Sentenza 19 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/07/2001, n. 9834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9834 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2001 |
Testo completo
I L L O % B 8 E 6 e . E l a N N n O , e I UBBLICA ITALIANA 1 Z p 8 A a R 9 T 1 m - S e I t 1 NOME DEL FOROLO ITALIANO G o 1 t E - R 4 l 2 a E 1 RTE S PRE SSAZIONE D e Oggetto h E c T i 3 f N 2 i OPPOSIZIONE A E d SEZIONE PRIMA CIVILE S o ORDINANZA INGIUNZIONE T m R PER SANZIONE A AMMINISTRATIVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 19129/99 Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO Cron. 22637 Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO Rel. Consigliere Rep. Dott. Aniello NAPPI Ud. 11/04/2001 Dott. Sergio DI AMATO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARGAN Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI VILLINI 4, presso l'avvocato ARTURO ANTONUCCI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI MONFORTE, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
COMUNE DI MILAZZO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LEONE SAJA, giusta delega a margine del2001 1036 controricorso;
controricorrente avversO la sentenza n. 2/99 del Pretore di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, depositata il 22/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11/04/2001 dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Antonucci, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con la sentenza impugnata il Pretore di CE PO di TO rigettò l'opposizione proposta dalla Margan s.r.l. avverso l'ordinanza con la quale il sin- daco di AZ le aveva ingiunto il pagamento della somma di £.
2.500.000 a titolo di sanzione amministra- tiva per violazione della legge regionale siciliana n. 9 del 1996, di disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione, in relazione a una vendita di prodotti presentati come provenienti da fallimenti dichiarati dal Tribunale di Messina. Ritenne il pretore che, benché giustificata solo "per relationem"ad altro provvedimento pur esso motivato succintamente, l'ordinanza opposta spiegava a suffi- 2 cienza le ragioni dell'irrogazione della sanzione, ap- plicabile a qualsiasi vendita straordinaria, anche se non classificabile come liquidazione di merci già di- sponibili dal venditore. Ricorre per cassazione la Margan s.r.l., che propo- due motivi d'impugnazione, illustrati da successiva ne memoria, cui resiste con controricorso il comune di Mi- lazzo. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce con- traddittorietà della motivazione della sentenza impu- gnata, che, in ragione dell'ampiezza delle argomenta- zioni esibite a sostegno dell'opposizione, ha ritenuto idonea la motivazione dell'ordinanza opposta. Il ricorso è manifestamente infondato, perché il pretore, pur facendo riferimento anche alla ricchezza ん argomentativa dell'atto di opposizione, esplicitamente affermò che era sufficiente la motivazione dell'ordinanza opposta, perché, "visti i contenuti ed i dettami della legge in esame, oltre alla sua citazione, congiunta alla descrizione del fatto ampiamente ricava- bili dal verbale, non era indispensabile о necessaria altra argomentazione".
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce vio- lazione dell'art. 5 e dell'art. 3 legge regionale sici- 3 liana n. 9 del 1996, lamentando che erroneamente il pretore abbia applicato tali norme a una vendita che non poteva essere qualificata di liquidazione in quanto non corrispondente ad alcuno dei tipi definiti dall'art. 2 della stessa legge. Il motivo è infondato. Come si desume dal suo primo articolo, invero, la legge regionale siciliana n. 9 del 1996 disciplina "le liquidazione, speciali, divendite straordinarie, di saldi, di fine stagione, di realizzo, di rimanenze di magazzino, a prezzi scontati o ribassati e tutte le al- tre che con sinonimi, comparativi, superlativi o rife- rimenti di fantasia vengono presentate come occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti". Sicché l'art. 2, laddove definisce in particolare le "vendite di liquidazione", si riferisce solo ad una delle cate- gorie considerate nell'art. 1, specificandone i conte- nuti. Mentre sono applicabili a tutte le categorie di vendita elencate nel primo comma dell'art. 1 sia la di- sposizione del comma due dello stesso art. 1, laddove vieta "il riferimento, nella presentazione della vendi- ta o nella pubblicità, a fallimento, a procedure falli- mentari e simili, anche come termine di paragone", sia la disposizione dell'art. 5 comma 1, laddove prevede che "le asserzioni pubblicitarie relative alle vendite 4 disciplinate dalla presente legge sono presentate gra- ficamente in modo non ingannevole per il consumatore e contengono gli estremi delle comunicazioni previste dal precedente articolo e la durata delle vendite". Ne consegue che, dovendo considerarsi certamente "straordinaria" la vendita reclamizzata dalla Margan s.r.l., correttamente il sindaco le contestò l'illecito riferimento a procedure fallimentari e il pretore la mancata indicazione della durata della vendita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te al rimborso delle spese in favore dell'amministrazione resistente, liquidandole in ₤31 700+ Per spese e in £. 750.000 per onora- ri di avvocato. Così deciso in Roma, 1'11 aprile 2001, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile. Il Consigliere estensore Il Presidente Aniello Nappi Vincenzo Baldassarre Der Vinz Baldassa CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE Prima Sezione Civile Luisa Passinetti I L Depositato in Cancelleria L O B 9 19 LUG. 2001 8 E 6 E . N le IL CANCELLIERE N O a I Z n , e 1 A IE Danin p R 8 T 9 a S 1 I m - te 1 1 is - s 5