Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2008, n. 48443
CASS
Sentenza 20 novembre 2008

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, sono rimediabili in sede di legittimità, attraverso la procedura di correzione degli errori materiali, le omesse statuizioni sulla condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e sull'applicazione della pena accessoria che non sia rimessa alla valutazione discrezionale del giudice in relazione alla durata o alla specie.

Commentario1

  • 1La sentenza che ha omesso una pena accessoria è ricorribile per cassazione dal procuratore generale
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 marzo 2023

    Sezioni Unite 2022 Con la sentenza in argomento, le Sezioni Unite hanno affermato i seguenti principi di diritto «La sentenza che abbia omesso di applicare una pena accessoria è ricorribile per cassazione per violazione di legge da parte sia del Procuratore della Repubblica che del Procuratore Generale a norma dell'art. 608 cod. proc. pen. La Corte di cassazione, ove rilevi l'illegittima omessa applicazione di pena accessoria predeterminata nella durata, pronuncia l'annullamento senza rinvio ex art. 620 lett. I) della sentenza impugnata. Resta impregiudicato il potere del pubblico ministero, una volta passata in giudicato la sentenza, di attivare, a norma degli artt. 662 e 183 dis. att. …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2008, n. 48443
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48443
Data del deposito : 20 novembre 2008

Testo completo