Sentenza 16 ottobre 2003
Massime • 1
Spetta al Giudice ordinario la cognizione della controversia introdotta con ricorso proposto da un lavoratore dipendente il quale non chieda di accertare, in via immediata e diretta, la legittimità o meno dell'atto generale di auto organizzazione dell'ente datore di lavoro (nella specie: una Autorità portuale), emanato in forza delle sue potestà pubblicistiche, e con il quale viene modificata la pianta organica, ma domanda che sia sindacato il comportamento del commissario straordinario dell'ente, il quale, dopo aver annullato il precedente inquadramento del lavoratore all'ottavo livello, gli ha assegnato il settimo. Infatti, in tal caso, la verifica della legittimità degli atti generali di autoregolamentazione è richiesta soltanto in via incidentale ed è finalizzata alla loro concreta disapplicazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/10/2003, n. 15490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15490 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELLI PRISCOLI Mario - Primo Presidente di sez.
ff. di Primo Presidente -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. PAOLINI Giovanni - Consigliere -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Consigliere -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA IN, elett.te dom.to in Roma, Via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 19, presso lo studio dell'Avv. Fabio Francesco Franco, rappresentato e difeso dall'Avv. Arnaldo Stefanelli in forza di procura speciale a margine del ricorso per Cassazione;
- ricorrente -
contro
AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI, in persona del legale rappresentante, elett.te dom.ta in Roma, Piazzale Clodio n. 14, presso lo studio del Prof. Avv. Antonio Vallebona, che unitamente all'Avv. Alberto Melica la rappresenta e difende in forza di procura speciale per atto Notaio Michele Errico del 2 maggio 2002, Rep. n. 69991.
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Lecce del 9 novembre 2001 (R.G. lav. n. 1257/01);
sentita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 12 giugno 2003 dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
udito l'Avv. Antonio Vallebona per la controricorrente;
udito il P.M., nella persona del Dott. Raffaele Palmieri, Avvocato Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso e per la dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 17 febbraio 1999 IN NA conveniva davanti al Pretore del lavoro di Brindisi l'Autorità portuale della stessa città, della quale era dipendente, e lamentava che il decreto n. 33 del 7 marzo 1996, con il quale era stato disposto il suo inquadramento nell'ottavo livello funzionale con la qualifica di capo divisione lavori portuali e manutenzione, era stato illegittimamente annullato con successivo decreto n. 52 del 23 aprile 1998, con il suo conseguente inquadramento, con decreto n. 56 del 29 aprile 1998, nel settimo livello con la qualifica di quadro. Il ricorrente deduceva che tali modificazioni della sua posizione lavorativa erano state (arbitrariamente) decise in base al rilievo che doveva farsi riferimento alla pianta organica deliberata con decreto n. 28 del 28 luglio 1997 e non già alla precedente pianta organica deliberata con decreti commissariali del 18 e del 27 dicembre 1995 (non essendo stata questa approvata dal Ministero competente) e chiedeva che fosse dichiarata l'illegittimità o l'invalidità o l'inefficacia dei suddetti decreti n. 52 e n. 56 del mese di aprile 1998 e che fosse ordinato all'Autorità Portuale il suo immediato inquadramento nell'ottavo livello, con condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive nel frattempo maturate e al risarcimento del danno.
Costituitasi in giudizio, l'Autorità portuale di Brindisi contestava la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto. Con sentenza del 15 aprile 2001 il Giudice unico del lavoro del Tribunale, al quale la causa era stata rimessa a seguito della soppressione degli uffici di pretura, rigettava il ricorso. Questa pronuncia, impugnata dal NA, veniva confermata dalla Corte di appello di Lecce con sentenza del 9 novembre 2001, con la quale, in via preliminare, veniva altresì rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario per la prima volta dedotta dal lavoratore.
La Corte di appello, per quanto qui interessa, osservava che il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle Autorità portuali, che fanno parte della categoria degli enti pubblici economici, è stato in modo espresso definito di diritto privato dalla legge 28 gennaio 1994 n. 84 e, per conseguenza, che la legittimità dei provvedimenti inerenti alle piante organiche del personale, pur rientranti nei poteri di autoregolamentazione dell'ente, può essere accertata incidentalmente dal giudice ordinario quanto agli effetti dagli stessi prodotti sui rapporti di lavoro dei dipendenti e sui diritti vantati da questi ultimi.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il NA, che ha dedotto quattro distinti motivi.
Ha resistito con controricorso l'Autorità portuale di Brindisi. Entrambe le parti hanno depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo dell'impugnazione il NA deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 e dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, c.p.c. e, dopo avere esposto tutte le complesse vicende che hanno dato causa al presente giudizio, lamenta che la Corte di appello di Lecce, nonostante abbia riconosciuto che l'Autorità portuale di Brindisi avesse il potere di regolare la pianta organica di tutto il personale dipendente, abbia poi esaminato la legittimità dei relativi provvedimenti deliberativi, i quali, trattandosi di atti amministrativi di autoorganizzazione, non potevano essere sindacati dal giudice ordinario.
Questo motivo è privo di fondamento.
Si deve premettere che il ricorrente non contesta la natura privatistica del suo rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'Autorità portuale di Brindisi - affermata dalla Corte di appello di Lecce in base alle disposizioni contenute nella legge 28 gennaio 1994 n. 84 e mediante il richiamo della sentenza di queste
SEZIONI UNITE CIVILI n. 10729 del 28 ottobre 1998 - ma, come è stato appena detto, sostiene che solamente il giudice amministrativo, nell'esercizio della giurisdizione generale di legittimità, avrebbe il potere di accertare l'eventuale illegittimità della delibera relativa alla pianta organica dell'ente.
Ora, per disattendere questa censura, basta rilevare che nel presente giudizio il ricorrente non ha chiesto che fosse accertata, in via immediata e diretta, la legittimità o meno dell'atto generale di autorganizzazione, connesso alla potestà pubblicistica dell'ente - quello con il quale l'Autorità portuale aveva predisposta, nell'anno 1995, la sua pianta organica - ma ha domandato che fosse sindacato il comportamento del commissario straordinario, il quale, dopo avere annullato il suo precedente inquadramento nell'ottavo livello, gli ha poi assegnato il settimo livello: atti, codesti, che, lungi dall'integrare un atto di carattere generale ed organizzatorio, costituiscono semplice espressione del potere di gestire i rapporti di impiego del personale" (v. in tal senso, testualmente, Cass. Sez. Un. 22 luglio 2002 n. 10724). Pertanto, poiché per costante giurisprudenza la giurisdizione si determina in base al "petitum" sostanziale, che va individuato con riferimento ai fatti materiali allegati dall'attore e alle particolari caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio, bene ha fatto il giudice dell'appello a dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario e ad affermare il potere di quest'ultimo di verificare, in via incidentale, la legittimità degli atti generali di autoregolamentazione dell'ente pubblico (per eventualmente disapplicarli), dal momento che il giudizio verteva su pretese, attinenti al rapporto di lavoro e riguardava, quindi, posizioni di diritto soggettivo del lavoratore, in relazione alle quali i suddetti provvedimenti di autoregolamentazione costituivano solamente atti presupposti (v. Cass. Sez. Un. 29 marzo 1989 n. 1537, Cass. Sez. Un. 20 gennaio 1989 n. 295 e Cass. Sez. Un. 6 aprile 1991 n. 3608, in motivazione, secondo cui quando un lavoratore chiede nei confronti dell'ente pubblico economico il riconoscimento di un diritto inerente al rapporto di lavoro ed è necessaria un'indagine su un atto generale di organizzazione, la controversia, lungi dall'investire i poteri discrezionali di autoregolamentazione del datore di lavoro, riguarda il comportamento di quest'ultimo nella concreta gestione del rapporto, cui vanno collegate posizioni giuridiche soggettive di diritto privato "non degradabili ad interessi legittimi per effetto di detti provvedimenti"; v., più di recente, Cass. Sez. Un. 28 dicembre 2001 n. 16218 in ordine al potere del giudice ordinario, chiamato a giudicare su una posizione di diritto soggettivo derivante da un rapporto di lavoro privato con un ente pubblico, di dichiarare illegittimo l'atto amministrativo). Il potere di disapplicare gli atti c.d. presupposti, riguardanti i rapporti di lavoro istaurati con le amministrazioni pubbliche, del resto, è stato riconosciuto al giudice ordinario perfino dalle recenti disposizioni di legge che hanno assegnato al medesimo la giurisdizione su tali rapporti, essendo stato stabilito che "quando gli atti siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi" (art. 63, primo comma, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165).
Tenuto conto di tutti questi rilievi, deve essere rigettato il primo motivo del ricorso e deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
Gli atti debbono essere rimessi alla Sezione Lavoro della Corte per l'esame degli altri motivi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Rimette gli atti alla Sezione Lavoro della Corte per l'esame degli altri motivi.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2003