Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2003, n. 11562
CASS
Sentenza 25 luglio 2003

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Ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora della persona destinataria della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove essa dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo circa il luogo di residenza e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento del giudice di merito. In particolare, la prevalenza, sulle risultanze anagrafiche, della dichiarazione e del comportamento del consegnatario della copia dell'atto comporta a carico del destinatario l'onere della prova - non desumibile dalla certificazione anagrafica della sua residenza in luogo diverso da quello in cui è avvenuta la consegna - dell'inesistenza del suo rapporto di convivenza (attestato dal pubblico ufficiale notificante) con il consegnatario.

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  • 2OPPOSIZIONE TARDIVA A D.I.: non è sufficiente l’irregolarità della notificazione
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    ISSN 2385-1376 Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova – il cui onere incombe sull'opponente – che a causa di quella irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Cristiano – Rel. Valitutti – con l'ordinanza n. 27529 del 20.11.2017. Nella fattispecie in esame una società creditrice notificava un decreto ingiuntivo presso l'abituale domicilio di …

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  • 3Atti giudiziari: la notifica nella residenza, nella dimora o nel domicilio
    Giampaolo Morini · https://www.studiocataldi.it/ · 31 marzo 2018

    Avv. Giampaolo Morini - Il procedimento di notificazione, non potrebbe compiutamente realizzarsi se il legislatore richiedesse sempre la notificazione a mani proprie del notificando. Si pensi al caso in cui il destinatario non venga trovato, poiché assente dalla propria abitazione o domicilio. In tal caso, la difficoltà, magari voluta dal destinatario, finirebbe per ricadere sull'altra parte. A tale scopo la disciplina dell'art. 138, si integra con la disciplina, contenuta nell'art. 139, avente ad oggetto la notificazione nella residenza , nella dimora o nel domicilio. La notifica a mani diverse dal destinatario L'art. 139 cpc prevede che la notificazione possa essere effettuata a mani …

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  • 4Residenza anagrafica ed effettiva: quale prevale?
    Giampaolo Morini · https://www.studiocataldi.it/ · 19 marzo 2018

    Avv. Giampaolo Morini - Innanzitutto, la nozione di residenza è fissata dall'art. 43, comma 2, c.c., che la identifica con il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Essa si individua attraverso un duplice dato oggettivo e soggettivo: il dato oggettivo è la permanenza in un determinato luogo ed il dato soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni familiari e sociali (1), le risultanze anagrafiche offrono una mera presunzione. Leggi anche Che differenza c'è tra domicilio e residenza? Residenza anagrafica ed effettiva: quale prevale in caso di difformità Di qui sorge un problema consueto, ovvero, …

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    Richter Paolo · https://www.diritto.it/ · 14 ottobre 2016

    In estrema sintesi, con quello che potrebbe forse sembrare un gioco di parole, è possibile affermare che tutte le convivenze di fatto sono anche delle famiglie anagrafiche, ma non tutte le famiglie anagrafiche sono anche delle convivenze di fatto. Vediamo di approfondire il contenuto dell'affermazione. La vigente legge anagrafica[1] e il relativo regolamento[2] non richiedono, affinché due persone costituiscano un'unica famiglia anagrafica, l'assenza di pregressi vincoli matrimoniali o di unione civile fra di loro e nemmeno con terzi. E' anzi risaputo che, laddove due persone coabitanti siano unite da vincolo coniugale[3], tale circostanza impone di iscrivere gli interessati in un unico …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2003, n. 11562
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11562
Data del deposito : 25 luglio 2003

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