Sentenza 24 settembre 2008
Massime • 1
In tema di circolazione stradale, integra la violazione del combinato disposto dell'art. 153, commi primo e quarto, codice della strada, la condotta di colui che, accingendosi ad eseguire la manovra di sorpasso al di fuori dei centri abitati e in zona priva di illuminazione, non faccia uso intermittente dei proiettori di profondità al fine di accertare la possibilità di effettuare la manovra e di avvertire della stessa il veicolo che precede e quelli eventualmente provenienti in senso contrario.
Commentario • 1
- 1. Cassazione penale, sez. IV, sentenza 31/10/2008 n° 40914Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 9 dicembre 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/09/2008, n. 40914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40914 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2008 |
Testo completo
M APR
409 14 /08 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SUPREMA DI CASSAZIONE LA CORTE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 24/09/2008
SENTENZA
v. 1660/N. Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE PRESIDENTE
1. Dott. LICARI CARLO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
N. 013705/2008 2. Dott. GALBIATI RUGGERO IT
3. Dott.BIANCHI LUISA "
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE PENALI 4.Dott. AMENDOLA ADELAIDE 11
Richiesta coola studioha pronunc iato la seguente dal Sig SENTENZA / ORDINANZA per diritti € sul ricorso proposto da :
IL CANCELLIERE CASSAZIONE PUBBLICO MINISTERO PRESSO UFFICIO
TRIBUNALE di BELLUNO Richiesta copia studio dal Sig per diritti nei confronti di: becrirle N. IL 13/01/1973 1) NN RI IC C/
# CANCELLIERE
j.civole 2) NN LA C/ N. IL 11/03/1981
Миритать N. IL 25/03/1976 3) SE IRENO
avverso SENTENZA del 19/12/2001
GIP TRIBUNALE di BELLUNO
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. A. Mara De Safe sentita la relazione fatta dal Consigliere
LICARI CARLO
il quale ha chiesto l'annullamento ить сти trasmissione atti- низа гн
OSSERVA
Con sentenza del 19/12/2001, il G.I.P. del Tribunale di Belluno, disattendendo la richiesta di patteggiamento della pena avanzata da AN IR, imputato del reato di omicidio colposo conseguente ad incidente stradale avvenuto nelle prime fasi di un sorpasso, ha deciso di pronunciare ex art. 129 c.p.p. la di lui assoluzione con la formula perché il fatto non costituisce reato, rilevando che l'obbligo di usare i fari abbaglianti prima di intraprendere il sorpasso di altra autovettura, al fine di verificare che non sopraggiungessero altri veicoli dalla direzione opposta, era all'evidenza inesigibile nei confronti dell'imputato, atteso che, così facendo, il medesimo avrebbe corso il pericolo di abbagliare il conducente del veicolo che egli andava a sorpassare.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale della stessa città, il quale ha dedotto violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett.
b), c.p.p., sostenendo che la decisione si poneva in palese contrasto con il pacifico indirizzo della giurisprudenza di legittimità elaborato in tema di utilizzo dei fari abbaglianti in ore notturne e fuori dei centri abitati.
Le parti civili hanno, a loro volta proposto appello, ma la Corte di Appello di Venezia con provvedimento del 6/3/ 2008, preso atto dell'intervenuta revoca della costituzione di p.c., ne ha dichiarato l'inammissibilità, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione per la trattazione del ricorso proposto dal P.M..
Il ricorso del P.M. è meritevole di accoglimento.
Invero, è consolidato principio giuridico, affermato da questa Corte, che il conducente che intenda effettuare di notte e in condizioni di scarsa visibilità il sorpasso di altro veicolo è tenuto, prima di invadere la corsia opposta, ad accertarsi, con i propri mezzi di illuminazione, che nessun veicolo provenga in senso contrario.
Orbene, nella specie, l'uso, con le modalità consentite dalla legge, degli abbaglianti da parte del
AN era, al contrario di quanto divisato dal primo giudice, esigibile non solo in ossequio alle regole di comune prudenza, ma anche in forza dell'obbligo imposto dal combinato disposto di cui ai commi 1 e 4 dell'art 153 cod. strad., nei confronti di chi proceda fuori dei centri abitati e in zona priva di illuminazione e, a maggior ragione, qualora tenga una velocità non particolarmente moderata.
S'intende che, onde ovviare ai rischi derivanti da situazioni impreviste, colui che si accinga a compiere la manovra di sorpasso in condizioni particolari di tempo e di luogo, come quelle sopra descritte e ricorrenti nel caso concreto, è legittimato a fare uso continuo dei fari abbaglianti per sopperire alla mancanza di illuminazione pubblica, ma qualora, lungo il percorso, incroci altro veicolo, ovvero segua a breve distanza altro veicolo, non gli è interdetto, come si sostiene nella
1 sentenza impugnata, anzi gli è consentito, ex art. 153 comma 4 cod strad. - per contemperare il fine di accertare la visibilità e la libertà dell'area antistante il veicolo sorpassante ed il fine di non disturbare il conducente del veicolo da sorpassare o quello del veicolo marciante in senso contrario - l'uso intermittente dei proiettori di profondità per dare avvertimenti utili allo scopo di evitare incidenti e per segnalare al veicolo che precede l'intenzione di effettuare una manovra potenzialmente pericolosa, qual'è il sorpasso.
La citata disposizione del codice della strada, come perspicuamente osserva il ricorrente, smentisce la chiave interpretativa radicalmente negativa data dal primo giudice sul tema dell'uso dei fari abbaglianti dei veicoli a motore.
Consegue dall'anzidetto, la necessità che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio ad altro magistrato del Tribunale di Belluno, perché proceda a nuovo giudizio, tenendo conto dei principi e delle considerazioni giuridiche sopra esposti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Belluno, altro magistrato, per l'ulteriore corso.
Così deciso, in Roma, in camera di consiglio il giorno 24 Settembre 2008.
Conflattere esIl Consiglier est. Il Presidente
妲 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
2 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
31 OTT. 2008
MA
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Maria Angelilli