione per mancanza assoluta della motivazione, anche in assenza di specificazione delle ragioni dell'illegittimità della decisione, perché la mancanza assoluta di motivazione non consente al pubblico ministero di dimostrare un concreto interesse all'impugnazione.
5. Il Collegio ha ritenuto di condividere l'opposto orientamento, maggiormente, persuasivo, in relazione alla nozione di interesse specifico e pertinente, ai sensi dell'art. 568 cod. proc. pen., comma 4, anche perché l'indicazione contraria è emersa sempre rispetto a casi di sentenze di assoluzione हि impugnate dal pubblico ministero e nel caso di specie l'impugnazione riguardava una sentenza di condanna.
6. Infine va tenuto presente che vi sono numerose decisioni non massimate, che concludono per l'inammissibilità del ricorso del pubblico ministero il quale, in assenza della indicazione di un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato, si limiti a dedurre la nullità della sentenza per la mancanza grafica della motivazione;
tali decisioni affrontano la fattispecie del ricorso avverso una sentenza priva di motivazione seguendo i generali criteri adottati dalla prevalente giurisprudenza in tema di interesse delle parti, non evidenziando alcuna peculiare differenza tra il ricorso avverso un provvedimento motivato o, invece, privo di qualsivoglia motivazione (Sez. 6, n. 31962, del 13/07/2007; Sez. 6, n. 41233, del 26/10/2005; Sez. 5, n. 5499, del 24/11/2005 - dep. 04/02/2006; Sez. 5, n. 45920, del 22/04/2005; Sez. 5, n. 22136, del 19/05/2005; Sez. 6, n. 21024, del 18/05/2005). 4 7. Conclusivamente il ricorso del Procuratore generale va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2016 Il consigliere estensore Il Presidente Ferdinando Lignola Maurizio Fumo dy едий DEPOSITATA IN CANCILLERIA addl 13 SET 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 5