Sentenza 20 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/05/2003, n. 7880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7880 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Contratti afari SEZIONE TERZA CIVILE Prelosion Dott. Vin07-880 /03 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 800/01 17332 Dott. Paolo VITTORIA - Rel Consigliere Cron. 2064 Consigliere Rep.Dott. Ernesto LUPO - Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Ud. 05/03/03 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IA DA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE FERRARI 12, presso lo studio dell'avvocato SERGIO SMEDILE, che lo difende anche disgiuntamente agli avvocati ANDREA ZI, ON VISCARDI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ZI UN, ZI ON (nato il [...]), ZI LO, ZI GI, ZI EL NQ EREDI DI ZI NICOLA, 2003 nonchè ZI LUIGIA, ZI NICOLA, 582 ZI MARIA, ZI ON (nato il -1- 10/11/68), ZI RE NQ EREDI DI ZI COSIMO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G B VICO 22, presso lo studio dell'avvocato PANCRAZIO BELLACOSA, che li difende, giusta delega in atti;
controricorrenti - avverso la sentenza n. 249/00 della Corte d'Appello di SALERNO, emessa il 20/04/00 e depositata il 12/07/00 (R.G. 68/98); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 05/03/03 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA, confermate in Camera di Consiglio dal P.M. Dott. Domenico IANNELLI, che ha chiesto si rigetti il ricorso per manifesta infondatezza, con le conseguenze di legge. -2- La Corte Premesso in fatto.
1. La corte d'appello di Salerno, con sentenza 12.7.2000, ha pronunciato sulla domanda di riscatto di fondo rustico, che ID AN aveva proposto
contro
LA AN. La corte d'appello ha rigettato la domanda. Queste le ragioni. ID AN aveva fatto valere il diritto del proprietario coltivatore diretto, ad essere preferito in caso di vendita di fondo confinante (art. 7, secondo comma, L. 14 agosto 1971, n. 817). Il proprietario che agisce per il riscatto deve dare prova di possedere i requisiti richiesti dalla legge. Tra questi requisiti è quello d'essere coltivatore diretto e ciò implica che, con la sua famiglia, il proprietario del fondo confinante abbia una capacità lavorativa pari almeno ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità dei fondi. Le persone interrogate come testimoni in primo grado avevano dichiarato che ID AN lavorava la terra, ma questo non era sufficiente. Né si palesava rilevante il ricorso alla prova testimoniale in sede di appello, dal momento che il riferimento alla capacità lavorativa propria e della sua famiglia, composta anche del figlio e della nuora, non era idoneo per la sua genericità a provare il possesso di forza lavorativa adeguata, considerando la avanzata età dell'attore, la tipologia intensiva dei fondi della zona, la 3 cui coltivazione richiede una elevata forza lavorativa, e gli ulteriori fondi rustici posseduti sia dall'attore sia dal figlio. 2. - ID AN ha proposto ricorso per cassazione. Al ricorso hanno resistito TA, LF, FI, OV, FA, IA, LA, IA, altro LF e TO AN, eredi di LA e CO AN. 3. - Il pubblico ministero ha chiesto di esaminare il ricorso in camera di consiglio e di rigettarlo, perché i motivi sono manifestamente infondati. 4. - Le parti hanno depositato memorie. Ritenuto in diritto. 1. - Il ricorso è ammissibile. I resistenti hanno eccepito che la procura a margine del ricorso non contiene alcun riferimento al ricorso per cassazione, ma la procura apposta a margine del ricorso si deve considerare data a tale scopo, sempre che dal suo contenuto non risulti il contrario. 2. - La cassazione della sentenza è chiesta per vizi di violazione di norme di diritto e di difetto di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione all'art. 7 della L. 14 agosto 1971, n. 817). 10Richiamati i motivi di appello riprodotti nell'esporre svolgimento del processo, il ricorrente Osserva che i testimoni avevano dichiarato che s'era sempre dedicato alla coltivazione della terra e continuava a farlo. 4 sarebbe vero che sia lui sia il figlioAggiunge che non possedevano altri fondi, perché dai documenti risulterebbe che egli non possedeva se non un ettaro di terreno, mentre il figlio non ne possedeva alcuno. Il motivo è manifestamente infondato. La corte d'appello ha spiegato che il requisito d'essere coltivatore diretto non è dato solo dal fatto di essere dedito alla coltivazione di un fondo di qui l'insufficienza della prova testimoniale raccolta. E' dato anche dal fatto di avere la capacità lavorativa adeguata per coltivare i fondi posseduti. Tale capacità, che deve essere almeno pari ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, quando il proprietario si fa a chiedere di riscattare il fondo confinante, deve essere tale da consentire a lui ed alla sua famiglia di attuare la diretta coltivazione sia dei fondi posseduti sia di quello di cui è chiesto il riscatto, perché questo è dato per consentire l'espansione della proprietà direttamente coltivata (Cass. 23 febbraio 1983 n. 1393). Orbene, la corte d'appello ha detto che dalle note di trascrizione degli atti di acquisto si evinceva che l'attore ed il 'figlio possedevano anche altri fondi, e così ha inteso affermare che la capacità lavorativa della famiglia dell'attore vi era impiegata, in diminuzione di quella occorrente anche per la coltivazione del fondo chiesto in riscatto. 5 Sostiene il ricorrente che come si legge nella certificazione d'appello, il sig. AN ID èmenzionata dalla Corte proprietario di appena un ettaro di terreno, mentre il figlio non è proprietario di alcun fondo, contrariamente a quanto affermato dalla corte d'appello>. Questa critica non è formulata in modo idoneo. Il ricorrente avrebbe dovuto assumere la responsabilità di specificare quali documenti erano stati depositati od a suo avviso erano rilevanti al fine di dimostrare l'errore di giudizio in cui il giudice di merito era incorso e quali ne erano le risultanze, in modo da porre questa Corte nella condizione di verificare se il giudizio espresso dalla corte d'appello, come sostenuto nel ricorso, andava posto a raffronto solo con i documenti indicati od anche con altri e se dunque era о no adeguato al materiale probatorio che, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto essere valutato. Invece, mentre la corte d'appello ha fatto riferimento alle note di trascrizione degli atti di acquisto, che sono in effetti più di una, il ricorrente si limita a fare riferimento alla certificazione menzionata dalla Corte d'appello>, senza indicare quale sarebbe e quale esatto contenuto avrebbe. Infine, così rispondendo agli argomenti svolto sul punto nel motivo di appello richiamato nel ricorso, altro è che il giudice possa, se lo ritiene necessario (art. 61 cod. proc. civ.), disporre una indagine tecnica per accertare il rapporto tra capacità di lavoro espressa dalla famiglia coltivatrice ed 6 estensione dei fondi, altro è che non abbia il potere di valutare in modo autonomo tale rapporto e che debba invece in ogni caso verificarne di ufficio in positivo od in negativo la sussistenza. Quanto poi al fatto che il giudice di primo grado non avesse come elemento di prova la mancata ritenuto di dover valorizzare requisito da parte dei convenuti, si devecontestazione del osservare che, in un processo iniziato nell'anno 1974, nel quale non operavano oneri di specifica contestazione ○ preclusioni a svolgere nuove difese ed eccezioni, neppure in grado di appello, il giudice di merito poteva bensì considerare provate circostanze non contestate dal convenuto, ma ciò dipendeva da una complessiva valutazione del suo atteggiamento processuale (art. 116 cod. proc. civ.) e dunque da una valutazione di merito non censurabile, se invece compiuta in senso contrario. Il ricorso è rigettato. 3. - Il ricorrente è condannato а rimborsare ai resistenti le 4. - spese del giudizio di cassazione, liquidate nel dispositivo. Sugli onorari va calcolato ed aggiunto il rimborso forfettario delle spese generali, nella misura del 10% (art. 15 della tariffa).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare ai resistenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida in 100 Euro per le spese e in 1.000 Euro per onorari di avvocato, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 10% ed agli accessori di legge. 7 Così deciso il giorno 5 marzo 2003 in Rom a, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione. IlPred dente. Il relatore ed estensore pooli Hes Hunter рости IL CANCELLERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA NT AT Oggi 2.0 MAG. 2003 IL CANCELLIERE C1 EN AT 8