Sentenza 6 luglio 1999
Massime • 1
L'ordinanza con la quale sia stata rigettata la richiesta di liquidazione del compenso avanzata dal difensore di persona ammessa al gratuito patrocinio, costituisce un provvedimento di natura decisoria contro il quale non è previsto alcun altro specifico mezzo di impugnazione se non il ricorso in cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/07/1999, n. 2456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2456 |
| Data del deposito : | 6 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RENATO ACQUARONE Presidente del 6/7/1999
Dott. AMEDEO POSTIGLIONE Componente SENTENZA
Dott. ALDO GRASSI Componente N.2456
Dott. ALFREDO TERESI Componente REGISTRO GENERALE
Dott. CLAUDIA SQUASSONI Componente N.9709/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Avv. SEMINARA PALMA, difensore di AT AM FE, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Roma in data 8/02/'99;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Grassi;
Udito il Pubblico Ministero, il quale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, della ordinanza impugnata;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEOsserva
La Corte d'Appello di Roma con ordinanza "de plano" del 27/11/'98 rigettava l'istanza di liquidazione degli onorari pretesi per la difesa di AT AM FE, ammesso al gratuito patrocinio nell'ambito del processo penale n. 4049/98 R.G. App. Roma, presentata dall'Avv. Palma Seminara.
Avverso tale ordinanza quest'ultima proponeva ricorso alla stessa Corte d'Appello che, sentite le parti, lo rigettava con provvedimento dell'8/02/'99 ritenendo che lo AT fosse stato ammesso al gratuito patrocinio, con decreto del G.I.P. del Tribunale di Roma in data 27/04/'98, in violazione dell'art. 4 co. 3 L.30/07/'90, n. 217, in quanto in tale data era assistito da due difensori di fiducia, l'Avv. Claudio Cesare Iacovoni, nominato il 17/12/'97 e revocato solo in data 21/10/'98 e l'Avv. Palma Seminara, nominata il 20/12/'97.
Contro tale seconda ordinanza l'Avv. Seminara ha proposto ricorso per Cassazione chiedendone l'annullamento per violazione di legge.
Deduce, in particolare, la ricorrente che il provvedimento impugnato sarebbe fondato sul presupposto, errato in punto di fatto, che all'atto dell'ammissione al gratuito patrocinio lo AT fosse assistito da due difensori di fiducia, mentre da un attento esame degli atti risulterebbe:
a) che l'Avv. lacovoni era stato nominato difensore d'ufficio dello AT al momento dello arresto di costui avvenuto il 12/12/'97, giorno in cui alle ore 14,15 era stato rinchiuso nella Casa Circondariale di Regina Coeli a Roma;
b) che all'atto dell'ingresso in detta Casa Circondariale l'indagato aveva indicato come proprio difensore d'ufficio l'Avv. Iacovoni nominatogli dai verbalizzanti all'atto dell'arresto;
c) che detta nomina figura redatta sull'apposito modello "IPI", compilato in pani data, nel quale il nome del detto Avvocato risulta preceduto dalla dicitura prestampata "Nomino mio difensore di fiducia... "in cui, però, la parola "fiducia" appare sostituita, a penna, da quella "Uff.";
d) che da ciò avrebbe dovuto dedursi che l'Avv. Iacovoni aveva assunto il ruolo di difensore d'ufficio dell'indagato e che ufficio difensore di fiducia di costui era stata nominata, in data 20/12/'97, essa Avv. Seminara;
e) che, a norma dell'art. 97 co. 6 c.p.p., nel momento della nomina del difensore di fiducia quello di ufficio aveva cessato di esercitare le proprie funzioni, sicché alla data del 27/04/'98 lo AT era assistito da un solo difensore e la di lui ammissione al gratuito patrocinio avrebbe dovuto essere ritenuta legittima;
f) che, a conferma di ciò, avrebbe dovuto essere rilevato come nessun avviso o altro atto del processo risulti essere mai stato notificato all'Avv. Iacovoni.
Motivi della decisione
Il ricorso va preliminarmente ritenuto ammissibile, a norma dell'art. 111 della Costituzione, perché l'ordinanza con la quale sia stata rigettata la richiesta di liquidazione del compenso avanzata dal difensore di persona ammessa al patrocinio gratuito costituisce un provvedimento di natura decisoria contro il quale non è previsto alcun altro specifico mezzo di impugnazione (v. conf. Cass. Sez. VI, 12/1/'96, Somi). Ciò premesso, esso merita accoglimento, perché fondato. Dall'esame degli atti risulta che, effettivamente, il presupposto su cui si fonda il provvedimento impugnato [illegittimità dell'ammissione dello AT al patrocinio gratuito perché all'atto del relativo provvedimento egli sarebbe stato assistito da due difensori di fiducia] non è esatto perché, come rilevato dal difensore ricorrente, l'Avv. Claudio Cesare Iacovoni era stato designato quale difensore d'ufficio dell'indagato al momento dell'arresto dello stesso e tale nomina era stata riportata, all'atto dell'ingresso del medesimo nella casa Circondariale, sul modello a stampa apposito in cui, però, l'espressione "difensore di fiducia" era stata corretta a penna sostituendo alla parola "fiducia" quella "uff.".
L'unico difensore di fiducia dello AT - l'Avv. Palma Seminara - risulta nominato con atto del 20/12/'97 che ha automaticamente determinato, a norma dell'art. 97 co. 6 c.p.p., la cessazione dalle funzioni del difensore di ufficio. In conseguenza alla data - 27/04/'98 - di ammissione al gratuito patrocinio il detto indagato deve ritenersi che fosse assistito da un solo difensore, dal che discendono la legittimità del relativo decreto ed il diritto, del difensore, alla liquidazione degli onorari di difesa.
Alla luce delle esposte considerazioni l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo esame dell'istanza presentata dall'Avv. Seminara.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
Annulla l'ordinanza della Corte d'Appello di Roma in data 8/02/'99 e rinvia alla stessa Corte d'Appello per nuovo esame dell'istanza di liquidazione degli onorari avanzata dall'Avv. Palma Seminara quale difensore di AT AM FE. Così deciso in Roma, il 6 luglio 1999.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 1999