Sentenza 25 luglio 2003
Massime • 1
Ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora della persona destinataria della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove essa dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo circa il luogo di residenza e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento del giudice di merito. In particolare, la prevalenza, sulle risultanze anagrafiche, della dichiarazione e del comportamento del consegnatario della copia dell'atto comporta a carico del destinatario l'onere della prova - non desumibile dalla certificazione anagrafica della sua residenza in luogo diverso da quello in cui è avvenuta la consegna - dell'inesistenza del suo rapporto di convivenza (attestato dal pubblico ufficiale notificante) con il consegnatario.
Commentari • 7
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2003, n. 11562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11562 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. PETTI AN B. - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - rel. Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ES PI NN, ES LU TO, elettivamente domiciliati in Roma, via Pierluigi da Palestrina n. 19, presso l'avv. Giovanna Dettori Masala, che li difende anche disgiuntamente all'avv. AN Battisata Luciano, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
LB EP, BO MA ON, MU FO, MU ONngela, MU TA, MU MA, elettivamente domiciliati in Roma, via A. Vallisneri n. 11, presso l'avv. Paolo Pacifici, che li difende unitamente all'avv. Luigi Cabiddu, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché
contro
ES CE, ES AN, ES TO, ES EP, ES RA, ES TA, DU SQ;
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, sezione specializzata agraria, n. 211/01 del 26 giugno - 5 luglio 2001 (R.G. 90/01).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 maggio 2003 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. AN Luciano per i ricorrenti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 5 settembre 2000 LB EP, BO MA ON, MU FO, MU ONngela, MU TA e MU MA convenivano in giudizio, innanzi al tribunale di Nuoro, sezione specializzata agraria, ES CE, ES AN, ES TO, ES EP, ES LU TO, ES AZ, ES PI NN, ES TA e DU SQ.
Gli attori, premesso di essere proprietari di due appezzamenti di terreno in Orotelli condotti in affitto dai convenuti sin dall'annata agraria 1973-74, che i convenuti a far tempo dalla annata agraria 1985 si erano resi inadempienti quanto al pagamento del canone, e che essi istanti con raccomandata 31 gennaio 1995 avevano manifestato a controparte la volontà di non rinnovare il contratto alla scadenza, chiedevano che l'adita sezione, in via principale, pronunziasse la risoluzione del contratto inter partes per inadempimento della parte conduttrice, in via subordinasse dichiarasse la cessazione del rapporto per scadenza del termine legale con condanna, in ogni caso, dei convenuti al rilascio del fondo e al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio.
Svoltasi, in contumacia dei convenuti, la istruttoria del caso con sentenza 7 febbraio 2001 l'adita sezione dichiarava risolto, per scadenza, il contratto oggetto di controversia con condanna dei convenuti al rilascio del fondo per la data del 10.11.2001. Con atto 27 aprile 2001 ES PI NN e ES LU TO, proponevano appello avverso tale pronunzia, deducendo la nullità del ricorso introduttivo per errata indicazione della loro residenza, nonché la nullità della sentenza per omessa notifica del ricorso introduttivo e, altresì, la improponibilità della domanda avversaria per inosservanza del disposto di cui all'art. 46 della l. 3 maggio 1982, n. 203, facendo, comunque, presente, in via subordinata, che nei confronti dell'appellante ES PI NN la diffida e la disdetta richiamate in sentenza non erano valide per il cui il contratto si era automaticamente rinnovato sino al novembre 2012.
Costituitasi in giudizio i convenuti resistevano al proposto gravame, deducendone la inammissibilità perché tardivo. In contumacia di ED SQ nonché di ES CE, AN, TO, EP, AZ e TA la corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, sezione specializzata agraria, con sentenza 26 giugno - 5 luglio 2001, rigettava il gravame.
Per la cassazione di tale ultima pronunzia hanno proposto ricorso, affidato a 7 motivi e illustrato da memoria, ES PI NN e ES LU TO, con atto 18 settembre 2001. Resistono, con controricorso, LB EP, BO MA ON, MU FO, MU ONngela, MU TA e MU MA.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede DU SQ, ES CE, ES AN, NE TO, ES EP, ES AZ e ES TA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come accennato in parte espositiva gli attori in primo grado LB EP, BO MA ON, MU FO, MU ONngela, MU TA e MU MA hanno convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Nuoro, sezione specializzata agraria, ES CE, ES AN, ES TO, ES EP, ES LU TO, ES AZ, ES PI NN, ES TA e DU SQ, in proprio, quali contitolari di un rapporto di affittanza agraria relativamente a un fondo di loro proprietà.
I primi giudici hanno accolto il ricorso e dichiarato risolto, per intervenuta scadenza il contratto di affitto agrario intervenuto tra le parti (cioè, da un lato, gli attori, quali concedenti, dall'altro, tutti i convenuti, in veste di conduttori), con ordine ai convenuti di rilasciare il fondo per il 10 novembre 2001. Quei giudici sono pervenuti a una tale conclusione dopo avere accertato, per quanto ancora rilevante al fine del decidere:
- da un lato, la contumacia dei convenuti, cioè la rituale notificazione del ricorso introduttivo del giudizio a tutti i convenuti (cfr., art. 291 c.p.c);
- dall'altro, che "i ricorrenti hanno provato di avere convocato i resistenti ex art. 46, l. n. 203 del 1982, preventivamente all'instaurazione del presente giudizio, presso la sede di Nuoro dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura per il tentativo obbligatorio di conciliazione, tentativo che ha dato esito negativo a causa della mancata e ingiustificata comparizione dei resistenti medesimi (cfr. verbale dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura del 27 marzo 1998)";
- da ultimo che "gli attori hanno tempestivamente inviato ai convenuti formale disdetta (v. raccomandate a.r. del 24 gennaio 1995 e del 28 marzo 1996 in atti), inviate oltre un anno prima della scadenza... al fine di impedire il rinnovo del contratto d'affitto alla scadenza dell'annata agraria 1997...".
Tale pronunzia è stata fatta oggetto di appello, innanzi alla sezione specializzata agraria presso la corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, unicamente da ES PI NN e ES LU TO.
Premesso di risiedere, da lustri, come da certificati anagrafici prodotti, la prima in Sarule e il secondo in Orotelli, in località case Sparse Forolo, gli appellanti hanno eccepito di non avere mai ricevuto ne' la diffida ne' la disdetta, rispettivamente datate 24 gennaio 1995 e 28 marzo 1996, ne', ancora, la copia dell'atto introduttivo del giudizio e dell'invito a partecipare al tentativo di conciliazione innanzi all'Ispettorato agrario, atteso che tali atti apparivano notificati in Orotelli, via S. Michele n. 4. 2. La sezione specializzata agraria presso la corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con la sentenza in questa sede gravata ha rigettato l'impugnazione proposta. Hanno osservato quei giudici, infatti, che si versa "nella specie in presenza di una famiglia coltivatrice" e che, pertanto, doveva trovare applicazione il principio giurisprudenziale, assolutamente pacifico in forza del quale la famiglia coltivatrice di cui all'art. 46, della l. 3 maggio 1982, n. 203 è equiparabile alla società
semplice con la conseguenza che come ciascuno dei suoi componenti può agire anche sul piano processuale in nome e per conto della famiglia, nei confronti del concedente, con effetti che si estendono ope legis agli altri familiari il concedente può agire nei confronti di uno solo dei componenti la famiglia stessa anche per la risoluzione del contratto e in entrambi i casi, senza necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti dei componenti della famiglia rimasti estranei al giudizio, non ricorrendo ipotesi di litisconsorzio necessario.
"Essendo mancata... dopo la morte del capo famiglia ES TR, la nomina di un rappresentante i medesimi (id est gli attori in primo grado, concedenti del fondo oggetto di controversia) come già si è precisato, potevano agire nei confronti di uno qualunque dei componenti della famiglia insediato sul fondo e, senza necessità che il contraddittorio fosse integrato nei confronti degli altri, ottenere appunto, con efficacia nei confronti di tutti, una sentenza che dichiarasse cessato il diritto di godimento sul fondo sorto dall'unico contratto di affitto concluso a suo tempo e rimasto tale negli anni: hanno agito nei confronti di tutti i componenti della famiglia ES DU, ma ciò, evidentemente ad abundantiam, non versandosi in presenza di litisconsorti necessari".
3. ES PI NN e ES LU TO hanno proposto ricorso, avverso la riassunta pronunzia, affidato a 7 motivi. Con il primo e il secondo motivo, intimamente connessi e, pertanto, da esaminare congiuntamente, i ricorrenti lamentano, nell'ordine:
- da un lato, "violazione dell'art. 360 n. 3 per mancata applicazione dell'art. 354 c.p.c; ex art. 360 n. 4 per nullità dell'intero procedimento di primo e secondo grado": si osserva, infatti, che l'atto introduttivo del primo grado del giudizio non è stato notificato ai due originari convenuti, odierni ricorrenti e tale fatto non può non travolgere l'intero procedimento e con esso la sentenza di primo grado primo motivo;
- dall'altro, "violazione dell'art. 360 n. 5 per omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia e dell'art. 360 n. 3 per violazione degli artt. 163 n. 2, 164, e 180 c.p.c.": i giudici di secondo grado ritengono prive di rilievo pratico le questioni prospettate dagli appellanti circa la nullità del procedimento e della sentenza per mancata notificazione nei loro confronti del ricorso introduttivo e per errata indicazione in esso della loro residenza, nonché circa la inammissibilità della domanda per mancata comunicazione, sempre nei loro confronti, della disdetta e della richiesta di conciliazione ai sensi dell'art. 46, legge n. 203 del 1982 secondo motivo.
4. I riferiti motivi non possono trovare accoglimento. La sentenza gravata, infatti, ancorché erroneamente motivata in diritto (come osservato sopra è certo, oltre ogni ragionevole dubbio, che nella specie gli attuali controricorrenti hanno convenuto in giudizio, innanzi al giudice di primo grado, i ES e la DU, senza in alcun modo prospettare l'esistenza, tra gli stessi, di una impresa familiare coltivatrice, ritenendo, ciascuno di essi contitolare del rapporto di affitto e non poteva, palesemente, stanti i limiti di cui all'art. 437 c.p.c, prospettarsi l'esistenza di una tale impresa solo in grado di appello) reca un dispositivo conforme a diritto.
Deve, per l'effetto, trovare applicazione il disposto di cui all'art. 384, comma 2, c.p.c. in forza del quale in una tale eventualità la Corte di Cassazione si limita a correggere la motivazione.
5. Precisato quanto sopra e non controverso che nell'atto di appello (come anche con i primi due motivi di ricorso per Cassazione) vengono denunziati errores in procedendo posti in essere dal giudice di primo grado per cui questa Corte può procedere all'esame diretto degli atti di causa, si osserva, in linea di fatto, che sia la disdetta del contratto di affitto in data 24 gennaio 1995, sia la diffida 28 marzo 1996, contenente anche l'invito all'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi all'Ispettorato agrario, sia l'atto introduttivo del giudizio risultano notificati agli attuali ricorrenti, in Orotelli, via S. Michele 4. I plichi, contenenti gli atti in discussione sono sempre stati ricevuti, senza alcuna contestazione da LU TA (senza ombra di dubbio residente al detto indirizzo) con dichiarazione ora apposta sull'avviso di ricevimento quanto all'atto di diffida del marzo 1996 ora resa all'Ufficiale Giudiziario che procedeva alla notifica (quanto al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado) di essere "sorella", "capace" e "convivente" con i destinatari dei singoli pieghi.
È evidente, pertanto, in termini opposti a quanto del tutto apoditticamente affermato in ricorso, che non è affatto vero che "l'atto introduttivo del primo grado del giudizio" e gli altri atti preliminari a questo non siano stati notificati agli attuali ricorrenti.
Oggetto del contendere infatti è unicamente la verifica se la notifica dei detti atti - in un luogo diverso da quello emergente dalle risultanze anagrafiche - sia, o meno, causa di nullità delle notifiche stesse e della sentenza conclusiva, come invocato dagli attuali ricorrenti già con l'atto di appello.
6. Così delimitato il thema decidendum deve affermarsi, come sopra anticipato, che la dedotta nullità della notifica degli atti in esame non sussiste.
Giusta quanto in molteplici occasioni affermato da questa Corte regolatrice deve ribadirsi - in termini opposti rispetto a quanto invocato dagli attuali ricorrenti (nonché a quanto, del tutto immotivatamente e totalmente prescindendo dalla pacifica giurisprudenza sul punto, affermato da qualche isolata pronunzia di questa Corte regolatrice come, ad esempio, Cass. 11 aprile 1996, n. 3403 che non ha considerato il valore meramente presuntivo delle risultanze anagrafiche) - infatti, che ai fini di una corretta determinazione del luogo di residenza o di dimora del destinatario di una notifica, assume rilevanza esclusiva il luogo ove questi dimori di fatto in via abituale (cfr. art. 43 c.c.). Ne deriva che le risultanze anagrafiche rivestono valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza e possono essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento del giudice di merito (in termini, tra le tantissime, Cass. 8 agosto 2002, n. 12021, nonché Cass. 27 febbraio 1998, n. 2230; Cass. 25 febbraio 1995, n. 2143;
Cass. 23 novembre 1987, n. 8655; Cass. 5 febbraio 1985, n. 791). In particolare, la prevalenza, sulle risultanze anagrafiche, della dichiarazione e del comportamento del consegnatario della copia dell'atto (come nella specie, in cui copia dell'atto introduttivo del giudizio è stato consegnato, quanto agli attuali ricorrenti per Cassazione in Orotelli, via S. Michele 4, a mani della sorella TA "capace e convivente"):
- da un lato, può essere valorizzato dal giudice come dimostrazione del luogo di effettiva abituale dimora (cfr., ad esempio, Cass. 22 aprile 1996, n. 3817);
- dall'altro, comporta a carico del destinatario l'onere della prova - non desumibile dalla certificazione anagrafica della sua residenza in luogo diverso da quello in cui è avvenuta la consegna - dell'inesistenza del suo rapporto di convivenza (attestato dal pubblico ufficiale notificante) con il consegnatario (Cass. 19 aprile 2002, n. 5713. Sempre nel senso che le attestazioni nella relazione dell'ufficiale giudiziario notificante, fanno fede, fino a prova contraria, in ordine all'indicazione di un determinato luogo quale residenza, dimora o domicilio del notificando, nonché in ordine al rapporto fra il predetto soggetto e la persona alla quale l'atto è stato consegnato, Cass. 23 novembre 1987 n. 8655, nonché Cass. 26 marzo 1983 n. 2143). Pacifico, in diritto, quanto precede, si osserva che gli attuali ricorrenti non hanno in alcun modo dimostrato i propri assunti, circa l'inesistenza di una dimora di fatto in Orotelli, via S. Michele 4, essendosi limitati a produrre delle certificazioni anagrafiche, come osservato sopra, contraddette da quanto dichiarato dalla loro congiunta ES PI che almeno in due occasioni ha ricevuto gli atti diretti ai congiunti dichiarando di "convivere" con i destinatari degli atti, nel luogo in cui avveniva la consegna degli atti stessi.
È esatto, in particolare, quanto si assume in ricorso, nonché in Cass. 11 aprile 1996, n. 3403, allorché si afferma che "non tutte le attestazioni contenute nella relata di notifica dell'Ufficiale giudiziario sono destinate a fare fede fino a querela di falso, ma soltanto quelle riguardanti attività svolte dal lui medesimo o fatti avvenuti in sua presenza o dichiarazioni a lui rese, limitatamente al loro contenuto estrinseco, mentre non sono assistite da pubblica fede tutte le altre circostanze che non sono frutto di diretta percezione del pubblico ufficiale ma piuttosto di indicazioni da altri fornitegli o di semplici informazioni assunte", ma da tale principio non può dedursi che a fronte di una dichiarazione nei termini sopra riferiti, resa da congiunto dal destinatario e non impugnata con querela di falso per non essere stata, in realtà, mai resa si possa ritenere la nullità della notifica perché contrastata dalle risultanze anagrafiche. In realtà, come accennato sopra, ove il congiunto del destinatario dichiari, all'ufficiale giudiziario, l'esistenza di un rapporto "di convivenza" con questo e accetti di ricevere il piego a lui destinato, da un lato, viene superata la presunzione, semplice, che il destinatario abbia la propria dimora abituale nel diverso luogo risultante dai registri anagrafici, dall'altra sorge - appunto in forza della dichiarazione resa all'Ufficiale giudiziario - una presunzione, pur essa semplice, che esiste un rapporto di coabitazione, nel luogo in cui avviene la consegna del piego, tra colui che l'ha ricevuto e il destinatario indicato nell'atto, per superare la quale non è, palesemente, sufficiente fare riferimento alle sole risultanze anagrafiche.
7. Con i restanti motivi i ricorrenti censurano la sentenza gravata denunziando, nell'ordine: - "violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 345 c.p.c.", tenuto presente che non potendosi proporre in appello domande nuove la corte di appello non poteva accogliere la tesi, formulata per la prima volta nella comparsa di costituzione di secondo grado, secondo cui il contratto di affitto per cui è controversia era intervenuto tra i proprietari e la famiglia coltivatrice ES - DU (terzo motivo);
- "violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 436 c.p.c.", considerato che la nuova prospettazione avrebbe,
eventualmente, potuto costituire oggetto di un appello incidentale ma gli appellanti non hanno provveduto agli adempimenti di cui all'art. 436 c.p.c. (quarto motivo);
- "violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c, per violazione e falsa applicazione dell'art. 48, l. n. 203 del 1982", tenuto presente che il contratto di affitto può sì intercorrere con una famiglia coltivatrice ma tale volontà deve risultare fin dall'origine del rapporto e non può costituire fatto sopravvenuto (quinti motivo);
- "violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. per mancata applicazione dell'art. 49 l. n. 203 del 1982", non potendosi essere condivisa l'assunto in forza del quale il rapporto di affitto, originariamente tra ES TR, quale capo di una numerosa famiglia, aumentata negli anni successivi, sarebbe continuato dopo la sua morte, senza novazioni di sorte, con i suoi familiari (sesto motivo);
- "violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c, per contraddittoria motivazione" affermandosi nella sentenza impugnata che nella specie si versa certamente in presenza di una famiglia coltivatrice e che tale circostanza emerge dalla sentenza di primo grado, non contestata in parte qua, ma senza considerare che nella sentenza di primo grado l'unico motivo per il quale i convenuti sono stati condannati al rilascio è perché sono eredi legittimi di ES TR, non perché fanno pare di una famiglia coltivatrice, la cui esistenza non è dedotta ne' nel ricorso introduttivo e della quale non si fa alcun cenno nella sentenza di primo grado (settimo motivo).
Rileva la Corte che una volta corretta nei termini indicati in sede di esame dei primi due motivi di ricorso la motivazione della sentenza in questa sede gravata, tutti gli altri motivi di ricorso, sopra riassunti sono inammissibili, per difetto di interesse. Anche, infatti, nell'eventualità gli stessi fossero fondati non potrebbe mai pervenirsi alla cassazione della sentenza gravata la quale rimane, infatti, ferma in forza delle considerazioni svolte sopra.
8. Risultato totalmente infondato il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi.
Sussistono giusti motivi onde disporre la compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
compensa, tra le parti, le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 6 maggio 2003. Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2003