Sentenza 18 febbraio 2008
Massime • 1
Il delitto di associazione per delinquere è configurabile anche se l'attività illecita costituente il fine del sodalizio sia programmata a tempo, purché con precostituzione di una congrua struttura organizzativa e in vista della consumazione di un numero non determinato e tendenzialmente indefinito di episodi criminosi, sia pure nell'arco di tempo prefissato dagli associati. (Fattispecie di associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di truffe mediante emissione di falsi assegni bancari)
Commentario • 1
- 1. Per individuare la competenza territoriale in ordine ai reati associativi, si deve avere riguardo al posto in cui hanno avuto luogo la programmazione, l’ideazione…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 18 novembre 2015
Nota a Cass. pen., sez. II, sentenza ud. 22 settembre 2015 (dep. 5 ottobre 2015), n. 39895, Pres. A. Esposito, Giud. estens. A. Pellegrino. Nella sentenza n. 39895 emessa dalla seconda sezione della Corte di Cassazione in data 29 settembre 2015, è stato affrontato il delicato tema inerente la competenza territoriale in materia di reati associativi[1]. Nella fattispecie in esame, la difesa censurava «l'ordinanza impugnata che, nella determinazione della competenza territoriale, ha applicato il criterio di cui all'art. 8 c.p.p., comma 3, pur se dagli atti emergeva che il luogo di consumazione del reato non era individuabile con certezza sulla base di tale criterio» anche perché «la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/02/2008, n. 12681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12681 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 18/02/2008
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 227
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 012192/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RE ON UG N. IL 26/07/1935;
2) PE CE N. IL 14/07/1939;
3) IE IO N. IL 29/06/1929;
4) TO ON N. IL 16/09/1943;
avverso SENTENZA del 23/06/2006 CORTE APPELLO di POTENZA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIALANELLA A. che ha concluso per inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore avv.to Di Taranto (per TO).
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza in epigrafe ha, per quel che rileva in questa sede, confermato quella di primo grado con cui, tra gli altri, Re ON NI, PE SC, ER IO ed TO ON erano stati dichiarati colpevoli di promozione, costituzione ed organizzazione di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe mediante emissione di falsi assegni di conto corrente bancari apparentemente emessi da un'inesistente Cassa Rurale di S. Gregorio con sede fittizia in AL (Mt), che taluni associati provvedevano a spendere mentre altri, contattati presso la sedicente sede della falsa Cassa, si occupavano di fornire ai prenditori il bene-fondi. Descritta la tecnica truffaldina con cui operava l'associazione, di cui veniva ribadita la configurabilità in ragione L'indeterminatezza del numero di reati-fine da compiere, nonostante la fissazione di un termine entro cui cessare l'emissione degli assegni e porre fine all'attività truffaldina, e confermata anche la sussistenza L'aggravante del numero degli associati, ex art. 416 c.p., comma 5, la sentenza di secondo grado ha preso in esame la posizione dei singoli imputati ed odierni ricorrenti, evidenziando a carico di ciascuno i seguenti elementi d'accusa:
IE.
È colui che riceve in consegna i locali destinati ad ospitare l'apparente sede del falso istituto di credito, stipula il contratto di utenza telefonica, funge con altri da telefonista per comunicare il bene-fondi (come provato dal risultato delle intercettazioni e da appostamenti e rilievi fotografici effettuati dai carabinieri), fornisce ai sodali libretti dei falsi assegni da spendere, chiedendone, poi, conto ai consegnatari e partecipa alle riunioni organizzative presso l'Hotel Palladium in Roma. Detiene nella sua abitazione uno dei predetti libretti di assegni.
PE.
Soggiorna presso il predetto hotel Palladium e partecipa alle riunioni organizzative L'associazione, tratta con l'TO la locazione dei locali da destinare a sede del gruppo. ER gli attribuisce l'emanazione di direttive sul funzionamento del meccanismo truffaldino ed il coimputato FO (che ha patteggiato in appello) lo indica come organizzatore del sodalizio. Dalle intercettazioni telefoniche emerge che il prevenuto si occupa della stampa dei blocchetti di assegni, consegnandoli all'ER secondo le proprie decisioni.
RE.
Dalle intercettazioni emerge che l'imputato concorda con l'ER le modalità di utilizzazione dei falsi assegni per l'acquisto di autoveicoli e merce varia alla Fiera di Napoli e le assicurazioni da fornire ai prenditori dei titoli, ipotizzando la prosecuzione L'attività in altra sede dopo la data fissata come termine finale L'attività in AL. L'FO lo indica come partecipe alle riunioni organizzative presso l'hotel Palladium. TO.
Concede in locazione il locale utilizzato come sede della falsa banca ed un autoveicolo in comodato all'ER. Almeno in un'occasione, accertata mediante appostamento dai carabinieri, è presente nella sede del sodalizio durante la sua operatività. Minaccia di denunciare l'avvenuta locazione del locale in caso di mancato pagamento di un proprio credito e di omessa restituzione del citato autoveicolo, dichiarando di accontentarsi di riavere il suo e pronunciando l'espressione "anche se non mi date niente di quello che avete fatto". In altra conversazione intercettata l'ER ed il PE, commentando le richieste L'TO, imputano a costui di non considerare i 12 assegni che aveva ricevuto (assegni non riferibili al pagamento dei canoni di locazione, non essendo maturate 12 mensilità contrattuali).
I difensori L'TO e del Re nonché personalmente il PE e l'ER hanno proposto ricorso, deducendo:
In favore L'TO.
- valutazione parziale ed illogica del risultato delle intercettazioni telefoniche, alcune delle quali sintomatiche L'estraneità del prevenuto all'accordo criminoso (conversazione tra l'ER ed il correo Franco, in cui due sospettano di essere controllati dall'TO e si chiedono se debbano fornirgli un loro recapito telefonico;
altra conversazione in cui l'imputato sollecita il pagamento di un proprio credito di 500,00 Euro, contestualmente lamentando di aver ricevuto un assegno risultato scoperto;
ulteriore conversazione in cui l'TO dice di essere passato davanti alla banca e di non avervi trovato nessuno), avendo il ricorrente creduto all'effettiva costituzione di una banca, meravigliandosi che la stessa fosse rimasta incustodita;
- applicabilità della prescrizione ai sensi della nuova disciplina introdotta dalla L. n. 251 del 2005;
- non com|outabilità nel novero degli associati, ai fini L'aggravante di cui all'art. 416 c.p., comma 5, di LL Luigi, la cui posizione era stata definita in primo grado mediante applicazione della pena su richiesta, con sentenza non valutata, secondo il disposto L'art. 238 bis c.p.p., unitamente ad altri elementi di prova, ed insuscettibile, in quanto non costituente sentenza di condanna, di valere come accertamento del fatto in altro procedimento;
- vizio di motivazione circa la sussistenza della colpevolezza del soggetto "oltre ogni ragionevole dubbio".
In favore del RE.
- considerazione parziale e superficiale delle conversazioni intercettate;
- violazione art. 111 Cost. per l'utilizzazione, senza consenso, di dichiarazioni predibattimentali di coimputati sottrattisi all'esame in dibattimento;
- applicabilità della prescrizione in base alla normativa introdotta con L. n. 251 del 2005. PE.
- inconfigurabilità del reato di cui all'art. 416 c.p. in ragione della prefissazione di un termine all'attività delittuosa, essendo - eventualmente - configurabile un concorso di persone in un numero circoscritto di truffe per difetto, anche sotto il profilo soggettivo, di un vincolo associativo stabile e duraturo;
- violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla disamina della posizione del ricorrente, coinvolto solo dalle dichiarazioni di altri imputati non confermate in dibattimento ne' valutate alla stregua L'art. 192 c.p.p. e prive di riscontri estrinseci, nulla provando il risultato delle intercettazioni;
- inconfigurabilità del ruolo di promotore ed applicabilità di più mite trattamento sanzionatorio, con concessione delle generiche;
- avvenuta estinzione del reato per prescrizione in base al nuovo testo L'art. 157 c.p.;
- violazione del divieto di bis in idem, avendo il processo per oggetto gli stessi fatti già giudicati dal Tribunale di Nola con sentenza n. 1040/2003 Trib. Nola e dalla C.A. di Napoli con sentenza n. 2622/06, oggetto anch'essa di ricorso per cassazione, di cui si chiede la riunione alla presente impugnazione.
IE.
- Manifesta illogicità della motivazione, sull'assunto che per lo stesso fatto il ricorrente è stato giudicato dalla C.A. di Napoli con sentenza del 24.3.2006;
- omessa applicazione "di tutte le prescrizioni".
Il ricorso del Re e quello proposto nell'interesse L'ER sono inammissibili.
Del tutto generica è, anzitutto, la doglianza del primo ricorrente, circa la pretesa considerazione parziale e superficiale del tenore delle conversazioni intercettate, che non esprime alcuna concreta critica della precisa lettura datane dai giudici di merito. Del pari generica e meramente ripetitiva L'analoga censura, dedotta con l'atto di appello, cui la corte territoriale ha dato congrua e condivisibile risposta, è l'eccezione di violazione L'art. 111 Cost. in punto di utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali di coimputati poi sottrattisi all'esame dibattimentale, non avendo il ricorrente svolto alcuna specifica critica della, peraltro corretta, motivazione adottata dai giudici del gravame circa l'applicabilità al caso in esame della disciplina transitoria di cui alla L. n. 63 del 2001, art. 26, comma 4, che fa rinvio al D.L. n. 2 del 2000, art. 1, comma 2, convertito con modificazioni nella L. n. 35 del 2000, a norma del quale le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi per libera scelta si sia sottratto volontariamente all'esame dibattimentale, possono, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, essere valutate solo se confermate da altri elementi di prova, assunti e formati con diverse modalità (e nella specie dette dichiarazioni risultano ampiamente riscontrate dal risultato delle intercettazioni telefoniche, peraltro già di per sè idonee, per il loro inequivoco e non smentito tenore, a giustificare l'accusa, come chiaramente emergente dal testo della sentenza impugnata). Quanto alle censure L'ER - premessa l'inammissibilità per la prima volta in questa sede della dedotta eccezione di violazione L'art. 649 c.p.p., comunque palesemente infondata e pretestuosa, riferendosi la sentenza del Tribunale di Nola in data 24.9.2003, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Napoli in data 24.3,2006, a procedimento per fatti materialmente diversi, ancorché analoghi per tipologia e modus operandi a quelli oggetto del presente giudizio - del tutto incomprensibile e la doglianza con cui testualmente si lamenta che "la Corte di appello di Potenza non ha applicato tutte le prescrizioni": doglianza che ove riferibile alla mancata declaratoria di estinzione del residuo reato associativo per prescrizione troverà risposta cumulativa nel prosieguo della trattazione.
I ricorsi del PE e L'TO sono infondati.
Quanto ai motivi di censura svolti dal primo, si osserva:
- il delitto di cui all'art. 416 c.p. è configurabile anche ove l'attività illecita costituente il fine del sodalizio sia programmata a tempo purché, come verificatosi nella specie, con precostituzione di congrua struttura organizzativa ed in vista della consumazione di un numero non determinato a priori e tendenzialmente indefinito di episodi truffaldini, sia pure nell'arco di tempo prefissatosi dagli associati, alcuni dei quali peraltro, come emergente dal tenore di un colloquio tra il Re e l'ER, avevano già concepito di proseguire la medesima attività in altra sede, come puntualmente fecero anche in ER (vedi sentenze allegate in copia al ricorso L'ER, dalle quali risulta il coinvolgimento in tali ulteriori vicende sia del PE che L'ER);
- quanto all'utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali dei coimputati si rinvia a quanto già detto nell'esaminare la posizione del Re, con la precisazione che le chiamate in correità risultano riscontrate dall'esplicito tenore delle conversazioni intercettate, le quali indicano l'imputato come elemento di spicco del sodalizio e ne conclamano il ruolo qualificato attribuitogli ex art. 416 c.p., comma 1;
- vale, relativamente all'eccezione di ne bis in idem, quanto già detto a proposito L'analoga eccezione formulata dall'ER;
- la sentenza impugnata ha congruamente giustificato l'entità del trattamento sanzionatorio, oltre che per una precedente condanna del prevenuto per bancarotta fraudolenta, con riferimento al suo ruolo di organizzatore e "mente" del gruppo ed alla sua particolare pericolosità, derivante dallo sfruttamento di specifiche conoscenze tecnico-professionali.
Quanto, infine, all'TO, la corte di secondo grado, pur prendendo in esame gli elementi invocati dall'imputato a proprio favore, che avrebbero dovuto asseritamente denotare la sua estraneità al sodalizio, ha disatteso la proposta linea difensiva con valutazione di merito plausibile e non sindacabile in questa sede, dando prevalente rilievo ad elementi probatori ritenuti indubitabilmente significativi della sua adesione e partecipazione, almeno iniziale, all'associazione; ne', a fronte di tale congruamente argomentato convincimento, sono consentiti a questa corte una rilettura od una rivalutazione delle risultanze probatorie in termini di fatto, cui il ricorso sostanzialmente mira, riproponendo gli stessi argomenti già sottoposti al giudice del gravame. L'aggravante di cui all'art. 416 c.p., comma 5, peraltro bilanciata dalle attenuanti generiche concesse con dichiarazione di equivalenza, è stata a ragione affermata, a ciò non ostando l'avvenuta definizione della posizione del coimputato LL mediante sentenza di patteggiamento in primo grado, che consegna al processo, per la sua equiparazione a sentenza di condanna stabilita dall'art.445 c.p.p., comma 1 bis, u.p., un dato storico irrevocabile,
insuscettibile di riscontro in un distinto procedimento al quale la posizione del predetto è completamente estranea.
Da ultimo, quanto all'invocata prescrizione del reato in base alla sopravvenuta disciplina di cui alla L. n. 251 del 2005, la sua applicabilità al caso di specie è esclusa dalla disposizione transitoria di cui all'art. 10, comma 3, legge medesima, così come risultante dalla parziale declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 393/2006 della Consulta, trattandosi di procedimento che all'atto L'entrata in vigore della novella era già pendente in grado di appello.
La prescrizione in base alla disciplina previdente (peraltro non invocata da alcuno), è, invece, preclusa in ragione dei numerosi periodi di sospensione del relativo termine succedutisi nel corso di entrambi i gradi del processo per effetto dei reiterati rinvii conseguenti a richieste di differimento degli imputati e loro difensori o ad impedimenti da costoro allegati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi del Re e L'ER. Rigetta i ricorsi del PE e L'TO. Condanna tutti i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento nonché il Re e l'ER anche al versamento della somma di Euro 1.000,00 ciascuno alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 e il 18 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2008