Sentenza 7 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/03/2002, n. 3369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3369 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2002 |
Testo completo
E N 6 O 8 I 9 Z 5 /2 A . 1. 4 R N / T 6 . S CC. 2 I B . EPUBBLICA ITALIANA G R E L .P L 3369/02 R D R A A . L A T E B D U D A IB T I E R A S T 1 T I N 3 N E R 1 S E A CORTE SUPREMA DICASS LIONE E with . S J Oggetto T E A N A IVA M SEZIONE TRIBUTARIA società estera - stabile organizzazione in Italia - tassabilità attività Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 12311/00 Dott. Michele CANTILLO Presidente - Dott. Enrico ALTIERI - Rel. Consigliere * Cron. 7750 - Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI Rep. Dott. Stefano MONACI - Consigliere Ud. 20/12/01 Dott. Salvatore DI PALMA © Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA سمعنا sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, UFF IVA MILANO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
INCORPORATED SOC, INTERTABA SPA, in PHILIP MORRIS persona del' legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 7, presso 10 studio dell'avvocato PIETRO 2001 ADONNINO, difesa dall'avvocato GUGLIELMO MAISTO, giusta procura in calce;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 2695 CAMPIONE CIVILE N. 70056 controricorrente - avverso la sentenza n. 313/99 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 24/03/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/01 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato DE STEFANO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato MAISTO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore perGenerale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso l'accoglimento del ricorso. سمعنا § 1. Svolgimento del processo Sulla base di processi verbali di constatazione della Guardia di Finanza di Napoli e di Milano il Di- -partimento delle Entrate ufficio i.v.a. di Milano, con separati avvisi di rettifica per gli anni da 1988 a 1993, contestava alle società IL RI Interna- tional CO, con sede in New York ( U.S.A.), e ER s.p.a., con sede in Milano, considerata sta- bile organizzazione della prima, la violazione degli articoli 28, primo comma, 35, terzo comma, 41, sesto comma, del d. P. R. 26 ottobre 1972, n.633, in rettifica delle dichiarazioni annuali, con applicazione delle 2 e 43, sanzioni previste dagli articoli 41, primo comma, La pretesa primo e terzo comma dello stesso d.P.R fiscale era relativa ad attività di produzione e vendi- ta di tabacchi lavorati su licenza della società este- ra, con pagamento di royalties, da parte dell'Azienda Autonoma Monopoli di Stato. Entrambe le società ricorrevano alla commissione tributaria provinciale di Milano, negando che la Inter- taba fungesse da stabile organizzazione in Italia della prima, pur appartenendo entrambe ad un unico gruppo;
la ER deduceva, inoltre: a) che dal 1988 la IL RI NA CO, dal 16 giugno 1988, non era più titolare di alcun contratto di نها licenza, essendo stata questa trasferita alla IL RI TS;
b) la violazione dell'art.5 della con- venzione Italia - U.S.A. contro la doppia imposizione. Pertanto, secondo le due società, era da ritenersi corretta la procedura di emissione di autofatture da parte dell'A.A.M.S. per le royalties pagate, senza pre- sentazione della dichiarazione i.v.a. I primi giudici accoglievano i ricorsi, rilevando che difettavano gli elementi costitutivi di un'unità aziendale, indispensabili per far acquisire alla socie- tà italiana la qualità di stabile organizzazione del soggetto estero. 3 Proponeva appello l'ufficio, riproponendo gli argo- menti già svolti e rilevando che il trattato Italia - U.S.A. contro le doppie imposizioni valeva solo ai fini delle imposte dirette, e non di quelle indirette. Chie- deva, in via subordinata, la sospensione dei processi, in attesa della definizione delle indagini penali, aperte sulla base dello stesso processo verbale di con- statazione. Le due società proponevano appello incidentale. Entrambe le impugnazioni venivano rigettate, previa riunione dei procedimenti, dalla commissione tributaria regionale della Lombardia con sentenza 16 dicembre 1999 - 24 marzo 2000, così motivata: - pur avendo le commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 7 del d.l.vo n.546/92, un potere officioso di conoscenza dei fatti, in sede contenziosa gli atti di accertamento non potevano essere modificati e i poteri cognitivi del giudice sono sempre delimitati dal- l'art. 112 cod.proc.civ. L'atto di accertamento segna, quindi, un limite al metodo acquisitivo degli elementi di prova, proprio del processo amministrativo;
non poteva essere accolta la richiesta di sospen- sione. Nell'art.295 cod. proc. civ., nel testo risultante introdotta dall'art.35 della legge dalla modifica venuto meno il riferimento all'art.3 del n.353/90, codice di procedura penale abrogato;
inoltre, l'art.2, secondo comma, del vigente codice di procedura penale prevede che la decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa о penale non ha efficacia vincolante in nessun processo. L'art. 75 prevede, poi, solo casi tassativi di pregiudi- ziali penali obbligatorie;
per quanto attiene al pro- cesso tributario la sospensione è ammessa solo nelle ipotesi tassativamente previste dall'art.39 del d.l.vo n.546/92, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n.31/1998 e 8/199); - pur essendo ammesso utilizzare i risultati di ac- cessi, ispezioni e verifiche contenuti in un atto della polizia tributaria, l'accertamento deve delimitare campo delle ragioni adducibili dall'ufficio nelle even- tuali fasi contenziose, con l'indicazione del metodo prescelto, e insieme consentire al contribuente l'eser- cizio del diritto di difesa. L'atto deve, quindi, assu- mere il carattere di atto ricognitivo del presupposto e della delimitazione del fatto imponibile;
pur potendo avvalersi di presunzioni, anche sem- plici, senza ricorrere all'accertamento in via diretta, sulla base delle dichiarazioni e dell'esame dei regi- stri previsti dagli articoli 230 24 e 25 d. P. R. n.633/72, l'ufficio non può prescindere dall'enuncia- 5 zione del collegamento logico che intende trarre dai fatti storici per evidenziare la sottrazione al paga- mento dell'imposta. Pertanto il riferimento generico ad un indistinto contenitore di dati, pur se costituito da un processo verbale di constatazione redatto nei con- fronti di società in vario modo collegate tra loro, non è idoneo a realizzare una motivazione dell' accertamen- to conforme al dettato dell'art.56; - gli avvisi di accertamento notificati a ER quale stabile organizzazione di IL RI Interna- tional CO contenevano la contestazione di mancata emissione di fatture e omessa dichiarazione an- nuale, con riferimento al processo verbale di constata- zione della Guardia di Finanza di Napoli, notificato il 23 dicembre 1996. Successivamente alla nota del 2 di cembre 1996, concernente una allegata cessazione della materia del contendere posta a fondamento di una sen- tenza della commissione provinciale del 4 febbraio 1997, l'ufficio notificava a ER s.p.a. accerta- menti aventi ad oggetto la violazione, da parte di Phi- lip RI NC., degli obblighi di fatturazione e di dichiarazione in relazione a prestazioni di servizi in base al contratto di licenza per la produzione e la vendita di sigarette col marchio Marlboro. In proposito vi era da rilevare che - come emergeva dalla prodotta documentazione - la titolarità della licenza per l'uti- lizzazione del marchio era stata trasferita a IL RI TS dal 16 giugno 1988, data nella quale era stato trasferito alla stessa società il conto pres- so la Citibank di New York, sul quale venivano effet- tuati i pagamenti. Pertanto, IL RI Internatio- nal CO non aveva ricevuto né direttamente, - alcun pagamento o servizio nè per mezzo di ER - per il titolo di cui si discuteva. Pertanto, pur non condividendosi l'assunto delle due società, secondo cui la percezione delle royalties da parte di IL RI NA era cessata a partire dal 1° gen- naio 1988, dovendosi invece ritenere che tale cessazio- ne si fosse verificata il 16 giugno dello stesso anno سف un'indagine concernente la pretesa tributaria per la restante parte dell'anno in questione non poteva essere svolta, non essendo consentito scindere per frazioni temporali l'accertamento, "così come consacrato negli cristallizzato nella prospettazione atti e così come offerta in primo ed in secondo grado ", • senza violare elementari regole del contraddittorio;
-l'ufficio non aveva tenuto conto del fatto che il tributo era stato assolto mediante emissione di auto- fatture da parte dell'A.A.M.S., procedura che non aveva mai dato luogo a rilievi;
-non era, inoltre, da condividere la qualificazio- ne di ER quale stabile organizzazione, non solo di IL RI NA NC., ma dell'intero gruppo IL RI, inteso come conglomerato societa- rio operante a livello internazionale diretto da un unico centro operativo ed articolato, per fini meramen- te gestionali, in una pluralità di centri d'imputazione dei rapporti. L'assunto del fisco era errato nella pro- spettazione perché anche in materia tributaria l'auto- nomia delle società aventi personalità giuridica non può essere superata con percorsi diversi da quelli of- hour ferti dalla disciplina civilistica. In particolare non poteva ritenersi sufficiente il controllo o il collega- mento secondo lo schema di cui all'art.2359 cod.civ., oltretutto applicabile solo dopo la riforma introdotta col d.l.vo 9 aprile 1991, n.127, per integrare una sta- bile organizzazione secondo la previsione dell'art.5 del modello di convenzione O.C.S.E. Prospettare il pro- blema in termini di rapporti tra ER e gruppo IL RI era dunque improprio perché estraneo al- la logica della normativa societaria, prevedente l'au- tonomia dei centri d'imputazione rispetto alle obbliga- zioni, ivi comprese quelle tributarie. La tesi dell'ufficio era, inoltre, infondata, non potendo ritenersi sufficiente la pluralità dei rapporti tra l'Azienda statale e diverse società del gruppo, con persone che avevano ricoperto, nel corso degli anni, ruoli diversi nell'ambito di tali società. Infine, le modifiche di assetto nel tempo, che potevano aver de- terminato incertezze nel debitore Azienda Monopoli di Stato circa il destinatario dei pagamenti ( esistendo un unico conto ) non conducevano necessariamente alle conclusioni prospettate dall'Amministrazione. Avverso tale sentenza il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un mez- zo d'annullamento. La ER s.p.a. e la IL RI Internatio- nal CO resistono con controricorso. how $ 2. Il motivo di ricorso 2.1. La difesa dell'Amministrazione finanziaria premette che i rilievi mossi nei confronti di IL RI NA CO si fondano sulla Con- venzione Italia - U.S.A. contro le doppie imposizioni del 17 aprile 1984, resa esecutiva in Italia con la legge 11 dicembre 1985, n.763, secondo la quale i red- diti d'impresa prodotti all'estero sono tassabili se- condo il criterio della nazionalità nello Stato in cui l'impresa ha sede, a meno che tale impresa non abbia una stabile organizzazione nello Stato della fonte. Per stabile organizzazione deve intendersi una sede fissa di affari in cui un'impresa esercita, in tutto o in parte, la sua attività. Le leggi istitutive dei singoli tributi si sono uniformate a tale principio. Ai fini dell'i.v.a. l'art. 35 del d.P.R. n.633/72 stabilisce che i soggetti svolgenti attività in Italia mediante una stabile orga- nizzazione devono farne denuncia;
essi sono, inoltre, soggetti all'imposizione diretta sui redditi prodotti tramite tale stabile organizzazione ( articoli 20, pri- mo comma, lett.e; 87, lett.d; 113 t.u 6 ). La multinazionale opera attraverso una complessa struttura di società collegate, ai cui vertici è posta haud la IL RI NA NC. Pur svolgendo in Italia una considerevole attività, né la capo gruppo, né le società ad essa collegate hanno ivi istituito una stabile organizzazione. In Italia opera la ER s.p.a., controllata dalla Fabriques de Tabac réunies Holding S.A. e dalla IL RI Europe S.A., ed ha per oggetto la produ- zione, la distribuzione, la vendita e la commercializ- zazione di filtri per prodotti di tabacco. L'attività di tale società si è svolta sulla base dei seguenti rapporti contrattuali: a) contratti di fornitura all'Azienda Autonoma Mo- nopoli di Stato, la quale disponeva della licenza per 10 la produzione e la vendita di alcune marche di sigaret- te;
i contratti prevedevano che i filtri fossero forni- ti dalla ER;
b) contratti di commissione stipulati con la Fabri- ques de Tabac réunies, in base ai quali tale società doveva promuovere la vendita dei filtri prodotti da In- tertaba in Europa, e con la IL RI Europe S.A., la quale s'impegnava a ricercare i fornitori più adatti per la produzione dei filtri;
c) contratti di vendita stipulati con la IL RI LA BV e la IL RI D. V. al fine di controllare l'attività di distribuzione delle sigarette con marchio P.M. svolta dalla A.A.M.S.; "hand d) contratti di agenzia sulle aree duty free stipu- lati da ER con la Fabriques de tabac, con la IL RI LA e con la IL TS NC. per la promozione della vendita in aree e negozi duty free, a compagnie aeree, ad ambasciate ed in altri luoghi au- torizzati all'acquisto in regime di esenzione da impo- ste o agevolato. La Guardia di Finanza aveva ritenuto che l'attività svolta in base a tali contratti servisse a mascherare il ruolo effettivo di stabile organizzazione rivestito da ER per conto di IL RI CO e delle altre società del gruppo. 11 La natura interorganica del rapporto tra tali so- cietà e ER emergeva, secondo la Guardia di Fi- nanza, da un documento programmatico del 1976, da cui risultava che le attività di ER erano state in- dirizzate e coordinate direttamente dai vertici del gruppo IL RI per il raggiungimento di un obiet- tivo unitario. In tale strategia si collocano le problematiche del risparmio fiscale: nella realtà italiana, caratterizza- ta da una situazione di monopolio legale della distri- buzione, era necessario sfuggire alla tassazione piena نسا delle royalties derivanti dalla cessione alla A.A.M.S. delle licenze di produzione e dei proventi derivanti dalla vendita delle sigarette prodotte all'estero. Era, perciò, necessario evitare la costituzione di una sta- bile organizzazione in Italia. L'effettivo ruolo di ER sarebbe confermato dai seguenti elementi: -area strategico decisionale: in alcuni docu- menti programmatici si evidenziavano commistioni tra attività, cariche e funzioni svolte in rappresentanza di P.M. NC. e delle società collegate, nonché i rischi collegati a controversie con il fisco;
in particolare, si poneva in rilievo la posizione dominante assunta da IL RI nei confronti di ER e la assunzio- 12 3 ne di oneri e spese da parte di questa nei confronti delle altre società del gruppo;
- area esecutiva: da altri documenti risultavano gl'interventi di IL RI nei confronti di Inter- taba in relazione agli accordi relativi al prezzo, al- le condizioni di resa e al pagamento delle materie pri- me per la produzione di filtri;
nell'elargizione di omaggi e contributi;
nella gestione contabile dell'im- presa, degli atti e dei documenti;
gl'interventi di In- tertaba per promuovere il lancio di prodotti IL RI, per interrompere una pubblicità negativa, per assicurare la remuneratività delle vendite, per defini- har re un'operazione commerciale di P.M. LA, per cal- colare le royalties dovute dall' A.A.M.S. nei confronti delle società estere del gruppo;
- area personale : i numerosi dirigenti di Inter- taba dipendevano da managers delle altre società del gruppo ed avevano il compito di perseguire le strategie e gli obiettivi della IL RI;
alcune controver- sie previdenziali e di lavoro avevano coinvolto sia In- tertaba sia altre società del gruppo;
alcuni dirigenti erano retribuiti sia dalla società italiana che da so- cietà estere del gruppo;
le società estere avevano sti- pulato polizze assicurative per il personale ER O avevano proposto benefici economici per esso;
Inter- 13 taba aveva organizzato un corso di formazione per il proprio personale sul ruolo dei responsabili vendita della P.M.; - varie : ER utilizzava un sistema infor- matico per analizzare tutte le informazioni sui prodot- ti P.M. distribuiti sul territorio nazionale;
dal suo giornale aziendale si desumeva la forte attenzione del- la società per il raggiungimento degli obiettivi della P.M. da parte dei suoi dirigenti;
la società fruiva di una convenzione per l'autonoleggio di veicoli stipulata dalla IL RI a favore delle sue alleate;
tra- smetteva periodicamente a IL RI Europe i dati relativi alla contabilità aziendale sulla base di spe- سمنا cifiche istruzioni della IL RI;
alcuni alti di- rigenti di ER avevano rivestito importanti inca- richi in altre società del gruppo;
inoltre, alcuni di- rigenti dell'ER avevano partecipato alle tratta- tive tra IL RI e l'A.A.M.S. per la stipulazio- ne dei contratti relativi alle concessioni delle licen- ze di produzione e alla vendita di prodotti P.M. Ritenendo, pertanto, che ER costituisse una stabile organizzazione in Italia delle società estere e che queste, pertanto, fossero soggette alla legge fi- scale italiana per tutte le operazioni compiute per il3 tramite di detta organizzazione, la Guardia di Finanza 14 formulava nei confronti della stessa società e di Phi- lip RI NA CO i seguenti ri- lievi: 1) omessa fatturazione della concessione di licenza all'A.A.M.S. per produzione e vendita di si- garette ( 1988, imponibile lire 4.318.313.135 - i.v.a. lire 802.489.000; 1989, imponibile lire 5.538.392.755, i.v.a. lire 1.052.296.000; 1990, imponi- bile lire 4.794.679.950, i.v.a. lire 910.989.000; 1991, lire 9.273.841.605, i.v.a. lire imponibile 1.762.031.000; 1992, imponibile lire 10.193.379.510, i.v.a. lire lire1.936.742.000; 1993, imponibile 6.595.814.420, i.v.a. lire 1.253.204.740 ) ; 2 e 3) violazione degli obblighi di dichiarazione e di di- ker chiarazione di inizio di attività della stabile orga- nizzazione.
2.2. Premesso quanto sopra, 1'Amministrazione Fi- articolato motivo, denunciananziaria, con un unico, violazione e falsa applicazione degli articoli 5 della Convenzione Italia - U.S.A. del 17 aprile 1984, ratifi- cata e resa esecutiva in Italia con legge 11 dicembre 1985, n.763; 35, 28, 41, primo, secondo e sesto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633; motivazione insuffi- ciente, contraddittoria ed illogica su punti decisivi della controversia, in relazione agli articoli 360, primo comma, n.3 e 5, cod. proc. civ. e 62, primo comma, 15 d.l.vo 31 dicembre 1992, n.546. Secondo la ricorrente la sentenza impugnata avrebbe eluso la problematica evidenziata del processo verbale di constatazione, trasfuso integralmente negli accerta- menti, relativa al ruolo di stabile organizzazione di società estere assunto da ER, omettendo di ana- lizzare specificamente i numerosi elementi emersi dalla verifica, e dedicando ampi spazi ad argomenti in gran parte ininfluenti. La difesa dell'Amministrazione contesta di aver in- trodotto, quale mezzo di contestazione della pretesa fiscale, fatti nuovi e diversi da quelli raccolti nel how p.v.c., atto espressamente richiamato e facente parte dell'accertamento. Sarebbero, d'altra parte, inconferenti le osserva- zioni fatte dai giudici di merito sui limiti dei poteri istruttori del giudice tributario. Infatti, la questio- ne dell'esistenza di una stabile organizzazione in Ita- lia era stata dedotta dall'Amministrazione con ogni possibile chiarezza. Del pari oscura sarebbe la parte della sentenza nella quale si è ritenuto inutilizzabile ai fini della motivazione dell'accertamento secondo le prescrizioni dell'art.56 del d. P.R. n. 633/72 il complesso degli elementi raccolti nel p.v.c. Era infatti chiaro il 16 collegamento tra l'esistenza di una stabile organizza- zione e le violazioni contestate. Invece di esaminare e valutare analiticamente le risultanze della verifica la commissione tributaria re- gionale si sarebbe limitata ad esprimere apodittiche e generiche considerazioni sulla insufficienza о evane- scenza di tali elementi e delle argomentazioni svolte dall'ufficio. La motivazione della sentenza conterrebbe, infine, una contraddizione, in quanto, pur ritenendosi insuffi- cienti ed evanescenti le prove dell'esistenza di una stabile organizzazione, si riconosce l'esistenza di un piano comune di gruppo, ispirato a logiche di rispar- hor mio, o più esattamente di evasione fiscale.
2.3. Nel controricorso la ER s.p.a. e la IL RI NA CO ripropongono le questioni svolte nel ricorso introduttivo e deduco- no, preliminarmente, che le censure dell'Amministrazio- ne Finanziaria non investono la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto la società statunitense estranea all'obbligazione tributaria, per avere essa ceduto i contratti di licenza danti luogo al paga- allamento delle royalties da parte dell'A.A.M.S. IL RI TS nel giugno 1988. La IL R- ris NA CO, pertanto, non aveva ef- 17 fettuato operazioni imponibili nei periodi d'imposta oggetto degli accertamenti. Poiché tale autonoma ratio decidendi non ha formato oggetto di specifiche censure, la sentenza sarebbe divenuta definitiva, con conseguen- te inammissibilità del ricorso dell'Amministrazione fi- nanziaria. $ 3. Motivi della decisione Preliminarmente la Corte rileva che, come 3.1. hanno esattamente dedotto le società controricorrenti, le sentenza impugnata si è fondata su due rationes de- cidendi: la prima, il fatto che, dal 16 giugno 1988, la IL RI NA NC. non era più titolare har di alcun diritto di licenza dei marchi IL RI, per cui alla stessa non poteva attribuirsi, per il suc- cessivo periodo al quale si riferivano gli accertamen- ti, di aver compiuto operazioni imponibili in Italia attraverso una stabile organizzazione;
la seconda, la mancanza dei requisiti di tale struttura, secondo il modello di convenzione O.C.S.E. La prima questione, dedotta a sostegno dei ricorsi introduttivi delle due società, era stata riproposta nelle difese svolte in appello. Si tratta, all'evidenza, di una ratio decidendi as- solutamente autonoma dalla ritenuta inesistenza di una stabile organizzazione, e sufficiente a fondare la de- 18 cisione confermativa di accoglimento dei ricorsi intro- duttivi, la quale non viene in alcun modo, neppure ge- nerico, investita dai motivi di ricorso. Negli stessi, infatti, l'Amministrazione Finanziaria svolge censure soltanto sul non riconosciment› del ruolo di stabile organizzazione che ER s.j'.a. avrebbe svolto per IL RI CO. D'altra parte, il ricorso lell'Avvocatura Generale non censura neppure la parte cella sentenza impugnata - per la non frazio- nella quale si è ritenuta precl sa nabilità dell'accertamento ur 'indagine sulla pretesa - fiscale relativa alla parte del 1988 anteriore al 16 hour giugno. In definitiva, pur non aven lolo la commissione tri- butaria regionale espressamente affermato, la sentenza - con statui- ha, in pratica, implicitamente statuito l'infondate za della pretesa tribu- zione definitiva - taria per l'intero anno d'imposta 1988. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell'Amministrazione Fi- nanziaria alle spese, da liquid rsi come nel dispositi- vo. P.Q. . La Corte di Cassazione;
dichiara inammissibile il ricorso e condanna l'Am- 19 ministrazione ricorrente al paçamento delle spese, li- quidate in complessivi euro 7.900,200,00 di cui euro 7170,0,00 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la Sezione Tributaria del 20 dicembre 2001 e nella ri- convocazione del 24 gennaio 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente Michele Cantillo Enrico Altieri IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio -7 MAR. 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio CORT NE IO Z A T AR C REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 - N. 5 DA N. 131 TAB. ALL. B ESENTE RIA TRIBUTA ATERIA M 20