Sentenza 10 gennaio 2013
Massime • 1
La Corte di Cassazione può porre rimedio all'omessa applicazione di una pena accessoria, obbligatoria e predeterminata "ex lege" in specie e durata, con la procedura di correzione degli errori prevista dall'art. 619 cod. proc. pen. (Nella specie, la Corte, a seguito di impugnazione del P.M., ha rettificato una sentenza di "patteggiamento allargato", aggiungendo la condanna all'interdizione dai pubblici uffici).
Commentario • 1
- 1. La sentenza che ha omesso una pena accessoria è ricorribile per cassazione dal procuratore generaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 marzo 2023
Sezioni Unite 2022 Con la sentenza in argomento, le Sezioni Unite hanno affermato i seguenti principi di diritto «La sentenza che abbia omesso di applicare una pena accessoria è ricorribile per cassazione per violazione di legge da parte sia del Procuratore della Repubblica che del Procuratore Generale a norma dell'art. 608 cod. proc. pen. La Corte di cassazione, ove rilevi l'illegittima omessa applicazione di pena accessoria predeterminata nella durata, pronuncia l'annullamento senza rinvio ex art. 620 lett. I) della sentenza impugnata. Resta impregiudicato il potere del pubblico ministero, una volta passata in giudicato la sentenza, di attivare, a norma degli artt. 662 e 183 dis. att. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/01/2013, n. 4300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4300 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 10/01/2013
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 51
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 39828/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia;
nel procedimento nei confronti di:
RA RA, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza del 25/07/2012 del Tribunale di Crema;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Ercole Aprile;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Riello Luigi, che ha concluso domandando l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza sopra indicata il Tribunale di Crema disponeva, su richiesta delle parti, l'applicazione nei confronti di SI RA della pena di anni tre di reclusione ed Euro 14.000 di multa in relazione al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 1 bis per detenzione illecita di sostanze stupefacenti del tipo eroina e cocaina.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, denunciando la violazione di legge per avere il Tribunale di Crema omesso di applicare all'imputata la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, la cui irrogazione è dovuta in ragione dell'entità della pena principale applicata che, superando 0il limite dei due anni di reclusione, permette l'operatività della disposizione dettata dall'art. 445 c.p.p., comma 1 per il caso del patteggiamento c.d. "allargato".
3. Il ricorso è fondato.
Costituisce principio enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, sono rimediabili in sede di legittimità, attraverso la procedura di correzione degli errori materiali, le omesse statuizioni sulla condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e sull'applicazione della pena accessoria che non sia rimessa alla valutazione discrezionale del giudice in relazione alla durata o alla specie (così Sez. 6, n. 48443 del 20/11/2008, P.G. in proc. Funari, Rv. 242427).
Tale regula iuris è senz'altro applicabile al caso di specie nel quale è pacifico che l'applicazione di una pena detentiva su richiesta delle parti in misura non inferiore ai tre anni comporta l'irrogazione "automatica", non rimessa alla discrezionalità dei giudice, della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici (così, tra le altre, Sez. 1, n. 4424 del 14/01/2009, P.G. in proc. Abbas, Rv. 242796).
E, tuttavia, il riconoscimento della fondatezza del motivo del ricorso non comporta l'annullamento bensì la rettificazione della sentenza gravata, in quanto l'omissione oggetto della censura riguarda una statuizione obbligatoria consequenziali alla pronuncia di patteggiamento adottata, come tali suscettibile di correzione ai mente dell'art. 619 c.p.p.. Disposizione, questa, che si è reputata riferibile non solamente alle ipotesi in cui sia necessaria la sostituzione della denominazione o della quantità della pena erroneamente indicata nel dispositivo di una sentenza, ma anche a quelle nelle quali sia doverosa l'aggiunta di "elementi" il cui inserimento nella decisione è prevista dalla legge come "automatica" e non come il frutto di una determinazione discrezionale circa la scelta della natura e della entità della stessa statuizione: come accade, appunto, nel caso di omessa applicazione di una pena accessoria non rimessa alla valutazione discrezionale del giudice ne' in relazione alla durata ne' in relazione alla specie (così Sez. 6, n. 16034 del 26/03/2009, P.G. in proc. Binaj, Rv. 243527; Sez. 1, n. 23196 del 28/04/2004, Bagedda, Rv. 228250; Sez. 1, n. 5881 del 26/11/1998, n. 5881, Rugghi, Rv. 212100; Sez. 1, n. 6848 del 12/03/1991, P. M. in proc. Bonetti;
Rv. 187648). Seguendo la stessa impostazione, sia pur con riferimento ad una situazione processuale analoga, si è autorevolmente sostenuto che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, laddove il giudice abbia omesso di condannare l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, può farsi ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale, sempre che non emergano specifiche circostanze idonee a giustificare l'esercizio della facoltà di compensazione, totale o parziale, delle stesse (Sez. U, n. 7945 del 31/01/2008, Boccia, Rv. 238426; conf., in seguito, Sez. 2, n. 6809 del 13/01/2009, P.C. in proc. Gottuso, Rv. 243422).
4. La sentenza impugnata va, dunque, rettificata ai sensi dell'art.619 c.p.p. nei termini meglio precisati nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Rettifica il dispositivo della sentenza impugnata nel senso che, dopo la parola "cautelare", si intendano aggiunte le seguenti: "Dichiara l'imputata interdetta dai pubblici uffici per anni cinque." Manda alla Cancelleria per le prescritte annotazioni. Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2013