Sentenza 3 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/01/2001, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula B' 0.00 36 / 0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente - R.G.N. 405/00 Cron. 37 Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Rel. Consigliere Ud.04/10/00 Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA IN CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE su ficorso proposto da: 3000 per diritti L. MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro -3 GEN. 2001. IL CANCELLIERE tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, CANCELLERIA presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
BARBAGIOVANNI BUGIACCA SEBASTIANA, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA IN CASSAZIONE UFFICIO COPIE CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, Rilasciata copia legale al Sig. AW. GEN. STATO rappresentata e difesa dall'avvocato PIER LUIGI SAVA, per diritti L. 2000 giusta delega in atti;
-5 FEB 2001 IL CANCELLIERE 3973 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 3464/99 del Tribunale di CATANIA, depositata il 30/09/99 R.G.N. 349/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/00 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE udito il P.M. in UFFICIO COPIE persona del Sostituto Procuratore Rilasciata copia legale Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per SAVA al Sig. per diritti L. l'accoglimento del ricorso. 13 FEB. 2001. IL CANCELLIERE -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 16 ottobre 1997, IO IA TI, premesso di essere affetta da infermità invalidanti e di ever esperito con esito negativo il prescritto procedimento amministrativo, chiedeva al Pretore di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, l'accertamento del proprio stato di invalidità civile ed il conseguente riconoscimento, nei confronti del Ministero dell'Interno, del proprio diritto alla pensione d'invalidità, con gli interessi e le spese del giudizio, ✓ oltre che il proprio diritto all'indennità di accompagnamento. Instauratosi il contraddittorio, il Ministero convenuto eccepiva preliminarmente l'inammissibilità della domanda rivolta al riconoscimento del diritto ai benefici M. economici di cui alla legge 30 marzo 1971 n.118, anziché all'accertamento esclusivamente dello status di invalido civile totale o parziale. Nel merito contestava la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto con vittoria di spese e compensi. Il Pretore, in esito all'espletamento di una consulenza tecnica medico-legale, con sentenza in data 26 ottobre 1998 rigettava la domanda. Avverso tale sentenza proponeva appello la IO insistendo nell'accoglimento della domanda. Ricostituitosi il contraddittorio, il Ministero dell'Interno contestava il gravame chiedendone il rigetto. Con sentena del 18 giugno-30 settembre 1999, l'adito Tribunale di Catania, rilevato che dalla consulenza tecnica espletata in primo grado risultava una inabilità della IO nella misura del 100% per le patologie riscontrate, che, seppur non presentava i requisiti previsti per l'indennità di R accompagnamento, le davano diritto alla pensione di inabilità, dichiarava tale diritto con decorrenza dall'1 luglio 1998, con condanna del Ministero alla relativa corresponsione, oltre agli interessi legali sui ratei maturati a decorrere dal 121° giorno successivo, disponendo che l'importo dovuto a titolo di interessi fosse portato in detrazione da quello eventualmente spettante a titolo di rivalutazione. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Ministero dell'Interno con un unico motivo. Resiste la IO con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo d'impugnazione il Ministero ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della legge 30 marzo 1971 n.118 in relazione all'art.360 nn. 3 e 5 c.p.c., lamenta che il Tribunale di Catania, a fondamento della decisione di riforma della sentenza di primo grado, si sia preoccupato esclusivamente di fornire una esauriente motivazione della M sussistenza delle condizioni di minorazione dell'invalidità per la concessione della provvidenza assistenziale (pensione d'inabilità), omettendo invece di verificare la sussistenza dell'altro requisito essenziale, al pari di quello sanitario, per , l'attribuzione del beneficio, vale a dire il requisito economico, costituito dal possesso di redditi personali in misura non superiore ai limiti individuali stabiliti dall'art. 12 della legge n.118/1971 cit. e successive modificazioni e integrazioni. Il motivo è fondato. Questa Corte ha in più occasioni affermato il principio (ex plurimis, Cass. 7 giugno 1996 n. 5317; Cass 13 aprile 1995 n.4217) secondo cui, in materia di pensione di inabilità o di assegno di invalidità previsti a favore degli invalidi civili (totali o parziali) dagli artt. 12 e 13 della 1. 30 marzo 1971 n.118, il c.d. requisito economico integra (diversamente dal requisito reddituale in relazione alle prestazioni pensionistiche dell'INPS) non già una mera condizione di erogabrità della prestazione, ma un elemento costitutivo del diritto fatto valere dall'interessato, la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Tale deducibilità o rilevabilità d'ufficio, peraltro, 2 debbono essere rapportate alle preclusioni che possono determinarsi nel processo e, in particolare, a quella derivante dal giudicato interno, formatosi ove il giudice di primo grado abbia accolto la domanda all'esito della verifica del solo requisito sanitario per effetto della mancata impugnazione della - decisione implicita (in quanto relativa ad una indispensabile premessa o ad un presupposto logico-giuridico della promuncia) in ordine all'esistenza del requisito economico;
mentre, ove il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda (senza alcuna pronuncia sul requisito economico) e l'interessato abbia appellato in ordine all'esclusione della sussistenza del requisito sanitario, la carenza del requisito economico e' deducibile (anche) per la prima volta in appello o e' rilevabile d'ufficio dal giudice di secondo grado, del quale il Ministero dell'Interno puo' censurare, con ricorso per cassazione, la decisione - espressa o implicita – relativa alla sussistenza dello stesso requisito economico, deducendo, - in caso di decisione implicita, il vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia. Tenuto conto di questo principio, con riferimento al caso in esame va rilevato: a) che a conclusione del giudizio di primo grado il Pretore di Napoli aveva rigettato la domanda, malamente interpretando come chiarito dal Tribunale- le conclusioni del Consulente tecnico in ordine alla presenza del requisito sanitario;
b) che, essendo stata la sentenza impugnata dal Ministero, il Tribunale, sulla base della stessa consulenza tecnica d'ufficio, ha accertato senza formalmente discutere dell'esistenza del requisito economico - che il grado di lita' era tale da consentire l'erogazione della richiesta pensione, acce odo, per conseguenza, la domanda;
c) che, per conseguenza, deve che la pronuncia del Tribunale di Catania contenga come presupposto sessario l'implicito accertamento dell'esistenza del requisito economico. f Pertanto, poiché il Ministero dell'Interno con il suo unico motivo del ricorso ha dedotto l'omesso esame di un punto decisivo della controversia, lamentando che il Tribunale abbia omesso di verificare la sussistenza del requisito economico e poiché effettivamente sussiste il vizio denunciato -come del resto riconosciuto esplicitamente dalla stessa resistente per avere il Tribunale, come si e' detto, omesso qualsiasi motivazione sulla esistenza del requisito più volte indicato), il motivo stesso deve essere accolto. La sentenza impugnata deve essere, per conseguenza, cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata ad altro giudice, che si designa nella Corte d'Appello di Catania e che dovrà compiere l'accertamento che e' stato omesso nella precedente fase di merito. Il giudice di rinvio dovrà pure provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'Appello di Catania. Così deciso in Roma il 4 ottobre 2000. Il Consigliere PresidenteIl Presiden DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA 10 IMPOSTA AI SENSI DELL'ART N. 533 ESENTE DA 11-8-73 DIRITTO LEGGE IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA O Depositata in Cancelleria DELLA oggi, 3- GEN. 2001 CAS IL COLLABORATORE A DL M E I CANCELLERIA R UP S