Sentenza 20 novembre 2008
Massime • 1
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, sono rimediabili in sede di legittimità, attraverso la procedura di correzione degli errori materiali, le omesse statuizioni sulla condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e sull'applicazione della pena accessoria che non sia rimessa alla valutazione discrezionale del giudice in relazione alla durata o alla specie.
Commentario • 1
- 1. La sentenza che ha omesso una pena accessoria è ricorribile per cassazione dal procuratore generaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 marzo 2023
Sezioni Unite 2022 Con la sentenza in argomento, le Sezioni Unite hanno affermato i seguenti principi di diritto «La sentenza che abbia omesso di applicare una pena accessoria è ricorribile per cassazione per violazione di legge da parte sia del Procuratore della Repubblica che del Procuratore Generale a norma dell'art. 608 cod. proc. pen. La Corte di cassazione, ove rilevi l'illegittima omessa applicazione di pena accessoria predeterminata nella durata, pronuncia l'annullamento senza rinvio ex art. 620 lett. I) della sentenza impugnata. Resta impregiudicato il potere del pubblico ministero, una volta passata in giudicato la sentenza, di attivare, a norma degli artt. 662 e 183 dis. att. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2008, n. 48443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48443 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 20/11/2008
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 2628
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 005188/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di BRESCIA;
nei confronti di:
1) FUNARI MAURIZIO N. IL 24/05/1959;
avverso SENTENZA del 15/11/2007 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRESCIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORTESE ARTURO;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto l'annullamento senza rinvio sull'omessa statuizione su spese e pena accessoria. FATTO E DIRITTO
11 P.G. ricorrente impugna la sentenza di cui in epigrafe, che ha applicato ex art. 444 c.p.p. a Funari Maurizio la pena, concordata fra le parti, di anni tre e mesi quattro di reclusione ed Euro 14500,00 di multa per il reato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73. Deduce che illegittimamente sono state omesse le statuizioni sulla condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e sull'applicazione della pena accessoria (della interdizione temporanea dai pubblici uffici), che erano obbligatorie, vertendosi in tema accordo su pena superiore ai due anni di reclusione (cd. patteggiamento allargato).
Il ricorso è fondato, alla stregua della previsione di cui all'art.445 c.p.p., comma 1 che limita l'esclusione delle statuizioni in questione, altrimenti obbligatorie per legge, alla sola sentenza avente ad oggetto una pena concordata non superiore ai due anni di reclusione.
All'accoglimento del ricorso non consegue però l'annullamento della sentenza impugnata.
Le omissioni denunciate, infatti, concernono statuizioni obbligatorie consequenziali alla pronuncia adottata, come tali suscettibili di rettificazione.
Quella inerente alle spese processuali è, invero, dichiarata espressamente rettificabile, a sensi dell'art. 130 c.p.p., dall'art.535 c.p.p., comma 4.
Ma anche quella inerente alla pena accessoria deve essere considerata una omissione rettificabile sia a sensi dell'art. 130 c.p.p., sia, ancor prima, e più correttamente, in forza della previsione del cpv. art. 619 c.p.p.. Deve al riguardo ricordarsi la giurisprudenza che ha ritenuto possibile la procedura correttiva anche nei casi in cui essa si risolva nell'aggiunta, non comportante esercizio di potere discrezionale, di elementi che (pur se non tenuti realmente presenti dal giudice) dovevano "ex lege" far parte del provvedimento. Si è sostenuta così la legittima applicazione dello strumento "de quo" per ovviare proprio all'omissione in punto di applicazione di pena accessoria non rimessa alla valutazione discrezionale del giudice ne' in relazione alla durata ne' in relazione alla specie (Sez. 1, 12 marzo 1991, n. 6848, P. M. in proc. Bonetti;
nel medesimo senso, Sez. 1, 26 novembre 1998, n. 5881, Rugghi;
Sez. 1, 28 aprile 2004, n. 23196, Bagedda). Tale indirizzo ha trovato l'importante avallo delle Sezioni Unite, che, nella sentenza n. 7945 del 2008, hanno rilevato che "ragioni sistematiche impongono di ritenere insussistenti le condizioni preclusive di cui all'art. 130 c.p.p. anche per quelle omissioni in ordine alle quali sia previsto un automatico intervento integrativo da parte del giudice dell'esecuzione, come ad es. nei casi in cui sia mancata (non per scelta consapevole del giudice) la statuizione di pena accessoria obbligatoria o di confisca obbligatoria". La riconducibilità della rettifica sulla pena accessoria alla previsione (anche) del cpv. art. 619 c.p.p. elimina ogni problema circa la sua diretta effettuabilità in questa sede. L'accoglimento del ricorso sotto tale profilo comporta poi (al di là di eventuali considerazioni di economia processuale) l'effettuabilità anche della rettifica dell'omissione relativa alle spese, giusta la previsione dell'ultima parte dell'art. 130 c.p.p., comma 1.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615, 619 e 130 c.p.p., rettifica il dispositivo della sentenza impugnata nel senso che, dopo la parola "multa", si intendano aggiunte le seguenti: "Dichiara l'imputato interdetto dai pubblici uffici per anni cinque."; e, dopo la parola "pagamento", si intendano aggiunte le parole "delle spese processuali e". Manda alla Cancelleria per le prescritte annotazioni.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2008