Cass. pen., sez. II, sentenza 26/03/2010, n. 24739
CASS
Sentenza 26 marzo 2010

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Il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui è sussidiario rispetto a quello di danneggiamento, sicché è configurabile ove il bene, deturpato o imbrattato, non sia stato distrutto, disperso, deteriorato o reso in tutto o in parte inservibile.

Commentario1

  • 1Deturpamento e imbrattamento: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 9 giugno 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 26/03/2010, n. 24739
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24739
Data del deposito : 26 marzo 2010

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