Sentenza 3 maggio 2016
Massime • 1
Non sono cause da sole sufficienti a determinare l'evento quelle che operano in sinergia con la condotta dell'imputato, sì che, venendo a mancare una delle due, l'evento non si sarebbe verificato, non potendosi qualificare come del tutto indipendenti dalla condotta del soggetto agente. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva affermato la responsabilità, per il delitto di omicidio preterintenzionale, dell'imputato che, afferrando per il collo la vittima, affetta da lieve stenosi coronarica, aveva innescato nella stessa una alterazione del ritmo cardiaco cui era conseguito il decesso per arresto cardiocircolatorio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/05/2016, n. 35015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35015 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2016 |
Testo completo
350 15 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Dott. Maurizio FUMO - Presidente- Sent. n. sez.1416 Dott. Grazia LAPALORCIA - Consigliere - UP - 3/5/2016 Dott. Carlo ZAZA - Consigliere - R.G.N. 49489/2015 Dott. Sergio GORJAN - Consigliere - Consigliere Relatore Dott. Luca PISTORELLI ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal difensore di: IU PA AL, nato a [...], l'[...]; avverso la sentenza del 8/7/2015 della Corte d'Assise d'appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Agnello Rossi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Giorgio Pighi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Assise d'appello di Bologna, in parziale riforma di quella di primo grado pronunziata con rito abbreviato, ha condannato IU PA AL per il reato di omicidio preterintenzionale consumato in ambiente domestico ai danni della convivente ND EL IM, così riqualificato il fatto originariamente contestato come omicidio volontario aggravato, e conseguentemente ha provveduto alla rimodulazione della pena in senso favorevole all'imputato.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore articolando tre motivi.
2.1 Con il primo deduce errata applicazione della legge penale, violazione di legge e vizi della motivazione in merito alla affermata sussistenza di un nesso causale tra la condotta attribuita al IU (quella di aver afferrato al collo la vittima) e l'evento morte. Osserva in proposito il ricorrente come la Corte territoriale abbia fondato tale affermazione sulla valutazione di mera verosmiglianza svolta dal consulente del pubblico ministero in merito alla possibilità che l'arresto cardiaco subito dalla ND sia stato conseguenza di una stimolazione del seno carotideo causata dalla condotta dell'imputato, la quale avrebbe a sua volta indotto una turba acuta del ritmo cardiaco in un soggetto ipersensibile allo stimolo cardioinibitorio ed affetto da una malformazione congenita delle coronarie. In altri termini la sentenza non avrebbe motivatamente escluso la ragionevole possibilità che la sequenza rilevante sia da attribuirsi esclusivamente a cause indipendenti e sopravvenute all'azione dell'imputato da sole sufficienti a determinarlo ai sensi dell'art. 41 c.p., ritenendo invece la ricostruzione svolta dall'esperto l'unica plausibile secondo parametri di giudizio che non corrispondono a quelli fissati dalle Sezioni Unite Franzese ai fini dell'affermazione della sussistenza del rapporto di causalità.
2.2 Analoghi vizi vengono prospettati con il secondo motivo in merito alla configurabilità del reato previsto dall'art. 584 c.p. ritenuto in sentenza. In proposito il ricorrente osserva come, anche aderendo all'indirizzo giurisprudenziale più rigoroso in tema di omicidio preterintenzionale, comunque la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere l'oggettiva imprevedibilità dell'evento così come verificatosi come conseguenza dell'azione in concreto posta in essere dall'imputato alla luci dei connotati di eccezionalità che lo hanno caratterizzato.
2.3 Ancora errata applicazione della legge penale e vizi della motivazione lamenta il ricorrente con il terzo motivo, ma con riguardo alla denegata concessione delle attenuanti generiche, sottolineando la contraddittorietà della decisione rispetto alla operata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 584 c.p. e dell'irrilevanza in tale ottica dei parametri selezionati dalla Corte territoriale per sostenerla. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato.
2. Il primo motivo del ricorrente è infondato.
2.1 Dalla sentenza risulta come il consulente tecnico del pubblico ministero (il prof. Zanetti) abbia concluso nella sua relazione (peraltro allegata al ricorso) che il decesso della NA debba imputarsi ad un arresto cardiaco secondario determinato da una alterazione del ritmo cardiaco conseguita all'effetto cardio-inibitorio innescato dalla stimolazione del seno carotideo causato dall'afferramento del collo della vittima nella relativa regione da parte dell'imputato. Si legge ancora nel provvedimento impugnato che per il consulente la stenosi coronarica da cui è risultato essere afflitta la ND vada considerata probabile concausa dell'evento letale, potendo aver favorito, una volta innescata la turba del ritmo cardiaco, una ischemia critica del ventricolo sinistro che ha portato all'arresto cardiaco definitivo.
2.2 Nel recepire tali conclusioni la Corte territoriale ha evidenziato come lo stesso consulente abbia escluso sia che la causa del decesso possa imputarsi ad asfissia conseguente a strangolamento l'ipotesi inizialmente prospettatasi agli inquirenti in seguito all'ammissione da parte dell'imputato di aver afferrato al collo la convivente - sia che la morte possa essere stata favorita da una eventuale intossicazione da stupefacenti, posto che i relativi esami avevano a loro volta escluso che la DO avesse di recente assunto droghe o anche solo sostanze alcoliche. Sempre il consulente ha altresì escluso che la vittima fosse affetta da patologie cardiache rilevanti, ad eccetto della menzionata stenosi coronarica (peraltro ritenuta di modesta entità e che non risulta avesse mai creato problema alcuno alla vittima in precedenza, mentre in ogni caso il prof. Zanetti ha negato possa essere stata in grado da sola di causare l'arresto cardiaco).
2.3 In definitiva i giudici dell'appello hanno ritenuto che la ricostruzione del decorso causale operata dal consulente fosse fondata sulla sua compatibilità con i dati obiettivi accertati e non contestati dal ricorso anche in ragione dell'assenza di qualsiasi - - evidenza di sequenze causali alternative ipotizzabili allo stato delle conoscenze scientifiche disponibili. In particolare ciò che è stato ritenuto in termini di elevato grado di credibilità razionale sulla base delle risultanze ricordate è che il IU sia stato l'autore del necessario e non altrimenti eliminabile innesco della serie causale che ha portato alla morte della DO e cioè di quella stimolazione manuale del seno carotideo - come ricordato, ammessa dallo stesso imputato cui è conseguita la turba del ritmo - cardiaco che ha portato infine all'arresto cardiaco. Tale giudizio è stato formulato, oltre 3 che sulla base delle considerazioni scientifiche illustrate, in relazione all'immediatezza con cui l'evento è seguito alla consumazione della condotta violenta tenuta dal IU.
2.4 La tenuta del ragionamento svolto dai giudici dell'appello non appare seriamente discutibile, né, in ultima analisi, il ricorrente lo ha fatto, nella misura in cui egli lamenta che la sentenza avrebbe trascurato il carattere probabilistico delle valutazioni compiute dal consulente e la possibilità che l'evento morte possa essere imputato ad una causa sopravvenuta autonoma rispetto alla condotta dell'imputato. Infatti, come illustrato, quelli che il ricorrente classifica come giudizi probabilistici in realtà non sono altro che le logica conclusione seguita alla certa esclusione della ricorrenza di serie causali alternative in grado di spiegare la verificazione dell'evento e della ricordata ed altrettanto certa nelle parole del consulente compatibilità dell'ipotesi ricostruttiva - formulata con l'effettiva dinamica dei fatti e con la casistica registrata dalla letteratura scientifica. Le censure difensive si rivelano dunque del tutto infondate nella misura in cui presuppongono erroneamente che non sia stata verificata e motivatamente esclusa la possibilità di cause del decesso alternative a quella ritenuta, mentre risultano meramente congetturali ed assertive nella parte in cui ipotizzano come ragionevole l'eventualità che i fattori strutturali di debolezza patologica della vittima siano stati da soli sufficienti a determinare la morte della DO secondo una sequenza causale indipendente dall'azione dell'imputato.
2.5 In realtà il ricorso classifica tali fattori come cause preesistenti, per poi eccepire come non sarebbe possibile escludere che cause "sconosciute" successive e del tutto indipendenti dalla condotta del IU li abbiano attivati, senza curarsi di confutare l'affermazione del consulente recepita dalla sentenza per cui i menzionati fattori patologici, senza l'azione dell'imputato, non avrebbero potuto autonomamente innescare l'arresto cardiaco, soprattutto nelle concrete condizioni date. Né il ricorrente ha saputo indicare evidenza alcuna di tali cause sopravvenute, limitandosi a prospettare la sussistenza di un dubbio che per essere ritenuto ragionevole - secondo il costante insegnamento di questa Corte non può fondarsi su ipotesi pur astrattamente - formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi conseguentemente al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (ex multis Sez. 2, n. 2548/15 del 19 dicembre 2014, Pg in proc. Segura, Rv. 262280).
3. Parimenti infondato è il secondo motivo.
3.1 Secondo l'oramai consolidato insegnamento di questa Corte del quale i giudici territoriali hanno fatto buon governo ai fini dell'integrazione dell'omicidio - 4 preterintenzionale è necessario che l'autore dell'aggressione abbia commesso atti diretti a percuotere o ledere e che esista un rapporto di causa ed effetto tra gli atti predetti e l'evento letale, senza necessità che la serie causale che ha prodotto la morte rappresenti lo sviluppo dello stesso evento di percosse o di lesioni voluto dall'agente (ex multis Sez. 5, n. 41017 del 12 luglio 2012, S. e altri, Rv. 253744).
3.2 L'incriminazione di cui all'art. 584 c.p. presenta, infatti, caratteri distintivi che definiscono non solo la configurazione dell'elemento soggettivo del delitto di omicidio preterintenzionale, ma altresì quella dell'elemento oggettivo. In tal senso deve infatti osservarsi come il legislatore abbia inteso isolare tale ipotesi in quanto caratterizzata, rispetto ad altre fattispecie aggravate dall'evento morte, da atti di diretta aggressione all'integrità fisica del soggetto passivo e cioè da condotte che, per loro intrinseca natura, esprimono più di ogni altra il pericolo che vengano innescati processi causali in grado di degenerare nell'uccisione di colui che le subisce.
3.3 In tal senso non appare dunque uno sviluppo atipico del decorso causale, tale da interrompere il rapporto di causalità, il fatto che la vittima, aggredita fisicamente in un punto sensibile e intrinsecamente fragile del corpo quale certamente è il collo - possa - giungere a morte in ragione del fatto che tale condotta inneschi una catena causale condizionata nel suo svolgimento da fattori preesistenti di debolezza strutturale ovvero da vere e proprie malformazioni congenite. In altri termini la sussistenza di una causa naturale preesistente rivelatasi idonea a favorire l'esito mortale, ma da sola insufficiente a determinarlo o comunque incapace di determinarlo senza il concorso dell'azione umana non esclude che quest'ultima debba essere considerata causa dell'evento.
3.4 In proposito va infatti ribadito il consolidato principio per cui non sono cause da sole sufficienti a determinare l'evento quelle che operano in sinergia con la condotta dell'imputato, sì che, venendo a mancare una delle due, l'evento non sarebbe verificato, perchè non possono essere qualificati come del tutto indipendenti dalla condotta del soggetto agente (ex multis Sez. 5, n. 15220 del 26 gennaio 2011, Trabelsi e altri, Rv. 249967).
3.5 Ultroneo è poi il riferimento operato dal ricorrente alle teorie ancorate sul disposto del secondo comma dell'art. 41 c.p., atteso che questo espressamente si riferisce alle sole cause sopravvenute alla condotta umana che abbiano alterato il decorso causale fino a determinare l'evento come conseguenza oggettivamente imprevedibile di un comportamento che pure mantiene la sua natura di antecedente necessario. Ma, come già evidenziato, i fattori ritenuti anomali nel caso di specie non sono sopravvenuti, bensì preesistenti e le doglianze del ricorrente appaiono mirate a trasferire sull'accertamento del nesso condizionalistico valutazioni sulla prevedibilità dell'evento 5 da parte dell'agente concreto che attengono alla sfera della colpevolezza, profilo che invece non è stato attinto dai motivi di ricorso.
4. Infondate e per certi versi inammissibili sono infine le censure mosse alla motivazione della sentenza con il terzo motivo. La Corte territoriale ha infatti individuato una serie di indici ostativi al riconoscimento delle invocate attenuanti generiche che in maniera solo assertiva ovvero attraverso soggettive ed interessate - -interpretazioni del compendio probatorio il ricorrente eccepisce risultare in contraddizione con la derubricazione del fatto operata dagli stessi giudici dell'appello. Non si vede, ad esempio, perché la comprovata intenzione del IU di darsi alla fuga sarebbe logicamente inconciliabile con la consumazione di un omicidio preteintenzionale anziché volontario, mentre la negazione della circostanza operata dal ricorrente non tiene conto delle specifiche confutazioni già svolte nella sentenza impugnata e del fatto che egli non "attese" l'arrivo dei Carabinieri posto che non fu l'imputato a richiedere il loro intervento. Particolarmente assertiva e generica si rivela poi la critica delle argomentazioni svolte dai giudici del merito in relazione al contesto in cui è stata consumata l'aggressione fisica della vittima e che, invece, tutt'altro che illogicamente sono state poste a fondamento della diagnosi sull'intrinseca gravità della stessa, ancorchè non finalizzata all'uccisione della DO. In tale ottica l'implicita svalutazione della confessione del IU non è dunque motivo sufficiente per compromettere la tenuta della valutazione compiuta dalla Corte territoriale, che ha correttamente applicato il consolidato principio per cui la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface, rv 248737; Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone e altri, Rv. 249163).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 3/5/2016 Depositata in Cancelleria Il Consigliere estensore toma, lì 18 AGO. 2016- Il Presidente Luca Pistorelli Maurizio Fumo Funzionario Giudiziario M E A R Tiziana ABC P Z I U O E T N R E O C