Sentenza 29 gennaio 2015
Massime • 1
E nullo, per violazione del diritto al contraddittorio, il decreto di archiviazione nel caso in cui l'avviso della richiesta di archiviazione sia notificato alla persona offesa, che ha chiesto di essere informata, presso la sua residenza per compiuta giacenza nonostante abbia nominato un difensore di fiducia, in quanto in tal caso il domicilio si intende eletto presso il difensore stesso ai sensi dell'art. 33 disp. att. cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/01/2015, n. 15739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15739 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente - del 29/01/2015
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSAFRA Umberto - rel. Consigliere - N. 211
Dott. ZOSO Liana M. T. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - N. 48932/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GN TO N. IL 24/03/1986;
parte offesa nel procedimento c/:
HO EN N. IL 20/06/1978;
avverso il decreto n. 122/2013 GIUDICE DI PACE di LIVORNO, del 26/06/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;
lette le conclusioni del PG Dott. BALDI Fulvio che ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato con restituzione degli atti all'ufficio del Giudice di Pace di Livorno.
RITENUTO IN FATTO
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia d ZB AS avverso il provvedimento di archiviazione emesso dal Giudice di Pace di Livorno in data 26.6.2013 nel procedimento a carico di HI LE per il reato di cui all'art. 590 c.p.. Deduce la violazione di legge attesa l'omessa notifica della richiesta di archiviazione del P.M. alla persona offesa che, con integrazione della querela presentata, aveva nominato un difensore di fiducia ed aveva chiesto di essere avvisata.
Tale notifica era stata tentata presso il domicilio dichiarato di via Montemerli 5 di Livorno, ma era andata a vuoto per irreperibilità della persona offesa e non furono espletate ulteriori adempimenti.
Ma l'art. 33 disp. att. c.p.p. prevede che il domicilio legale della persona offesa sia eletto ex lege presso il difensore nominato e la Suprema Corte aveva chiarito che il criterio del domicilio legale è insensibile ad eventuali diverse opzioni della persona offesa. Il Procuratore generale in sede, all'esito della requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato con restituzione degli atti al giudice di Pace di Livorno. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La notifica della richiesta di archiviazione presso il difensore della persona offesa che abbia dichiarato di volerne essere informata, deve intendersi correttamente effettuata, a norma dell'art. 33 disp. att. cod. proc. pen., anche nell'ipotesi in cui la persona offesa abbia precedentemente dichiarato un proprio domicilio ed è nullo per violazione del diritto al contraddittorio il decreto di archiviazione nel caso in cui l'avviso della richiesta di archiviazione venga notificato alla persona offesa, che abbia chiesto di essere informata, presso la sua residenza per compiuta giacenza nonostante abbia nominato un difensore di fiducia, in quanto in tal caso il domicilio si intende eletto presso il difensore stesso ai sensi dell'art. 33 disp. att. cod. proc. pen.. (Cass. pen. Sez. 6, n. 30743 del 10.7.2009, Rv. 244775; Sez. 5, n. 47525 del 10.10.2012, Rv. 254075). Consegue che non solo la notifica fu omessa presso il domicilio dichiarato ne' furono espletati gli ulteriori incombenti di cui all'art. 154 c.p.p., ma non fu nemmeno tentata presso l'unico luogo ove avrebbe dovuto essere effettuata, e cioè presso il difensore di fiducia.
Consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2015