Sentenza 26 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/06/2001, n. 8731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8731 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2001 |
Testo completo
187 31/ 0 1 Reg. gen. N° 7970/190074 dier del 6 prile 2001 Oggetto: risoluzione archento danni. attuale GON 19915 REPUBBLICA ITALIANA Rep. 310.9 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE US O COPIE Composta dai Sigg.ri Magistrati: Richieste copia studio IL SOLE 24 ORE Dott. IN CALFAPIETRA Presidente dal Sig Dott. UGO RIGGIO Consigliere rel. per diritti L. 6000 IL CANCELLICAE Dott. CARLO CIOFFI Consigliere Dott. GIOVANNA SCHERILLO Consigliere E VARIE DEV Dott. IN MAZZACANE Consigliere ha pronunciato la seguente: 10 O SENTENZA DF472787 sul ricorso proposto da: SA.GE. COSTRUZIONI s.r.l., in persona dell'amministratore pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, difesa dagli avv. Gino Amatucci e Giovanni Amatucci, in forza di mandato in atti;
- ricorrente principale -
contro
DE FAZIO CHIARA, elettivamente domiciliata in Roma, via Celimontana n. 38 (studio avv. B.P. Panariti), presso l'avv. Ruggiero Catapano, che la difende in forza di mandato in atti;
Controricorrente e ricorrente incidentale – 7970/1999-11644/1999 SA.GE. Costruzioni s.r.l. De AZ 608/01 Udienza del 6 aprile 2001. Presidente Calfapietra: relatore Riggio. nonché AZIENDA AGRITURISTICA di BORRELLI COUNTRY CLUB s.a.s. IN e C. (già s.a.s. GE.FI. GESTIONI FINANZIARIE) - Intimata - avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno in data 22 settembre 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 aprile 2001 dal Relatore Cons. Riggio;
Udito il P.M.. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;
assorbito quello incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 9 ed il 10 maggio 1988 IA De AZ M i z conveniva dinanzi al Tribunale di Salerno la GE.FI. Immobiliare S.a.s. e la ß SA.GE. Costruzioni S.r.l., deducendo che con scrittura privata del 29 marzo 1984 appartamento sito in si era obbligata ad acquistare dalla SA.GE. un mini Campitello Matese per il prezzo complessivo di £. 61.910.000. da corrispondere in più riprese. Ella aveva versato la complessiva somma di 42 milioni ma, poiché la SA.GE. ritardava la consegna dell'immobile, in data 14 dicembre 1985 aveva conferito mandato a vendere detto cespite alla GE.FI. immobiliare, con l'intesa che entro venti giorni dovesse esserle versata la somma di £. 10.000.000, mentre £. 36.000.000 oltre interessi dovevano esserle versati entro sei mesi, e che la GE.FI. avrebbe potuto trattenere l'eventuale maggior prezzo conseguito. Non adempiendo la mandataria GE.FI.. ella l'aveva diffidata con raccomandata del 13 febbraio 1986, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., con avvertimento che, perdurando l'inadempimento, il contratto si sarebbe risolto di diritto. 7970 199911644 1999 SA.GE. Costruzioni s.r.l. De AZ Udienza del 6 aprile 2001. Presidente Calfapietra;
relatore Riggio. 3 Con altra raccomandata del 18 dicembre 1987 la De AZ aveva inoltre invitato la SA.GE. ad indicare il notaio scelto per la stipula dell'atto definitivo, nonché la data della stipula stessa. Aveva tuttavia successivamente appreso che la SA.GE. aveva trasferito l'immobile ad un terzo, con atto per Notar Cunzolo del 10 dicembre 1987. Ciò premesso, l'attrice chiedeva che fosse dichiarato risolto il contratto di mandato stipulato con la GE.FI. per inadempimento della mandataria, con condanna della stessa al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede;
che fosse parimenti dichiarato risolto il preliminare stipulato con la SA.GE., con condanna della medesima alla restituzione della somma di £. 42.000.000, oltre rivalutazione ed interessi;
che la SA.GE fosse condannata altresì al risarcimento м и л del danno, mediante pagamento di una penale non inferiore al 20% del prezzo. Restando contumace la GE.FI.. si costituiva in giudizio la SA.GE. costruzioni, opponendo di aver venduto l'immobile a tal Mario Ricciardi, in forza dell'art. 2 del preliminare, che estendeva la promessa di vendita a persona da nominare, nonché in virtù di richiesta proveniente dalla GE.FI. quale mandataria della stessa De AZ. Deduceva altresì di aver percepito dal nuovo acquirente la sola somma di £. 19.910.000 e di essere stata autorizzata dalla mandataria, che assicurava di aver soddisfatto la De AZ, a trattenere la differenza di £. 42.000.000 a titolo di soddisfacimento parziale di un maggior credito da essa SA.GE. vantato nei confronti della GE.FI. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda o, in subordine, la condanna della GE.FI. a rivalerla di quanto, a qualsiasi titolo, fosse stata dichiarata tenuta a corrispondere alla De AZ. 7970/1999-11644/1999 SA.GE. Costruzioni s.r.l. De AZ Udienza del 6 aprile 2001. Presidente Calfapietra;
relatore Riggio. 4 Con memoria del 17 maggio 1989 l'attrice modificava l'originaria domanda chiedendo che fosse dichiarata l'estinzione del mandato conferito alla GE.FI. per revoca dello stesso per giusta causa, stante l'intimazione del 13 febbraio 1986, ovvero che il contratto di mandato fosse dichiarato risolto di diritto per grave inadempienza della mandataria;
in ogni caso con condanna al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede. Chiedeva altresì che fosse dichiarato risolto per fatto e colpa della SA.GE. il contratto preliminare del 29 marzo 1984, con condanna della stessa alla restituzione della somma di £. 42.000.000, oltre rivalutazione ed interessi, nonché al pagamento della penale non inferiore al 20% del prezzo prevista in contratto, ovvero a diversa somma dovuta a titolo di risarcimento del danno. In subordine, chiedeva che la SA.GE. fosse condannata per responsabilità contrattuale alla restituzione della suddetta somma, oltre svalutazione ed interessi. Tale memoria, cosi come la comparsa della i g i u M SA.GE., venivano notificate alla contumace GE.FI. ai sensi dell'art.292 c.p.c. All'esito il Tribunale di Salerno, con sentenza in data 26 ottobre 1995, dichiarava estinto il mandato conferito alla GE.FI. con atto del 14 dicembre 1985. a seguito di revoca per giusta causa, condannandola al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede;
condannava la SA.GE S.r.l. a restituire alla De AZ la somma di lire 42.000.000, oltre interessi legali dalla domanda;
rigettava la domanda di garanzia proposta dalla SA.GE.; condannava la SA.GE, e la GE.FI. in solido al pagamento delle spese processuali. Avendo la SA.GE. proposto impugnazione con atto notificato alla De AZ e alla Country Club s.a.s. Azienda Agrituristica di RE ZO e C. (già GE.FI. s.a.s.), cui resisteva solo la De AZ, che proponeva anche 7970/1999-11644/1999 SA.GE. Costruzioni s.r.l. De AZ Udienza del 6 aprile 2001. Presidente Calfapietra: relatore Riggio. 105 impugnazione incidentale condizionata, la Corte di appello di Salerno, con sentenza in data 22 settembre 1998, confermava la decisione di primo grado. La corte, per quanto interessa in questa sede, rilevava essere pacifico in causa che la GE.FI., cui era stato dato mandato irrevocabile affinché, in virtù della riserva contrattuale prevista nel preliminare, cercasse un nuovo acquirente da mettere in rapporto con la SA.GE. per la cessione di diritti ed obblighi, previa anticipazione alla mandante della somma di £. 46.000.000 da lei già versata quale acconto alla SA.GE., non rimborsò alcun prezzo alla De AZ, rendendosi inadempiente. Pertanto correttamente il tribunale aveva sancito l'estinzione del mandato a seguito di revoca per giusta causa, non avendo provveduto a detto rimborso, che costituiva il presupposto causale ed economico del mandato stesso. l u M Rilevava inoltre la corte che correttamente il tribunale, che aveva rigettato la domanda di risoluzione del contratto preliminare avanzata dalla De AZ, aveva disposto a favore di costei la restituzione della somma di £. 42.000.000 versata a titolo di acconto sul prezzo alla SA.GE., inquadrando la fattispecie nello schema della ripetizione dell'indebito oggettivo poiché, una volta esaurita la funzione del preliminare, la causa giustificativa degli esborsi effettuati dalla De AZ a favore della promittente venditrice era venuta a mancare. Ha chiesto la cassazione di tale sentenza la SA.GE. Costruzioni in base a tre motivi di ricorso. La De AZ resiste con controricorso, con il quale eccepisce, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale, ed ha inoltre proposto ricorso incidentale condizionato. La Country Club s.a.s. non ha svolto attività difensiva. 7970-1999-11644/1999 SA.GE. Costruzioni s.r.l. De AZ Udienza del 6 aprile 2001. Presidente Calfapietra: relatore Riggio. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, in quanto proposti avverso la stessa sentenza, e va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale per difetto di procura speciale e per genericità dei motivi. sollevata dalla SA.GE. con il controricorso. Per quanto riguarda la procura, posta a margine del ricorso e consistente in un testo evidentemente predisposto per una sua ampia utilizzazione, va rilevato che la stessa, pur non menzionando specificamente la sentenza da impugnare ed il giudizio per cassazione, e pur contemplando facoltà non utilizzabili in tale giudizio, non contiene tuttavia espressioni incompatibili con la volontà di nominare un difensore per il giudizio di legittimità, e tanto basta per ritenere la sua specialità, posto che si tratta di una procura apposta a margine del ricorso, per ت ه ل ا م cui non può dubitarsi del fatto che sia stata rilasciata dalla parte proprio per il ل giudizio di legittimità. E' noto infatti che secondo la recente giurisprudenza di questa Corte, quando il ricorso per cassazione (o il controricorso) recano a margine o in calce. ovvero su foglio separato ad essi unito materialmente, una procura rilasciata al difensore che ha sottoscritto l'atto, tale procura - salvo che dal suo testo non si rilevi il contrario - deve considerarsi conferita per il giudizio di cassazione e soddisfa perciò il requisito della specialità previsto dall'art. 365 c.p.c., anche se non contiene alcun riferimento alla sentenza da impugnare o al giudizio da promuovere, deponendo per la validità di siffatta procura l'art. 83 c.p.c. il quale, interpretato alla luce dei criteri letterale. teleologico e sistematico, fornisce argomenti per ritenere che la posizione topografica della procura è idonea, al 7970/1999-11644/1999 SA.GE. Costruzioni s.r.l. De AZ Udienza del 6 aprile 2001. Presidente Calfapietra: relatore Riggio. tempo stesso, a conferire certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l'atto accede. (vedasi tra tante: Cassazione sez. lav., 22 luglio 1998, n. 7182). Quanto poi alla pretesa genericità dei motivi del ricorso principale, deve rilevarsi che gli stessi comunque indicano chiaramente le norme di legge asseritamente violate e sviluppano nel testo argomentazioni dalle quali si può comprendere il senso delle doglianze prospettate dalla ricorrente. L'eccezione di inammissibilità del ricorso principale deve pertanto essere disattesa. Passando quindi all'esame del suddetto ricorso, con il primo motivo la SA.GE. Costruzione denunzia l'erronea applicazione degli artt. 1703 e segg. c.c. ed il difetto di motivazione della sentenza, sostenendo che il mandato conferito i k i M dalla De AZ alla GE.FI. era irrevocabile, ed era stato conferito anche nell'interesse della mandataria, poiché conteneva una clausola in base alla quale il compenso di quest'ultima sarebbe stato costituito dal sovrapprezzo che la GE.FI. sarebbe riuscita ad ottenere dal nuovo acquirente. La detta società in data 25 gennaio 1987 aveva quindi promesso in vendita al Ricciardi l'appartamento per il prezzo di £. 70.000.000. ricevendo £. 20.000.000 in contanti, un altro appartamento valutato £. 45.000.000 e £.
5.000.000 in effetti cambiari, come riferito dal teste Procida. La De AZ, tuttavia. il 14 dicembre 1987 - 15 giorni dopo la vendita definitiva dell'immobile al Ricciardi aveva comunicato alla SA.GE. di volere provvedere alla stipula dell'atto pubblico, quando ormai la SA.GE. aderendo alla richiesta della GE.FI., aveva ceduto l'appartamento, 7970/1999-11644 1999 SA.GE. Costruzioni s.r.l. De AZ Udienza del 6 aprile 2001. Presidente Calfapietra;
relatore Riggio. 8 ritenendo ancora valido il mandato conferito dalla De AZ a quest'ultima società. Erroneamente, quindi, il tribunale aveva ritenuto responsabile la ricorrente, posto che la stessa De AZ aveva chiesto con l'atto di citazione che fosse dichiarato nullo il mandato conferito alla GE.FI. Il motivo non è fondato. A prescindere dalla richiesta di dichiarazione di risoluzione (e non di nullità) del mandato avanzata dalla AZ, accolta dal tribunale e giustamente confermata dalla corte di appello, poiché la GE.FI. si era resa gravemente inadempiente, non avendo rimborsato alla De AZ quanto da questa versato, resta il fatto che la SA.GE. ha finito per lucrare il prezzo corrisposto dal nuovo acquirente senza provvedere alla restituzione alla De AZ dell'acconto di £. Vui 42.000.000. cui era tenuta una volta esauritasi l'operatività del contratto preliminare originariamente stipulato con costei. In realtà la corte di appello non ha attribuito alcuna responsabilità alla SA.GE.. avendo ravvisato nella fattispecie una ipotesi di indebito oggettivo. E' noto che ricorre tale fattispecie, regolata dall'art. 2033 c.c., o perché manca una causa originaria giustificativa del pagamento, o perché – come nella specie - la causa del rapporto, originariamente esistente, è poi venuta meno in virtù di eventi successivi che hanno posto nel nulla il rapporto medesimo. La ricorrente denunzia poi la violazione degli artt. 183 e 184 c.p.c. per avere la corte d'appello ritenuto ammissibile il mutamento delle conclusioni effettuato dall'attrice con la memoria del 17 maggio 1989, con le quali per la prima volta si chiedeva il risarcimento del danno contrattuale o extracontrattuale. Si trattava di una mutatio libelli sulla quale la SA.GE. non aveva accettato il 7970/1999-11644/1999 SA.GE. Costruzioni s.r.l. De AZ Udienza del 6 aprile 2001. Presidente Calfapietra: relatore Riggio. 9 contraddittorio, e si era anzi esplicitamente opposta. Risulta incomprensibile. secondo la ricorrente, la ragione per la quale sarebbe stata ritenuta responsabile, pur avendo ricevuto dalla De AZ solo l'importo del mutuo, mentre il resto del prezzo fu riscosso dalla GE.FI. e da questa versato a sconto di sue obbligazioni. Anche questo motivo deve essere rigettato. In realtà con la memoria del 17 maggio 1989 l'attrice si era limitata a puntualizzare meglio la propria domanda (emendatio libelli). chiedendo comunque, in via subordinata, che il contratto di mandato stipulato con la GE.FI. immobiliare fosse dichiarato risolto per grave inadempimento della mandataria. con condanna della stessa al risarcimento dei danni (vedasi la narrativa della sentenza impugnata): domanda costituente la pedissequa ripetizione della ल श्री domanda inizialmente proposta in via principale (anche questo risulta dalla sentenza impugnata), e che è poi stata accolta dal giudice di primo grado, con sentenza confermata dalla corte di appello. Nei confronti della SA.GE. Costruzioni, peraltro, la De AZ aveva chiesto, con la suddetta memoria, la risoluzione del contratto preliminare, con la condanna della stessa alla restituzione della somma di 42 milioni già corrispostale, oltre al pagamento di una penale, ed anche queste richieste corrispondono quasi letteralmente alla domanda iniziale. In ogni caso il tribunale non accolse la domanda di risoluzione del contratto preliminare intercorso tra la De AZ e la SA.GE., né condannò questa al risarcimento dei danni nei confronti della prima, pur rilevando che la questione della mancata accettazione del contraddittorio sul punto era discutibile, essendosi la convenuta SA.GE. in sede di comparsa conclusionale difesa nel merito, discettando sui presupposti della invocata responsabilità contrattuale 7970 1999-11644/1999 SA.GE. Costruzioni s.r.l. De AZ Udienza del 6 aprile 2001. Presidente Calfapietra;
relatore Riggio. 10 extracontrattuale. Ancorò invece la restituzione della somma anticipata dall'attrice ad una diversa qualificazione della domanda, quale semplice richiesta di restituzione di indebito oggettivo. Infine, con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la violazione degli artt. 269 e 270 c.p.c. ed il difetto di motivazione, sostenendo di avere dimostrato di essere creditore della GE.FI., oggi Country Club, avendo restituito a questa titoli di credito a fronte della somma incassata di £. 42.000.000. Anche questo motivo risulta infondato. -Una volta ravvisata nel rapporto De AZ SA.GE. una situazione di indebito oggettivo, appariva superflua qualsiasi valutazione circa la liceità del comportamento di detta società e quindi ogni indagine circa l'effettiva sussistenza di un rapporto creditorio nei confronti della GE.FI.. tale da giustificare la ritenzione da parte della SA.GE. della somma destinata alla De AZ. In ogni caso costei era completamente estranea a tale asserito rapporto tra le due società, né risulta che avesse dato mandato alla GE.FI. di gestire per suo conto le somme a lei spettanti. Con il proprio ricorso incidentale condizionato la De AZ denunzia la violazione degli artt. 1453, 1455 e 1470 c.c. e la motivazione contraddittoria della sentenza, per avere la corte di appello rigettato la sua domanda di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento, e conseguentemente anche quella di risarcimento del danno. Il giudice del gravame avrebbe ritenuto che la supposta esecuzione del preliminare attraverso la vendita dell'immobile dalla SA.GE. al Ricciardi rappresentasse un atto autonomo intervenuto tra le suddette parti contraenti. traendone contraddittoriamente conseguenze errate, non avendo 7970/1999-11644/1999 SA.GE. Costruzioni s.r.l. De AZ Udienza del 6 aprile 2001. Presidente Calfapietra: relatore Riggio. 11 considerato che la vendita a terzi del bene promesso, e quindi la sopravvenuta altruità dello stesso, costituiva non già esecuzione, ma definitivo e totale inadempimento del preliminare, tale da legittimarne la risoluzione e le correlate pretese risarcitorie e restitutorie. Tale ricorso, dichiaratamente condizionato all'accoglimento del ricorso principale, deve essere dichiarato assorbito. In definitiva, l'infondatezza di tutti i motivi illustrati con il ricorso principale determina il rigetto dello stesso e la conseguente condanna della ricorrente SA.GE. Costruzioni al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano nella misura indicata nel dispositivo, mentre il ricorso incidentale va dichiarato assorbito. Q. M. P. Riquiti i ricouse, rigetta il ricorso principale e condanna la ricorrente SA.GE. Costruzioni s.r.l. alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in £. 566.000 oltre a £.
3.000.000 per onorari. Assorbits il ricorso incidentale. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 aprile 2001. logo Briggio est. رہا мура Pres. S. CANCELLIERE C1 Valeria Weri TATO IN CANCELLERIA E C1 2001 ER 6 2 7970/1999-11644/1999 SA.GE. Costruzioni s.r.l. De AZ Udienza del 6 aprile 2001. Presidente Calfapietra: relatore Riggio. 60000 310000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 9 OTT. 2001 Registrato in at On 14715 trecentoule (lire p. Dirigente Area Zelzi LIPPO) (Dott.ssa Maria Graz Il Responsabile Servizo Giudiziari (Dr. M. RACCICHD)