Sentenza 17 settembre 2002
Massime • 1
È possibile, successivamente a una condanna, l'applicazione di una misura cautelare personale, in quanto la disposizione dell'art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen., secondo la quale contestualmente a una sentenza di condanna l'esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti dai quali possa emergere che a seguito della sentenza risulta taluna delle esigenze indicate nell'art. 274, comma 1, lett. b) e c) stesso codice, non ha inteso consentire l'applicazione di una misura cautelare in fase dibattimentale soltanto contemporaneamente a una decisione di condanna, lasciando prive di tutela le esigenze cautelari sopravvenute a quest'ultima e quelle preesistenti ma non valutate, bensì solo richiamare l'attenzione del giudice sulla possibilità di tenere conto, già contestualmente alla condanna, dell'esito del procedimento, ma senza impedire che tale valutazione possa avvenire anche successivamente ad essa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/09/2002, n. 35202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35202 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI MARIO - Presidente - del 17/09/2002
1. Dott. FABBRI GIANVITTORE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CHIEFFI SEVERO - Consigliere - N. 2781
3. Dott. SILVESTRI GIOVANNI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CAMPO STEFANO - Consigliere - N. 016259/2002
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) TI LT N. IL 07/09/1959
2) NI RO N. IL 24/04/1951
3) NI CO N. IL 26/04/1956
4) BI OR N. IL 25/07/1952
5) ON VI N. IL 14/04/1953
6) NI NT N. IL 30/05/1953
7) LL RL N. IL 01/10/1963
avverso ORDINANZA del 12/02/2002 TRIB. LIBERTÀ di ROMA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABBRI GIANVITTORE sentite le conclusioni del P.G. Dott. DI ZENZO Carmine annullamento con rinvio per IL e ON. Rigetto degli altri ricorsi. Uditi i difensori AD TT, PI TR, OD LA GE, RE AN
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 12/2/2002 il Tribunale di Roma - decidendo sull'appello proposto dal P.M., ai sensi dell'art. 310 c.p.p., avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma con la quale era stata respinta la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di alcuni imputati condannati in primo grado - disponeva l'applicazione della predetta misura coercitiva nei confronti, fra gli altri, di CI RL, IL LT, IA ON, IA CO, IA SA, ON IC e SO EN.
Il tribunale rilevava che in base alla condanna in primo grado era configurabile la condizione fondante la legittima adozione del provvedimento cautelare sotto il profilo valutativo della colpevolezza;
sosteneva, poi, che l'art. 275 comma 1 bis c.p.p. non impedisce l'applicazione della misura cautelare che non sia contestuale alla sentenza di condanna, ma disciplina i contenuti dell'accertamento giudiziale cui deve fare riferimento il giudice procedente;
riteneva, inoltre, sussistente il pericolo di fuga e quello di reiterazione nel reato, fondando il primo sull'entità della condanna e sul non occasionale inserimento nell'ambiente malavitoso, con i conseguenti appoggi logistici su cui fare affidamento, e il secondo sull'entità specifica dei fatti delittuosi accertati e sull'esistenza per tutti di precedenti condanne penali;
affermava, infine, che la custodia in carcere era l'unica misura cautelare applicabile per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. - ascritto a LL, IA ON, IA CO e IA SA - e comunque in relazione al grado di pericolosità degli imputati IL, ON e SO, tanto adusi al narcotraffico da essere stati condannati ulteriormente in tempi recenti per fatti della stessa indole, come accaduto al SO con sentenza dell'anno 2000. 2. Avverso la predetta ordinanza ricorrono tutti i predetti imputati.
Il CI deduce la violazione di legge e il vizio motivazionale relativamente alle esigenze cautelari, contestandone l'esistenza. Sostiene, in proposito, di avere collaborato con la giustizia, tanto da ottenere l'attenuante dell'art. 8 L. 203/91 - di essere detenuto in espiazione con fine pena fissato per il 2014; di avere ottenuto due permessi per gravi motivi familiari. Il IL deduce il vizio di motivazione sulle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della misura. Sul primo punto lamenta che il pericolo di fuga sia stato basato unicamente sull'entità della pena, senza distinguere sotto tale profilo le posizioni dei diversi imputati e senza tenere conto delle deduzioni difensive circa la gravità della pena, in relazione al presofferto, alla possibile liberazione anticipata e all'eventuale affidamento in prova;
sul secondo punto lamenta che l'adeguatezza della misura sia stata fondata su un elemento - quello della condanna per fatti della stessa indole - attribuito al SO.
IA ON deduce il vizio della motivazione sul rilievo che essa è stata genericamente riferita a tutti gli imputati, senza esame della specifica posizione dello stesso IA, con particolare riferimento all'entità effettiva della pena da espiare, alla sua assoluzione da vari reati-fine sintomatici di una specifica pericolosità e alla sua incensuratezza.
IA CO e IA SA deducono la violazione di legge, sul rilievo che il pericolo di fuga non può essere desunto soltanto dalla gravità della pena ed è escluso dal fatto che i due imputati sono detenuti in espiazione pena per condanne rispettivamente di anni 17 e mesi sei di reclusione e di anni 21 di reclusione.
Il ON con il primo motivo deduce la violazione di legge, sostenendo che l'avviso dell'udienza camerale davanti al tribunale della libertà è stato dato soltanto all'avv. Faiella, difensore che aveva rinunciato al mandato, e non anche all'imputato e al codifensore avv. Olivetto Claudia. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione, sostenendo che l'art. 275 comma 1 bis non consente l'emissione di ordinanza cautelare successiva alla condanna e senza che siano sopravvenuti nuovi elementi. Con il terzo motivo deduce il vizio motivazionale in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura, lamentando che esse siano state basate su considerazioni generalizzate per tutti gli imputati, senza riferimenti specifici alla posizione del ON, del quale il provvedimento impugnato ha affermato una collocazione di "livello" nell'ambiente malavitoso senza indicare gli elementi posti a base della valutazione, dimenticando che egli è stato condannato per traffico di stupefacenti ma non per il reato associativo, affermandone la pericolosità in relazione a condanne per fatti della stessa indole commessi da altri imputati.
Il SO denuncia il vizio di motivazione, sostenendo che la misura cautelare non poteva che essere contestuale alla sentenza di condanna e lamentando che sia stata applicata in base esclusivamente alla predetta condanna, senza che sussistesse un pericolo concreto di fuga.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutti i ricorsi sono infondati, ad eccezione di quelli di IL e ON relativamente all'adeguatezza della misura. L'eccezione in rito proposta da ON non ha pregio, perché l'imputato ha ricevuto regolare notifica per l'udienza in camera di consiglio, come risulta a f. 152. Suo unico difensore restava l'avv. Faiella, sebbene rinunciante al mandato, perché non risultava la nomina di altro difensore ma soltanto una delega all'avv. Olivetto a visionare gli atti, peraltro rilasciata in data successiva all'emissione del decreto per la fissazione dell'udienza. Ciò premesso, si osserva che il provvedimento impugnato ha congruamente spiegato - con motivazione giuridicamente corretta e immune da vizi di illogicità manifesta - le ragioni della decisione, basata sull'applicabilità della misura cautelare non soltanto contestualmente ma anche successivamente alla sentenza di condanna nonché sulla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. b) e c) c.p.p. e sull'adeguatezza della custodia in carcere.
Invero l'art. 275 comma 1 bis c.p.p. stabilendo che "contestualmente" ad una sentenza di condanna l'esame delle esigenze cautelari sia condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che a seguito della sentenza risulta taluna delle esigenze indicate dall'art. 274, comma 1, lett. b) e c) c.p.p., non ha inteso consentire l'applicazione di una misura cautelare in fase dibattimentale soltanto contestualmente alla sentenza di condanna, lasciando senza tutela le esigenze cautelari sopravvenute alla sentenza e quelle preesistenti e non valutate, ma ha semplicemente inteso richiamare l'attenzione del giudice sulla possibilità di tenere conto, già contestualmente alla sentenza di condanna, anche dell'esito del procedimento, senza impedire che tale valutazione avvenga successivamente alla condanna. In sostanza la legge 26 marzo 2001, n. 128, ha inteso garantire più ampiamente le esigenze di tutela della collettività, per un lato introducendo con l'art. 14 lett. a) l'attuale comma 1 bis dell'art. 275 c.p.p., al fine di richiamare l'attenzione del giudice sugli elementi da valutare, e per l'altro introducendo, con l'art. 14 lett. c), il comma 2 ter del predetto art. 275, al fine di rendere obbligatoria, in determinati casi, l'applicazione della misura cautelare contestualmente alla sentenza di condanna in appello;
fermo restando, comunque, il potere discrezionale del giudicante - la cui competenza è regolata dall'art. 91 disp. att. c.p.p. - di applicare in ogni stato e grado del processo la misura cautelare necessaria a fronteggiare i pericoli di cui all'art. 274 C.P.P. Conseguentemente, limiti al potere discrezionale del giudice nell'applicazione della misura cautelare sono oggi stabiliti non dal comma 1 bis, ma dal comma 2 ter dell'art. 275 c.p.p., che in determinati casi impone l'adozione della predetta misura;
fermi restando, ovviamente, i limiti stabiliti dall'art. 307 c.p.p., norma che è relativa unicamente all'ipotesi di imputati scarcerati per decorrenza dei termini di custodia cautelare e che se fosse applicabile ad alcuni degli attuali ricorrenti - come, peraltro, sembrerebbe dedursi dal tenore di alcuni ricorsi - renderebbe fuori discussione la legittimità della misura "successivamente" alla condanna, perché specificamente prevista dal comma 2 lett. b) della disposizione citata.
Quanto alle esigenze cautelari, si osserva che il pericolo di fuga - contro il quale sono rivolte le censure dei ricorrenti - non può essere basato esclusivamente sulla entità della pena inflitta (Sez. Un., 11/7/2001, Litteri, Mascali, Cutaia, Barbagallo), ma può trovare fondamento nell'entità della pena congiunta all'inserimento in una organizzazione criminale (Cass., 2^, 2174 del 27/3/1998, Ciresi, rv. 212975). Il provvedimento impugnato ha correttamente preso in esame, con valutazione relativa a ciascun imputato, non soltanto l'entità delle singole pene inflitte - da ritenersi tutte di un certo rilievo, nonostante il presofferto, e quindi tali da essere significativi indicatori di una spinta alla fuga (Cass., 1^, n. 2085, Bongiovanni, rv. 201370) - ma anche l'inserimento in un ambiente malavitoso di livello, con i conseguenti appoggi logistici cui fare affidamento, rilevando per ciascuno imputato l'inserimento in associazioni criminali, di stampo mafioso o per il traffico di sostanze stupefacenti, o comunque l'inserimento non occasionale ma costante e abituale nel traffico degli stupefacenti, così da evidenziare i collegamenti con quell'ambiente malavitoso in grado di fornire i necessari supporti logistici alla fuga e da rendere attuale e concreto il relativo pericolo, il cui apprezzamento, comunque, costituisce giudizio di merito, come tale insindacabile in questa sede se sorretto da idonea motivazione.
L'esistenza di tale pericolo non è esclusa dallo stato di detenzione o di custodia per altra causa (Cass., 1^, n. 460 del 18/1/1999, Tarminio, rv. 212588) e non può essere ragionevolmente esclusa in relazione ad altri eventi, come la collaborazione prestata e l'avvenuto godimento di permessi premi menzionati dal CI - già di per sè non determinanti e che comunque hanno perso di rilevanza a seguito dell'intervenuta condanna a pene di notevole entità - o come la possibilità di usufruire della liberazione anticipata o dell'affidamento in prova, elementi indicati dal IL ma addirittura incerti nell'an oltre che nel quando. Quanto all'adeguatezza della misura, indiscutibile per gli imputati di associazione di stampo mafioso per i quali vale la presunzione di cui all'art. 275 comma 3 c.p.p. - che è relativa per quanto riguarda la pericolosità, ma è assoluta per quanto attiene all'adeguatezza della misura - essa è stata congruamente e correttamente motivata anche per il SO, per il quale è stata menzionata la recente condanna per fatti della stessa indole. La predetta adeguatezza risulta invece del tutto priva di motivazione relativamente al IL e al ON, che non sono stati condannati per associazione di stampo mafioso e per i quali l'affermazione che sono "tanto adusi alla consumazione di illecite condotte delittuose di narcotraffico da essere stati ulteriormente condannati per fatti della stessa indole in tempi recenti" è rimasta assolutamente priva di giustificazione, avendo il provvedimento impugnato fatto menzione, in proposito, soltanto alla condanna riportata nell'anno 2000 dal SO.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di IL LT e ON IC limitatamente all'adeguatezza della misura cautelare e rinvia al Tribunale di Roma per nuovo esame sul punto. Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti imputati.
Rigetta i ricorsi di CI, IA ON, IA CO, IA SA e SO e li condanna in solido al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 23 L. 332/1985. Così deciso in Roma, il 17 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2002